Sentenza 2 ottobre 1998
Massime • 1
All'effetto interamente devolutivo che caratterizza l'impugnazione per riesame consegue che il giudice, al quale è conferito il potere di annullare, riformare o confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso, può sanare, con la propria motivazione, le carenze argomentative dell'ordinanza oggetto del riesame, e ciò ancorché esse siano tali da integrare le nullità - rilevabili d'ufficio - previste dall'art. 292, secondo comma, lett. c)- e c)-bis, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/1998, n. 4753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4753 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 02.10.1998
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 4753
3.Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 21988/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) AN RI n. il 03.10.1948 avverso ordinanza del 11.05.1998 TRIB. LIBERTÀ di ANCONA sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. DELEHAYE ENRICO lette/sentite le conclusioni del P.G.
Svolgimento del processo.
Con ordinanza dell'1 1-5-1998, il Tribunale della Libertà di Ancona rigettava la richiesta di riesame avverso il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Camerino, con cui era stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di NE MA, per il reato di tentato omicidio nei confronti del fratello NE PI.
Secondo una ricostruzione dei fatti quasi pacifica, questi aveva chiesto all'indagato, che stava caricando una carriola con dei pezzi di legno da ardere, di spostare l'auto per permettergli di uscire con la sua ed avendo ricevuto un rifiuto e l'invito a muovere invece la sua roulotte, posteggiata anch'essa nei pressi, aveva iniziato lo stesso la manovra andando ad urtare l'altro mezzo.
Il NE MA gli aveva allora scagliato contro un pezzo di legno, che mandava in frantumi il finestrino di destra, e poiché il fratello l'aveva ferito con un ciocco alla regione occipitale e fronto temporale destra del cranio aveva reagito alla stessa maniera e l'aveva colpito con un altro pezzo di legno al capo ed altre parti del corpo, cagionandogli lesioni per le quali veniva ricoverato in ospedale con prognosi riservata.
La difesa aveva sostenuto la piena configurabilità della legittima difesa, ed aveva eccepito la carenza di motivazione sulla ricostruzione dei fatti nel provvedimento del G.I.P. e l'omessa valutazione delle dichiarazioni, rese dalla convivente dell'indagato al suo difensore, in base alle quali questa tesi veniva maggiormente avvalorata rispetto alla deposizione della donna ai Carabinieri. Il Tribunale invece evidenziava come il NE MA, anche dopo l'aggressione, avesse conservato una notevole capacità di discernimento e forza fisica, che mal si conciliava con la versione difensiva, mentre sarebbe stato possibile per lui ripararsi nella sua abitazione (la cui porta distava pochi metri dal luogo ove erano avvenuti i fatti) senza affrontare lo scontro.
Avverso la suddetta ordinanza, ha proposto ricorso in Cassazione il difensore dell'indagato, eccependo che il Tribunale, pur avendo riconosciuto la carenza di motivazione nel provvedimento del G.I.P., ne aveva colmato le lacune logico giuridiche, mentre avrebbe dovuto dichiararne la nullità.
Si contesta inoltre la qualificazione giuridica dei fatti, poiché non vi sarebbe lo specifico dolo omicidiario, neppure in forma eventuale, e si insiste nella prospettata legittima difesa, della quale ricorrerebbero tutti gli estremi e che impedirebbe il permanere di una misura cautelare.
Motivi della decisione.
Esaminando specificamente i motivi di impugnazione, si rileva come sia stato in primo luogo eccepito che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità del provvedimento del G.I.P., del quale aveva riconosciuto la carenza di motivazione, e non confermarlo aggiungendovi delle argomentazioni proprie.
Tale censura non può essere condivisa, in quanto "all'effetto interamente devolutivo che caratterizza l'impugnazione per riesame consegue che il giudice, al quale è conferito il potere di annullare, riformare o confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso, può sanare, con la propria motivazione, le carenze argomentative dell'ordinanza oggetto del riesame, e ciò ancorché esse siano tali da integrare le nullità - rilevabili d'ufficio previste dal secondo comma, lett. c) e c-bis), dell'art.292 cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 9 legge 8 agosto 1995, n.332)." (così tra le altre Cass. Sez. II, 6-12-1996 n. 4325, Moffa,
RV.: 206. 494). Il ricorso appare, invece, fondato e deve essere accolto in relazione al rilievi sulla motivazione, in quanto dalla ricostruzione della vicenda, così come è stata effettuata dal provvedimento impugnato, non puo essere esclusa la configurabilità della legittima difesa, sostenuta dall'indagato, mentre non appare per nulla evidente il dolo omicidiario ravvisato dal giudici di merito. Afferma il Tribunale che il primo fra i due fratelli a colpire l'altro fu il NE PI, usando un pezzo di legno come bastone, col quale attingeva il suo contendente con violenza al capo (tanto che gli verranno riscontrate due ferite alla regione occipitale e fronto temporale destra del cranio) e che solo successivamente "l'indacato, afferrato a sua volta un pezzo di legno, colpiva ripetutamente il fratello, colpendolo al capo... ed in varie parti del corpo".
Tale passo, che ricostruisce efficacemente la dinamica dei fatti, appare però in palese contrasto con la precisa volontà omicida, attribuita al NE MA, in quanto la parte lesa sembrerebbe colpita più o meno a caso mentre l'unico elemento di differenza tra l'aggressione e la reazione appare la diversa gravità delle lesioni, dato che il NE PI è stato ricoverato in ospedale per cinque giorni con prognosi riservata.
Per escludere l'invocata legittima difesa non si ravvisa una sproporzione nei mezzi usati dall'uno e dall'altro, trattandosi sempre dei pezzi di legno, che l'indagato stava caricando su una carriola prima della lite, ne' una sostanziale differenza nella direzione dei colpi inferti, in quanto entrambi sono stati attinti soprattutto al capo.
Il Tribunale, per escludere l'esimente rileva l'indagato conservava "una notevole capacità di discernimento e forza fisica, che mal si concilia con la sostenuta tesi della legittima difesa" ma tale rilievo non appare determinante, in quanto presupposto essenziale di tale esimente è, secondo la costante giurisprudenza, l'aggressione ingiusta (ossia un pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione del diritto) ma non certo la perdita di ogni capacità di valutazione o reazione nel soggetto agente che la invoca.
Si osserva, inoltre, che non vi sarebbe l'inevitabilità del pericolo, perché il NE MA avrebbe potuto riparare nella sua abitazione (la cui porta era poco distante) ma anche tale notazione non appare determinante in quanto dalla descrizione dei luoghi sembrerebbe che i fatti siano avvenuti nell'ambito del cortile comune, sicché tale possibilità di salvezza non appare ne' probabile ne' agevole.
Ne consegue che appare necessario un approfondimento di merito degli aspetti evidenziati e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Ancona per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ancona per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 1998