Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2002, n. 1376
CASS
Sentenza 5 dicembre 2002

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L'applicazione di una misura di prevenzione motivata anche con il richiamo incidentale e occasionale all'appartenenza del prevenuto a un'associazione per delinquere di stampo mafioso non rende il giudice che abbia concorso a disporla incompatibile nel successivo procedimento, nei confronti di altra persona appartenente al medesimo sodalizio criminoso, per omicidio aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 convertito nella legge n. 203 del 1991 (aver commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione in questione). (Fattispecie relativa a ricusazione del giudice) V. Corte cost., 14 luglio 2000 n. 283; Corte cost., 18 maggio 1999 n. 178

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2002, n. 1376
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1376
    Data del deposito : 5 dicembre 2002

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