Sentenza 5 dicembre 2002
Massime • 1
L'applicazione di una misura di prevenzione motivata anche con il richiamo incidentale e occasionale all'appartenenza del prevenuto a un'associazione per delinquere di stampo mafioso non rende il giudice che abbia concorso a disporla incompatibile nel successivo procedimento, nei confronti di altra persona appartenente al medesimo sodalizio criminoso, per omicidio aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 convertito nella legge n. 203 del 1991 (aver commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione in questione). (Fattispecie relativa a ricusazione del giudice) V. Corte cost., 14 luglio 2000 n. 283; Corte cost., 18 maggio 1999 n. 178
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2002, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 05/12/2002
1. Dott. GEMELLI Torquato - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CHIFFI Severo - Consigliere - N. 3783
3. Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 021102/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE AL ZI N. IL 19/03/1950;
avverso ORDINANZA del 20/03/2002 CORTE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G., il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza del 20.3.2002 la Corte di appello di Napoli rigettava le dichiarazioni di ricusazione proposte da De LC UN nei confronti del presidente, dott.ssa Cosentino, e dei giudici della prima sezione della Corte d'assise di S. Maria Capua Vetere, chiamati a giudicarlo quale imputato, in concorso con altri, dell'omicidio di don IU IA ("...essendo l'azione delittuosa maturata nell'ambito dello scontro tra gruppi camorristici contrapposti... e quindi al fine di agevolare l'attività del sodalizio criminoso di appartenenza") e dei connessi reati di armi con la specifica aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/91 conv. in l. 203/91 ("per aver commesso i fatti avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà di cui all'art. 416/bis c.p. e/o alfine di agevolare l'attività dell'associazione camorristica di cui faceva parte"). Il De LC lamentava che la dott.ssa Cosentino, nel decidere, quale presidente del Tribunale, sull'applicazione della misura di prevenzione speciale nei confronti di LO ES, avesse perduto le caratteristiche di imparzialità e di terzietà rispetto al processo per il delitto omicidiario, poiché in alcuni passi della motivazione del relativo decreto in data 18.12.2001, di cui era stata magistrato relatore ed estensore, aveva affermato, nel delineare i tratti dell'organizzazione camorristica denominata dei Casalesi e gli indizi di appartenenza ad essa del LO, che anche De LC faceva parte ed anzi era a capo di un clan separatosi dall'originaria associazione dei clan Casalesi dopo l'uccisione di EN De LC e che fra i due gruppi rivali era in corso una guerra per il controllo del territorio e delle attività economiche. La Corte distrettuale disattendeva la prospettazione del ricusante, escludendo che la valutazione di merito contenuta nel provvedimento emesso dalla dott.ssa Casentino nei confronti del LO potesse avere effetti pregiudicanti rispetto alla decisione - pure affidata al medesimo giudice - sulla responsabilità del De LC per l'episodio omicidiario e per i reati di armi, attesa l'ontologica diversità dei fatti e dei protagonisti delle rispettive vicende processuali.
Quanto alla richiesta di ricusazione degli altri componenti del collegio chiamati a giudicare De LC, la Corte distrettuale ne evidenziava la manifesta infondatezza per omessa esplicitazione delle ragioni per le quali essi sarebbero coinvolti nella descritta situazione di pregiudizio.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del ricusante, ribadendo l'apprezzamento d'incompatibilità e di difetto di terzietà per il presidente, dott.ssa Cosentino, nonché per tutti i componenti del collegio della prima sezione della Corte d'assise di S. Maria Capua Vetere, in forza dei richiami contenuti nel provvedimento prevenzionale a carico del LO al ruolo svolto dal De LC nel gruppo scissionista e alla guerra camorristica in corso. Elementi di fatto, questi, attinenti all'esistenza del gruppo, all'identità dei capi e alla situazione di guerra in corso con il clan rivale, che costituivano pure oggetto del distinto giudizio di responsabilità a carico del De LC, in corso davanti alla Corte d'assise presieduta dalla dott.ssa Cosentino, per le imputazioni di omicidio (quanto ai profili del contesto storico- ambientale e delle finalità del delitto, asseritamente commesso da uomini del clan De LC nell'ambito della descritta guerra di camorra) e in materia di armi (quanto alla speciale circostanza aggravante ex art. 7 l. 203/91, correlata al fine di agevolare l'attività del medesimo sodalizio criminale).
