Sentenza 19 marzo 1998
Massime • 2
Ricorrono gli estremi del reato di calunnia quando l'imputato, travalicando il rigoroso rapporto funzionale tra la sua condotta e la confutazione dell'imputazione, non si limiti a ribadire la insussistenza delle accuse a suo carico, ma assuma ulteriori iniziative dirette a coinvolgere altri, di cui conosce l'innocenza, nella incolpazione, specifica e circostanziata, di un fatto concreto e da ciò derivi la possibilità di inizio di un'indagine penale da parte dell'autorità (Nella specie, l'indagato, sospettato per il reato di omicidio, aveva affermato, in un interrogatorio reso al P.M., di avere restituito, la sera prima dell'uccisione, a persona che sapeva innocente, il possesso di un automobile che recava tracce di un conflitto a fuoco, formulando indirettamente, in tal modo, a suo carico, la falsa accusa di omicidio. La Cassazione, ha riformato la sentenza dei giudici di merito, che avevano ritenuto le dichiarazioni non esorbitanti dal diritto di difesa, affermando, invece, la sussistenza del reato di calunnia).
In tema di calunnia è ipotizzabile l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p. solo se il ravvedimento operoso, consistente nella ritrattazione dell' accusa, intervenga prima che l'autorità procedente acquisisca la prova della falsità dell'incolpazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/1998, n. 5574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5574 |
| Data del deposito : | 19 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 19.3.1998
1. Dott. Luciano Deriu Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Trifone " N. 394
3. " Francesco Serpico " REGISTRO GENERALE
4. " Sergio Di Amato " N. 35747/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RI MA, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma in data 10 aprile Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Ranieri che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Nessun difensore essendo comparso per il ricorrente;
Osserva in
Fatto e diritto
Con sentenza deliberata il 10 aprile 1997 e depositata il 24 aprile 1997 la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado del tribunale di Velletri in data 28 ottobre 1994 impugnata dal P.M., condannava a pena ritenuta di giustizia EM UG, che riconosceva colpevole del delitto di calunnia in danno di CC EL, che incolpava, pur sapendolo innocente, dell'omicidio di AB EL, assumendo, in dichiarazioni rese al P.M. nel procedimento penale relativo al suddetto omicidio, che la sera precedente la morte del EL egli aveva restituito al EL il possesso dell'autovettura, sulla quale era stata rinvenuta la traccia presumibile di uno o più pallettoni esplosi da un'arma da fuoco.
A differenza dei giudici di primo grado - i quali avevano ravvisato l'esercizio del diritto di difesa nella condotta dell'imputato, che, sospettato dell'omicidio di AB EL, nelle dichiarazioni rese all'autorità inquirente attribuiva ad altri la disponbilità del veicolo, sul quale la polizia giudiziaria riteneva di avere riscontrato tracce del commesso delitto - al Corte di appello di Roma, premesso che EM UG aveva falsamente accusato, simulando tracce di reato a suo carico, CC EL del delitto di omicidio, pur conoscendone, secondo espressa ammissione, la innocenza, considerava che il cd. diritto di mentire dell'imputato non significava in alcun modo che allo stesso fosse data facoltà di accusare falsamente di reato altre persone, non potendosi detto diritto estendere oltre i limiti della attenuazione o della esclusione della propria responsabilità, sino a comprendere la formalmente di false accuse in danno di persone innocenti. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, il quale deduce nei motivi:
a) la violazione dell'art. 51 c.p., per avere la corte escluso nel fatto commesso la lecita esplicazione del diritto di difesa, secondo la tesi accolta dal giudice di primo grado;
b) la violazione dell'art. 95 c.p., non avendo il giudice di secondo grado escluso la sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto in conseguenza della sindrome cronica di dipendenza da sostanze psicoattive;
c) la violazione dell'art. 62, n. 6, c.p. per non avere la corte adeguata la pena al fatto che esso ricorrente si era adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere le conseguenze del reato mediante smentita delle precedenti sue dichiarazioni accusatorie. Alla udienza odierna il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso ed alla richiesta deve seguire conforme statuizione di questa Suprema Corte, che giudica la impugnazione infondata. In ordine al primo motivo del ricorso, questo giudice di legittimità ha già ritenuto che l'imputato può, nel corso del procedimento instaurato a suo carico, negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli e che, in tal caso, l'accusa di calunnia, implicita in tale condotta, integra legittimo esercizio del diritto di difesa e si sottrae, perciò, alla sfera della punibilità penale in applicazione della causa di giustificazione prevista dall'art. 51 c.p. È stato, tuttavia, precisato (da ultimo: Cass. pen.; Sez. VI, 4 febbraio 1998, n. 33, ric. Barbato) che quando l'imputato, travalicando il rigoroso rapporto funzionale tra tale sua condotta e la confutazione della imputazione, non si limita a ribadire la insussistenza della accuse a suo carico, ma assuma ulteriori iniziative dirette a coinvolgere altri - di cui pure si conosce la innocenza - nella incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto concreto, sicché da ciò derivi la possibilità dell'inizio di una indagine penale da parte dell'autorità, si è al di fuori del mero esercizio del diritto di difesa e si realizzano, a carico dell'agente, tutti gli elementi costituiti del delitto di calunnia.
Siccome nel caso di specie è esattamente avvenuto, dato che il giudice di merito ha accertato che l'imputato non si limitò a negare l'oggettiva esistenza a suo carico di circostanze indizianti, ma, pur sapendolo innocente, simulò tracce di reato a cario di CC EL, formulando in tal modo in danno dello stesso la indiretta falsa accusa di omicidio. Il che, secondo il corretto apprezzamento della corte territoriale, non solo ha comportato l'esercizio in modo abnorme ed illegittimo del diritto di difesa, che deve essere mantenuto nei limiti strumentali propri di non invasività e di rispetto degli altrui diritti della personalità, ma ha confermato anche che l'accusa falsamente formulata doveva essere ritenuta idonea a provocare immediate indagini di polizia, tanto più indispensabili ed inevitabili in quanto collegate alla indiretta ed implica incolpazione della parte offesa.
Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Il giudice di merito - secondo accertamento compiuto in primo grado e della cui esattezza l'imputato in secondo grado non ha riproposto l'esame, ancorché in via subordinata all'accoglimento della impugnazione del P.M. appellante - ha stabilito che l'imputato medesimo è un soggetto "labile" a causa del suo stato di tossicodipendenza, con ciò dando atto della sussistenza della capacità in intendere e di volere di un soggetto che, pur dedito alla droga, non ha raggiunto il livello dello stato di cronica intossicazione.
Quanto, infine, al terzo motivo di ricorso, esso è formulato in modo vago e generico, senza precisazione alcuna circa il momento in cui sarebbe intervenuta la cd. ritrattazione, che, se effettuata dopo che altrimenti l'autorità procedente aveva acquisito la prova della falsità della incolpazione, esclude la stessa ipotizzabilità dell'attenuante ex art. 62, n. 6, c.p., nella specie del ravvedimento operoso, in quanto ne' spontanea ne' efficace.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo.
P.T.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle specie processuali.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 1998