Sentenza 4 luglio 2001
Massime • 1
La richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve contenere l'indicazione del processo cui si riferisce, giacché essa ha effetto soltanto nell'ambito di un singolo, specifico procedimento, essendo diversi gli interessi sottesi ad eventuali, differenti istanze, pur se proposte dallo stesso soggetto al medesimo giudice nel corso di procedure aventi eguale contenuto, ma formanti oggetto di separati procedimenti. Ne consegue che la presentazione di una ulteriore istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimento di sorveglianza relativo alla concessione della medesima misura alternativa, già rigettata una prima volta, non fa cessare l'interesse dell'istante ad ottenere una decisione sull'analoga domanda avanzata in precedenza, non potendosi tacitamente ritenere, attesa la diversità dei procedimenti, che la proposizione della seconda istanza privi di interesse la prima e, quindi, che la stessa, essendo carente dei requisiti di legge per la sua prospettazione, possa essere dichiarata inammissibile con decreto presidenziale assunto "de plano".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2001, n. 37587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37587 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Presidente - del 04/07/2001
1. Dott. LOSANA CAMILLO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO - Consigliere - N. 4717
3. Dott. CAMPO STEFANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. RIGGIO GIANFRANCO - Consigliere - N. 043494/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CE EL N. IL 28/11/1966
avverso DECRETO del 12/01/1999 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.G. Dr. Mario FRATICELLI, che chiede l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino;
OSSERVA:
1. Con decreto in data 12 gennaio 1999 il presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile il ricorso proposto da CE NI avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti inerente a procedimento (n. 9730/97 r.g. del prefato tribunale) avente ad oggetto istanza di affidamento in prova al servizio sociale.
Il presidente affermava che nella specie mancavano le condizioni di legge per ottenere una pronuncia, in quanto la CE, avendo presentato, dopo il rigetto della prima richiesta di applicazione della suddetta misura alternativa, una nuova istanza di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (n. 4320/98 r.g. dello stesso tribunale di sorveglianza) e una nuova domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato riguardante il secondo procedimento, non aveva più alcun interesse ad ottenere una decisione in ordine al rigetto della precedente istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.
2. Avverso il decreto presidenziale di inammissibilità la CE proponeva ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 666 co. 2^ stesso codice), in quanto la proposizione di un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato riferentesi a una specifica procedura non fa venire meno l'interesse della richiedente a ottenere una decisione in merito ad altra analoga istanza presentata per un diverso procedimento, poiché ciascuna istanza di ammissione a detto beneficio svolge, a norma dell'art. 5 co. 1^ legge 127/1990, efficacia soltanto per il procedimento per il quale è
stata avanzata.
3. Con ordinanza in data 6 dicembre 1999 la Corte di cassazione disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino per la decisione sul ricorso proposto dalla CE, qualificando l'impugnazione come ricorso ex art. 60 co. 4 legge 217/1990, avendo ritenuto, sulla scorta di una incompleta formazione del fascicolo del ricorso e dell'errata intestazione del decreto in questione, che il provvedimento impugnato aveva respinto nel merito la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.
4. Con ordinanza in data 26 settembre 2000 il Tribunale di sorveglianza di Torino restituiva gli atti a questa Corte di cassazione, precisando l'esatto svolgimento della vicenda e corredando il proprio fascicolo di tutti gli atti riguardanti la singolare vicenda processuale.
5. Il ricorso della CE è meritevole di accoglimento. In via preliminare è opportuno precisare che il provvedimento emesso in data 16 dicembre 1999 da questa Corte di cassazione, non avendo natura decisoria in ordine all'oggetto dell'impugnazione, ma assumendo soltanto una valenza di pronuncia strumentale all'ulteriore prosecuzione del procedimento ex art. 568 co. 5^ c.p.p., non ha acquistato il valore di decisione definitiva, in quanto tale non più passibile di discussione, dal momento che, a norma degli artt. 616, 620 e 623 c.p.p., le pronunce del giudice di legittimità acquistano tale natura solo se dispongono il rigetto o l'inammissibilità del ricorso ovvero l'annullamento con o senza rinvio del provvedimento impugnato.
Ne discende che il Tribunale di sorveglianza di Torino, ricostruito l'esatto iter procedurale e rilevate le carenze documentali del fascicolo trasmesso alla Corte di cassazione, ha legittimamente restituito al giudice di legittimità gli atti del ricorso proposto dalla CE per la sua decisione.
Ciò posto, la Corte rileva che, a norma dell'art. 666 co. 2^ c.p.p., applicabile al procedimento di sorveglianza ex art. 678 co. 1^ c.p.p., la richiesta manifestamente infondata, per mancanza delle condizioni di legge ovvero per riproposizione di una istanza già rigettata fondata sui medesimi elementi, deve essere dichiarata inammissibile con decreto presidenziale emesso inaudita altera parte. Trattasi di indicazione tassativa dei casi di pronuncia di tal genere di inammissibilità, sicché nelle altre ipotesi la decisione deve essere pronunciata dall'organo competente nel contraddittorio delle parti.
Conseguentemente, non rientrando nei suddetti casi la fattispecie in esame, il presidente del tribunale di sorveglianza non aveva alcun potere decisionale sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata dall'odierna ricorrente con riferimento a procedura, quella iscritta al n. 9730/97 r.g., diversa da altra, quella iscritta al n. 4320/98 r.g., per la quale l'odierna ricorrente aveva presentato similare istanza allo stesso tribunale di sorveglianza.
Infatti, a norma dell'art. 5 co. 1^ legge 30.7.1990 n. 217, la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve contenere "..l'indicazione del processo cui si riferisce..", di guisa che, avendo effetto ciascuna istanza soltanto nell'ambito di un singolo specifico procedimento, diversi sono gli interessi sottesi alle differenti richieste, pur se proposte dallo stesso soggetto al medesimo giudice nel corso di procedure aventi eguale contenuto ma formanti oggetto di separati procedimenti.
Ne deriva che la mera presentazione di una successiva richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato relativa a un diverso procedimento, proposta da un soggetto allo stesso giudice, non fa cessare l'interesse ad ottenere una decisione su quella avanzata in precedenza inerente a procedimento risoltosi, come nella specie che ci occupa, a suo sfavore, non potendosi tacitamente, attesa la diversità dei procedimenti, ritenere che la proposizione della seconda istanza privi di interesse la prima e, quindi, che la stessa, essendo priva delle condizioni di legge per la sua prospettazione, possa essere dichiarata inammissibile con decreto presidenziale. Per le suesposte ragioni il decreto impugnato deve essere annullato, a norma dell'art. 620 lett. d) c.p.p., senza rinvio, mentre gli atti vanno trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Torino, giudice procedente a norma degli artt. 6 co. 1^ e 15 co. 1^ legge 30.7.1990 n. 217 a decidere sulla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata dalla CE in ordine al procedimento di sorveglianza iscritto al n. 9730/97 r.g..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Torino per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2001