CASS
Sentenza 13 luglio 2023
Sentenza 13 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/07/2023, n. 30495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30495 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SO ON nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Lette le conclusioni delle parti civili Ricorso trattato con contraddittorio scritto Penale Sent. Sez. 2 Num. 30495 Anno 2023 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 11/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 14 giugno 2022 la Corte d'Appello di Catanzaro riformava parzialmente la pronuncia del Tribunale di Vibo Valentia del 28 giugno 2021 confermando la condanna di NI SO per il reato di estorsione (con assorbimento dell'ipotesi tentata) ai danni di AR ZA in concorso con altri sei persone. In relazione al trattamento sanzionatorio, la Corte, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, escludeva le circostanze attenuanti generiche;
inoltre, procedeva alla riqualificazione del fatto, escludendo le circostanze aggravane della partecipazione dell'imputato ad associazione di tipo mafioso e quella del ricorso al metodo mafioso;
infine, condannava l'imputato alla pena di legge ed al risarcimento del danno a favore della parte civile costituita. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato con tre motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.. 1.2.1 II primo motivo è incentrato sulla denunciata violazione di legge (il riferimento è agli artt.192 comma 2 e 3 nonché 533 cod. proc. pen. ed all'art.629 comma 2 cod. pen.) e di motivazione per contraddittorietà, apoditticità e travisamento prcbatorio con elusione delle censure difensive. Si lamenta che, a seguito della lettura selettiva delle dichiarazioni della persona offesa, la Corte d'appello è pervenuta all'attribuzione all'imputato di una condotta estorsiva che in verità non è dato desumere dalla testimonianza. L'inidoneità di quanto detto e fatto dal SO a causare metus è palese nelle parole dello ZA. Tanto in primo quanto in secondo grado vi è stata l'estremizzazione delle parole dello ZA, allorché viene ventilata l'eventualità di vendere l'immobile compravenduto per poter procedere a saldare il debito originario. Ulteriore profilo di travisamento concerne gli esiti delle intercettazioni e delle attività di osservazione e pedinamento, da cui l'imputato è sostanzialmente estraneo, salvo una intercettazione in cui, tuttavia, gioca un ruolo opposto a quello attribuitogli (l'imputato invita l'interlocutore alla calma). La contraddittorietà della motivazione, in considerazione dell'esito dell'intercettazione deriva altresì dall'esito della perquisizione condotta in casa dei fratelli ON, ove è stata rinvenuta parte del denaro estorto allo ZA. In assenza di uno specifico contributo causale, al SO non può essere ascritta acriticamente 1,13zione lesiva che i ON avevano posto in essere ai danni dello ZA. Non vi è prova di alcun ordine impartito dal SO, di alcuna somma da costui ricevuta né traccia di minaccia da costui proferita o violenza da costui esercitata. Infine, la motivazione è altresì incorsa nella violazione di legge, non sussistendo nel caso concreto gli elementi costitutivi del reato di estorsione. Oltre al metus, a mancare era altresì il danno, essendo dovute le somme richieste. 1.2.2 Con il secondo motivo, si denuncia ulteriore violazione di legge e di motivazione, in relazione alla erronea qualificazione del fatto, al più da inquadrarsi nell'ambito dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, alla luce del fatto che il credito di ON Di GI ben poteva essere stato ceduto, senza formalità, al SO, che quindi agiva per l'escussione di un proprio personale credito. Medesima soluzione nell'ipotesi in cui il SO avesse agito come intermediario degli originari creditori. 1.2.3 Con il terzo motivo vengono esposti ulteriori vizi di motivazione e di legge della decisione impugnata, in relazione alla residua aggravante riconosciuta ed all'esclusione delle attenuanti generiche inizialmente applicate in primo grado. Con riferimento al numero dei correi la contraddittorietà motivazionale emerge dal fatto che nel testo stesso della sentenza si afferma che negli incontri con lo ZA il SO era presente solo con un altro correo e che comunque il SO non ha mai proferito frasi minacciose. In relazione alla esclusione delle attenuanti generiche la motivazione è apodittica poiché incentrata esclusivamente sulla protrazione della condotta (in realtà durata solo pochi mesi a cavallo tra fine 2018 e 2019), ignorando gli ulteriori fattori positivi indicati dalla difesa. 1.3 Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
