Sentenza 30 novembre 2017
Massime • 1
In tema di ricusazione, il carattere indebito della manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione, di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., richiede che l'esternazione venga espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale e va escluso nel caso di esternazione incidentale ed occasionale fatta in diverso procedimento, su particolari aspetti della vicenda sottoposta al giudizio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'esclusione della causa di ricusazione eccepita nel caso in cui lo stesso giudice per le indagini peliminari, chiamato a decidere della misura interdittiva nei confronti dell'ente, nell'ambito del medesimo procedimento, aveva espresso considerazioni sul contesto organizzativo e decisionale della società in un precedente provvedimento cautelare nei confronti dell'indagato, persona fisica e socio dell'ente).
Commentario • 1
- 1. Commenti anticipatori del giudizio nel corso dell'esame: giudice ricusabile (Cass. 26974/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 ottobre 2020
Gli apprezzamenti del giudice, resi a margine di un esame testimoniale e, quindi, in assenza di qualsivoglia specifica esigenza valutativa endoprocedimentale, comportando la ricusabilità quando al di là dei toni esuberanti, palesano un'impropria manifestazione di giudizio sulla consistenza dell'addebito. Costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudicel'anticipazione di valutazioni sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza od innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/11/2017, n. 3033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3033 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2017 |
Testo completo
03033-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 30/11/2017 Presidente - Sent. n. sez. PAOLO ANTONIO BRUNO 1509/2017 UMBERTO LUIGI SCOTTI REGISTRO GENERALE ROSA PEZZULLO N.15241/2017 - Rel. Consigliere - ANTONIO SETTEMBRE GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO ES S.P.A. avverso l'ordinanza del 24/03/2017 della CORTE APPELLO di ROMA sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
lette le conclusioni del Procuratore Generale delle Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Piero Gaeta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Ricorre OM NI PA avverso ordinanza della Corte d'appello di Roma, che ha dichiarato inammissibile de plano la ricusazione del Giudice per le - - Indagini Preliminari di Roma, dr. GaPAre ST, proposta nell'ambito del procedimento n. 57688/16 RGNR e n. 4553/2017 RGGIP-NT, promosso dalla Procura della Repubblica di Roma ai sensi del d.lgs. 231/2001, diretto ad ottenere l'emissione di misura interdittiva (divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione) a carico della società suddetta.
2. La ricorrente premette che OM AL, socio della OM NI PA, era stato sottoposto a custodia cautelare dal G.I.P. di Roma nell'ambito del proc. penale n. 57668/2016 RGNR e 4553/2017 R. G.I.P.. A seguito dell'interrogatorio di garanzia i difensori dell'indagato avevano presentato istanza di scarcerazione del prevenuto, rigettata dal G.I.P, dr. GaPAre ST, in data 10/3/2017, con 2 аш argomenti che toccavano oltre alla posizione del prevenuto - quella della società. Infatti, in motivazione veniva attribuita al dr. Enrico ET, Presidente della società, la qualità di "testa di legno" e veniva effettuata una valutazione negativa del sistema interno di gestione e controllo della società, enfatizzando tale indebita conclusione con l'uso del carattere "grassetto sottolineato". A seguito di ciò gli inquirenti avevano instato, dinanzi allo stesso Giudice per le indagini preliminari, per l'applicazione, nei confronti della società, della misura interdittiva sopra specificata, a seguito della quale il dr. ST aveva fissato udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé per il 23/3/2017. 3. Prima dell'udienza suddetta la OM NI PA aveva proposto ricusazione del dr. ST, ritenendo che questi avesse operato una indebita, anticipata manifestazione di giudizio sulla responsabilità della società, esprimendo una valutazione negativa del sistema di gestione/controllo della stessa. La ricusazione era stata, però, dichiarata inammissibile dalla Corte d'appello, la quale aveva escluso il carattere indebito della valutazione e del conseguente giudizio.
4. A motivo del ricorso la OM ON PA adduce: a) la violazione dell'art. 41 cod. proc. pen. e del principio del giusto processo, derivante dal fatto che la ricusazione è stata dichiarata inammissibile - de plano per manifesta infondatezza, nonostante la stessa Corte d'appello abbia riconosciuto "la complessità delle problematiche giuridiche che caratterizzano la vicenda in esame", tanto da non applicare la sanzione di cui all'art. 44 cod. proc. pen.. Nel che sarebbe da ravvisare anche un vizio di motivazione;
b) la violazione dell'art. 37, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., essendo evidente sostiene la ricorrente che il dr. ST abbia esorbitato dalle sue funzioni, - - esprimendo, al di fuori del contraddittorio, un giudizio su soggetto estraneo al procedimento cautelare pendente dinanzi a lui.
5. Con memoria depositata nella cancelleria di questa Corte il 14/11/2017 la ricorrente ha illustrato la sequenza temporale che aveva portato alla formulazione dell'istanza interdittiva ed ha insistito sul fatto che "la posizione della OM NI PA...non era ancora presente al momento della pronuncia e del deposito dell'ordinanza all. 2" (il riferimento è all'ordinanza cautelare riguardante l'indagato OM AL).
