Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/1998, n. 5574
CASS
Sentenza 19 marzo 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Ricorrono gli estremi del reato di calunnia quando l'imputato, travalicando il rigoroso rapporto funzionale tra la sua condotta e la confutazione dell'imputazione, non si limiti a ribadire la insussistenza delle accuse a suo carico, ma assuma ulteriori iniziative dirette a coinvolgere altri, di cui conosce l'innocenza, nella incolpazione, specifica e circostanziata, di un fatto concreto e da ciò derivi la possibilità di inizio di un'indagine penale da parte dell'autorità (Nella specie, l'indagato, sospettato per il reato di omicidio, aveva affermato, in un interrogatorio reso al P.M., di avere restituito, la sera prima dell'uccisione, a persona che sapeva innocente, il possesso di un automobile che recava tracce di un conflitto a fuoco, formulando indirettamente, in tal modo, a suo carico, la falsa accusa di omicidio. La Cassazione, ha riformato la sentenza dei giudici di merito, che avevano ritenuto le dichiarazioni non esorbitanti dal diritto di difesa, affermando, invece, la sussistenza del reato di calunnia).

In tema di calunnia è ipotizzabile l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p. solo se il ravvedimento operoso, consistente nella ritrattazione dell' accusa, intervenga prima che l'autorità procedente acquisisca la prova della falsità dell'incolpazione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/1998, n. 5574
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5574
    Data del deposito : 19 marzo 1998

    Testo completo