CASS
Sentenza 16 giugno 2023
Sentenza 16 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2023, n. 26265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26265 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TI BE, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 13/01/2023 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RA Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Lecce, decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte - Sez. 1, n. 49289 del 2022 - della ordinanza del medesimo Tribunale del 12 aprile 2022, ha confermato l'ordinanza del 28 marzo 2022, nella parte in cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce aveva applicato a BE TI la misura cautelare personale della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato, unitamente a IC De CO e IM NT, del reato di tentato Penale Sent. Sez. 5 Num. 26265 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 24/05/2023 omicidio aggravato ai danni di EP SC, attinto con calci e pugni e coltellate, delle quali una colpiva il fegato. L'ordinanza del Tribunale del riesame del 12 aprile 2022 è stata annullata da altra Sezione di questa Corte di cassazione per vizio di contraddittorietà della motivazione, in quanto con essa, nell'indicare l'elemento soggettivo che aveva caratterizzato la condotta del TI, venivano prospettati, in via alternativa, sia il dolo eventuale, sia il concorso anomalo nel reato ex art. 116 cod. pen., sia il dolo diretto e quello alternativo, mentre il dolo eventuale non è compatibile con il reato tentato. 2. Il Tribunale del riesame, decidendo in sede di rinvio, ha nuovamente confermato il provvedimento coercitivo con l'ordinanza indicata in epigrafe, avverso la quale BE TI, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto in conseguenza del travisamento delle risultanze istruttorie. La vicenda che ha condotto all'aggressione ai danni di EP SC è articolata in due fasi;
in una prima fase EP SC ha aggredito BE TI all'esterno di un locale e in una seconda fase EP SC è stato a sua volta attaccato, riportando lesioni personali, all'interno del locale da diversi soggetti, ma tra questi, sulla base del materiale istruttorio acquisito, non può essere compreso BE TI, rimasto all'esterno dell'esercizio commerciale. Il Tribunale del riesame, essendo l'ordinanza del 12 aprile 2022 stata annullata per contraddittorietà della motivazione relativa all'elemento psicologico, ha erroneamente ritenuto che questa Corte di cassazione avesse confermato la ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito, mentre in realtà questa Corte di cassazione, rilevata la contraddittorietà della motivazione in ordine al dolo, avrebbe ritenuto assorbite le altre doglianze del ricorrente, con la conseguenza che sulla ricostruzione fattuale non si è formato il giudicato cautelare ed il Tribunale del riesame avrebbe dovuto nuovamente motivare sul punto. Peraltro, il Tribunale del riesame, sostiene il ricorrente, ha affermato la partecipazione di BE TI alla seconda fase della colluttazione per effetto del travisamento delle prove. Il ricorrente illustra, quindi, il contenuto delle sommarie informazioni testimoniali rese da AR TA, EP SC, RO GA, DO NT e IO PI per poi sostenere che nessuno di essi ha affermato di 2 aver visto BE TI entrare nel locale e partecipare alla seconda fase della colluttazione. Solo IO PI ha affermato di avere visto BE TI entrare nel locale, ma non è chiaro il momento in cui egli sarebbe entrato e comunque le dichiarazioni di IO PI collidono con quanto riferito dalle altre persone sentite. Sostiene che anche i messaggi estratti dalla chat telefonica tra i vari partecipanti al gruppo di cui facevano parte il ricorrente e gli altri partecipanti alla colluttazione sono stati mal interpretati. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato nella forma del dolo diretto. Decidendo in sede di rinvio, il Tribunale ha affermato la ricorrenza del dolo diretto, senza chiarire se esso si fosse manifestato nella forma del dolo diretto alternativo, per cui, sostiene il ricorrente, secondo il Tribunale del riesame BE TI avrebbe agito allo scopo di uccidere EP SC. Tale conclusione, si evidenzia nel ricorso, si pone in contrasto con l'affermazione, pure contenuta nell'ordinanza qui impugnata (a pag. 13), secondo la quale «i partecipi, pur di vendicare l'affronto subito dal TI, hanno agito tutti nella consapevolezza che l'evento morte avrebbe potuto essere una conseguenza certa o altamente probabile della loro violentissima aggressione», espressione, questa, che descrive l'elemento soggettivo richiamando il dolo eventuale, ossia paventando l'ipotesi che, per vendicare l'affronto subito dal TI, essi abbiano accettato il rischio che dalla loro condotta derivasse la morte della vittima. A sostegno di tale conclusione il Tribunale del riesame ha evidenziato il movente dell'azione (ossia vendicare l'affronto subito), l'utilizzo di un'arma potenzialmente letale come il coltello, il compiacimento espresso per le lesioni riportate dalla vittima e il fatto che, dopo l'aggressione, gli indagati erano ritornati nei pressi dell'esercizio commerciale ed avevano parlato con il suo titolare e con i dipendenti di quest'ultimo. Tali circostanze, sostiene il ricorrente, sono inidonee a tale scopo, poiché il movente è compatibile anche con un'aggressione finalizzata a cagionare mere lesioni alla vittima, mentre il compiacimento espresso nella chat non vale a dimostrare il dolo diretto omicidiario e la circostanza che gli indagati siano tornati presso il locale, in quanto successiva alla colluttazione, non prova quale fosse il dolo al momento dell'aggressione. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata non chiarisce le ragioni per le quali ricorrerebbero le esigenze cautelari, limitandosi ad affermare che le stesse non hanno subito alcuna attenuazione. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Deve preliminarmente osservarsi che l'ordinanza qui impugnata, pur affermando impropriamente la sussistenza del giudicato cautelare, ha richiamato (vedi pag. 10 della motivazione), per tutti gli aspetti diversi dall'elemento psicologico, il contenuto della precedente ordinanza annullata, con la conseguenza che, in relazione a tali aspetti, non può essere ravvisato il vizio di mancanza di motivazione. Quanto al vizio di contraddittorietà della motivazione in conseguenza del travisamento del materiale istruttorio, deve osservarsi, in tema di ricorso per cassazione, che ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). Il travisamento della prova vede, pertanto, circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di «fotografia», neutra e a-valutativa, del «significante», ma non del «significato», atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, OS Santos Silva, Rv. 283370). Nel caso di specie, invece, la censura del ricorrente attiene esclusivamente al merito, in quanto diretta a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale di prova per arrivare ad una decisione diversa, e come tale si pone all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 4 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). La doglianza del ricorrente, invero, si risolve nel dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per un vizio motivazionale con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. 2. Il secondo motivo di ricorso è complessivamente infondato. Il ricorrente sostiene che il Tribunale del riesame, avendo affermato che «i partecipi, pur di vendicare l'affronto subito dal TI, hanno agito tutti nella consapevolezza che l'evento morte avrebbe potuto essere una conseguenza certa o altamente probabile della loro violentissima aggressione», ha fatto riferimento ad un'ipotesi di dolo eventuale, pur dichiarando che nel caso di specie il ricorrente era animato da dolo diretto. In contrario deve osservarsi che proprio questa Corte di cassazione ha affermato che nel delitto di tentato omicidio, ai fini della sussistenza del reato è sufficiente il dolo diretto rappresentato dalla cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza, la morte della persona verso cui la condotta stessa si dirige, non occorrendo, invece, la specifica finalità di uccidere, e quindi il dolo intenzionale inteso quale perseguimento dell'evento come scopo finale dell'azione (Sez. 5, n. 23618 del 11/04/2016, Ganapini, Rv. 266915, che ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva ritenuto sussistente il tentativo, avendo ravvisato - per la modalità concreta con cui fu vibrato il colpo di coltello, per la precisione e freddezza dell'imputato e per la zona del corpo attinta - gli elementi oggettivi che permettevano di desumere il dolo diretto, senza ritenere necessario il dolo intenzionale). La cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza, la morte della persona verso cui la condotta stessa è diretta vale ad integrare il dolo diretto, cosicché il Tribunale del riesame, affermando che nel caso di specie era ravvisabile il dolo diretto perché gli aggressori del TI hanno agito tutti «nella consapevolezza che l'evento morte avrebbe potuto essere una conseguenza certa o altamente probabile della loro violentissima aggressione», hanno correttamente applicato il principio sopra esposto. Quanto poi alle circostanze di fatto sulla base delle quali il Tribunale del riesame ha desunto il dolo diretto, il motivo di ricorso risulta generico, poiché non si confronta pienamente con le ragioni poste dal Tribunale del riesame a 5 fondamento dell'affermazione del dolo diretto che sono il numero delle persone che hanno partecipato all'aggressione ai danni del solo EP SC, l'utilizzo da parte degli aggressori di un'arma potenzialmente letale, ossia un coltello, l'utilizzo di detta arma per sferrare più colpi, uno al volto e soprattutto due al tronco, le regioni del corpo attinte, ossia il torace e l'addome, il tipo di ferite arrecate, in particolare una ferita al fegato causata dal coltello e la frattura della mandibola e della mascella cagionata da pugni e calci. A fronte della mole di tali elementi, da valutarsi globalmente e non isolatamente come pretenderebbe il ricorrente, risulta irrilevante che il Tribunale del riesame abbia preso in considerazione anche circostanze che, essendo successive all'aggressione, non appaiono decisive per affermare la sussistenza del dolo diretto. 