Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2026, n. 16539
CASS
Sentenza 7 maggio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Tardività della richiesta di concordato

    La Corte di appello ha dichiarato inammissibile la richiesta di concordato per tardività, in quanto formulata solo in vista dell'udienza di discussione, che aveva fatto seguito a due rinvii preliminari. La Suprema Corte ha confermato tale decisione, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 2647/2026, secondo cui il provvedimento con cui la Corte d'appello non accoglie il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen. e dispone la prosecuzione del giudizio non è suscettibile di ricorso per cassazione, avendo natura meramente ordinatoria.

  • Inammissibile
    Tardività della richiesta di concordato

    La Corte di appello ha dichiarato inammissibile la richiesta di concordato per tardività, in quanto formulata solo in vista dell'udienza di discussione, che aveva fatto seguito a due rinvii preliminari. La Suprema Corte ha confermato tale decisione, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 2647/2026, secondo cui il provvedimento con cui la Corte d'appello non accoglie il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen. e dispone la prosecuzione del giudizio non è suscettibile di ricorso per cassazione, avendo natura meramente ordinatoria.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento del legittimo impedimento assoluto del difensore

    La Corte di appello ha congruamente argomentato la propria decisione, rilevando l'insussistenza di attualità dell'impedimento del difensore a partecipare all'udienza. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, non riscontrando un documentato impedimento che giustificasse la mancata nomina di un sostituto processuale.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno

    La Corte di appello ha chiarito che l'offerta di risarcimento è stata meramente simbolica e non integrale, requisito necessario per la configurabilità dell'attenuante. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, dato che la valutazione della congruità del risarcimento è rimessa all'apprezzamento del giudice.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche

    La Corte di appello ha giustificato la decisione con la notevole gravità del reato, le modalità esecutive, l'elevato danno cagionato e la modesta portata degli elementi positivi. La Suprema Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e sufficiente, non censurabile in sede di legittimità.

  • Rigettato
    Mancanza di prova del collegamento tra disponibilità della refurtiva e commissione del furto

    La Corte di appello ha fornito logica argomentazione in merito all'esatta qualificazione giuridica del fatto, ritenendo inverosimile la deduzione difensiva circa la riconducibilità a terzi ignoti del furto delle res rinvenute in possesso degli imputati a breve distanza temporale dalla commissione del furto.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche

    La Corte di appello ha escluso l'integralità del risarcimento, ma ha anche esplicitato le ragioni per cui l'emissione dell'assegno da parte del coimputato potesse costituire base fattuale per il riconoscimento delle attenuanti generiche, facendo leva sulla gravità della condotta, del danno cagionato e sull'elevata capacità a delinquere dell'imputato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2026, n. 16539
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16539
    Data del deposito : 7 maggio 2026

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