Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/1998, n. 3215
CASS
Sentenza 22 maggio 1998

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In tema di notificazioni in materia penale, l'omissione della indicazione, nella relazione di notifica, delle ricerche effettuate dall'ufficiale incaricato, così come la stessa omissione delle ricerche, non dà luogo ad alcuna nullità della notifica a norma dell'art. 171 c.p.p.

Poiché l'art. 168 cod. proc. pen. non ha riprodotto la previsione, contenuta nel secondo comma dell'art. 176 del codice abrogato, secondo cui la relazione di notifica <<fa fede sino ad impugnazione di falso per quanto l'ufficiale che eseguì la notificazione attesta aver fatto o essere avvenuto in sua presenza>>, ne' ha confermato l'istituto dell'incidente di falso, in virtù dell'attuale disciplina il giudice può liberamente valutare la falsità di un elemento documentato nella relazione ed ogni interessato può fornire la prova contraria delle risultanze della relazione stessa. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che detta prova contraria - il cui onere grava sull'interessato - deve essere fornita in modo preciso e rigoroso).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/1998, n. 3215
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3215
Data del deposito : 22 maggio 1998

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