le parti civili ZA AR, LI ed NI, costituiti con distinte difese, si sono associate chiedendo l'inammissibilità o il rigetto e presentando note spese. Anche la parte civile Comune di Nicotera ha presentato conclusioni scritte con cui chiede la conferma della sentenza e la condanna dell'imputato alle ulteriori spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Va detto in premessa che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il fatto di reato contestatogli, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale (sulla affermazione di responsabilità, non certo sulle circostanze), essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 2. Ciò premesso in linea generale, va rilevato che sono manifestamente infondati i primi due motivi di ricorso che, fungi dal delineare effettivi vizi di legittimità, finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Né nel primo né nel secondo motivo vengono enucleati profili meritevoli di valutazione in questa sede. Occorre ricordare che il giudizio di legittimità non è un terzo grado di giudizio e che a questa Corte, posta a presidio della nomofilachia e non della univoca interpretazione dei fatti, non deve interessare se una versione sia più o meno plausibile e corretta storicamente ma semplicemente se nella struttura motivazionale siano presenti i tre classici vizi motivazionali indicati nell'art.606 lett. e cod. proc. pen.. Nel caso concreto, è evidente che si esuli da tali criticità, tanto in relazione al profilo della sussistenza del fatto estorsivo (primo motivo) quanto in relazione alla sua natura (in termini di estorsione ovvero di esercizio arbitrario delle proprie ragioni). 3. Quanto al primo motivo, infatti, la motivazione 'consolidata' delle due sentenze fornisce un quadro certamente dettagliato (e quindi, in primo luogo, non inesistente o elusivo delle censure difensive) della vicenda, che pone in evidenza il ruolo ritagliato dall'anziano imputato nel 'dirigere' l'operazione estorsiva ai danni della persona offesa. Non è possibile pertanto intravvedere alcuno spazio per la sussistenza del denunciato "travisamento manifesto del compendio probatorio in atti" (pg.3 del ricorso). Occorre peraltro ricordare che il vizio di "travisamento della prova" (e non del fatto) chiama in causa, in linea generale, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). In questi casi non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, C:asavola, Rv. 233215). Invero il vizio di "contraddittorietà processuale" vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605). L'elemento travisato deve assumere portata decisiva cosicché, a causa dell'errore, il giudice "de albo facit nigrum". Al di fuori di tali ipotesi, che richiedono la specifica indicazione dell'atto travisato, siamo nell'ambito della valutazione del fatto, sottratta alla legittimità. Con riferimento al caso concreto, esula dal giudizio di legittimità la rivalutazione di attendibilità dello Zqppia sulla base di "interi segmenti dichiarativi dibattimentali" (pg.6), la sussistenza e credibilità del metus della persona costituitasi parte civile nei confronti del SO alla luce della caratura criminale dello stesso, fino alla ric:ostruzione delle varie fasi della trattativa, che ha incluso la proposta di restituzione dell'immobile o la costituzione di una sorta di 'affitto' con pagamento del canone di locazione da parte dello PP nel suo stesso immobile. Si tratta di aspetti sui quali la sentenza di primo grado e quella di appello forniscono spiegazioni complete, plausibili e libere da manifeste illogicità (per vero nemmeno enucleate nel materiale probatorio„ con la decisività necessaria per darne rilevanza ai fini del giudizio ex art.606 lett.e) cod. proc. pen.). 