Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2026, n. 16539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16539 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 16539/2026 Roma, li, 07/06/2026
Composta da
RO EZ
IN NT
Presidente-
Sent. n. sez. 279/2026 UP 12/02/2026
RI RE EL
- Relatore -
R.G.N. 40012/2025
LE OM
LI RI RO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Firmato Da: RO EZ Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 4e69a45d54a2f21a-Firmato Ds: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 57ddf78a4999b2se Firmato Da: RI RE EL Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 4cb6e728d1dd93b3
sui ricorsi proposti da:
ME OG nato a [...] il [...]
MO LD nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 24/06/2025 della Corte d'appello di Bologna Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RI SA EL;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RI Francesca Loy, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna - avendo dichiarato inammissibile per tardività (in quanto formulata solo in vista dell'udienza di discussione, che aveva fatto seguito a due rinvii preliminari, il primo per incompatibilità al giudizio di un membro del collegio decidente, e il secondo per legittimo impedimento per malattia del difensore di ME) la richiesta di concordato formulata, con il consenso del P.G., ai sensi dell'art. 599-bis
cod. proc. pen. ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Modena, che, in esito al giudizio abbreviato, ha dichiarato OG ME ed LD MO colpevoli in concorso in furto in abitazione ex art. 624-bis cod. pen., condannandoli alla pena di giustizia.
2. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, per il tramite del rispettivo difensore di fiducia, che svolgono, con separati atti, i motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Il ricorso nell'interesse di OG ME, con il ministero dell'avvocato Francesca Mavilla, formula due motivi.
3.1. Con il primo, è denunciata violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per il mancato riconoscimento, in violazione dell'art. 420-ter cod. proc. pen., del legittimo impedimento assoluto del difensore con lesione del diritto di difesa. Espone di avere chiesto tempestivamente alla Corte di appello il rinvio dell'udienza del 23 maggio 2025, adducendo quale impedimento le gravi condizioni di salute proprie, del proprio coniuge e della figlioletta di cinque anni, come da specifica documentazione medica allegata, istanza che, ciononostante, era stata rigettata sul rilievo della non documentata attualità delle dedotte gravi condizioni di salute della richiedente e della figlia, nonché per mancata allegazione della necessità di assistenza continuativa del coniuge, pur venendo disposto dal Giudice a quo, per la acclarata incompatibilità di un componente del collegio, il rinvio della trattazione del processo di pochi giorni;
che, alla successiva udienza, l'istanza di legittimo impedimento era stata, invece, accolta dalla Corte, che rinviava all'udienza del 24 giugno 2025; di avere depositato, in data 4/6/2025, formale richiesta di concordato, che riceveva il parere favorevole del P.M., la quale, però, veniva rigettata perché presentata oltre il termine decadenziale di quindici giorni di cui al comma primo dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Deduce che il mancato accoglimento dell'originaria istanza di rinvio per legittimo impedimento, in violazione dell'art. 410-ter cod. proc. pen., ha determinato la decadenza della difesa, impossibilitata ad esercitare il proprio mandato, dal legittimo e tempestivo esercizio di alcune facoltà di legge.
3.2. Con il secondo motivo, è denunciata violazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen. e dell'art. 62 bis cod. pen.
3.2.1. Quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno, si richiama la ricevuta del vaglia postale inviato alla p.o. a riscontro dell'avvenuto risarcimento del danno, a opera del coimputato.
3.2.2. Con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, si stigmatizza l'illogicità della motivazione esplicitata sul punto dalla Corte di appello per confermare il giudizio del primo giudice, in quanto meramente congetturale.
4. Il ricorso di LD MO, per il tramite dell'avvocato Alessandro Maneschi, formula tre motivi.
Firmato Da: RO EZ Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 4e69a45d54a2f21a-Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 57ddf78a4999b2se Firmato Da: RI RE EL Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 4cb6e728d1dd93b3
4.1. Con il primo, è denunciata erronea interpretazione dell'art. 599-bis comma 1 cod. proc. pen., laddove è stato ritenuto insuperabile il termine decadenziale di 15 giorni per la proposta di concordato, sebbene il Procuratore generale, in cui favore il termine è apposto, vi abbia implicitamente rinunciato, esprimendo parere favorevole sulla proposta di pena (si evocano, a sostegno della tesi propugnata, sez. 7 n. 20720 del 08/05/2025, [...], nonché la regula juris di cui all'art. 2966 cod. civ. sulla capacità impeditiva della decadenza del riconoscimento del diritto proveniente dalla parte contro cui può essere fatta valere, nonché, con riguardo alla sostenuta natura ordinatoria del termine, la previsione legale che consente di ripresentare direttamente in udienza l'istanza di concordato precedentemente rigettata).
4.2. Con il secondo motivo, è denunciata erronea qualificazione giuridica del fatto, per avere la Corte di appello ravvisato il delitto di furto in mancanza di prova del collegamento tra la disponibilità della refurtiva e la commissione materiale del furto, atteso che gli imputati sono stati fermati a distanza di 100 km dall'appartamento della p.o. e trovati in possesso solo di una parte della refurtiva. Il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato quale ricettazione.
