Sentenza 15 gennaio 2003
Massime • 5
La notificazione del controricorso per cassazione, contenente ricorso incidentale, effettuata al domicilio eletto per il giudizio di appello e non a quello eletto per il giudizio di legittimità, in violazione dell'art. 370 cod. proc. civ., è da ritenere nulla e non inesistente, onde può essere sanata mediante rinnovazione, peraltro non necessaria ove la parte nei cui confronti essa deve essere eseguita abbia svolto le sue difese, così sanando la nullità per effetto del raggiungimento dello scopo, anche quando la costituzione sia avvenuta al solo fine di dedurre tale nullità.
In relazione alla disciplina contenuta nell'art. 345 cod. proc. civ. nel testo vigente anteriormente alle modifiche operate dall'art. 50 della legge n. 353 del 1990, nella responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, i limiti di massimale possono essere eccepiti dall'assicuratore della responsabilità civile a norma della legge 24 dicembre 1969, n. 990 anche con l'atto d'appello, trattandosi non già di una domanda bensì di mera eccezione.
Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso.
In materia di r.c.a., lo "spatium deliberandi" di cui all'art. 22 legge n. 990 del 1969 costituisce causa di (momentanea)improcedibilità della domanda risarcitoria, e si riferisce esclusivamente alla posizione dell'assicuratore che venga convenuto in giudizio dal danneggiato ex art. 18 della citata legge n. 990 del 1969, mai concernendo viceversa la posizione del danneggiante (Nel formulare il suindicato principio, la S.C. ha - nel caso - giudicata infondata l'indoglianza del ricorrente affermando che esattamente il giudice di merito aveva fissato, relativamente al danneggiante, la decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi prescindendo dallo "spatium deliberandi" in questione).
In materia di r.c.a., la domanda dell'assicurato di essere tenuto indenne anche oltre il limite massimale di polizza, per "mala gestio" dell'assicuratore, deve essere espressamente formulata, non potendo ritenersi implicita nella chiamata in causa dell'assicuratore da parte dell'assicurato nel corso del giudizio introdotto dal terzo danneggiato (e, se proposta per la prima volta in appello, essa va dichiarata inammissibile). Ciò è da affermarsi anche in relazione al caso in cui (in prime cure)l'assicurato e l'assicuratore, affidatisi ad un unico difensore, abbiano concordato nella richiesta di rigetto o di riduzione della pretesa attorea e l'assicuratore abbia chiesto - con riferimento alla sua specifica obbligazione - che la stessa sia contenuta nei limiti del massimale di polizza. Nè in tale caso è configurabile alcun conflitto - reale o potenziale - tra assicurato ed assicuratore, sicché all'affidamento della difesa ad un unico difensore va attribuito il mero significato di scelta, da parte dell'assicurato, di non far valere nel processo, cui la materia è estranea con riferimento alla domanda del danneggiato, il suo diritto ad essere tenuto indenne anche oltre detto limite.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. PURCARO Italo - rel. Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. PETTO Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT HU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PAISIELLO N. 49, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCESCO MANUNZA ,che lo difende anche disgiuntamente (agli avvocati) PICCOLI PP, giusta procura speciale per OT LO FI di Bolzano del 12/09/02 rep. n. 76841;
- ricorrente -
contro
MI DI AL GI & C SNC, BR IV, ASSITALIA SPA, ES PP, SAI SPA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 18566/99 proposto da:
BR IV, nonché la DITTA MI DI AL GI & C SNC in persona degli amministratori e soci IO Alberto e GA IE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CAMPO MARZIO 69, presso lo studio dell'avvocato DANTE CONTI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato ELVIO FRONZA, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché
contro
AT AM UR O HU, ASSITALIA SPA, ES PP, SAI ASSICURATRICE IND SPA;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 19876/99 proposto da:
LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore Dott. Luciano Roasio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI 54, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI FERRERI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato MARIO BUONCRISTIANO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
BR IV, nonché la DITTA MI DI AL GI & C SNC in persona degli amministratori e soci IO Alberto e GA IE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CAMPO MARZIO 69, presso lo studio dell'avvocato DANTE CONTI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato ELVIO FRONZA, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