3. Anche il secondo motivo di appello, riguardante la natura della condotta ascritta al SO, è manifestamente infondato. I principi che governano la materia trovano pacifico e condiviso riferimento nella pronuncia a Sezioni Unite n.29541/2020, cui fanno riferimento entrambe le sentenze nonché il ricorso in Cassazione. L'autorevole precedente, risolvendo un contrasto ventennale sul punto, ha chiarito che il discrimine tra le due figure di reato (estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni) si pone sul piano soggettivo, vale a dire sulla consapevolezza dell'imputato di agire per la tutela di un proprio diritto. Come evidenziato nelle sentenze succedutesi nel corso del processo, non vi sono le condizioni per configurare la sussistenza del reato 'minore'. In particolare, la Corte di appello ha puntualmente analizzato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale ed ha confermato con motivazione accurata e persuasiva la ricorrenza di un quadro probatorio a carico del SO del tutto univoco e convergente, tenuto conto delle articolate dichiarazioni rese dalla parte offesa, del materiale intercettivo e delle stesse ammissioni dell'imputato. Le osservazioni della difesa, incentrate sul fal che il legittimo credito vantato da Di CO ON ben potesse essere stato ceduto senza alcuna formalità ai ON o a SO NI, non si confrontano realmente con quanto osservato analiticamente dalla sentenza d'appello a pg.11 ove si sottolinea che i GI (gli originari creditori) non hanno riferito alcunché in proposito e che non vi sono le condizioni per ipotizzare la sussistenza di una negotiorum gestio. D'altra parte, del tutto corretta è altresì l'osservazione (pg.11) per cui l'esorbitanza delle richieste di pagamento rispetto al credito dei GI (e quindi la insostenibilità della tesi per cui il SO potesse essere convinto di esercitare un lecito diritto) deriva altresì dalla imposizione al debitore di porre in vendita l'immobile o, in alternativa, di appropriarsene per metterlo poi a reddito reperendo un affittuario nonché dalla unilaterale trasformazione in affitto dei pagamenti concordati con lo ZA. Su tutti questi aspetti tanto la sentenza di primo quanto quella di secondo grado, facendo riferimento a criteri valutativi conformi, non consentono di rilevare forme di contraddittorietà, illogicità o sostanziale mancanza della motivazione nel ricostruire gli elementi indicativi della responsabilità dell'imputato per il fatto oggetto di imputazione. 4. Anche il terzo ed ultimo motivo di ricorso è formulato in maniera tale da richiedere alla Corte un nuovo giudizio di merito. Tuttavia, anche in questo caso, sia con riferimento alla circostanza aggravante contestata che alle attenuanti generiche revocate, il motivo è manifestamente infondato. Con riferimento al primo profilo, la Corte puntualizza che in almeno una occasione vi fu la compresenza presso lo ZA tanto di ON che di SO e che l'atteggiamento silente del secondo a fronte delle minacce profferite dal primo non è sufficiente ad escludere l'effettività dell'aggravante alla luce della consapevolezza da parte di tutti i presenti ed n particolare della vittima, del ruolo di vertice del SO nella confraternita malavitosa di Limbadi, per cui non gli fosse nemmeno necessario intervenire perché il contenuto minaccioso del messaggio fosse già sufficientemente chiaro. Quanto infine alla richiesta di annullamento della sentenza in relazione alla statuizione che ha escluso le già concesse circostanze attenuanti generiche, essa è radicalmente generica ed aspecifica poiché non si confronta con quella parte della motivazione di secondo grado che esclude la concedibilità del beneficio in assenza di elementi valorizzabili a tal fine (pg.12). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata. Dall'esito del processo consegue altresì la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili che hanno formulato le istanze ed inviato memorie conclusionali. Per le parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato (ZA AR ed NI) sarà necessario per la liquidazione un separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002 mentre per le restanti parti civili si procede alla liquidazione direttamente con il dispositivo, per ragioni di brevità e semplificazione. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ZA LI, Amministrazione provinciale Vibo Valentia e Comune di Nicotera, che liquida in complessivi euro 3686,00 per ciascuno, oltre accessori di legge. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ZA AR e ZA NI ammesse al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso in Roma, 11 aprile 2023 r--\