4.3. Con il terzo motivo, è denunciato vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto, si sottolinea come il risarcimento eseguito materialmente dal coimputato ME fosse a beneficio di tutti i concorrenti, e, quindi, esso avrebbe dovuto essere valutato ai fini dell'art. 62-bis cod. pen., neppure potendo assegnarsi valore ostativo alla recidiva, come chiarito dalla Corte di cassazione (cita sent. n. 9256/2025).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Firmato Da: RO EZ Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 4e69a45d54a2f21a-Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 57ddf78a4999b2se Firmato Da: RI RE EL Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 4cb6e728d1dd93b3
1.I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
2. Il primo motivo del ricorso di OG ME, nella parte in cui ci si duole del mancato riconoscimento, per l'udienza del 23 maggio 2025, del legittimo impedimento assoluto del difensore, con lesione del diritto di difesa, è manifestamente infondato. La Corte di appello ha, invero, congruamente argomentato la propria decisione, correttamente rilevando - in considerazione delle deduzioni difensive, specificamente richiamate nel provvedimento contestato, circa l'impedimento, per ragioni di salute proprie e degli stretti congiunti - la insussistenza di attualità dell'impedimento del difensore a partecipare all'udienza. Con tale specifica motivazione, la difesa ricorrente omette il dovuto confronto, limitandosi a generiche osservazioni contestative prive della rappresentazione di una effettiva violazione di legge o di un apprezzabile vizio di motivazione.
2.1. In sostanza, non è riscontrabile, nel caso di specie, un documentato impedimento del difensore di fiducia per l'udienza del 23 maggio 2025, che avrebbe legittimato il rinvio della causa, atteso che, per pacifico orientamento giurisprudenziale, l'impedimento a comparire
del difensore dovuto a ragioni di salute, attestato da idonea documentazione, dà diritto al rinvio dell'udienza quando, in relazione alla patologia, impedisca la personale comparizione e sia giustificato da circostanze improvvise e assolutamente imprevedibili, tali da impedire la tempestiva nomina di un sostituto che possa essere edotto della vicenda processuale (Sez. 2 n. 50731 del 06/12/2019, [...], Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016 Ud. (dep. 03/10/2016), Rv. 267747).
conf.
IF PO e altri,
2.2. Tali elementi non sono stati ritenuti sussistenti nel caso di specie, cosicchè, non è ravvisabile alcuna nullità dell'udienza, ritualmente celebrata, pur se rinviata per altra causa, e non è riscontrabile la dedotta violazione del diritto di difesa, in assenza di un impedimento oggettivo e imprevedibile, che solo avrebbe giustificato la mancata tempestiva nomina di un sostituto processuale.
3. Le doglianze, sviluppate nel medesimo primo motivo del ricorso di OG ME e nel primo motivo del ricorso di LD MO, con le quali impugnano la declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., sono inammissibili.
3.1. Con ordinanza del 14 marzo 2025, la Seconda Sezione penale, ravvisato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, aveva rimesso alle Sezioni Unite la questione «se avverso l'ordinanza della Corte di appello che respinga la richiesta di concordato sui motivi avanzata ex art. 599-bis cod. proc. pen. sia proponibile ricorso per cassazione unitamente alla sentenza che definisce il secondo grado di giudizio».
3.3. Con la sentenza n. 2647/2026, l'autorevole Consesso ha stabilito che "il provvedimento con il quale la Corte d'appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio, non è suscettibile di ricorso per cassazione", chiarendo che il provvedimento di rigetto con cui si dispone la prosecuzione del giudizio ha natura meramente ordinatoria e, come tale, non è suscettibile di ricorso per cassazione.
3.3. Richiamate, in particolare, la giurisprudenza costituzionale e le Sezioni Unite 'Fazio' (sentenza n. 19415 del 27/10/2022 Ud. (dep. 08/05/2023), la Suprema Corte ha preso le mosse dall'inquadramento del concordato disciplinato dall'art. 599-bis cod. proc. pen., individuandone la ratio nella «finalità di decongestionare il carico eccessivo di processi pendenti in appello, attraverso un meccanismo deflattivo». Finalità che la riforma Cartabia ha rafforzato, eliminando le preclusioni previste dalla disciplina previgente e introducendo un termine decadenziale - quindici giorni prima dell'udienza - per la formulazione della richiesta. Discende da qui la natura di istituto «più prettamente processuale», nel quale, oltretutto, <<difettano quei caratteri di "premialità" sostanziale che qualificano tanto il rito abbreviato quanto il rito della applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 e segg. cod. proc. pen.».