Il P.G. ha concluso per l'infondatezza dei motivi del ricorso. 2.1. - La Corte costituzionale, con la sentenza n. 283 del 2000, ha avvertito che le cause di ricusazione, ispirate alla necessità di garantire la credibilità dell'operato degli organi giurisdizionali sotto il profilo dell'imparzialità e della non prevenzione del giudizio, ove si sostanzino nella manifestazione di un convincimento espresso in un diverso procedimento, sono caratterizzate dalla loro non idoneità ad essere preventivamente tipicizzate, in quanto la loro stessa natura impone al giudice della ricusazione di accertare "in concreto e caso per caso" l'effetto pregiudicante. Effetto condizionato, tuttavia, ad una "valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto", non essendo sufficiente che il giudice, il quale sia stato chiamato a pronunciarsi debitamente in un diverso procedimento, "si sia espresso solo incidentalmente e occasionalmente su particolari aspetti della vicenda sottoposta al suo giudizio".
Ciò premesso, ritiene il Collegio che l'avere il giudice ricusato (chiamato a giudicare, come presidente della Corte d'assise, il De LC per un delitto omicidiario e per i connessi reati di armi), nel motivare, quale presidente del Tribunale, la precedente decisione sull'applicazione della misura di prevenzione nei confronti di LO ES, siccome appartenente ad un'organizzazione camorristica, affermato che anche il De LC faceva parte ed anzi era a capo di un clan separatosi dall'originario "clan dei Casalesi" e che fra i due gruppi rivali era in corso una guerra per il controllo del territorio, non costituisce affatto ragione di dubbio circa l'effettiva terzietà, e perciò d'incompatibilità, del medesimo giudice.
Da nessun atto processuale risulta infatti che il magistrato abbia già valutato nel merito - nel separato procedimento di prevenzione a carico di altro soggetto - fonti di prova contenutisticamente influenti sull'apprezzamento della specifica posizione dell'odierno imputato nel giudizio sottoposto al vaglio dibattimentale davanti alla Corte d'assise.
Appare peraltro ininfluente la circostanza che il Tribunale della prevenzione abbia fatto marginale e incidentale riferimento, nel contesto di una ben più ampia e argomentata verifica dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione nei confronti del LO, alle vicende del clan dei Casalesi, alla scissione del clan De LC ed alla guerra camorristica in corso fra i gruppi rivali per il controllo del territorio: vicende, queste, richiamate, per contro, esplicitamente e direttamente, come aspetto particolare e circostanziale dell'episodio omicidiario e dei connessi reati di armi, nelle imputazioni che costituiscono lo specifico oggetto delle contestazioni, delle prove e del giudizio di responsabilità che si celebra nei confronti del De LC davanti alla Corte d'assise di S. Maria Capua Vetere.
Ritiene in definitiva il Collegio che non sia affatto ravvisabile, al di là di modeste e irrilevanti interferenze narrative, un rapporto di logica consequenzialità tra gli oggetti e le valutazioni dei due giudizi, quello di prevenzione a carico del LO e quello di responsabilità a carico del De LC, tale da implicare un effettivo pregiudizio al valore dell'imparzialità del giudice nel processo di merito per il fatto omicidiario e per i connessi reati in materia di armi.
2.2. - Manifestamente infondata risulta altresì la dedotta questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 37 c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., "nella parte in cui non è prevista quale causa di ricusazione l'ipotesi in cui il giudice, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto in altro procedimento, anche non penale, avente ad oggetto la posizione di altro soggetto, ma nel quale la posizione dell'imputato sia stata già comunque valutata", poiché la situazione denunziata è stata già presa in considerazione dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 283 del 2000, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 37.1 c.p.p. Ed invero, non rileva tanto la formale identità dei soggetti dei due procedimenti, quanto piuttosto che la valutazione di merito pregiudicante, pur precedentemente espressa nell'esercizio di funzioni giudiziarie svolte in un distinto procedimento (ad esempio, di prevenzione) a carico di un altro soggetto, verta comunque sullo stesso fatto e incida sostanzialmente sulla posizione del medesimo soggetto, sulla cui responsabilità il giudice sia chiamato a decidere nel diverso e successivo giudizio penale.
Situazione pregiudicante, questa, che nella specie non si è verificata, perché - come si è detto - il giudice del procedimento di prevenzione a carico del LO si è espresso solo incidentalmente e occasionalmente sull'esistenza del clan camorristico e sul ruolo del De LC all'interno del medesimo. Di talché, non risulta affatto pregiudicata la funzione inerente alla decisione di merito sulla responsabilità penale del De LC, imputato davanti alla Corte d'assise di un delitto omicidiario e dei connessi reati di armi, rispetto ai quali l'esistenza dell'associazione camorristica e l'appartenenza dell'imputato alla stessa costituiscono invece (come finalità o circostanza aggravante dei reati) specifico, puntuale e diretto oggetto della prova d'accusa e del conseguente apprezzamento di merito in quel giudizio. 3. - Quanto alla congetturata, ma indimostrata, perdita di obiettività e di terzietà degli altri componenti del collegio giudicante, l'aspecificità delle ragioni di gravame ne comporta l'inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2003