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Lette le conclusioni delle parti civili Ricorso trattato con contraddittorio scritto Penale Sent. Sez. 2 Num. 30495 Anno 2023 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 11/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 14 giugno 2022 la Corte d'Appello di Catanzaro riformava parzialmente la pronuncia del Tribunale di Vibo Valentia del 28 giugno 2021 confermando la condanna di NI SO per il reato di estorsione (con assorbimento dell'ipotesi tentata) ai danni di AR ZA in concorso con altri sei persone. In relazione al trattamento sanzionatorio, la Corte, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, escludeva le circostanze attenuanti generiche;
inoltre, procedeva alla riqualificazione del fatto, escludendo le circostanze aggravane della partecipazione dell'imputato ad associazione di tipo mafioso e quella del ricorso al metodo mafioso;
infine, condannava l'imputato alla pena di legge ed al risarcimento del danno a favore della parte civile costituita. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato con tre motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.. 1.2.1 II primo motivo è incentrato sulla denunciata violazione di legge (il riferimento è agli artt.192 comma 2 e 3 nonché 533 cod. proc. pen. ed all'art.629 comma 2 cod. pen.) e di motivazione per contraddittorietà, apoditticità e travisamento prcbatorio con elusione delle censure difensive. Si lamenta che, a seguito della lettura selettiva delle dichiarazioni della persona offesa, la Corte d'appello è pervenuta all'attribuzione all'imputato di una condotta estorsiva che in verità non è dato desumere dalla testimonianza. L'inidoneità di quanto detto e fatto dal SO a causare metus è palese nelle parole dello ZA. Tanto in primo quanto in secondo grado vi è stata l'estremizzazione delle parole dello ZA, allorché viene ventilata l'eventualità di vendere l'immobile compravenduto per poter procedere a saldare il debito originario. Ulteriore profilo di travisamento concerne gli esiti delle intercettazioni e delle attività di osservazione e pedinamento, da cui l'imputato è sostanzialmente estraneo, salvo una intercettazione in cui, tuttavia, gioca un ruolo opposto a quello attribuitogli (l'imputato invita l'interlocutore alla calma). La contraddittorietà della motivazione, in considerazione dell'esito dell'intercettazione deriva altresì dall'esito della perquisizione condotta in casa dei fratelli ON, ove è stata rinvenuta parte del denaro estorto allo ZA. In assenza di uno specifico contributo causale, al SO non può essere ascritta acriticamente 1,13zione lesiva che i ON avevano posto in essere ai danni dello ZA. Non vi è prova di alcun ordine impartito dal SO, di alcuna somma da costui ricevuta né traccia di minaccia da costui proferita o violenza da costui esercitata. Infine, la motivazione è altresì incorsa nella violazione di legge, non sussistendo nel caso concreto gli elementi costitutivi del reato di estorsione. Oltre al metus, a mancare era altresì il danno, essendo dovute le somme richieste. 1.2.2 Con il secondo motivo, si denuncia ulteriore violazione di legge e di motivazione, in relazione alla erronea qualificazione del fatto, al più da inquadrarsi nell'ambito dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, alla luce del fatto che il credito di ON Di GI ben poteva essere stato ceduto, senza formalità, al SO, che quindi agiva per l'escussione di un proprio personale credito. Medesima soluzione nell'ipotesi in cui il SO avesse agito come intermediario degli originari creditori. 1.2.3 Con il terzo motivo vengono esposti ulteriori vizi di motivazione e di legge della decisione impugnata, in relazione alla residua aggravante riconosciuta ed all'esclusione delle attenuanti generiche inizialmente applicate in primo grado. Con riferimento al numero dei correi la contraddittorietà motivazionale emerge dal fatto che nel testo stesso della sentenza si afferma che negli incontri con lo ZA il SO era presente solo con un altro correo e che comunque il SO non ha mai proferito frasi minacciose. In relazione alla esclusione delle attenuanti generiche la motivazione è apodittica poiché incentrata esclusivamente sulla protrazione della condotta (in realtà durata solo pochi mesi a cavallo tra fine 2018 e 2019), ignorando gli ulteriori fattori positivi indicati dalla difesa. 1.3 Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