6. Con altra memoria depositata nella cancelleria di questa Corte in data 24/11/2017 la ricorrente ha confutato le conclusioni del Procuratore Generale delle Repubblica presso la Corte di Cassazione ed insistito nei motivi di ricorso. 3 ош CONSIDERATO IN DIRITTO Entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
1. Tale è il primo motivo, per la fondamentale ragione che "la complessità" richiamata dalla Corte d'appello è superata e contraddetta - dalla stringata motivazione del provvedimento impugnato, che, con un unico riferimento giurisprudenziale, esprimente un orientamento pacifico, ha superato le argomentazioni della parte e dimostrato la correttezza della condotta tenuta dal giudice ricusato. Evidentemente, il riferimento alla complessità delle problematiche giuridiche è riferito ad altro (probabilmente, come ritenuto dal Pubblico Ministero concludente, alla vicenda processuale sottostante) ed è stato utilizzato dalla Corte d'appello per non inasprire gli animi ed evitare l'irrogazione di una sanzione che, date le premesse, appariva plausibile e nell'opinione, inespressa, della Corte d'appello - finanche doverosa. Tanto, senza considerare che non v'è nessuna contraddizione, in ogni caso, tra il ritenere complesse le "problematiche giuridiche che caratterizzano la vicenda in esame" e la manifesta infondatezza delle doglianze espresse nella ricusazione, perché si tratta di concetti che attengono a sfere diverse: all'ordito normativo che regolamenta i casi di ricusazione, per come incidente sulla "vicenda in esame" (il primo), e alla platealità dell'errore in cui era caduto il ricusante (if secondo). Il fatto che procedendo de plano non vi sia stata violazione dell'art. 41 cod. proc. pen. - emerge, poi, dall'esame del merito (che costituisce il secondo motivo di ricorso).
2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, per due ordini di ragioni. Va premesso che l'ipotesi invocata dal ricorrente è quella dell'art. 37, comma 1, lett. b), per la quale il giudice può essere ricusato "se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione". La chiave di lettura della norma sta nell'avverbio "indebitamente", il quale implica, nel suo significato letterale e tecnico-giuridico, una duplice prospettazione, l'una soggettiva e l'altra oggettiva. Sotto il profilo soggettivo, l'atto indebito è quello del tutto arbitrario oppure quello legittimamente emesso, ma espresso con antigiuridiche modalità di tempo e forma. Sotto il profilo oggettivo, l'atto indebito è quello che è arbitrario nel contenuto, nel senso che argomenta la soluzione della questione con valutazioni di merito non necessarie e così esorbitanti da apparire una illegittima anticipazione di convincimento. Nel complesso, la giurisprudenza ha nettamente delimitato l'ambito della causa di ricusazione di cui all'art. 37, 1° co., lett. b), riferendola solo ai casi in cui l'esternazione venga espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con дал l'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale (Cass., n. 43965 del 30/9/2015, rv 264985; sez. 3, n. 17868 del 17/3/2009, rv 243713; Sez. I, 35208 del 15.6-2007, rv 237627; Sez. II, n. 466 del 4.11.2005, rv 233332). Inoltre, ha escluso che l'esternazione incidentale e occasionale fatta in diverso procedimento su particolari aspetti della vicenda sottoposta al- giudizio possa integrare una causa di ricusazione rilevante ai sensi dell'articolo suddetto (Cass., n. 1376 del 5/12/2002, rv 223260). -correttamenteOrbene, la ricusazione nei confronti del dr. ST è stata ritenuta infondata per entrambe le ragioni sopra esposte (ognuno delle quali sarebbe, da sola, sufficiente a determinare la reiezione dell'istanza): perché il riferimento alla posizione di ET Enrico nella società e al sistema interno di gestione e controllo della OM NI PA erano strettamente funzionali alla decisione sullo status libertatis di OM AL;
perché le espressioni contestate fatte nel contesto di una ben più ampia e argomentata verifica dei presupposti per il mantenimento della misura cautelare nei confronti del OM - non hanno nessun carattere pregiudicante in ordine alla decisione che il dr. ST è chiamato ad emettere nei confronti della OM NI PA. Infatti, la posizione di ET nella società e il tipo di controllo interno di cui questa era dotata sono stati presi in considerazione dal Giudice per le indagini preliminari al fine di motivare la persistenza delle esigenze cautelari in capo a OM, ritenuto capace di influenzare le decisioni della società nonostante non rivestisse, nella stessa un ruolo formale;
e ciò anche in considerazione della inadeguatezza dei controlli interni societari. Il riferimento a TT come "testa di legno" e alla scarsezza dei controlli interni (contenuto in tre righe, a pag. 19) hanno rappresentato, poi, nell'economia del provvedimento (composto di ben 37 pagine), un "flash" sul contesto organizzativo e decisionale della OM NI PA, non sviluppato nel prosieguo del provvedimento, inidoneo, come tale, a costituire un precedente capace di influenzare la decisione sulla responsabilità amministrativa dell'Ente, ancorata a presupposti ben più stringenti di quelli presi in considerazione dal Giudice per le indagini preliminari nella delibazione relativa al prevenuto OM. Correttamente è stato escluso, quindi, che il dr. ST abbia anticipato la valutazione di merito sulla res iudicanda, così come è da escludere che abbia tenuto un comportamento non dovuto, perché ingiusto o illecito o comunque contrario alla legge.
3. Il ricorso è pertanto inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che, tenuto conto della natura delle doglianze sollevate, si reputa equo quantificare in € 2.000. 5 dun
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 30/11/2017 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antonio Settem (Paolo Bruno) Depositato in Cancelleria Roma, li 23 GEN 2018- HL CANCELLIERE 6