Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 477
CASS
Sentenza 15 gennaio 2003

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Massime5

La notificazione del controricorso per cassazione, contenente ricorso incidentale, effettuata al domicilio eletto per il giudizio di appello e non a quello eletto per il giudizio di legittimità, in violazione dell'art. 370 cod. proc. civ., è da ritenere nulla e non inesistente, onde può essere sanata mediante rinnovazione, peraltro non necessaria ove la parte nei cui confronti essa deve essere eseguita abbia svolto le sue difese, così sanando la nullità per effetto del raggiungimento dello scopo, anche quando la costituzione sia avvenuta al solo fine di dedurre tale nullità.

In relazione alla disciplina contenuta nell'art. 345 cod. proc. civ. nel testo vigente anteriormente alle modifiche operate dall'art. 50 della legge n. 353 del 1990, nella responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, i limiti di massimale possono essere eccepiti dall'assicuratore della responsabilità civile a norma della legge 24 dicembre 1969, n. 990 anche con l'atto d'appello, trattandosi non già di una domanda bensì di mera eccezione.

Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso.

In materia di r.c.a., lo "spatium deliberandi" di cui all'art. 22 legge n. 990 del 1969 costituisce causa di (momentanea)improcedibilità della domanda risarcitoria, e si riferisce esclusivamente alla posizione dell'assicuratore che venga convenuto in giudizio dal danneggiato ex art. 18 della citata legge n. 990 del 1969, mai concernendo viceversa la posizione del danneggiante (Nel formulare il suindicato principio, la S.C. ha - nel caso - giudicata infondata l'indoglianza del ricorrente affermando che esattamente il giudice di merito aveva fissato, relativamente al danneggiante, la decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi prescindendo dallo "spatium deliberandi" in questione).

In materia di r.c.a., la domanda dell'assicurato di essere tenuto indenne anche oltre il limite massimale di polizza, per "mala gestio" dell'assicuratore, deve essere espressamente formulata, non potendo ritenersi implicita nella chiamata in causa dell'assicuratore da parte dell'assicurato nel corso del giudizio introdotto dal terzo danneggiato (e, se proposta per la prima volta in appello, essa va dichiarata inammissibile). Ciò è da affermarsi anche in relazione al caso in cui (in prime cure)l'assicurato e l'assicuratore, affidatisi ad un unico difensore, abbiano concordato nella richiesta di rigetto o di riduzione della pretesa attorea e l'assicuratore abbia chiesto - con riferimento alla sua specifica obbligazione - che la stessa sia contenuta nei limiti del massimale di polizza. Nè in tale caso è configurabile alcun conflitto - reale o potenziale - tra assicurato ed assicuratore, sicché all'affidamento della difesa ad un unico difensore va attribuito il mero significato di scelta, da parte dell'assicurato, di non far valere nel processo, cui la materia è estranea con riferimento alla domanda del danneggiato, il suo diritto ad essere tenuto indenne anche oltre detto limite.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 477
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 477
Data del deposito : 15 gennaio 2003

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