le parti civili ZA AR, LI ed NI, costituiti con distinte difese, si sono associate chiedendo l'inammissibilità o il rigetto e presentando note spese. Anche la parte civile Comune di Nicotera ha presentato conclusioni scritte con cui chiede la conferma della sentenza e la condanna dell'imputato alle ulteriori spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Va detto in premessa che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il fatto di reato contestatogli, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale (sulla affermazione di responsabilità, non certo sulle circostanze), essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 2. Ciò premesso in linea generale, va rilevato che sono manifestamente infondati i primi due motivi di ricorso che, fungi dal delineare effettivi vizi di legittimità, finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Né nel primo né nel secondo motivo vengono enucleati profili meritevoli di valutazione in questa sede. Occorre ricordare che il giudizio di legittimità non è un terzo grado di giudizio e che a questa Corte, posta a presidio della nomofilachia e non della univoca interpretazione dei fatti, non deve interessare se una versione sia più o meno plausibile e corretta storicamente ma semplicemente se nella struttura motivazionale siano presenti i tre classici vizi motivazionali indicati nell'art.606 lett. e cod. proc. pen.. Nel caso concreto, è evidente che si esuli da tali criticità, tanto in relazione al profilo della sussistenza del fatto estorsivo (primo motivo) quanto in relazione alla sua natura (in termini di estorsione ovvero di esercizio arbitrario delle proprie ragioni). 3. Quanto al primo motivo, infatti, la motivazione 'consolidata' delle due sentenze fornisce un quadro certamente dettagliato (e quindi, in primo luogo, non inesistente o elusivo delle censure difensive) della vicenda, che pone in evidenza il ruolo ritagliato dall'anziano imputato nel 'dirigere' l'operazione estorsiva ai danni della persona offesa. Non è possibile pertanto intravvedere alcuno spazio per la sussistenza del denunciato "travisamento manifesto del compendio probatorio in atti" (pg.3 del ricorso). Occorre peraltro ricordare che il vizio di "travisamento della prova" (e non del fatto) chiama in causa, in linea generale, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). In questi casi non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, C:asavola, Rv. 233215). Invero il vizio di "contraddittorietà processuale" vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605). L'elemento travisato deve assumere portata decisiva cosicché, a causa dell'errore, il giudice "de albo facit nigrum". Al di fuori di tali ipotesi, che richiedono la specifica indicazione dell'atto travisato, siamo nell'ambito della valutazione del fatto, sottratta alla legittimità. Con riferimento al caso concreto, esula dal giudizio di legittimità la rivalutazione di attendibilità dello Zqppia sulla base di "interi segmenti dichiarativi dibattimentali" (pg.6), la sussistenza e credibilità del metus della persona costituitasi parte civile nei confronti del SO alla luce della caratura criminale dello stesso, fino alla ric:ostruzione delle varie fasi della trattativa, che ha incluso la proposta di restituzione dell'immobile o la costituzione di una sorta di 'affitto' con pagamento del canone di locazione da parte dello PP nel suo stesso immobile. Si tratta di aspetti sui quali la sentenza di primo grado e quella di appello forniscono spiegazioni complete, plausibili e libere da manifeste illogicità (per vero nemmeno enucleate nel materiale probatorio„ con la decisività necessaria per darne rilevanza ai fini del giudizio ex art.606 lett.e) cod. proc. pen.). 