Sentenza 28 settembre 1999
Massime • 1
Per l'intercettazione di comunicazioni tra presenti (nella specie effettuata nei locali di un istituto di pena) è richiesto, a pena di inutilizzabilità del relativo contenuto, che il decreto del pubblico ministero di autorizzazione a servirsi, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., di apparecchiature non installate presso la Procura della Repubblica che procede, sia adeguatamente motivato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/1999, n. 5239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5239 |
| Data del deposito : | 28 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 28/9/1999
1. Dott. CAMPO STEFANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIORDANO UMBERTO " N. 5239
3. Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 15421/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NE MO n. il 20.01.1962
avverso sentenza del 19.02.1999 TRIB. LIBERTÀ di LECCE sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vincenzo VERDEROSA, il quale chiede il rigetto del ricorso;
OSSERVA:
1. Con ordinanza in data 19 febbraio 1999 il Tribunale di Lecce rigettava la richiesta di riesame avanzata da NE SI, indagato dei reati di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r.
9.10.1990 n. 309, avverso quella in data 3 febbraio 1999 del g.i.p. dello stesso tribunale, con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.
I giudici del merito - affermata l'utilizzabilità delle intercettazioni ambientali, nonostante le stesse fossero state effettuate, in assenza di apposita autorizzazione del p.m., mediante apparecchiature in dotazione della polizia giudiziaria, e non tramite quelle esistenti presso la procura della Repubblica, in quanto ciò era dipendeva "..dalla circostanza che esse, ambientali e non telefoniche, venivano compiute presso la Casa Circondariale di Taranto.." - precisavano che gli elementi indiziari a carico dell'indagato emergevano dal contenuto di dette intercettazioni, dalle missive, inviate dall'indagato al coindagato ZITO, con le quali gli venivano impartite istruzioni in materia illecita e delle quali era cenno nelle conversazioni intercettate, dalle dichiarazioni accusatone rese dal collaboratore di giustizia CARRIERE Ciro, dalle lamentele della moglie dell'indagato in merito al ritardo da parte dei coindagati UB VA e ON AN nel provvedere al versamento di somme di denaro per il mantenimento in carcere del NE.
Concludevano, rilevando che, in presenza del perdurante inserimento dell'indagato nell'organizzazione criminale e della gravità dell'attività della stessa e dei suoi numerosi gravissimi e specifici precedenti penali, il NE risultava ancora, nonostante che dalla commissione dei reati contestatigli erano trascorsi tre anni, socialmente pericoloso e tale da reiterare, qualora posto in libertà, la commissione di condotte illecite concernenti il traffico di sostanze stupefacenti, sicché l'unica misura cautelare idonea risultava quella della custodia in carcere.
2. Ricorre per cassazione il NE, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce:
a) violazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 268 e 271 stesso codice), richiedendo l'inutilizzabilità delle intercettazioni delle conversazioni tra presenti valutate dal giudici del merito come elementi indiziari a carico dell'indagato, perché il pubblico ministero aveva omesso di autorizzare, mediante apposito decreto motivato, la polizia giudiziaria ad usare a tale fine apparecchiature diverse da quelle esistenti presso la procura della Repubblica che procedeva;
b) mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 292 co. 2^ lett. c)
stesso codice), assumendo che era carente la motivazione del provvedimento gravato sulla persistenza delle esigenze custodiali, nonostante il rilevante - tre anni - tempo trascorso tra la commissione dei reati contestati e la data di emissione del provvedimento cautelare;
c) mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata (art. 606 co. 2^ lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 292 co. 2^ lett. c-bis e co. 2^-ter stesso codice), rilevando che l'ordinanza custodiale ripeteva le medesime considerazioni svolte da un precedente provvedimento coercitivo annullato per vizi di forma, senza prendere in alcuna considerazione gli elementi difensivi forniti dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia e di udienza preliminare.
3. Il ricorso è meritevole d'accoglimento.
Invero, è principio di diritto affermato da questa Corte (cfr., fra tutte, SS.UU., 25.3.1998, ric. Manno ed altro) che in materia di intercettazioni telefoniche l'inutilizzabilità va riferita alla violazione delle norme di cui agli artt. 267 e 268 co. 1^ e 3^ c.p.p. (tra le quali c'è quella che prevede l'obbligo del pubblico ministero di emettere un decreto motivato nella ipotesi che l'esecuzione delle operazioni di intercettazione non possano eseguirsi mediante gli impianti esistenti presso gli uffici di procura), siccome espressamente previsto dall'art. 271 co. 1^ dello stesso codice, le quali sono applicabili ad ogni specie - conversazioni telefoniche;
conversazioni tra presenti, intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche - di attività di intercettazione (combinato disposto degli artt. 266 co. 1^ e 2^, 266-bis e 268 co. 3^ e 3^-bis c.p.p.)
