Sentenza 6 marzo 2003
Massime • 1
La sospensione del giudizio civile ex art. 295 cod. proc. civ. è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico - giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Ne consegue che, nell'ipotesi di un procedimento diretto al riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento sul presupposto di una accertata patologia psichica, instaurato dall'interessato personalmente e non tramite il legale rappresentante - non essendo intervenuto alcun provvedimento di interdizione o di inabilitazione -, non è applicabile il citato art. 295 cod. proc. civ. al fine di ottenere l'accertamento, in via pregiudiziale, della legale privazione dell'incapacità di agire dell'attore, non essendovi alcuna pregiudizialità sul piano logico - giuridico tra il procedimento di cui agli artt. 712 e ss cod. proc. civ. e il procedimento in argomento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2003, n. 3361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3361 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
- ricorrente -
contro
FI DA;
- intimata -
per la Cassazione della sentenza n. 12/00 del Tribunale del Lavoro di Messina del 28.1.2000/17.3.2000 nella causa n. 1144 R. G. 1995. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31.10.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Antonio Gialanella, che ha concluso per il rigetto dei primi sei motivi e per l'accoglimento del settimo ed ottavo motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente depositato e notificato, DA TI conveniva in giudizio dinanzi al Pretore del Lavoro di Messina il Ministero dell'Interno per sentir accertare il suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento negato in esito al procedimento amministrativo e sentir condannare il convenuto al pagamento delle somme dovute.
La parte convenuta costituendosi contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
All'esito dell'istruzione, espletata consulenza tecnica di ufficio, l'adito Pretore con sentenza n. 1707 del 26.9.1995 accoglieva la domanda.
Tale decisione, a seguito di appello proposto da parte del Ministero, veniva confermata, espletata nuova consulenza tecnica di ufficio, dal Tribunale di Messina con sentenza del 28.1.2000/17.3.2000. In particolare il Tribunale condivideva le conclusioni del secondo consulente basate sulla diagnosi di "psicosi cronicizzata, deterioramento mentale di grado medio, retticolite ulcerosa, cardipiopatia aterosclerotica in soggetto con esiti di tbc polmonare, sindrome disventilatoriamista ed emorroidi di 2^" e la relativa quantificazione percentuale di invalidità permanente, anche in relazione alla necessità di aiuto per attendere ai propri bisogni primari, siccome correttamente motivate e fondate su adeguati esami.
Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno con otto motivi. La TI non ha proposto difese in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo, secondo e terzo motivo il ricorrente rispettivamente deduce violazione dell'art. 75 nonché dell'art. 83 cpc (in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C.), nullità della sentenza o del procedimento (in relazione all'art. 360 n. 4 C.P.C.), vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C.). Al riguardo sostiene che la TI a causa del deficit psichico non è in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, dal che il ricorrente deduce la nullità o inesistenza del rapporto processuale, avendo la parte, affetta da incapacità assoluta, agito personalmente in giudizio e non per il tramite del legale rappresentante. Lo stesso ricorrente fa discendere da quanto sopra esposto la nullità dell'intero procedimento giurisdizionale. Le censure non sono fondate e vanno pertanto disattese. Sul punto questa Corte con indirizzo costante, che si ritiene di condividere pienamente, ha affermato che l'art. 75 C.P.C., nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione o con un provvedimento di nomina di un tutore o di un curatore provvisorio, e non alle persone colpite da incapacità naturale (in questo senso ex plurimis Cass. sentenza n. 8402 del 20 giugno 2001; Cass. sentenza n. 5152 del 26 maggio 1999). L'esposto principio trova applicazione al caso di specie, non essendo intervenuto nei confronti della TI alcun provvedimento di privazione della capacità di agire.
Con il quarto, quinto e sesto motivo il ricorrente rispettivamente denuncia violazione dell'art. 34 nonché dell'art. 295 C.P.C, (in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C.), nullità del procedimento (in relazione all'art. 360 n. 4 C.P.C.), vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 C.P.C.). Sul punto viene evidenziato come il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sul presupposto dell'accertata patologia psichica si risolva in un inammissibile accertamento di status circa la capacità d'intendere e di volere, che non avrebbe potuto formare oggetto di accertamento incidentale ai fini del richiesto beneficio dell'indennità di accompagnamento, ma che, viceversa, avrebbe dovuto formare in via pregiudiziale oggetto di apposito accertamento in sede di autonomo procedimento camerale ai sensi degli artt. 712 e seguenti C.P.C. Le esposte doglianze sono infondate.