nonché
contro
AT HU, ES PP, SAI SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 42/99 della Corte d'Appello di TRENTO SEZ DIST BOLZANO, emessa il 21/10/98 e depositata il 29/03/99 (R.G. 35/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/02 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato US PICCOLI;
udito l'Avvocato Elvio FRONZA;
udito l'Avvocato Giovanni FERRERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed il rigetto dei ricorsi incidentali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 6 maggio 1986 la ditta DO di A. IO & C. convenne, dinanzi al Tribunale di Bolzano, UR PU, proprietario e conducente dell'autocarro targato BZ 226140, nonché la sua assicurazione, RCA SS s.p.a., per sentire dichiarare il primo responsabile dell'incidente verificatosi in data 10 settembre 1985 sulla S.S. 12, in località Velturno (BZ) tra il suindicato autoveicolo ed il proprio autocarro targato TN 323624 e condannare, in solido, i convenuti al risarcimento dei danni subiti ed indicati in L. 18.000.000. Dedusse, in proposito, che l'incidente in questione era avvenuto perché il PU aveva invaso la corsia opposta, mentre l'autocarro della ditta DO, condotto dall'autista VO AN, procedeva a velocità moderata, tenendo rigorosamente la propria destra. Si costituirono le CU d'AL s.p.a e UR PU, chiedendo l'accertamento di un concorso di colpa sia da parte del conducente dell'autocarro attoreo che da parte di US NI, il cui autocarro ingombrando la mezzeria di pertinenza del PU, aveva costretto il medesimo ad invadere l'opposta mezzeria;
il procuratore delle CU d'AL e del PU provvide, previa autorizzazione del G.I., a chiamare in causa US NI, unitamente all'assicurazione dello stesso S.A.I. s.p.a., i quali, costituitisi in giudizio, respinsero ogni addebito. Successivamente venne riunita a quella descritta un'altra causa promossa da VO AN, il quale dedusse che a seguito dell'incidente de quo aveva riportato lesioni multiple, nonché l'amputazione della gamba sinistra, chiedendo il risarcimento dei danni subiti. In detta causa si costituirono le Ass.ni d'AL e UR PU, svolgendo difese analoghe a quelle svolte nell'altra causa;
anche in tale causa furono evocati in giudizio il NI e la società S.A.I..
Espletata la necessaria istruttoria, il Tribunale di Bolzano decise le cause con una prima sentenza non definitiva del 13 dicembre 1996, con la quale, dichiarò che l'incidente era avvenuto per colpa di entrambi i conducenti coinvolti, da attribuirsi per il 70% al PU e per il residuo 30% al AN, mentre venne esclusa qualsiasi responsabilità del terzo chiamato;
le Ass.ni d'AL s.p.a. ed UR PU furono condannati in solido al pagamento, in favore di VO AN, dei danni da quest'ultimo subiti - dedotto quanto già versato a suo favore dall'Inail - in complessive Lire 506.823.480.
Il Tribunale adito, successivamente, con sentenza definitiva del 12 aprile 1997, riconfermata l'attribuzione del 70% di responsabilità nella causazione del sinistro a carico del convenuto PU UR, lo condannò, in solido con le Ass.ni d'AL s.p.a., a risarcire alla ditta DO il danno, che liquidò in Lire 30.386.109, oltre le spese di lite.
Proposto gravame in via principale dalla DO e dal AN ed in via incidentale dalle CU d'AL e dal PU, la Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con sentenza in data 29 marzo 1999, in parziale riforma delle sentenze impugnate, dichiarò inammissibile l'appello proposto dalle CU d'AL S.p.A.,. confermò la sentenza di primo grado nella parte relativa alla responsabilità del sinistro, condannò UR PU e le CU d'AL s.p.a. in solido a pagare ad VO AN la somma di lire 289.961.913 ed alla ditta DO la somma di lire 5.848.384, oltre a svalutazione ed interessi nella misura indicata in narrativa e dalle singole scadenze al saldo;
condannò, altresì, UR PU a pagare ad VO AN l'ulteriore importo di lire 300.038.087 - importo corrispondente alla differenza tra la somma indicata al capo precedente ed il complessivo danno da quest'ultimo subito ( 590.000.000 - 289.96 1.91 3= 300.03 8.08 7), oltre a svalutazione ed interessi legali, nonché a pagare alla ditta DO l'ulteriore importo di lire 6.051.615 - corrispondente alla differenza tra la somma sopra indicata ed il complessivo danno subito da tale ditta ( 11.900.000 - 5. 848. 384= 6.05 1.61 5), oltre a svalutazione ed i interessi legali. Per la cassazione della suindicata sentenza UR PU ha proposto ricorso, sulla base di cinque motivi, cui hanno resistito con controricorso VO AN, la ditta DO e le CU d'AL, i quali tutti hanno proposto ha proposto, a loro volta, ricorsi incidentali, illustrati da memoria.