In particolare, per quanto concerne le intercettazioni di conversazioni tra presenti, è stato precisato (cfr., Sez. I, 1.12.1995, ric. Carbonaro Silvio + 3; Sez. I., 8.6.1994, ric. Morabito ed altri;
Sez. I, 7.10.1997, ric. Bonavota Vincenzo + 9;
Sez. VI, 9.9.1994, ric. p.m. in proc. Boni) che è necessario il decreto motivato del pubblico ministero, allorquando, ricorrendone le altre condizioni previste dalla legge, si disponga il compimento di operazioni di intercettazione di conversazioni (o di comunicazioni) con impianti diversi da quelli installati nelle procure della Repubblica;
con la giuridica conseguenza, in carenza di detto provvedimento del magistrato inquirente, della inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazioni in tale modo ottenuti. La chiara lettera della legge - in claris non fit interpretatio - non consente distinzioni di sorta tra genere di intercettazioni, tra tipi di apparecchiature adoperate per le relative operazioni ovvero tra diverse modalità esecutive delle medesime, come, invece, è stato affermato in alcune decisioni (cfr. Sez. I, 28.9.1996, ric. Vezza;
Sez. VI, 4.3.1997, ric. Pacini Battaglia;
Sez. VI, 13.6.1997, ric. Dominante ed altri;
) che, tralaticiamente, senza alcun riferimento al chiaro dettato legislativo, allo stato della tecnologia in materia di apparecchiature atte all'intercettazione e all'eventuale caso di Specie, si sono limitate a ripetere che ".. in tema di intercettazione di comunicazioni l'art. 268 comma terzo cod. proc. pen., nel prevedere che 'le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica', si riferisce soltanto alle operazioni di intercettazione delle comunicazioni telefoniche e non anche a quelle concernenti le comunicazioni tra presenti, essendo evidente che queste ultime non possono essere intercettate per mezzo dei suddetti impianti, ma unicamente mediante apparecchiature da portare in prossimità del luogo in cui si svolge la comunicazione da intercettare..".
Infatti, il legislatore ha imposto che la compressione di un diritto costituzionalmente garantito, quale quello della libertà e della segretezza di ogni forma di comunicazione di cui all'art. 15 della Costituzione, sia subordinato al rigoroso rispetto di precise garanzie, senza porre alcuna distinzione riguardo al mezzo di svolgimento della comunicazione, del luogo della sua verificazione ovvero delle tecniche usate per la sua intercettazione, tutte finalizzate alla possibilità che l'autorità giudiziaria possa esercitare "anche di fatto" - come affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 34 del 4/6 aprile 1973 e 120 del 21.5.1975 - il controllo necessario ad assicurare che si proceda soltanto alle intercettazioni autorizzate ed entro i limiti della concessa autorizzazione.
In virtù di tale esigenza di primaria garanzia indissolubilmente connaturata con uno stato di diritto e costituzionalmente imposta, il legislatore del codice di rito del 1988 con gli artt. da 266 a 271 ha regolamentato compiutamente tutta la materia delle intercettazioni, prevedendo la sanzione processuale dell'inutilizzabilità del contenuto delle stesse nei casi sopra specificati, avendo presente non soltanto le intercettazioni di comunicazioni telefoniche, ma anche quelle di ogni tipo di comunicazione svolgentesi con altre modalità.
Non è, pertanto, sostenibile che, nel dettare la regola della necessità del decreto autorizzativo del pubblico ministero all'uso da parte degli agenti operanti di apparecchiature diverse da quelle installate presso la procura della Repubblica, ci si sia voluto riferire alle sole intercettazioni telefoniche, dal momento che il primo comma dell'art. 266 c.p.p. esplicitamente si riferisce "..all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione.." e il secondo comma dello stesso articolo parla di "..intercettazione di comunicazioni fra presenti..", mostrando in tal modo il legislatore di avere presente la diversità delle due specie di intercettazioni.
Ne consegue che, dettandosi nel primo comma del successivo art. 268 regole per le "..comunicazioni, intercettate.." senza alcuna distinzione di sorta e sottoponendo le medesime con il successivo terzo comma - la cui violazione ex art. 271 c.p.p. comporta la inutilizzabilità del loro contenuto - allo stesso regime in tema di svolgimento, previa emissione di decreto motivato da parte del p.m. procedente, dell'esecuzione delle operazioni di intercettazione con apparecchiature diverse da quelle installate presso le procure della Repubblica, il legislatore ha voluto regolare alla stessa maniera ogni tipo di intercettazione.
Applicando i detti principi alla fattispecie in esame, la Corte rileva che le intercettazioni delle comunicazioni tra presenti effettuate presso la Casa circondariale di Taranto vanno dichiarate inutilizzabili come evidenziato dal ricorrente e, quindi, non possono costituire materia indiziaria a carico del NE. L'ordinanza impugnata deve, quindi essere annullata con rinvio degli atti, peraltro, allo stesso giudice, il quale, in diversa composizione soggettiva, valuterà se, esclusosi il contenuto delle intercettazioni dichiarate inutilizzabili, persistano ancora gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato in ordine ai reati contestatigli derivanti dagli altri elementi probatori presi in considerazione e specificati nell'ordinanza in esame. L'accoglimento del primo motivo di gravame assorbe ogni altra doglianza avanzata dal ricorrente.
La Cancelleria curerà le incombenze di cui all'art. 94 co. 1^- ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
P. Q. M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Lecce. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto di pena ai sensi dell'art. 94 co. 1^-ter delle norme di att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 28 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 1999