Sentenza 23 settembre 2010
Massime • 1
In tema di notificazione eseguita a mani del difensore dell'imputato per essere divenuta impossibile quella nel domicilio dichiarato o eletto, ad integrare l'impossibilità della notificazione stessa non basta l'assenza o l'allontanamento temporaneo dell'imputato stesso dal luogo indicato, ma occorre l'avvenuto trasferimento altrove del domicilio o la sopravvenienza di altra causa che renda definitivamente impossibile la notifica in quel luogo. (Nella specie si è ritenuta correttamente eseguita la notificazione nel luogo indicato dall'imputato a seguito del suo mancato reperimento, accompagnato dall'attestazione dell'ufficiale giudiziario "sconosciuto al civico").
Commentario • 1
- 1. Contumace ha diritto incondionato alla rinnovazione dibattimentale? (Cass. 51041/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 aprile 2020
Il condannato in contumacia, una volta che sia stato restituito nel termine per l'impugnazione per non avere avuto conoscenza del procedimento, ha diritto ad ottenere la rinnovazione dell'istruzione in appello, non potendo valere nei suoi confronti le limitazioni per la rinnovazione previste dall'art. 603 c.p.p., in ragione del necessario coordinamento, in linea con l'art. 6 Cedu, tra le disposizioni previste dall'art. 175, comma 2 e art. 603, comma 4: la reintegrazione non può essere effettiva se non integrale e svincolata da oneri o restrizioni di sorta, soprattutto ove l'imputato rimesso in termini abbia richiesto la riassunzione delle prove dichiarative assunte in primo grado, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2010, n. 36235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36235 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 23/09/2010
Dott. GARRIBBA Tito - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 2145
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 7071/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL FF N. IL *28/10/1963*;
avverso l'ordinanza n. 70/2009 TRIBUNALE di SANT'ANGELO DEI LOMBARDI, del 26/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
lette le conclusioni del PG Dott. Stabile Carmine, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. EL EL ricorre contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha respinto la richiesta di declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna emessa il 14.5.2008 dal Tribunale di S. Angelo dei Lombardi. Nei motivi di gravame insiste sull'eccezione di nullità della notifica dell'estratto contumaciale della predetta sentenza, assumendo che l'indicazione "sconosciuto al civico", contenuta nella relazione della notifica tentata al domicilio dichiarato, non poteva legittimare la successiva notificazione eseguita ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4 a mani del difensore, perché non era accompagnata dalla specificazione degli accertamenti compiuti sull'eventuale trasferimento del notificando.
p.
2. L'art. 161 c.p.p., comma 4 stabilisce che se la notificazione al domicilio dichiarato, eletto o determinato diviene impossibile, è eseguita a mani del difensore. A rendere impossibile la notificazione non basta l'assenza o l'allontanamento temporaneo del notificando dal luogo indicato, ma occorre l'avvenuto trasferimento altrove del domicilio o la sopravvenienza di altra causa che renda definitivamente impossibile la notificazione in quel luogo (v. Cass., Sez. 1, 20.12.1996 n. 2655, Sangiorgi, CED 207270; Sez. IV, 4.7.2003 n. 36996, Tomasini, CED 226378). Nel caso concreto l'agente postale ha restituito all'ufficio giudiziario il piego raccomandato attestando sull'avviso di ricevimento del *14.7.2008* che il destinatario era irreperibile e aggiungendo sulla busta la dicitura "sconosciuto al civico" indicato. Il giudice del merito ha ritenuto che tale indicazione fosse idonea a dimostrare la sopravvenuta impossibilità di eseguire la notificazione al domicilio dichiarato e tale conclusione non merita censura, perché logicamente argomentata. Invero l'attestazione di "irreperibile", apposta dall'agente postale contrassegnando l'apposita casella dell'avviso di ricevimento, rafforzata dall'ulteriore specificazione di "sconosciuto al civico" non può avere altro significato se non quello che, all'esito delle doverose ricerche effettuate in loco, era emerso che il destinatario del piego raccomandato non abitava più al domicilio dichiarato ne' era più ivi reperibile, dato che le persone interpellate sul posto lo indicavano come "sconosciuto".
Il ricorso, siccome infondato, deve dunque essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2010