Sentenza 21 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/01/2002, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2002 |
Testo completo
GISTRAZIONE E BOLLO BBLICABBLICA TA0 06 2 9 /02 21-11-1991, N.374 IN NOME DEL POP L ITA I NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento danni da SEZIONE TERZA CIVILE incidente stradale. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17364/98 Dott. Angelo GIULIANO - Presidente - 20643/98 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Cron. 1641 MALZONE Consigliere Dott. Ennio FINOCCHIARO Consigliere Rep. Dott. Mario Dott. Alberto TALEVI - Rel. Consigliere Ud. 12/10/01 ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: ER BI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SCRIBONIO CURIONE 38, presso lo studio dell'avvocato LUIGI ISOLA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FONDIARIA ASSICURAZIONI S.P.A., DI ZI SA;
intimati e sul 2° ricorso n° 20643/98 proposto da: LA FONDIARIA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del suo procuratore speciale dott. Ivano Cantarale, 2001 elettivamente domiciliata in DEI ROMA LUNGOTEVERE 1744 1 MELLINI 270 presso 10 studio dell'avvocato TOMMASO GIORDANO, che la difende, giusta delega in SPINELLI atti;
ricorrente incidentale
contro
ER BI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SCRIBONIO CURIONE 38, presso lo studio dell'avvocato LUIGI ISOLA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale - nonchè
contro
DI ZI SA;
- intimata avverso la sentenza n. 5743/97 del Giudice di pace di ROMA, emessa 1'8/7/1997, depositata il 16/07/97; RG. 20350/1996; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/01 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 28.3.96 AB NI, premesso tra l'altro che il 4.3.95, mentre percorreva a bordo della propria auto .l'interno del 66 comprensorio di via Bergeggi 5 ..." a Roma era stato urtato dall'auto di proprieta e condotta da LU Di IO, assicurata con la s.p.a. La DI, conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma dette Di IO e La DI per ottenere che la prima venisse condannata, in solido o disgiuntamente con la seconda, al risarcimento dei danni subiti. Resisteva in giudizio la predetta società. Con sentenza 8 - 16.7.97 detto Giudice di Pace dichiarava improponibile la domanda avanzata nei confronti della società La DI per difetto di legittimazione passiva;
condannava la Di IO a pagare allo leronimo la somma di £ 500.000 oltre gli interessi;
compensava le spese tra l'attore e la convenuta Di IO;
poneva a carico dello NI e della Di IO il costo della C.T.U. (liquidato in £1.000.000) “...che sarà corrisposto in parti uguali..."; condannava lo NI a pagare alla La DI le spese processuali. Contro questa decisione ricorre per cassazione lo NI con cinque motivi. Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con un motivo la کا s.p.a. La DI. A detto ricorso incidentale resiste con controricorso lo NI. Sia lo NI che la s.p.a. La DI hanno depositato memoria. Poiché il ricorso incidentale non risultava notificato alla Di IO questa Corte, con ordinanza 10.11.2000 ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di detta parte. La s.p.a. La DI ha provveduto con atto notificato ritualmente ex art. 3 143 c.p.c. Lo NI ha depositato una seconda memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Anzitutto va disposta la riunione dei ricorsi. Come è stato rilevato dal P.M. sia il ricorso principale che quello incidentale debbono ritenersi inammissibili. Infatti nell'atto di citazione innanzi al Giudice di Pace AB NI ha richiesto il risarcimento dei “...danni tutti che saranno quantificati in corso di causa e che, comunque, sin d'ora si dichiarano di competenza del magistrato adito....". Questa Corte ha già rilevato che "Il ricorso per cassazione avverso sentenza del giudice di pace, emessa a seguito di domanda di risarcimento del danno, proposta senza precisazione del "quantum", e' inammissibile, trattandosi di controversia di valore superiore a due milioni di lire, dovendo siffatta domanda risarcitoria presumersi, ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ., di valore pari al limite massimo della competenza del giudice adito, che, per quanto riguarda il giudice di pace e', per il disposto dell'art. 7 cod. proc. civ., di lire trenta milioni” (Cass. n. 9262 del 12/07/2000). Nella specie lo NI ha chiaramente omesso di precisare il quantum e la precisazione che la somma doveva comunque rientrare nella competenza del Giudice adito non muta la situazione ai fini in questione. Né hanno valore eventuali riduzioni della domanda successive all'atto introduttivo (v. Cass. n. 11891 del 1/12/1993: "La riduzione della domanda, in corso di causa, da parte dell'attore, non puo' ricondurre nell'ambito della competenza del giudice adito una domanda che originariamente eccedeva la sua competenza per valore"; trattasi ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) della tesi interpretativa di gran lunga prevalente: sostanzialmente isolata è rimasta la contraria e non condivisibile tesi espressa da Cass. n. 5779 del 21/05/1993). Di conseguenza i due ricorsi debbono ritenersi inammissibili (era possibile l'appello ma non era ammissibile il ricorso per cassazione). Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 12.10.2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE APheat. Then NA CA Depositata in Cancelleria IL CANCEL 01 oggi, i 2 1.02 IL CANCELLIERE C NA CA 5