Sentenza 11 giugno 1999
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui la prova testimoniale richiesta dalla parte sia stata ammessa, quest'ultima ha l'obbligo di provvedere alla citazione ovvero di adoperarsi al fine di ottenere la presenza del teste in udienza. Qualora l'interessato ometta tale adempimento non può lamentarsi della mancata escussione, avendo sottratto, per causa a lui imputabile, la fonte di prova al giudizio di ammissibilità previsto dall'art. 495 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/06/1999, n. 9335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9335 |
| Data del deposito : | 11 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI PAOLO Presidente del 11.06.1999
1.Dott. MAZZA FABIO Consigliere SENTENZA
2.Dott. FEDERICO GIOVANNI " N.1919
3.Dott. SPAGNUOLO NI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. COLAIANNI NICOLA " N.14678/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT NI n. il 14.11.1964
2) ZZ IA N. IL 13.02.1969
avverso sentenza del 17.12.1998 C. APP. SEZ. DIST. di BOLZANOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. COLAIANNI NICOLA
udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Abbate che ha concluso per rigetto del ricorso udito per la parte civile l'Avv. Madia: rigetto del ricorso udito il difensore Avv. Neri: accoglimento del ricorso. 1. - Con la sentenza sopra menzionata si confermava quella del Pretore di Bolzano, con cui IO TE era stato riconosciuto responsabile del reato di lesioni colpose in danno di CI ZI, che, quasi ferma, investiva mentre egli sciava, tenendo una velocità eccessiva in prossimità di incrocio tra due piste segnalato da appositi cartelli.
Ricorre l'imputato articolando quattro motivi.
Con il primo denuncia la violazione del diritto alla prova, nonché la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla declaratoria di decadenza dalla prova per non aver l'imputato presentato i tre testimoni ammessi a sua richiesta ne' alcuna attestazione della loro citazione a mezzo dell'ufficiale giudiziario. Deduce la mancanza di una sanzione in proposito e comunque la riferibilità della decadenza solo ai termini, per cui, a norma dell'art. 173 c.p.p., sia prevista espressamente dalla legge. Il motivo è infondato. È certo impropria la ritenuta operatività di una decadenza non collegata ad un termine perentorio per il compimento è di determinati atti: essa ricorre perciò nei casi previsti espressamente dalla legge e quello in esame non lo è. Nondimeno, e contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, la questione proposta ha già formato oggetto di una pronuncia di questa Corte (n. 526 del 22.1.1993, Ricca, rv. 192746), secondo cui "nell'ipotesi in cui la prova testimoniale richiesta dalla parte sia stata ammessa, quest'ultima ha l'obbligo di provvedere alla citazione ovvero di adoperarsi al fine di ottenere la presenza del teste in udienza. Qualora l'interessato ometta tale adempimento non può lamentarsi della mancata escussione, ritenuta non più necessaria dal giudice".
La decisione è del tutto da condividere, salvo a precisare che la situazione giuridica soggettiva del richiedente autorizzato a citare si qualifica, piuttosto che come obbligo, come onere, essendo la citazione finalizzata a realizzare un interesse proprio della parte, quale quello di provare circostanze a sè favorevoli, e non del processo: invero, la citazione del testimone, autorizzata ex art. 468 cpv. c.p.p. e svolta secondo le forme previste dall'art. 142 disp.
Att. C.p.p., è un potere della parte - da questa esercitabile anche direttamente ed immediatamente, senza il tramite dell'ufficiale giudiziario: art. 468, co. 3, c.p.p. -, compreso in una situazione soggettiva corrispondente ad un diritto fondamentale come quello di difesa, garantito dalla Costituzione (art. 24) nei suoi due aspetti di diritto di agire e resistere in giudizio. Il provvedimento autorizzatorio del giudice non è quindi la fonte attributiva della titolarità del potere ma è funzionale solo ad amministrare un potere, di cui la parte è già titolare, rimuovendo un ostacolo giuridico al suo esercizio.
Pertanto, al soggetto che, pur autorizzato ed in assenza di ostacoli, non lo eserciti derivano effetti negativi consistenti nella sottrazione, per causa a lui imputabile, delle fonti di prova al giudizio di ammissibilità previsto dall'art. 495 c.p.p. e quindi nel disconoscimento giudiziale della circostanza che intendeva provare e che sarà considerata inesistente.
