Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2003, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IAN0024 1 /0 R.G.N. 14723/00 Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere Cron. 417 . Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Ud. 22/10/02 LAMORGESE ConsigliereDott. Antonio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: - LINEE AEREE ITALIANE, in persona del ALITALIA SPA legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TI AN, elettivamente domiciliato in ROMA 15, presso lo studio dell'avvocato F. DENZAVIA 5 ANIELLO IZZO, che lo rappresenta e difende, giusta 2002 delega in atti;
controricorrente - 4133 -1- avverso la sentenza n. 11642/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 11/04/00 - R.G.N. 31708/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 28 marzo/29 luglio 1995 il RE di Roma rigettava la domanda con la quale il signor NC TT aveva impugnato il licenziamento intimatogli dal datore di lavoro, Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a., il 13 ottobre 1992. L'appello del lavoratore, cui resisteva la società, veniva accolto dal Tribunale di Roma con sentenza del 16 marzo 1999/11 aprile 2000. I giudici di secondo grado, rilevato che il licenziamento era stato intimato a seguito del rinvenimento presso l'abitazione del lavoratore, nel corso di una perquisizione disposta dall'A.G., di merce di provenienza sospetta, parte della quale indicata come appartenente a spedizioni, manomesse, effettuate dalla Compagnia o di proprietà della Compagnia stessa, ritenevano, contrariamente al primo giudice, che dalla documentazione prodotta dalla società e dalle deposizioni dei testi non erano emersi elementi atti a provare, con certezza, che gli oggetti rinvenuti nella casa del TT fossero quelli che risultavano sottratti dai magazzini della società. Osservavano che vi era solo una coincidenza, peraltro parziale, quanto al tipo e al marchio di fabbrica di alcuni oggetti (occhiali Ray BA, calcolatrice AS, profumi FE e Fendi), tra quelli rinvenuti e quelli sottratti presso i magazzini Alitalia, ma non risultava l'identità degli oggetti medesimi. Aggiungevano che alle stesse conclusioni era giunto anche il giudice penale, e che gli atti del procedimento penale, acquisiti al processo civile, confermavano tale assunto. Né alla carenza di elementi probatori sul punto poteva supplire, come sosteneva la società appellata, una pretesa contraddittorietà della linea 3 difensiva del lavoratore, contraddittorietà che il Tribunale comunque escludeva. I giudici di appello rigettavano, inoltre, la richiesta subordinata, avanzata dalla Alitalia, di conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo, costituito dall'avvenuto ritiro del tesserino aeroportuale al TT e dalla conseguente impossibilità per il lavorare di accedere al suo posto di lavoro, sito nella zona aeroportuale. Osservavano che nella lettera di licenziamento non si faceva parola di tale ritiro e che l'accoglimento della subordinata avrebbe comportato una vero e proprio mutamento dei motivi e dei fatti contestati, come tale inammissibile. Aggiungevano, ad abundantiam, che la mera circostanza del ritiro del tesserino aeroportuale non può ritenersi per sé sola idonea a giustificare il licenziamento, ove manchi la dimostrazione, da parte del datore di lavoro, della impossibilità di utilizzare il lavoratore in altri luoghi o in mansioni diverse;
tale prova era del tutto mancata. Il Tribunale, quindi, in conformità delle richieste del lavoratore, annullava il licenziamento, senza disporre la non richiesta reintegrazione, condannava la società al pagamento delle retribuzioni dalla data di sospensione alla data del licenziamento, nonché al risarcimento del danno, nella misura di cinque mensilità di retribuzione, ed alla regolarizzazione contributiva in relazione a tali mensilità. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando quattro motivi di censura, la Alitalia s.p.a. - Linee Aeree Italiane. NC TT resiste con controricorso. 