Sentenza 16 ottobre 2002
Massime • 1
L'abrogazione dell'art. 2 della legge n. 50 del 1994 - che prevedeva come reato l'introduzione, la detenzione e la messa in vendita nel territorio dello Stato di T.L.E. di contrabbando in misura superiore ai 15 kg. - espressamente disposta dall'art. 7, comma 3, della legge 19 marzo 2001 n. 92, non ha comportato l'abolizione di detta figura criminosa, in quanto la medesima legge ha inserito nel D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale) l'art. 291-bis che riproduce proprio il paradigma della condotta già punita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/2002, n. 35192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35192 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - 16/10/2002
1. Dott. DE NARDO GIUSEPPE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIORDANO UMBERTO - Consigliere - N. 784
3. Dott. GIRONI EMILIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI - Consigliere - N. 014284/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CC FR N. IL 20/03/1967
2) CC AC N. IL 29/12/1940
3) CC IO N. IL 26/12/1970
avverso SENTENZA del 03/07/2001 CORTE APPELLO di NAPOLI Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE;
sentito il P.G. che ha concluso per il rigetto dei ricorsi,
Osserva
1. Con sentenza del 3-7-2001 la Corte di Appello di Napoli in riforma di quella del Gup di Torre Annunziata in data 5-12-2000 riduceva la pena nei confronti di AC IA ad anni 2, mesi 6 di reclusione e nei confronti di AC IU ad anni 1, mesi 4 di reclusione ed, in accoglimento dell'accordo intervenuto tra le parti ex art. 599, comma 4, c.p.p., rideterminava la pena nei confronti di AC CE, con attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva, in anni 1 di reclusione. I suddetti sono stati ritenuti responsabili in entrambi i gradi di giudizio dei seguenti reati, unificati dalla continuazione:
1) delitto di cui all'art. 416, commi 1, 2, 3 e 5 c.p. per essersi associati tra loro ed altri in numero superiore a dieci al fine di commettere una serie indeterminata di reati di contrabbando di T.L.E. e ricettazione di autovetture utilizzate per il trasporto del tabacco dal Montenegro;
AC IA con ruolo organizzativo e direttivo:
2) delitto p.e.p. dagli artt. 81 cpv, 112 n. 1 c.p.; 2 Legge 50/94, per avere, con più azioni esecutive dal medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e posto in vendita nello Stato tabacco lavorato estero di contrabbando in quantitativo superiore ai 15 Kg. (complessivamente circa 86.000 Kg.).
A) delitto di contrabbando di T.L.E. (artt. 25, 282 lett. f), 292, 295, comma 2, lett. d), 296 D.P.R. n. 43/73 per avere sottratto al pagamento dei diritti di confine i primi due rispettivamente Kg. 6750 e Kg. 1950 e AC IU un quantitativo imprecisato e tuttavia rilevante di T.L.E.;
B) del delitto di cui agli artt. 1, 67, 70 DPR 26-10-72 n. 633; 292 e 296 DPR 23-1-73 N. 43 per avere evaso il pagamento dell'IVA sui quantitativi di T.L.E. di contrabbando come sopra specificati per ciascuno dei detti imputati.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli hanno proposto ricorso il P.G. e tutti gli attuali imputati.
Il ricorso del P.G. si riferisce unicamente alla riduzione della pena effettuata dalla Corte di Appello nei confronti di AC IU, pur essendo stata applicata allo stesso dal giudice di primo grado, che aveva ritenuto reato più grave quello associativo, una pena base inferiore al minimo edittale fissato per il contrabbando aggravato ex art. 295, ult. comma, DPR 43/73, considerato reato meno grave, che era per quanto attiene alla pena detentiva di anni tre di reclusione. L'errore del giudice di primo grado non era più riparabile per la mancata impugnazione da parte del P.M. sul punto e, tuttavia, la Corte di Appello non avrebbe potuto procedere ad ulteriore diminuzione della pena base.
Tali considerazioni valgono, secondo il P.G. ricorrente, anche dopo l'entrata in vigore della nuova normativa concernente la repressione del contrabbando introdotta dalla legge 19-3-2001 n. 92 che ha abrogato l'aggravante contestata per il reato di contrabbando, ma ha contemporaneamente elevato il minimo edittale per il detto reato ad anni 2 di reclusione, oltre la nullità, ai sensi dell'art. 291 bis D.P.R. 43/73, introdotto dalla nuova legge.
AC CE (il quale aveva concordato la pena in appello), e AC IA deducono:
- vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi costituitivi del delitto di associazione per delinquere loro contestato a AC IA, altresì, quanto al ruolo di organizzatore e capo a lui attribuito, pur essendosi egli limitato a rifornire i contrabbandieri di Torre Annunziata, senza alcun legame associativo con gli altri fornitori baresi;
- l'intervenuta "abolitio criminis" a seguito dell'espressa abrogazione dell'art. 2 legge 50/94 disposta dall'art. 7, comma 3, legge 19/3/2001 n. 92 e la non applicabilità dell'art. 2, comma 3, c.p.