Gli intimati NI e la SAI s.p.a. non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza. 2) Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale dell'SS, proposta da VO AN e dalla ditta DO, sotto il profilo che, essendosi essi istanti costituiti nel giudizio di cassazione, con elezione di domicilio diverso da quello risultante dalla sentenza impugnata, il ricorso incidentale avrebbe dovuto essere notificato presso il nuovo domiciliatario.
Invero, questo S.C., con giurisprudenza ormai consolidata, ha fissato il principio secondo cui la notificazione del controricorso per cassazione, contenente ricorso incidentale, effettuata al domicilio eletto per il giudizio di appello e non a quello eletto per il giudizio di legittimità, in violazione dell'art. 370 c.p.c., è da ritenere non insussistente, ma nulla, per cui può essere sanata mediante rinnovazione. Peraltro, tale rinnovazione non è necessaria, nell'ipotesi in cui, ricorrente nel caso in esame, la parte nei cui confronti essa dovrebbe essere eseguita con le modalità indicate, abbia svolto le sue difese, così sanando la nullità per effetto del raggiungimento dello scopo, e ciò anche quando la costituzione sia avvenuta al solo fine di dedurre tale nullità (ex plurimis, Cass. 6040/1998). 3) Devono essere trattati congiuntamente, investendo tutti la medesima problematica relativa all'an debeatur, il primo motivo del ricorso principale di PU, nonché il primo motivo dei ricorsi incidentali di SS, di AN e della ditta DO. Il ricorrente principale, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), deduce che la sentenza impugnata è censurabile nella parte in cui ha ritenuto corretta la ripartizione della responsabilità operata dal primo giudice ed inapplicabile il criterio della responsabilità, presunta, di pari grado di cuì all'art. 2054 c.c.. Al riguardo, eccepisce che nel caso in esame non era stato possibile stabilire l'esatta misura delle rispettive colpe dei conducenti coinvolti nel sinistro, posto che la stessa sentenza impugnata affermava che il AN "avrebbe potuto tenere più strettamente la propria destra ed evitare o, quantomeno, ridurre sensibilmente le conseguenze dello scontro con il veicolo del PU." La motivazione relativa al grado di colpa di responsabilità dei due conducenti era, invece, in contrasto con tali affermazioni in ordine al comportamento del AN, posto che nel corso dell'istruttoria era emerso che quest'ultimo guidava un autocarro largo 2,5 m., per cui al medesimo conducente rimaneva almeno un metro e mezzo di spazio sulla propria destra, dato che la sua corsia era larga 4,20 m. (8,40 m. 2). Orbene, pur non avendo il AN fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., tuttavia non era stato applicata quest'ultima norma. Per quanto riguarda i ricorrenti incidentali, mentre SS fa propria le tesi del PU, gli altri due ricorrenti incidentali deducono che la sentenza impugnata era errata nell'applicazione dell'art. 2054 c.c., ma in senso opposto a quanto dedotto dal ricorrente principale, posto che l'invasione della corsia dei veicoli provenienti dalla direzione opposta, ove, come nel caso di specie, non attuata per una cogente e scusante necessità, importa colpa esclusiva del conducente che abbia oltrepassato la propria mezzeria.
ponendo l'altro conducente nell'impossibilità di porre in essere una qualsiasi manovra e lo libera, pertanto dalla presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054.
I motivi suindicati sono tutti infondati.
Per quanto attiene, in particolare, alla dedotta violazione dell'art. 2054 c.c., va premesso, in linea di principio, che il secondo comma di tale norma ha una funzione meramente sussidiaria, nel senso che essa opera solo nell'ipotesi in cui non sia stato possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia determinato l'evento dannoso. Al contrario, se è possibile individuare il diverso grado di colpa dei conducenti coinvolti nell'evento dannoso, il giudice di merito è tenuto a procedere alla graduazione della colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro, tenendo conto, peraltro, che funge pur sempre la presunzione di colpa di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c.;
per cui l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico. Da ciò consegue che solo l'accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine alla circostanza che l'incidente si sia verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti e che, per converso, nessuna colpa sia ravvisabile nel comportamento dell'altro, comporta che quest'ultimo resti esonerato dalla presunzione de qua, e non sia, conseguentemente, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ritiene questa Corte che, per effetto della norma suindicata e della relativa presunzione, l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra mezzeria commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente, al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso.