3. Quanto alle esigenze cautelari, deve qui ribadirsi che, come già sopra esposto al § 1, il Tribunale del riesame ha richiamato, quanto alle esigenze cautelari, la motivazione dell'ordinanza già annullata, cosicché non può sostenersi il difetto di motivazione. Ne deriva l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 24/05/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RA Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Lecce, decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte - Sez. 1, n. 49289 del 2022 - della ordinanza del medesimo Tribunale del 12 aprile 2022, ha confermato l'ordinanza del 28 marzo 2022, nella parte in cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce aveva applicato a BE TI la misura cautelare personale della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato, unitamente a IC De CO e IM NT, del reato di tentato Penale Sent. Sez. 5 Num. 26265 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 24/05/2023 omicidio aggravato ai danni di EP SC, attinto con calci e pugni e coltellate, delle quali una colpiva il fegato. L'ordinanza del Tribunale del riesame del 12 aprile 2022 è stata annullata da altra Sezione di questa Corte di cassazione per vizio di contraddittorietà della motivazione, in quanto con essa, nell'indicare l'elemento soggettivo che aveva caratterizzato la condotta del TI, venivano prospettati, in via alternativa, sia il dolo eventuale, sia il concorso anomalo nel reato ex art. 116 cod. pen., sia il dolo diretto e quello alternativo, mentre il dolo eventuale non è compatibile con il reato tentato. 2. Il Tribunale del riesame, decidendo in sede di rinvio, ha nuovamente confermato il provvedimento coercitivo con l'ordinanza indicata in epigrafe, avverso la quale BE TI, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto in conseguenza del travisamento delle risultanze istruttorie. La vicenda che ha condotto all'aggressione ai danni di EP SC è articolata in due fasi;
in una prima fase EP SC ha aggredito BE TI all'esterno di un locale e in una seconda fase EP SC è stato a sua volta attaccato, riportando lesioni personali, all'interno del locale da diversi soggetti, ma tra questi, sulla base del materiale istruttorio acquisito, non può essere compreso BE TI, rimasto all'esterno dell'esercizio commerciale. Il Tribunale del riesame, essendo l'ordinanza del 12 aprile 2022 stata annullata per contraddittorietà della motivazione relativa all'elemento psicologico, ha erroneamente ritenuto che questa Corte di cassazione avesse confermato la ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito, mentre in realtà questa Corte di cassazione, rilevata la contraddittorietà della motivazione in ordine al dolo, avrebbe ritenuto assorbite le altre doglianze del ricorrente, con la conseguenza che sulla ricostruzione fattuale non si è formato il giudicato cautelare ed il Tribunale del riesame avrebbe dovuto nuovamente motivare sul punto. Peraltro, il Tribunale del riesame, sostiene il ricorrente, ha affermato la partecipazione di BE TI alla seconda fase della colluttazione per effetto del travisamento delle prove. Il ricorrente illustra, quindi, il contenuto delle sommarie informazioni testimoniali rese da AR TA, EP SC, RO GA, DO NT e IO PI per poi sostenere che nessuno di essi ha affermato di 2 aver visto BE TI entrare nel locale e partecipare alla seconda fase della colluttazione. Solo IO PI ha affermato di avere visto BE TI entrare nel locale, ma non è chiaro il momento in cui egli sarebbe entrato e comunque le dichiarazioni di IO PI collidono con quanto riferito dalle altre persone sentite. Sostiene che anche i messaggi estratti dalla chat telefonica tra i vari partecipanti al gruppo di cui facevano parte il ricorrente e gli altri partecipanti alla colluttazione sono stati mal interpretati. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato nella forma del dolo diretto. Decidendo in sede di rinvio, il Tribunale ha affermato la ricorrenza del dolo diretto, senza chiarire se esso si fosse manifestato nella forma del dolo diretto alternativo, per cui, sostiene il ricorrente, secondo il Tribunale del riesame BE TI avrebbe agito allo scopo di uccidere EP SC. Tale conclusione, si evidenzia nel ricorso, si pone in contrasto con l'affermazione, pure contenuta nell'ordinanza qui impugnata (a pag. 13), secondo la quale «i partecipi, pur di vendicare l'affronto subito dal TI, hanno agito tutti nella consapevolezza che l'evento morte avrebbe potuto essere una conseguenza certa o altamente probabile della loro violentissima aggressione», espressione, questa, che descrive l'elemento soggettivo richiamando il dolo eventuale, ossia paventando l'ipotesi che, per vendicare l'affronto subito dal TI, essi abbiano accettato il rischio che dalla loro condotta derivasse la morte della vittima. A sostegno di tale conclusione il Tribunale del riesame ha evidenziato il movente dell'azione (ossia vendicare l'affronto subito), l'utilizzo di un'arma potenzialmente letale come il coltello, il compiacimento espresso per le lesioni riportate dalla vittima e il fatto che, dopo l'aggressione, gli indagati erano ritornati nei pressi dell'esercizio commerciale ed avevano parlato con il suo titolare e con i dipendenti di quest'ultimo. Tali circostanze, sostiene il ricorrente, sono inidonee a tale scopo, poiché il movente è compatibile anche con un'aggressione finalizzata a cagionare mere lesioni alla vittima, mentre il compiacimento espresso nella chat non vale a dimostrare il dolo diretto omicidiario e la circostanza che gli indagati siano tornati presso il locale, in quanto successiva alla colluttazione, non prova quale fosse il dolo al momento dell'aggressione. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata non chiarisce le ragioni per le quali ricorrerebbero le esigenze cautelari, limitandosi ad affermare che le stesse non hanno subito alcuna attenuazione. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Deve preliminarmente osservarsi che l'ordinanza qui impugnata, pur affermando impropriamente la sussistenza del giudicato cautelare, ha richiamato (vedi pag. 10 della motivazione), per tutti gli aspetti diversi dall'elemento psicologico, il contenuto della precedente ordinanza annullata, con la conseguenza che, in relazione a tali aspetti, non può essere ravvisato il vizio di mancanza di motivazione. Quanto al vizio di contraddittorietà della motivazione in conseguenza del travisamento del materiale istruttorio, deve osservarsi, in tema di ricorso per cassazione, che ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). Il travisamento della prova vede, pertanto, circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di «fotografia», neutra e a-valutativa, del «significante», ma non del «significato», atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, OS Santos Silva, Rv. 283370). Nel caso di specie, invece, la censura del ricorrente attiene esclusivamente al merito, in quanto diretta a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale di prova per arrivare ad una decisione diversa, e come tale si pone all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 4 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). La doglianza del ricorrente, invero, si risolve nel dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per un vizio motivazionale con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. 2. Il secondo motivo di ricorso è complessivamente infondato. Il ricorrente sostiene che il Tribunale del riesame, avendo affermato che «i partecipi, pur di vendicare l'affronto subito dal TI, hanno agito tutti nella consapevolezza che l'evento morte avrebbe potuto essere una conseguenza certa o altamente probabile della loro violentissima aggressione», ha fatto riferimento ad un'ipotesi di dolo eventuale, pur dichiarando che nel caso di specie il ricorrente era animato da dolo diretto. In contrario deve osservarsi che proprio questa Corte di cassazione ha affermato che nel delitto di tentato omicidio, ai fini della sussistenza del reato è sufficiente il dolo diretto rappresentato dalla cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza, la morte della persona verso cui la condotta stessa si dirige, non occorrendo, invece, la specifica finalità di uccidere, e quindi il dolo intenzionale inteso quale perseguimento dell'evento come scopo finale dell'azione (Sez. 5, n. 23618 del 11/04/2016, Ganapini, Rv. 266915, che ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva ritenuto sussistente il tentativo, avendo ravvisato - per la modalità concreta con cui fu vibrato il colpo di coltello, per la precisione e freddezza dell'imputato e per la zona del corpo attinta - gli elementi oggettivi che permettevano di desumere il dolo diretto, senza ritenere necessario il dolo intenzionale). La cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza, la morte della persona verso cui la condotta stessa è diretta vale ad integrare il dolo diretto, cosicché il Tribunale del riesame, affermando che nel caso di specie era ravvisabile il dolo diretto perché gli aggressori del TI hanno agito tutti «nella consapevolezza che l'evento morte avrebbe potuto essere una conseguenza certa o altamente probabile della loro violentissima aggressione», hanno correttamente applicato il principio sopra esposto. Quanto poi alle circostanze di fatto sulla base delle quali il Tribunale del riesame ha desunto il dolo diretto, il motivo di ricorso risulta generico, poiché non si confronta pienamente con le ragioni poste dal Tribunale del riesame a 5 fondamento dell'affermazione del dolo diretto che sono il numero delle persone che hanno partecipato all'aggressione ai danni del solo EP SC, l'utilizzo da parte degli aggressori di un'arma potenzialmente letale, ossia un coltello, l'utilizzo di detta arma per sferrare più colpi, uno al volto e soprattutto due al tronco, le regioni del corpo attinte, ossia il torace e l'addome, il tipo di ferite arrecate, in particolare una ferita al fegato causata dal coltello e la frattura della mandibola e della mascella cagionata da pugni e calci. A fronte della mole di tali elementi, da valutarsi globalmente e non isolatamente come pretenderebbe il ricorrente, risulta irrilevante che il Tribunale del riesame abbia preso in considerazione anche circostanze che, essendo successive all'aggressione, non appaiono decisive per affermare la sussistenza del dolo diretto. 3. Quanto alle esigenze cautelari, deve qui ribadirsi che, come già sopra esposto al § 1, il Tribunale del riesame ha richiamato, quanto alle esigenze cautelari, la motivazione dell'ordinanza già annullata, cosicché non può sostenersi il difetto di motivazione. Ne deriva l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 24/05/2023.