Sentenza 16 marzo 2004
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice di pace imponga al P.M. di effettuare la notificazione della citazione al difensore, quando questa sia stata eseguita invalidamente o sia mancata, se il processo risulti instaurato con la valida citazione dell'imputato. (La Corte ha precisato che, invece, in seguito ad una legittima regressione del procedimento come nel caso previsto dall'art. 20, comma sesto D.Lgs. 274 del 2000, la notificazione spetta all'organo delle indagini e non può considerarsi abnorme il provvedimento del giudice di pace che investa il P.M. anzichè, direttamente, la polizia giudiziaria, posto che è il P.M. che deve dare disposizioni per la notificazione della citazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2004, n. 31540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31540 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 16/03/2004
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 388
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 023904/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO;
nei confronti di:
1) RIVELA MASSIMILIANO N. IL 11/12/1973;
avverso ORDINANZA del 06/02/2003 GIUDICE DI PACE di SINISCOLA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LATTANZI GIORGIO;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso chiedendo "che la Corte di Cassazione voglia annullare il provvedimento impugnato dichiarandolo abnorme e disporre la restituzione degli atti al Giudice di pace di Siniscola per l'ulteriore corso".
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro ha proposto ricorso per Cassazione contro l'ordinanza del 6 febbraio 2003 con la quale il Giudice di pace di Siniscola, dopo aver considerato che la mancata comparizione dell'imputato era giustificata da un legittimo impedimento e che inoltre al difensore di ufficio non era stata notificata la citazione, ha rinviato il dibattimento e disposto la comunicazione all'imputato da parte della cancelleria e la notificazione della citazione al difensore a cura del Pubblico Ministero.
Il ricorrente ha sostenuto che l'ordinanza costituisce un provvedimento abnorme perché "il Pubblico Ministero non può rinnovare la citazione nei confronti del difensore di ufficio, in quanto la citazione a giudizio, nel processo avanti al giudice di pace, non è atto del Pubblico Ministero, ma della polizia giudiziaria" e perché "a norma del terzo comma dell'art. 29 d. l.vo n. 274/2000, il rinnovo della citazione, quando è necessario, va disposto anche di ufficio dal giudice di pace".
Il primo argomento addotto per sostenere l'abnormità dell'ordinanza è privo di fondamento. È vero infatti che nel procedimento davanti al giudice di pace la citazione delle parti e dei difensori è atto della polizia giudiziaria (art. 20 d. lg. n. 274/2000) ma è anche vero che "l'atto citazione a giudizio con le relative notifiche" deve essere depositato nella cancelleria del giudice di pace dal Pubblico Ministero (art. 29 comma 1 d. lg. n. 274/2000). Perciò non può essere censurato il provvedimento del giudice di pace che investe il Pubblico Ministero anziché direttamente la polizia giudiziaria. È infatti il Pubblico Ministero che deve dare disposizioni alla polizia giudiziaria per la notificazione della citazione, quando effettivamente la notificazione non deve avvenire a cura del giudice di pace ma spetta all'organo delle indagini, in seguito a una legittima regressione del procedimento (come nel caso previsto dall'art. 20 comma 6 d. lg. n. 274/2000).
Nel caso in esame però con ragione il ricorrente ha sostenuto che è il giudice di pace a dover curare la notificazione della citazione. In linea generale le Sezioni unite hanno affermato il principio che quando occorre la rinnovazione della notificazione del decreto di citazione è tenuto a provvedere il giudice del dibattimento (Sez. un., 29 maggio 2002, Manca) e che è abnorme il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento, invece di provvedere egli stesso a rinnovare la notificazione, restituisca gli atti al Pubblico Ministero. Per quanto riguarda specificamente il procedimento davanti al giudice di pace il dovere del giudice del dibattimento di provvedere alla rinnovazione della citazione inoltre è espressamente stabilito dall'art. 29 comma 3 d. lg. n. 274/2000. Perciò deve concludersi che spetta al giudice di pace, una volta prevenutogli il processo con una valida citazione dell'imputato, curare che sia rinnovata o effettuata la notificazione al difensore, quando la stessa sia stata eseguita invalidamente o sia mancata, e che è abnorme il provvedimento che imponga tale rinnovazione al Pubblico Ministero.
Pertanto deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e deve disporsi la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Siniscola per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Siniscola per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2004