4 Motivi della decisione Con il primo motivo la difesa della società denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge 15 luglio 1966, n. 604, dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. Assume che i giudici di appello, nell'affermare che la prova della giusta causa del licenziamento grava, ex art. 5 1. n. 604/66, sul datore di lavoro, e che "non è consentita una diversa ripartizione dell'onere della prova sulla base della inverosimiglianza o della contraddittorietà delle giustificazioni fornite dal lavoratore", hanno disatteso l'orientamento di questa Corte, secondo il quale l'onere probatorio di cui al ricordato art. 5 non esclude che il giudice possa forre a fondamento della decisione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. anche gli elementi di prova proposti dalle altre parti del giudizio e, in particolare, dal lavoratore licenziato. Il lavoratore non è dispensato dal fornire la controprova rispetto a quella acquisita dal processo, né è immune dalle conseguenze che possano desumersi dalla valutazione di sue dichiarazioni ammissive, contraddittorie o anche reticenti. Il Tribunale avrebbe omesso di valutare le dichiarazioni apertamente contraddittorie del ricorrente, a fronte della corrispondenza tra merce rinvenuta nell'abitazione del TT e quella risultata mancante. Con il secondo motivo la difesa della Alitalia denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Riporta uno stralcio della deposizione del teste Campi: "Ricordo che mi venne sottoposta la merce rinvenuta nell'abitazione del TT e riconobbi 5 alcuni articoli appartenenti alla Boutique di bordo cioè alle vendite che vengono effettuate in volo e altri invece appartenenti a spedizione. Preciso che per quanto concerne gli articoli venduti a bordo si tratta di merce riservata, mentre per quanto concerne gli altri articoli rinvenuti vi erano dei colli manomessi e dalla documentazione allegata poteva risalirsi alla merce mancante". Riporta poi le dichiarazioni rese dal lavoratore al RE ("...tutta la merce indicata nella lettera di contestazione è stata acquistata a bordo ad eccezione degli occhiali BA che ho acquistato dai marocchini sul pontile di Ostia e del calcolatore AS che ho acquistato in un negozio assieme al televisore. Le carte sono un omaggio che mi venne dato da uno steward di cui non ricordo il nome. Gli occhiali ne comprai sette paia in quanto dovevo andare a Senigallia assieme a mia moglie li portavamo in regalo ai suoi nipoti che sono 4 o 5 e lavorano in campagna. Insieme alle merci indicate nella lettera di contestazione furono sequestrati altri oggetti tra i quali un orologio d'oro della comunione di mio figlio, una macchina fotografica. Sono stato in sede penale e sono stato interrogato dal P.m. I profumi li ho comprati allo spaccio per i dipendenti Alitalia che è fallito nel 1992e credo che abbia chiuso a maggio-giugno. Le camicette le ho comprato a giugno sul volo 410 Roma-Ginevra. Le borse NA IE le ha acquistate mio figlio, in un viaggio a Natale". Deduce che il Tribunale non ha tenuto conto della natura "esclusiva", cioè con vendita riservata a bordo, di parte della merce rinvenuta presso l'abitazione del lavoratore, il che escludeva che si potesse trattare di 6 “imitazioni" acquistate da venditori occasionali, attesa la presenza, sugli oggetti, del marchio che ne contraddistingueva l'originalità; che non ha tenuto conto del fatto che gli oggetti risultati sottratti da spedizioni manomesse erano gli stessi, ed in quantità compatibili, con quelli rinvenuti presso il lavoratore, e che dal foglio presenze prodotto risultava che quest'ultimo aveva effettuato più di un turno notturno ed almeno uno diurno nei giorni in cui le spedizioni manomesse avevano sostato presso il magazzino merci Alitalia. Rileva che la circostanza che il TT avrebbe comprato ben sette paia di occhiali da venditori ambulanti extracomunitari (i quali notoriamente vendono delle imitazioni, mentre nella specie era stata riscontrata la presenza del marchio originale), per farne dono ai nipoti, è contraddetta dalla successiva affermazione, relativo al numero dei nipoti;