Questa Corte ha più volte affermato che la sospensione del giudizio civile ex art. 295 C.P.C, è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da un'espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico- giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato (in questo senso Cass. sentenza n. 8402 del 20 giugno 2001; Cass. Sezioni Unite sentenza n. 3354 del 1994). Orbene in applicazione di tale principio nell'ipotesi di un procedimento diretto al riconoscimento, come quello di specie, dell'indennità di accompagnamento sul presupposto di una accertata patologia psichica, instaurato personalmente dall'interessato e non per il tramite del legale rappresentante legale - non essendo intervenuto alcun provvedimento di interdizione o di inabilitazione - non trova applicazione l'art. 295 C.P.C, al fine di ottenere l'accertamento, in via pregiudiziale, della legale privazione dell'incapacità di agire dell'attore, non essendovi alcuna pregiudizialità sul piano logico-giuridico tra il procedimento di cui agli artt. 712 e seguenti C.P.C, e il procedimento in questione. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia violazione della legge n. 18 del 1980 (art. 1), in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C.,
mentre con l'ottavo motivo deduce vizi di motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C. Al riguardo il ricorrente rileva che l'impugnata sentenza è immotivata ed erronea per avere fatto acritico riferimento alla consulenza tecnica di ufficio mediante elencazione delle patologie riscontrate, non individuando il presupposto medico- legale per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, costituito non da una "situazione di difficoltà" con necessità di ausilio da parte di terzi, ma da un "danno funzionale" determinante una situazione di impossibilità nella deambulazione o nel compimento di atti elementari.
Il Ministero aggiunge che nel caso di specie la patologia a carattere primario è costituita da "psicosi cronicizzata con deficit intellettivo medio" (e non grave o medio grave). Lo stesso ricorrente osserva più specificamente che ai sensi del codice 1204 della tabella allegata al D.M.
5.2.1992 del Ministero della Sanità la "psicosi ossessiva" è tale da comportare inabilità, parziale nella fascia percentuale tra il 71% e l'80%, mentre l'insufficienza mentale di tipo medio è tale da comportare inabilità parziale tra il 61% e il 70% ai sensi del codice 1006 di cui alla tabella allegata allo stesso decreto ministeriale. Le esposte censure sono fondate.
Il D.Lgs. 23 novembre 1998 n. 509, recante le norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le stesse categorie, prevede all'art. 2 che il Ministero della Sanità approvi, con proprio decreto, la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, ai sensi dell'art.
2 - comma secondo - della legge 26.7.1988 n. 291, sulla base della classificazione internazionale delle minorazioni elaborata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. In adempimento di tale obbligo è stato emanato l'anzidetto D.M. 5 febbraio 1992, che prevede percentuali di invalidità fisse o a fascia, in relazione al tipo di patologie plurime, con riferimento alle diverse ipotesi di menomazioni funzionalmente in concorso tra loro (quelle che interessano lo stesso organo od apparato) e menomazioni in coesistenza (quelle che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro), con l'indicazione di appositi metodi di conteggio.
La giurisprudenza di questa Corte ha tratto la conseguenza dal richiamato quadro normativo che non è consentita una decisone che prescinda dalla valutazione del caso di specie sulla base dell'anzidetto decreto ministeriale, giacché l'eventuale pretermissione si traduce in una violazione di una norma di diritto, rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 360 n. 3 C.P.C., trattandosi di percentuali di invalidità, che, pure contenute in un atto amministrativo, sono previste da un testo avente valore di legge (Cass. sentenza n. 5571 del 2001; Cass. sentenza n. 9824 del 2000;
nello stesso senso con riferimento al precedente D.M. 25 luglio 1980, emesso in esecuzione della legge 11 febbraio 1980 n. 18, Cass.
sentenza n. 4877 del 1987). La violazione evidenziata inficia la sentenza impugnata, la quale, nell'accertare la condizione dell'invalidità totale, ha omesso di verificare la correttezza delle conclusioni indicate nella consulenza tecnica di ufficio in rapporto alle disposizioni di cui alla tabella allegata al D.M. del 1992, di cui non ha fatto alcun cenno, sebbene essa, ai codici richiamati n. 1204 e 1006, preveda l'incidenza della patologia riscontrata sulla persona della TI. L'omesso esame della portata della ricordata disposizione si traduce, inoltre, nel difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto non vengono esposte le ragioni per "per le quali la quantificazione dell'invalidità è stata fissata con riferimento a valori diversi e superiori rispetto a quelli identificabili sulla base della norma di previsione (in questo senso Cass. sentenza n. 9146 del 2002). In conclusione l'impugnata sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altro giudice, che procede agli accertamenti necessari che tengano nella dovuta considerazione la citata disposizione tabellare.
Allo stesso giudice di rinvio, che si designa nella Corte di Appello di Catania, è rimessa, ai sensi dell'art. 385 - terzo comma C.P.C., la pronuncia sul regolamento delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi sei motivi del ricorso, accoglie i restanti motivi, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2003