Sentenza 26 maggio 2009
Massime • 1
In tema di furto, la sottrazione o asportazione della sabbia o della ghiaia dal lido del mare o dal letto dei fiumi determina la configurabilità concorrente, ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen., sia della circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede, sia di quella della destinazione della cosa a pubblica utilità, giacché il prelievo del materiale lede, attraverso il danno idrogeologico all'arenile, la pubblica utilità dei fiumi o la fruibilità dei lidi marini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/05/2009, n. 26678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26678 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 26/05/2009
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1575
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 35849/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. TI IO, N. il 22.12.1962;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta in data 3.07.2008;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Claudio D'Isa;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del Dott. Tindari Baglione, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 3.07.2008, la Corte d'Appello di Caltanissetta, in parziale riforma (ha dichiarato l'estinzione dei reati contravvenzionali per prescrizione) della sentenza di condanna emessa il 27.06.2005 nei confronti di TI IO dal Tribunale di Gela ha confermato la penale responsabilità del medesimo in ordine al furto aggravato di diversi metri cubi di sabbia sottratta da un appezzamento di terreno di proprietà del demanio.
Ricorre in Cassazione l'imputato denunciando violazione di legge e vizio motivazionale. Si evidenzia che, sebbene la Corte d'Appello, su specifico gravame, aveva dichiarata la inutilizzabilità di alcune dichiarazioni confessorie rese dal IN, nel contempo non aveva poi annullato la sentenza di primo grado che aveva fondato su quelle dichiarazioni il convincimento di colpevolezza dell'imputato. Si rileva che nessun elemento probatorio è riscontrabile in atti circa la commissione del reato contestato da parte del ricorrente, essendo arrivato sul posto in un tempo successivo a quello dei verbalizzanti. Si argomenta che dedurre o far dedurre che la proprietà dell'escavatore in capo al IN o la presenza sul posto siano significativi della commissione dei fatti da parte dello stesso è una affermazione apodittica.
Si rileva, poi, in ordine all'impossessamento e alla natura demaniale del bene, la sentenza di legittimità cui fa riferimento la Corte d'Appello è contraddetta da altra che conforta la tesi difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi posti a base di esso.
La Corte Territoriale ha specificamente motivato sul punto della censura riguardante la inutilizzabilità della dichiarazione confessoria resa dall'imputato ai verbalizzanti ed ha ritenuto che, a prescindere dalla stessa, gli elementi di responsabilità acquisiti siano più che sufficienti a legittimare la condanna del medesimo in ordine al delitto di furto aggravato contestato. Il motivo, dunque, si risolve nella prospettazione di una diversa lettura del contesto probatorio ed, in quanto tale, è inammissibile, perché la Cassazione non è giudice delle prove, non deve sovrapporre la propria valutazione a quella che delle stesse hanno fatto i giudici di merito, ma deve stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se nell'interpretazione del materiale istruttorio abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove;
in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (confr. Cass. Sez. Un. 29 gennaio 1996, n. 930; Cass. Sez. 1, 4 novembre 1999, n. 12496): il vizio di motivazione denunciabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non può cioè consistere nella mera deduzione di una valutazione del contesto probatorio ritenuta dal ricorrente più adeguata (Cass. pen., sez. 5, 4 ottobre 2004, n. 45420), ma deve essere volto a censurare l'inesistenza di un plausibile e coerente apparato argomentativo a sostegno della scelta operata in dispositivo dal giudicante. La Corte d'Appello ha invero indicato con puntualità, chiarezza e completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione adottata, basandosi su dati certi quali la proprietà in capo al IN della pala meccanica rinvenuta sul luogo;
e rilevando che il medesimo era sopraggiunto, nel corso dell'intervento dei carabinieri, a bordo di un camion di sua proprietà, verosimilmente da impiegare per caricare la sabbia, confutando così la dedotta insufficienza degli elementi e la diversa valutazione delle risultanze istruttorie. Quanto all'ultima osservazione difensiva, circa la demanialità del bene e la sussistenza dell'aggravante contestata, la Corte non può che condividere il richiamo operato in sentenza alla sua giurisprudenza in materia, per altro ribadita in altra sentenza di questa sezione (Sez. 4, Sentenza n. 16894 del 22/01/2004 Ud. Rv. 228570) secondo cui in tema di furto, la sottrazione o asportazione della sabbia o della ghiaia dal lido del mare o dal letto dei fiumi determina la configurabilità concorrente ai sensi dell'art. 625 c.p., n. 7, sia della circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede, sia di quella della destinazione della cosa a pubblica utilità, giacché il prelievo del materiale lede, attraverso il danno idrogeologico all'arenile, la pubblica utilità dei fiumi o la fruibilità dei lidi marini. (In motivazione la Corte ha peraltro precisato che, alla luce del principio di offensività, non possono ritenersi configurare l'ipotesi delittuosa comportamenti solo minimamente incidenti sulla cosa - asporto di quantità irrilevanti di sabbia per attività ricreative - che non ledono il bene giuridico e non concretizzano l'illecito penalmente rilevante). Il ricorrente, pur avendo fatto riferimento a sentenze di contrapposto avviso, non le ha indicate, quindi il motivo manca anche di specificità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2009