Nella specie, la corte distrettuale, con motivazione adeguata e priva di errori logici, si è attenuta a tali principi di diritto ed ha accertato, in concreto, che entrambi i conducenti hanno concorso a produrre l'incidente, ponendo la colpa prevalente (nella misura del 70%) a carico del PU, che invase l'opposta mezzeria di marcia, ed il residuo 30% a carico del AN, per non avere lo stesso mantenuto strettamente la destra: ne consegue che non sussiste, sotto nessuno dei profili invocati, la violazione dell'art. 2054 c.c.. Al riguardo, è appena il caso di ribadire il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici, e ciò anche per quanto concerne il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c.. Ritiene, quindi, il Collegio che non sia censurabile l'impugnata sentenza, atteso che, in buona sostanza, i motivi in esame tendono in modo evidente ad una valutazione del fatto diversa da quella operata dal giudice di merito, con motivazione adeguata e, come tale, è insindacabile in questa sede.
4) Con il secondo motivo, i ricorrenti incidentali AN e DO deducono omessa violazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 n.5 c.p.c.), per non avere il giudice di appello preso minimamente in considerazione la deposizione dell'unica testimone oculare del sinistro RE BS, escussa in prime cure, atteso che delle relative dichiarazioni non vi è traccia nella sentenza impugnata.
La censura è inammissibile.
Invero, con riferimento alla circostanza oggetto della doglianza, si rileva che, quando sia denunziato con il ricorso per cassazione il vizio di motivazione della sentenza impugnata ex art. 360 n.5 c.p.c, per asserita omessa valutazione di alcune risultanze processuali, è
necessario, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che il ricorrente specifichi in quali precisi termini la relativa questione sia stata prospettata nell'atto di appello, riportando la parte del motivo di gravame non presa in esame dal giudice di appello. Quando, poi, in particolare, sia dedotto l'omesso esame della deposizione di un teste, è necessario che nel ricorso siano riportate le dichiarazioni del teste medesimo, ai fini di mettere in condizione la corte di valutare la decisività dell'omissione.
Poiché i ricorrenti non hanno provveduto a tanto, la doglianza è da ritenersi assolutamente generica e, quindi, inammissibile. 5) Con il secondo motivo, il ricorrente principale lamenta violazione o falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., nonché omessa insufficiente, ed erronea motivazione su un punto decisivo della controversia, deducendo che nel giudizio di secondo grado le CU d'AL avevano proposto una domanda nuova, chiedendo alla Corte di appello di limitare un'eventuale condanna della Soc. SS a quanto questa aveva ancora disponibile di massimale, dopo l'esborso di Lire 212.000.000 a favore dell'INAIL. Tale domanda non era stata proposta in primo grado e doveva, quindi, ritenersi nuova ai sensi dell'art. 345 c.p.c.. La doglianza è manifestamente infondata, in quanto quella proposta in seconde cure dalla società di assicurazione costituiva non una domanda, ma solo una mera eccezione, come tale proponibile in sede di appello, atteso che alla controversia in esame si applica la disciplina del codice di rito previgente alla legge 353/1990. 6) Va, poi, preso in esame, sotto un profilo logico, il terzo motivo del ricorso incidentale della società SS, con il quale quest'ultima si duole di violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché di omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., deducendo che la sentenza impugnata non aveva rilevato che l'assunta mala gestio di essa SS nella vicenda in questione costituiva una domanda nuova, avanzata da parte del PU per la prima volta in appello, come tale inammissibile. Al riguardo non poteva certo essere di ostacolo, come erroneamente ritenuto dalla corte distrettuale, l'identità della persona del legale, questa non valendo certamente a superare le preclusioni processuali verificatesi in concreto. In ogni caso, la sentenza aveva erroneamente statuito in ordine alla presunta mala gestio da parte di essa SS, atteso che la resistenza in giudizio era specificamente originata dalla volontà dell'attuale ricorrente principale, ribadita anche dalla posizione assunta nella presente sede di legittimità, ove lo stesso tendeva all'affermazione dell'esclusione della propria responsabilità, ovvero alla sussistenza di un paritario concorso di colpa nel sinistro. Il motivo è infondato.