3. Anche il secondo motivo di appello, riguardante la natura della condotta ascritta al SO, è manifestamente infondato. I principi che governano la materia trovano pacifico e condiviso riferimento nella pronuncia a Sezioni Unite n.29541/2020, cui fanno riferimento entrambe le sentenze nonché il ricorso in Cassazione. L'autorevole precedente, risolvendo un contrasto ventennale sul punto, ha chiarito che il discrimine tra le due figure di reato (estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni) si pone sul piano soggettivo, vale a dire sulla consapevolezza dell'imputato di agire per la tutela di un proprio diritto. Come evidenziato nelle sentenze succedutesi nel corso del processo, non vi sono le condizioni per configurare la sussistenza del reato 'minore'. In particolare, la Corte di appello ha puntualmente analizzato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale ed ha confermato con motivazione accurata e persuasiva la ricorrenza di un quadro probatorio a carico del SO del tutto univoco e convergente, tenuto conto delle articolate dichiarazioni rese dalla parte offesa, del materiale intercettivo e delle stesse ammissioni dell'imputato. Le osservazioni della difesa, incentrate sul fal che il legittimo credito vantato da Di CO ON ben potesse essere stato ceduto senza alcuna formalità ai ON o a SO NI, non si confrontano realmente con quanto osservato analiticamente dalla sentenza d'appello a pg.11 ove si sottolinea che i GI (gli originari creditori) non hanno riferito alcunché in proposito e che non vi sono le condizioni per ipotizzare la sussistenza di una negotiorum gestio. D'altra parte, del tutto corretta è altresì l'osservazione (pg.11) per cui l'esorbitanza delle richieste di pagamento rispetto al credito dei GI (e quindi la insostenibilità della tesi per cui il SO potesse essere convinto di esercitare un lecito diritto) deriva altresì dalla imposizione al debitore di porre in vendita l'immobile o, in alternativa, di appropriarsene per metterlo poi a reddito reperendo un affittuario nonché dalla unilaterale trasformazione in affitto dei pagamenti concordati con lo ZA. Su tutti questi aspetti tanto la sentenza di primo quanto quella di secondo grado, facendo riferimento a criteri valutativi conformi, non consentono di rilevare forme di contraddittorietà, illogicità o sostanziale mancanza della motivazione nel ricostruire gli elementi indicativi della responsabilità dell'imputato per il fatto oggetto di imputazione. 4. Anche il terzo ed ultimo motivo di ricorso è formulato in maniera tale da richiedere alla Corte un nuovo giudizio di merito. Tuttavia, anche in questo caso, sia con riferimento alla circostanza aggravante contestata che alle attenuanti generiche revocate, il motivo è manifestamente infondato. Con riferimento al primo profilo, la Corte puntualizza che in almeno una occasione vi fu la compresenza presso lo ZA tanto di ON che di SO e che l'atteggiamento silente del secondo a fronte delle minacce profferite dal primo non è sufficiente ad escludere l'effettività dell'aggravante alla luce della consapevolezza da parte di tutti i presenti ed n particolare della vittima, del ruolo di vertice del SO nella confraternita malavitosa di Limbadi, per cui non gli fosse nemmeno necessario intervenire perché il contenuto minaccioso del messaggio fosse già sufficientemente chiaro. Quanto infine alla richiesta di annullamento della sentenza in relazione alla statuizione che ha escluso le già concesse circostanze attenuanti generiche, essa è radicalmente generica ed aspecifica poiché non si confronta con quella parte della motivazione di secondo grado che esclude la concedibilità del beneficio in assenza di elementi valorizzabili a tal fine (pg.12). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata. Dall'esito del processo consegue altresì la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili che hanno formulato le istanze ed inviato memorie conclusionali. Per le parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato (ZA AR ed NI) sarà necessario per la liquidazione un separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002 mentre per le restanti parti civili si procede alla liquidazione direttamente con il dispositivo, per ragioni di brevità e semplificazione. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ZA LI, Amministrazione provinciale Vibo Valentia e Comune di Nicotera, che liquida in complessivi euro 3686,00 per ciascuno, oltre accessori di legge. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ZA AR e ZA NI ammesse al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso in Roma, 11 aprile 2023 r--\