Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2003, n. 3361
CASS
Sentenza 6 marzo 2003

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La sospensione del giudizio civile ex art. 295 cod. proc. civ. è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico - giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Ne consegue che, nell'ipotesi di un procedimento diretto al riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento sul presupposto di una accertata patologia psichica, instaurato dall'interessato personalmente e non tramite il legale rappresentante - non essendo intervenuto alcun provvedimento di interdizione o di inabilitazione -, non è applicabile il citato art. 295 cod. proc. civ. al fine di ottenere l'accertamento, in via pregiudiziale, della legale privazione dell'incapacità di agire dell'attore, non essendovi alcuna pregiudizialità sul piano logico - giuridico tra il procedimento di cui agli artt. 712 e ss cod. proc. civ. e il procedimento in argomento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2003, n. 3361
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3361
    Data del deposito : 6 marzo 2003

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