Sentenza 8 gennaio 2009
Massime • 1
In tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo anche agli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresi i precedenti penali.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/01/2009, n. 3188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3188 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 08/01/2009
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - N. 9
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 31022/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI MA, n. il 4.5.61;
avverso la sentenza 13.6.2008 della Corte d'Appello di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in Pubblica Udienza la relazione del Consigliere Dr. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dr. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udita la difesa - Avv. Bandinelli in sostituzione dell'Avv. Libori, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza in virtù dei motivi di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con sentenza 13.6.2008 la Corte d'Appello di Perugia confermava la condanna per ricettazione di un assegno bancario inflitta in primo grado a LI MA, sia pur riducendogli la pena per effetto della dichiarata improcedibilità per difetto di querela dell'altro reato (quello di truffa) ascritto al prevenuto.
Ricorre LI MA contro la sentenza della Corte territoriale, di cui chiede l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti:
a) omessa od insufficiente motivazione in ordine alla dedotta configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 648 c.p., comma 2, erroneamente esclusa dall'impugnata pronuncia per i precedenti penali dell'imputato (che invece erano ininfluenti ai fini dell'ipotesi di particolare tenuità) e per l'importo del titolo (L. 8.000.000), nonostante che detto importo fosse stato apposto solo dopo la ricettazione dell'assegno, che era avvenuta quando lo stesso era ancora non compilato, come statuito dalla stessa Corte d'Appello;
pertanto, trattandosi di un solo modulo di assegno in bianco, in sè di scarso valore economico, doveva riconoscersi l'ipotesi di cui all'art. 648 c.p., comma 2;
b) violazione degli artt. 125 e 597 c.p.p., per omessa motivazione sul motivo di gravame con cui il LI aveva chiesto derubricarsi l'accusa all'ipotesi di incauto acquisto ex art. 712 c.p.. 2 - Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. In ordine al primo motivo, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente è appena il caso di ricordare che, per giurisprudenza ormai da lungo tempo consolidata di questa S.C. (rispetto ai due risalenti ed isolati precedenti richiamati in ricorso), ai fini dell'applicazione dell'ipotesi di particolare tenuità prevista dall'art. 648 cpv. c.p., non ci si può riferire esclusivamente al valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto e dunque non solo alla qualità della res provento da delitto, ma anche alla sua entità, alle modalità dell'azione, ai motivi della stessa, alla personalità del colpevole ed, in sostanza, alla condotta complessiva di quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 2^ n. 2667 del 9.4.97, dep. 15.5.97;
Cass. Sez. 1^ n. 9774 del 20.9.96, dep. 14.11.96; Cass. Sez. 2^ n. 16 del 10.1.95, dep. 15.6.95; Cass. Sez. 1^ n. 10562 del 2.5.90, dep. 25.7.90; Cass. Sez. 1^ n. 7394 del 7.2.89, dep. 19.5.89, e numerose altre), sicché fra gli elementi da prendere in considerazione ai fini dell'ipotesi in discorso vanno compresi tutti quelli previsti dall'art. 133 c.p. e, quindi, anche i precedenti penali dell'imputato (cfr. Cass. Sez. 2^ n. 6292 del 29.10.90, dep. 10.6.91; Cass. S.U. n. 13330 del 26.4.89, dep. 11.10.89; Cass. Sez. 2^ n. 590 dell'8.1.88, dep. 20.1.89).
Ne consegue che costituisce motivazione adeguata, logica, scevra da contraddizioni e conforme alla lettera ed allo spirito dell'art. 648 c.p., comma 2, quella con cui se ne nega l'applicazione in forza del rilevante importo apposto sul titolo (L.
8.000.000 del 1994), sia pure dopo la sua ricettazione, e dei plurimi precedenti penali (per reati della stessa indole, come si legge nell'impugnata sentenza) dell'imputato.
Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo di doglianza:
è infatti noto nella giurisprudenza di questa Corte che nella propria motivazione il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr, ex plurimis, Cass. Sez. 4^ n. 1149 del 24.10.2005, dep. 13.1.2006; Cass. Sez. 4^ n. 36757 del 4.6.2004, dep. 17.9.2004). Nel caso in esame l'aver i giudici di specificamente ed adeguatamente motivato circa la corretta configurazione del reato p. e p. ex art.648 c.p., è giuridicamente e logicamente incompatibile con l'ipotesi alternativa di cui all'art. 712 c.p., ventilata in ricorso.
3 - Ex art. 616 c.p.p., la pronuncia di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa che emergono dal ricorso, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2009