Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2010, n. 36235
CASS
Sentenza 23 settembre 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di notificazione eseguita a mani del difensore dell'imputato per essere divenuta impossibile quella nel domicilio dichiarato o eletto, ad integrare l'impossibilità della notificazione stessa non basta l'assenza o l'allontanamento temporaneo dell'imputato stesso dal luogo indicato, ma occorre l'avvenuto trasferimento altrove del domicilio o la sopravvenienza di altra causa che renda definitivamente impossibile la notifica in quel luogo. (Nella specie si è ritenuta correttamente eseguita la notificazione nel luogo indicato dall'imputato a seguito del suo mancato reperimento, accompagnato dall'attestazione dell'ufficiale giudiziario "sconosciuto al civico").

Commentario1

  • 1Contumace ha diritto incondionato alla rinnovazione dibattimentale? (Cass. 51041/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 aprile 2020

    Il condannato in contumacia, una volta che sia stato restituito nel termine per l'impugnazione per non avere avuto conoscenza del procedimento, ha diritto ad ottenere la rinnovazione dell'istruzione in appello, non potendo valere nei suoi confronti le limitazioni per la rinnovazione previste dall'art. 603 c.p.p., in ragione del necessario coordinamento, in linea con l'art. 6 Cedu, tra le disposizioni previste dall'art. 175, comma 2 e art. 603, comma 4: la reintegrazione non può essere effettiva se non integrale e svincolata da oneri o restrizioni di sorta, soprattutto ove l'imputato rimesso in termini abbia richiesto la riassunzione delle prove dichiarative assunte in primo grado, …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2010, n. 36235
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36235
Data del deposito : 23 settembre 2010

Testo completo