Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/06/1999, n. 9335
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Sentenza 11 giugno 1999

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Nell'ipotesi in cui la prova testimoniale richiesta dalla parte sia stata ammessa, quest'ultima ha l'obbligo di provvedere alla citazione ovvero di adoperarsi al fine di ottenere la presenza del teste in udienza. Qualora l'interessato ometta tale adempimento non può lamentarsi della mancata escussione, avendo sottratto, per causa a lui imputabile, la fonte di prova al giudizio di ammissibilità previsto dall'art. 495 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/06/1999, n. 9335
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9335
    Data del deposito : 11 giugno 1999

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