È pacifico che, in tema di azione diretta del danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo per il quale vi sia obbligo di assicurazione, l'assicuratore, secondo l'esplicita previsione dell'art. 18 della legge n. 990/1969, deve rispondere entro i limiti del massimale convenuto nel contratto. Detti limiti, peraltro, possono essere superati in caso di colpevole inerzia (o ingiustificato rifiuto) dell'assicuratore nell'adempimento della sua obbligazione, tale comportamento integrando un'autonoma fonte di responsabilità per l'assicuratore. In tale ipotesi l'obbligazione dell'assicuratore va liquidata provvedendo alla cosiddetta "rivalutazione di quel massimale", in relazione al sopravvenuto deprezzamento della moneta con l'aggiunta degli interessi legali di mora.
Peraltro, accanto alla responsabilità dell'assicuratore come sopra individuata per ingiustificato ritardo (o colpevole inerzia) nei confronti del danneggiato, sussiste una responsabilità dello stesso nei confronti del proprio assicurato per "mala gestio", che è configurabile non solo nel caso in cui l'assicuratore, avvalendosi del patto di gestione della lite, la gestisca in modo da arrecare pregiudizio all'assicurato, ma anche nel caso in cui l'assicuratore senza un apprezzabile motivo, rifiutì di gestire la lite e se ne disinteressi in modo da recare pregiudizio all'assicurato. Anche in questo caso l'assicuratore risponde oltre i limiti del massimale, per il maggiore esborso, cui la propria condotta inadempiente abbia costretto il proprio assicurato.
La domanda dell'assicurato di essere tenuto indenne anche oltre il massimale di polizza, per "mala gestio" dell'assicuratore, deve essere espressamente formulata, e non può ritenersi implicita nella chiamata in causa dell'assicuratore, formulata dall'assicurato nel corso del giudizio introdotto dal terzo danneggiato e, se proposta per la prima volta in sede di appello, va certamente dichiarata inammissibile, anche nell'ipotesi in cui, in prime cure, entrambi i convenuti concordino nella richiesta di rigetto o di riduzione della domanda attorea, mentre il solo assicuratore, con riferimento alla sua specifica obbligazione, chieda che la stessa sia contenuta nei limiti del massimale di polizza. Contrariamente, infatti, a quanto ritenuto dalla corte distrettuale, in un'ipotesi del genere non è configurabile alcun conflitto reale e neppure potenziale tra assicurato ed assicuratore, atteso che l'affidamento della difesa ad un unico difensore manifesta solo la scelta dell'assicurato di non far valere nel processo, cui la materia è estranea con riferimento alla domanda proposta dal danneggiato, il suo diritto ad essere tenuto indenne anche oltre il detto limite.
È da ritenere, conseguentemente, erronea l'affermazione della sentenza gravata, secondo cui il danneggiante solo in sede di appello avrebbe potuto far valere nei confronti della propria assicurazione i danni conseguenti alla pretesa mala gestio, per cui la relativa domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, siccome proposta per la prima volta in sede di appello. Peraltro, la corte distrettuale, pur partendo da tale erronea premessa, che va corretta in questa sede, non ha tratto in concreto le dovute conseguenze dall'affermazione medesima, posto che ha condannato l'SS in solido con il PU, al pagamento della somma capitale di lire 289.961.913 a favore del AN e di lire 5.848.384, a favore della ditta DO, oltre svalutazione ed interessi su tali somme, ponendo la residua somma capitale di L. 300.038.087 (oltre interessi e svalutazione) a carico del solo danneggiante. La circostanza, infatti, che in virtù degli interessi e della rivalutazione sia stato superato in concreto il limite del massimale appare del tutto irrilevante, posto che la circostanza medesima non riguarda il rapporto danneggiante - assicurazione, ma solo quello tra quest'ultima ed i danneggiati AN e DO, nei cui confronti non risulta proposta per tale fatto alcuna doglianza da parte della ricorrente incidentale SS. 7) Alla stregua delle considerazioni che precedono, devono ritenersi assorbiti il terzo ed il quinto del ricorso principale, che si fondano sul presupposto che il giudice di appello non abbia tratto le dovute conseguenze dall'accertata mala gestio dell'assicuratore. Infatti, una volta fissato il principio che la suindicata domanda risarcitoria del PU era da considerarsi inammissibile, la soluzione alla quale è pervenuto il giudice di merito appare conforme a diritto.
