Sentenza 22 maggio 1998
Massime • 2
In tema di notificazioni in materia penale, l'omissione della indicazione, nella relazione di notifica, delle ricerche effettuate dall'ufficiale incaricato, così come la stessa omissione delle ricerche, non dà luogo ad alcuna nullità della notifica a norma dell'art. 171 c.p.p.
Poiché l'art. 168 cod. proc. pen. non ha riprodotto la previsione, contenuta nel secondo comma dell'art. 176 del codice abrogato, secondo cui la relazione di notifica <<fa fede sino ad impugnazione di falso per quanto l'ufficiale che eseguì la notificazione attesta aver fatto o essere avvenuto in sua presenza>>, ne' ha confermato l'istituto dell'incidente di falso, in virtù dell'attuale disciplina il giudice può liberamente valutare la falsità di un elemento documentato nella relazione ed ogni interessato può fornire la prova contraria delle risultanze della relazione stessa. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che detta prova contraria - il cui onere grava sull'interessato - deve essere fornita in modo preciso e rigoroso).
Commentari • 2
- 1. Verbale di udienza fa piena prova? (Cass. 40756/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 novembre 2021
La eventuale falsità di un atto del processo, e, segnatamente del verbale di udienza non deve essere stabilita dal giudice civile, ma deve essere accertata dal giudice penale, che la verificherà sulla base delle ordinarie regole probatorie senza necessità di ricorrere al procedimento per "querela di falso". La "falsità" del verbale deve cioè essere dimostrata sulla base di prove raccolte con le regole applicabili al rito penale, delle quali sia apprezzata la univoca capacità dimostrativa attraverso un percorso argomentativo, razionale, rigoroso e privo di vizi logici. Cassazione penale sez. II, ud. 21 ottobre 2021 (dep. 11 novembre 2021), n. 40756 Presidente Gallo – Relatore Recchione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/1998, n. 3215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3215 |
| Data del deposito : | 22 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 22/5/98
1. Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
2. " Renato L. Calabrese " N. 3215
3. " Giuseppe Sica " REGISTRO GENERALE
4. " Angelo Di Popolo " N.41536/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da IN IL, nato a [...] S. Giorgio Piacentino il 20 luglio 1914
Avverso l'ordinanza del Tribunale di Monza in data 19 settembre 1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Renato Calabrese Lette le conclusioni del Pubblico Ministero che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
OSSERVA
Con sentenza del 15 Maggio 1996 il Tribunale di Monza dichiarava la colpevolezza di IN IL in ordine al reato di diffamazione. La decisione veniva notificata all'imputato contumace il successivo cinque giugno in Ravenna "c/o Istituto S. Teresa nel suo domicilio in atti indicato, mediante consegna di copia a mani di persona qualificatasi per SU GI OL, convivente, capace, che ne cura la consegna, stante la momentanea assenza del destinatario". E non formava oggetto di impugnazione. Il 14 marzo 1997 IN IL proponeva incidente di esecuzione, dolendosi che la notificazione non fosse stata effettuata nel domicilio da lui eletto, con dichiarazione del 6 giugno I994,presso la sede del quotidiano "L'avvenire" in Milano. A tale specifica doglianza, e ad altre deduzioni svolte dall'istante nel corso del procedimento e inerenti alle modalità dell'eseguita notificazione, l'adito tribunale ha risposto con l'ordinanza indicata in epigrafe, reiettiva dell'incidente. Propone ricorso per cassazione l'interessato e deduce, ex art.606, primo comma lett. c) c.p.p., sotto più profili "inosservanza della norma ex art.157 c.p.p. per cui è prevista la sanzione della nullità della notificazione ai sensi dell'art. 171 comma I, lett. d) stesso codice"; profili illustrati anche non motivi aggiunti e note di replica alla requisitoria scritta del P.G., fatti pervenire il 5 e il 19 maggio 1998.
Il ricorso va disatteso.
I. Il richiamato atto 6 giugno 1994 è cosi confezionato: "Il sottoscritto IL IN, nato...., residente a [...],domiciliato c/o "Avvenire", Via Mauro Macchi 8I,Milano,sottoposto ad indagini nel proc. pen....per cui è fissata udienza preliminare per il giorno 15 giugno 1994, nomina propri difensori di fiducia gli avv.ti....".
Il documento, palesemente, non contiene alcuna dichiarazione ne' di domicilio ne' tantomeno, una formale elezione di domicilio, per la quale, tra l'altro, sarebbe stato necessario anche specificare la persona presso cui la notificazione andava eseguita(Cass.Sez.VI,I9 aprile I996,Cariboni).
