Sentenza 8 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2002, n. 3391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3391 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' NOME 3 39 1 /02 REPUBBLICA ITALIANA. IN NOME DEL LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco AMIRANTE Presidente R.G.N. 5499/99 Cron.8184 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud. 28/09/01 Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TE NZA sul ricorso proposto da: TI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 215, presso lo studio dell'avvocato DI BACCO LORENZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato POZZA MASSIMO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
POSTE ITALIANE S.P.A.; intimate avverso la sentenza n. 6295/98 del Tribunale di TORINO, depositata il 21/12/98 R.G.N. 232/97; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 3651 udienza del 28/09/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo -1- SIMONESCHI%; udito l'Avvocato DI BACCO;
! udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del Processo Il Tribunale di Torino, sezione lavoro, nel decidere dell'appello proposto da NI AN nei confronti della soc. Poste Italiane per l'annullamento della sanzione disciplinare, costituita da un'ora di multa pari a L.16.000, inflittagli dalla datrice di lavoro, richiamandosi al disposto di cui all'art. 440 c.p.c., dichiarava l'appello inammissibile in quanto per tale disposizione sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore alle 50.000. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione il NI, censurandola per violazione di legge. Non si è costituita la Società intimata Motivi della decisione Deduce il ricorrente, con un unico motivo, violazione dell'art. 440 c.p.c., data la inapplicabilità di tale disposizione a quelle controversie di lavoro che abbiano ad oggetto una sanzione disciplinare , indipendentemente dal loro valore, trattandosi di controversie che, per gli effetti che la sanzione può determinare sulla carriera e sul rapporto di fiducia tra datore e lavoratore, non sono suscettibili di valutazione in termini monetari e quindi da considerarsi, ai fini processuali di valore indeterminato. La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto, uniformandosi ai principi sul punto più volte affermati da proprie e precedenti decisioni, tra le quali si richiama quelle indicate nel ricorso, uniformi ai motivi della suesposta censura. Pertanto la Corte accoglie il ricorso, cassa e A rinvia al giudice designato in dispositivo, and h Spere. Caso 17.12 1881 6688 Con 8.10 1988 n I u 5443) n
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Torino Così deciso in Roma il 28 settembre 2001 Il Cons. Est. Il Presidente A S S I 3 A D 3 T , , 5 O A L . S L E N O B 3 havell I 7 D 1 A - 1 1 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi 8 MAR 2002 IL CANCELLIERE