2. - Certo, il potere dispositivo delle parti anche con riferimento alle prove non impedisce al giudice, che deve comunque tendere all'accertamento del "fatto storico necessario per pervenire ad una decisione giusta" (Corte cost. 255/92; 111/93), il recupero d'ufficio dei mezzi di prova non ammessi per inattività delle parti o inosservanza, da parte delle stesse, delle regole poste a presidio della correttezza della loro contesa. Ed invero del mancato - immotivatamente o con manifesta illogicità-esercizio di questa facoltà, sollecitato allo scopo di sentire ai sensi dell'art. 195 c.p.p. i testimoni non citati in quanto ad essi si era riferita altra testimone (moglie dell'imputato), si duole il ricorrente con il secondo mezzo di gravame.
Ma l'assunzione di "nuove prove", quali diventano le testimonianze di soggetti non citati ne' direttamente presentati dalla parte autorizzata, può disporsi solo qualora risulti assolutamente necessario (art. 507 c.p.p.): e tanto nella specie è stato escluso dal giudice non solo per la posizione, lontana dal luogo dell'incidente, dei testimoni invocati ma anche per la complessiva inattendibilità della testimone "referente". Si tratta di una valutazione in fatto, corretta sotto il profilo logico e perciò esente da censure in sede di legittimità.
Ed invero la manifesta illogicità della motivazione sul punto viene dedotta in ricorso non dal testo del provvedimento impugnato ma dal raffronto con le affermazioni della testimone Volpe, che non sono riportate nel testo del provvedimento. Ma va ribadito al riguardo che "la verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non puo, essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito" (Cass. sez. un. 23.11.1995, n. 2110, rv. 203767), come si evince dai limiti preclusivi che un'avvertita esigenza di maggior razionalizzazione del sistema ha introdotto con l'art. 606, primo comma, lett. e) del codice di procedura vigente: con la conseguenza che le scelte compiute dal giudice di merito, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità.
3 - Tale principio vale anche per il terzo motivo del ricorso, con cui si deduce la mancanza o manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta attendibilità della persona offesa alla stregua della configurazione dei luoghi, delle deposizioni dei verbalizzanti e della localizzazione delle lesioni. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una "rilettura" della deposizione di questa teste allo scopo di scorgervi le denunciate contraddizioni e quindi, in sostanza, il travisamento del fatto operato dai giudici del dibattimento, valutabile in questa sede solo in quanto si risolva in una manifesta illogicità risultante dal testo del provvedimento impugnato (cfr. e plurimis Cass. 11871/95, rv. 203251; 1626/96, rv. 203737; 3387/97, rv. 207412; 215/99, rv. 212091). Il fatto che tali contraddizioni siano stato puntualmente denunciate nell'atto di appello e che, ciononostante, la Corte di merito non le abbia considerate non rileva perché il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi in modo logico e adeguato le ragioni del suo convincimento, nel qual caso debbono considerarsi implicitamente disattese tutte le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione presa (cfr. Cass. 8411/92, rv. 191488).
4. - Infondato, infine, è l'ultimo motivo del ricorso, con cui si deduce la violazione delle norme sull'ammissibilità della costituzione di parte civile e sul regime delle spese processuali e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione e alla imputazione di tali spese, senza distinzione tra quelle vive e i diritti ed onorari, liquidate in favore della parte civile.
Quanto al primo profilo è esatta l'argomentazione della Corte, che ha ricavato "le ragioni che giustificano la domanda" (art. 78, lett. d), c.p.p.) dalla relazione dell'atto di costituzione con "il capo d'imputazione, di cui il TE era chiamato a rispondere" (cfr. in tal senso Cass. 8962/97, rv. 208449). Quanto al secondo profilo, deve premettersi che la distinzione tra spese ed onorari è finalizzata a consentire il controllo sulla eventuale onerosità della statuizione (cfr. Cass. 2665/98, rv. 211628; 1013/96, rv. 204034) in relazione ai massimi ed ai minimi tariffari, ostacolata da una determinazione globale delle spese. Ma non di tanto si doleva nella specie il ricorrente, bensì - come ribadito nell'odierno ricorso - del mancato rispetto formale delle vigenti tariffe forensi in considerazione del fatto che solo gli onorari sono assoggettabili al trattamento fiscale e previdenziale. A fronte di questo circoscritto interesse ad impugnare la Corte ha rilevato che le spese dovute ad esborsi (bolli, diritti di cancelleria, ecc.) sono agevolmente individuabili e quindi scorporabili dalla somma liquidata, sì da poter applicare imposte e maggiorazioni di legge sull'importo residuo. Si tratta di valutazione in fatto non illogica, che va esente da censure in sede di legittimità.
Il ricorso va, pertanto, rigettato con le conseguenze in ordine alle spese, liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di quelle sostenute per questo grado dalla parte civile CI ZI, spese che liquida in complessive lire 1.800.000 (di cui lire 300.000 per esborsi). Così deciso in Roma, il 11 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 1999