(successione di leggi penali nel tempo) in relazione alla nuova disciplina del reato di contrabbando di T.L.E. di cui all'art. 291 bis del DPR, introdotto con la stessa legge n^. 92 del 2001, stante l'autonomia del primo reato, inteso a salvaguardare il regime di monopolio dei tabacchi riservato allo Stato, dal delitto di contrabbando disciplinato dal DPR 43/73 che tutela la potestà tributaria dello Stato connessa alla riscossione dei diritti di confine (Cass. sez. un. 29-10-1997, Deutsch);
- l'intervenuta depenalizzazione dell'art. 70 DPR 26-10-1972 n^ 633, relativa alla evasione dell'IVA, per effetto del D.Lvo 10 marzo 2000 n^ 74, pur in mancanza di una espressa abrogazione - prevista invece per altre ipotesi normative fra cui quelle contenute nel titolo 1^ del D.L. 10-7-1982 N. 429, conv. con modificazioni dalla legge 7 agosto 1982 n. 516, - in forza del seconda comma dell'art. 25 del detto D.Lvo, secondo cui "è abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto";
- la mancata indicazione, infine, degli elementi posti a base della determinazione della pena inflitta.
Il ricorso di AC IU parte dal presupposto erroneo dell'intervenuto patteggiamento della pena in appello e nell'unico motivo proposto si censura la mancata valutazione delle condizioni di applicabilità dell'art. 129 c.p.p.. Motivi della decisione
Sono infondati sia il ricorso del Procuratore generale che quelli degli imputati.
Infatti il ricorso proposto dal P.G. nei confronti di AC IU, pur correttamente motivato in punto di diritto, parte dell'erroneo presupposto che il giudice di appello abbia diminuito la pena base applicata a detto imputato, la quale invece è rimata immutata rispetto a quella fissata dal giudice di primo grado (anni 1, mesi 4 di reclusione - v. sentenza di primo grado f. 23) e che, come riconosciuto dallo stesso P.G. ricorrente, pur essendo stata erroneamente determinata in primo grado in misura inferiore al minimo edittale fissato per il reato di contrabbando aggravato, non era modificabile "in peius" nel giudizio di appello per la mancata impugnazione sul punto da parte del P.M..
Sono infondati anche i ricorsi degli imputati AC IA e AC CE, i cui motivi sono in gran parte comuni ad entrambi i ricorrenti.
Non può condividersi, in primo luogo, con riferimento alla abrogazione dell'art. 2 legge 50/94, espressamente disposta dall'art.7, comma 3, della legge 19.3.2001 n. 92, la tesi difensiva secondo cui si sarebbe verificata nella specie una "abolitio criminis". Invero, la stessa legge 92/2001 ha inserito nel DPR 43/73 l'art. 291 bis che riproduce proprio il paradigma della condotta già punita dall'art. 2 legge 50/94 ("Chiunque introduce, vende... acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando... è punito...").
Non par dubbio, pertanto, che nel caso di specie si sia verificata una successione di leggi penali nel tempo ai sensi del terzo comma dell'art. 2 c.p. con la conseguente applicabilità dell'art. 2 della legge 18-1-1994 n. 50 in quanto più favorevole al reo.
Quanto alla asserita depenalizzazione del rato di evasione dell'IVA all'importazione (artt. 1, 67 e 70 DPR 633/72) questa Corte ha già avuto modo di affermare (v. Cass. sez. 4^ 5 marzo 2001, Lamacchia) che esso non può considerarsi abrogato, attesa la sua specialità, per effetto della disposizione di cui all'art. 25, comma 2 D.Lvo 10/3/2000 n. 74, rilevando che l'imposta di cui trattasi è soggetta ad un regime speciale di accertamento, liquidazione e riscossione per ciascuna operazione rispetto a quello ordinario, con conseguente speciale regime impositivo cui corrisponde un sistema sanzionatorio autonomo. Pertanto, il detto reato, in mancanza di una specifica abrogazione non può ritenersi depenalizzato ai sensi del secondo comma dell'art. 25 D.Lvo 74/2000, giacché l'abrogazione in esso sancita di ogni altra disposizione incompatibile con il decreto "va riferita alla materia ridefinita con lo stesso testo normativo, non anche ad altre fattispecie di reato autonome e speciali rispetto a questa" (v. sentenza cit. nonché Cass. sez. 3^ n^ 13831 del 12/2/2001, Amoruso). Sono infondati anche i rilievi difensivi attinenti alla asserita mancanza di elementi costitutivi del delitto di associazione per delinquere, invece chiaramente, seppur sinteticamente indicati dalla Corte territoriale sulla base del contenuto delle disposte intercettazioni telefoniche da cui risultava l'ampia dimensione dell'organizzazione dotata di larghi mezzi finanziari e strumentali e stabilmente predisposta per il contrabbando di tabacchi lavorati esteri dal Montenegro alla Puglia ed alla Campania nonché i ruoli da ciascuno svolti, con specifico riferimento ai compiti organizzativi e direttivi che distinguevano l'operato di AC IA nell'ambito dell'associazione.
D'altra parte AC CE avendo concordato la pena in appello ai sensi dall'art. 599, comma 4, c.p.p. non può neppure dolersi che la motivazione della sentenza impugnata sulla sua partecipazione all'associazione per delinquere di cui trattasi non sia stata particolarmente diffusa.
Analoghe considerazioni si impongono anche per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio che, come si è detto, è stato determinato quanto a AC CE in base all'accordo intervenuto tra le parti mentre quanto a AC IA la Corte di merito ha tenuto conto dei precedenti penali e della negativa personalità dell'imputato.
Anche il ricorso di AC IU, infine, si limiti dell'inammissibilità per la genericità dei motivi, non può essere accolto stante la sua infondatezza, essendo basato sull'erroneo presupposto di un patteggiamento in appello in realtà mai intervenuto nei confronti del predetto, ma che invece aveva riguardato, come si è visto, soltanto AC CE. Il rigetto dei ricorsi di AC CE, AC IA e AC IU comporta la loro condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso del P.G.
Rigetta i ricorsi degli altri ricorrenti che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2002