3.4. La funzione attribuita al concordato definisce anche la natura del provvedimento di rigetto della richiesta. Venuta meno la possibilità di imprimere l'accelerazione perseguita dalle
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parti, il giudizio di appello rientra nello schema ordinario, destinato a concludersi con una decisione che prenda in considerazione tutti i motivi di impugnazione. Il provvedimento, quindi, <<non avendo altra funzione se non quella di non consentire lo svolgimento di un giudizio meramente eventuale ed anticipato, ha natura meramente ordinatoria e non decisoria» e, in quanto tale, non è ricorribile per cassazione, al pari di tutti i provvedimenti meramente ordinatori o processuali che, lungi dall'investire, con possibilità di passaggio in giudicato, il diritto sostanziale dedotto in giudizio, decidono unicamente sul diritto potestativo di ottenere una pronuncia giurisdizionale in una determinata fase processuale o attraverso determinati riti processuali.
3.5. Le Sezioni Unite hanno, altresì, considerato che neppure sussiste l'interesse a impugnare la pronuncia, in primo luogo, perché il provvedimento non può qualificarsi come una <<decisione giudiziale, nel senso di atto adottato dal giudice di appello dotato di contenuto decisorio», e, inoltre, perché non è individuabile una situazione di «svantaggio processuale», poiché il mancato accoglimento della richiesta non incide negativamente sulla posizione delle parti, limitandosi a ricondurre la definizione del giudizio di secondo grado alla sua dimensione ordinaria.
3.6. Si tratta, all'evidenza, per la ratio ermeneutica sottesa, di un principio valido con riferimento a tutte le decisioni reiettive dell'istanza di concordato e, quindi, anche quando, come nel caso di specie, sia dichiarata la tardività della stessa per violazione del termine decadenziale, venendo in rilievo, in tutti i casi, la natura endoprocessuale della decisione della Corte di appello.
3.7. Ne discende che la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di concordato formulata nell'interesse dei ricorrenti non è impugnabile autonomamente con ricorso per cassazione, e ne va dichiarata, pertanto, la inammissibilità, neppure essendo stata dedotta, con l'impugnativa della sentenza della Corte di appello che ha deciso nel rito ordinario il gravame, la eventuale lesione che sia derivata agli imputati dal mancato accoglimento dell'istanza di concordato sulla pena.
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4. Il secondo motivo del ricorso di ME, con cui si denunciano vizi della motivazione nel mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, è manifestamente infondato.
4.1. In merito alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., il ricorrente non si misura con la motivazione offerta sul punto dalla Corte di appello, che ha chiaramente evidenziato come si sia trattato di un'offerta meramente simbolica, laddove ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo non solo di quello patrimoniale, ma anche di quello morale, e la valutazione della sua congruità è rimessa all'apprezzamento del giudice (Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013,[...], Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015 (dep. 2016 ) Rv. 265831).
4.2. E' manifestamente infondata anche la denuncia di illogicità della motivazione riguardante il mancato riconoscimento della massima diminuzione per le riconosciute attenuanti
generiche con giudizio di prevalenza, atteso che la Corte di appello, condividendo la valutazione del primo giudice, ha giustificato la decisone con la notevole gravità del reato, sia per le modalità esecutive che per l'elevato danno cagionato, oltre che per la modesta portata di elementi di segno positivo giustificativi del riconoscimento del beneficio.
4.2.1. Si tratta di motivazione adeguata e sufficiente nonchè logicamente supportata, come tale non censurabile in questa Sede, atteso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, [...], Rv. 245931).
5. Il secondo motivo del ricorso di MO è manifestamente infondato, oltre che generico, perché privo di confronto con le motivazioni della sentenza impugnata, la quale, replicando alla doglianza qui reiterata (oggetto del secondo motivo di appello), ha fornito logica argomentazione in merito alla esatta qualificazione giuridica data alla condotta incriminata, alla luce della ricostruzione fattuale proveniente dagli atti, e sulla base di una logica ricostruzione degli elementi di prova, ritenendo congetturale e inverosimile la deduzione difensiva circa la riconducibilità a terzi ignoti del furto delle res rinvenute poi nel possesso degli imputati, a distanza di brevissimo tempo dalla commissione del furto (pg. 11 della sentenza impugnata).
5.1. Il motivo di ricorso si sostanzia, quindi, in una critica generica che manca di correlare le ragioni argomentate nella decisione impugnata con quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (come viceversa richiede l'art. 581, comma 1, lett. a) c.p.p.), finendo così con l'ignorare le argomentazioni del provvedimento censurato (Cass. Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, dep. 10/09/2007). E' noto, infatti, che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, [...]; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, [...]; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710).
6. Anche il terzo motivo del ricorso di MO è manifestamente infondato, dal momento che la Corte di appello ha escluso l'integralità del risarcimento nell'offerta (e, infatti, non ha riconosciuto la relativa attenuante), ma ha anche esplicitato le ragioni per cui l'emissione dell'assegno da parte del MO possa costituire valida base fattuale per il riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen, anche in tal caso facendo leva sulla gravità della condotta e del danno cagionato, oltre che della elevata capacità a delinquere dell'imputato, altresì dando atto di avere tenuto inconsiderazione le deduzioni dell'appellante.
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7. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge (art. 616 cod.proc.pen) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026
Il consigliere estensore
RI SA EL
Il Presidente
SA UL
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