8) Con il quarto motivo, il ricorrente principale deduce violazione dell'art. 22 della legge n. 990/1969, nonché omessa, insufficiente ed erronea motivazione su un punto decisivo della controversia, deducendo che erroneamente la sentenza impugnata aveva fatto decorrere il risarcimento, la svalutazione e gli interessi dal 10 settembre 1985, data dell'illecito, e non dal sessantesimo giorno successivo all'intimazione di cui alla norma citata. Il motivo è manifestamente infondato.
È pacifico che lo spatium deliberandi di cui all'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n.990 costituisce. per un verso, motivo di momentanea improcedibilità dell'azione risarcitoria e, per altro verso, si riferisce esclusivamente alla posizione dell'assicuratore, che venga convenuto in giudizio dal danneggiato ex art. 18 L. 990/1969, non concerne giammai la posizione del danneggiante. Nel
caso di specie, pertanto, esattamente la corte distrettuale ha fissato, relativamente al danneggiante PU, la decorrenza di svalutazione ed interessi prescindendo dal termine di cui alla suindicata norma.
9) Con il secondo motivo del ricorso incidentale, la società SS lamenta violazione dell'art. 22 della legge 990/1969, nonché omessa, insufficiente ed erronea motivazione su un punto decisivo della controversia, deducendo, in primo luogo, l'erroneità della decorrenza di interessi e svalutazione fissata dal giudice di appello in data diversa da quella dello spatium deliberandi di cui al citato art. 22. Inoltre, sostiene che era errata la fissazione della data di decorrenza dei danni da invalidità permanente dalla data del sinistro, quando con la stessa statuizione veniva riconosciuto il danno da invalidità temporanea, laddove l'invalidità permanente non poteva che iniziare a decorrere dal termine di quella temporanea.
La censura è fondata limitatamente alla prima parte della doglianza.
Al riguardo, invero, rileva la Corte che, nell'ipotesi di responsabilità dell'assicuratore nei confronti del terzo danneggiato per il ritardo nella liquidazione del danno allo stesso spettante - ipotesi che, nel caso di specie, è stata accertata dalla sentenza impugnata e che non forma più oggetto di contestazione in questa sede - sorge, a carico dell'assicuratore ed in favore del terzo, un'obbligazione ulteriore ed autonoma rispetto a quella prevista dall'art. 18 della legge n. 990 del 1969. Tale nuova obbligazione dell'assicuratore non incontra il limite del massimale ed ha come contenuto il pagamento degli interessi e della svalutazione monetaria (costituente il maggiore danno) secondo la disciplina dell'art. 1224 con decorrenza dalla data di costituzione in mora dell'assicuratore, coincidente con la scadenza dello spatium deliberandi di cui all'art. 22 della legge n.990 del 1969. Pertanto, nella specie, risulta evidente che il giudice di merito abbia errato condannando l'SS al pagamento degli interessi legali e rivalutazione con riferimento alla data dell'evento dannoso, invece che dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della lettera raccomandata contenente la richiesta di indennizzo.
Infondata è, invece, la seconda parte del motivo, in quanto, trattandosi di danno non patrimoniale, la decorrenza fissata dal giudice di merito appare ineccepibile.
10) In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, vanno integralmente rigettati il ricorso principale proposto da UR PU, il ricorso incidentale di VO AN e della ditta DO, nonché il primo e terzo motivo del ricorso incidentale di SS. In accoglimento del secondo motivo del ricorso SS, la sentenza impugnata va cassata limitatamente a tale punto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va fissata la decorrenza di rivalutazione e di interessi, oltre il massimale, dovuti dalla società SS, sulle somme liquidate a favore del AN e della ditta DO, dalla scadenza dello spatium deliberandi ex art. 22 L. 24 dicembre 1969 n. 990. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione limitatamente alle parti costituite, mentre nulla va deliberato con riferimento alla posizione degli intimati che non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, accoglie, per quanto di ragione, il secondo motivo del ricorso SS, cassa in parte qua la sentenza impugnata e, giudicando nel merito, dichiara dovuti rivalutazione ed interessi - sulle somme di lire 289.961.913 a favore del AN e di lire 5.848.384 a favore della ditta DO - dalla scadenza dello spatium deliberandi di cui all'art. 22 L. 990/1969; rigetta il ricorso principale del PU, quello incidentale di AN e della ditta DO, nonché il primo ed il terzo motivo del ricorso incidentale dell'SS; compensa le spese del giudizio di cassazione relativamente alle parti costituite. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 30 settembre 2003. Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2003