È semplicemente - come rileva il P.G. - un atto di nomina dei difensori di fiducia, con il quale ci si limita ad in dicare la propria residenza è il luogo di abituale attività lavorativa. Resta cosi assorbita, sul punto, ogni altra questione, compresa quella relativa alla necessità o meno della autenticazione della sottoscrizione ex art152 c.p.p.. 2. Dal fatto che, nella fattispecie, è stata omessa una rituale dichiarazione o elezione di domicilio, deriva - a giudizio della Corte - che la notificazione della sentenza è stata esattamente effettuata, a norma dell'art. 157 c.p.p., nel luogo ove il IN risultava residente (Ravenna, Via S. Teresa n. 8) secondo la sua espressa dichiarazione in atti, testè riportata, e nel quale - inoltre - era andata a buon fine una precedente notificazione effettuata a mani proprie: quella, in data 16 luglio 1994, relativa all'avviso per l'udienza preliminare del 29 settembre 1994, eseguita giusto in Via S. Teresa n. 8 di Ravenna.
Non giova pertanto al ricorrente l'impegno profuso nel sostenere che, nell'ambito dell'Istituto S. Teresa di Ravenna (composto da un complesso di fabbricati costeggiati dalla Via Nino Bixio, dalla Via S. Teresa e dalla Via De Gasperi, con tre distinti servizi di portineria, ciascuno affidato ad una suora, con turni tra le varie consorelle), egli occupava un autonomo appartamento ubicato al primo piano di Via De Gasperi n.67, dotato di apposita segreteria, affidata a ben precise persone.
D'altra parte non è stato neppure dedotto che nelle more, cioè a dire successivamente alla menzionata data del 16 luglio 1994, vi sia stato un mutamento della dimora, da Via S. Teresa n. 8 a Via De Gasperi n. 67.
3. È esatto il rilievo difensivo che il nuovo codice di rito non contiene all'art. 168 la previsione (espressa dall'art.176 comma 2 c.p.p. previgente) secondo cui la relazione di notifica "fa fede sino ad impugnazione di falso, per quanto l'ufficiale che seguì la notificazione attesta aver fatto o essere avvenuto in sua presenza", nè ha confermato l'istituto dell'incidente di falso, derivandone che, in virtù dell'attuale disciplina, diversamente da quanto ritenuto dal giudica a quo, da un lato il giudice può liberamente valutare la falsità d'un estremo documentato dalla relazione, e, dall'altro, ogni interessato può fornire la prova contraria alle risultanze della relazione stessa (Cass. Sez. V, 22 febbraio 1993, Jovanovic, CED n. 195.01 4). È però altrettanto vero che detta prova contraria (il cui onere - giova ricordare - grava sull'interessato, anche se la sua deduzione sia strumentale all'invocata applicazione di norme processuali) deve essere fornita in modo preciso e rigoroso. E tale certamente non può considerarsi, nel caso in esame, e in relazione alla asserita presenza del ricorrente il 5 giugno 1996 "nella sua abitazione presso l'opera S. Teresa per la stesura di un articolo giornalistico", la semplice allegazione rilasciata dalla segreteria del IN, che ricava tale presenza, l'anzidetto giorno, non per conoscenza diretta, ma da quanto documentato dalla corrispondente "pagina dell'agenda" personale dell'interessato (riportata in fotocopia e recante la sola annotazione "libero x art."). Inutile, poi, l'ulteriore deduzione relativa alla "momentanea assenza del destinatario", di cui alla relata, che sarebbe stata attestata dall'ufficiale giudiziario senza l'indicazione delle effettuate ricerche.
Invero, in tema di notificazioni in materia penale - pur prevedendo l'art. 168 c.p.p. che l'ufficiale indichi nella relazione di notificazione, tra l'altro, le ricerche effettuate - l'omissione della loro indicazione, così come del resto l'omissione delle ricerche, non dà luogo ad alcuna nullità della notifica a norma dell'art. 171 c.p.p. (Cass. Sez. VI, 12 novembre 1993, Munni, CED n. 196. 328).
4. Assodato - per quanto innanzi ritenuto - che la notifica della sentenza venne ritualmente effettuata nel domicilio di Via S. Teresa n.8,sono da respingere anche le doglianze che attengono alla ritenuta relazione di "convivenza", ex art.157 c.p.p., tra l'attuale ricorrente e SU GI OL.
È sufficiente qui rilevare che in tema di notifiche all'imputato presso la sua abitazione o il luogo ove egli esercita abitualmente l'attività lavorativa, la consegna dell'atto a persona convivente, ai sensi dell'art. 157, primo comma, seconda parte, c.p.p., è leggittimamente effettuata anche se la convivenza tra consegnatario e destinatario sia solo temporanea, quale è quella che, come nella specie, indubbiamente si verifica, nell'ambito di un istituto religioso, tra una suora, ivi addetta, e chi si trovi abitualmente a dimorare in detto istituto.
Ciò che del resto non sembra disconoscere neppure il ricorrente il quale, nel contestare tale convivenza, fa piuttosto leva sul dato della diversa ubicazione del proprio alloggio, cui in precedenza si è negato qualsiasi efficace incidenza sulla questione trattata. Per le dette ragioni il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 1998