e che non è possibile che il TT avesse ricevuto in omaggio il mazzo di carte nel corso di un viaggio in aereo, atteso che, come noto (e riferito dal teste Calabrese), la Compagnia offre tali omaggi solo su rotte intercontinentali e ai viaggiatori di prima classe, mentre il signor TT non aveva mai preteso di aver viaggiato in prima classe, anche perché non avrebbe fruito, in tal caso, di alcuna agevolazione sul prezzo del biglietto. Di tali circostanze il Tribunale non ha tenuto conto, incorrendo nel denunciato vizio di motivazione e finendo per violare anche l'art. 2119 c.c. (o l'art. 3 della 1. 604/66) sulla sussistenza della giusta causa (o del giustificato motivo) del licenziamento, atteso che una esatta valutazione dell'episodio avrebbe dimostrato la sua idoneità ad incidere gravemente sul vincolo fiduciario. 7 Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 604/1966 e dell'art. 295 c.p.c., nonché vizio di motivazione, la difesa dell'Alitalia deduce che i giudici di appello hanno posto a base della loro decisione le risultanze relative al procedimento penale a carico del TT, non tenendo conto che, a seguito delle recenti riforme processuali, è venuto meno il principio di unità della giurisdizione ed il giudizio civile non può in alcun modo essere influenzato dal giudizio penale. Assume che mentre la sentenza del RE del Lavoro svolge un ragionamento univoco e convincente, la sentenza penale assolutoria è dichiaratamente dubitativa ed assume come determinante la testimonianza del teste AR TT "pur figlio dell'imputato, che ha comunque fornito una spiegazione verosimile alla provenienza dei prodotti firmati rinvenuti in casa del genitore, riconnettendoli alla propria attività decennale di fotomodello e indossatore...". Deduce che il Tribunale non ha considerato la contraddittorietà delle argomentazioni addotte dal lavoratore come giustificazioni, in sede civile, con le dichiarazioni rese dal figlio AR nel corso del giudizio penale. Rileva che, in sede di prima giustificazione di fronte alla contestazione disciplinare, il TT si era limitato a protestare la propria estraneità ai fatti contestati;
che successivamente, in sede di libero interrogatorio (dicembre 1993), aveva fornito giustificazioni diversificate per ciascuno degli oggetti trovati in suo possesso, attribuendo ad acquisti del figlio solo una parte minima di essi (“le borse NA IE le ha acquistato mio figlio, in un viaggio a Natale"); che nel giudizio penale, nel 1996, attraverso la testimonianza del figlio, era emersa la tesi dell'appartenenza a quest'ultimo 8 di "profumi, oggetti firmati e simili", vale a dire di tutti i beni rinvenuti nel corso della perquisizione. Deduce che anche l'esistenza di semplici indizi di reato può giustificare il licenziamento ove il comportamento del lavoratore, successivamente alla contestazione dei fatti, sia stato, come nella specie, caratterizzato da contraddizioni ed incongruenze, ledendo così irrimediabilmente la fiducia sottesa al rapporto di lavoro. Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e dell'art. 1464 c.c., la difesa della società censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha rigettato la richiesta, formulata in via subordinata, di conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo. Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il ritiro del tesserino aeroportuale era strettamente correlato alla causa del licenziamento, quale conseguenza degli stessi fatti. Non sussisteva, quindi, alcun mutamento dei motivi posti a base del recesso. Aggiunge che, in ogni caso, il ritiro del tesserino ha determinato una impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa, che rileva, in quanto tale, anche ai sensi del principio generale espresso dall'art. 1464 c.c.; e che, secondo il principio enunciato da questa Corte in altra fattispecie (Cass., n. 115 del 1992), quando l'impedimento è conseguenza di colpa del lavoratore, è legittimo il licenziamento per sopravvenuta impossibilità della prestazione, senza che il recedente debba fornire la prova di non aver potuto adibire il lavoratore ad altro posto nell'azienda, essendo tale prova necessaria solo 9 quando l'impedimento non sia addebitabile al lavoratore. Il ricorso non è fondato. In ordine ai primi tre motivi, che si trattano congiuntamente in considerazione della loro connessione, osserva la Corte che non è vero che il Tribunale abbia escluso, sulla scorta dell'art. 5 della legge n. 604/66, la utilizzazione di elementi comunque assunti nel processo, ancorché non provenienti dal datore di lavoro;
i giudici di appello si sono limitati ad affermare che, in assenza di elementi probatori a carico del TT, nessun elemento di prova a lui sfavorevole poteva essere tratto da una pretesa contraddittorietà della linea difensiva del lavoratore, contraddittorietà che comunque escludevano, non ravvisandola nella posizione di colui che si proclama immediatamente estraneo ai fatti contestati e che, in un secondo tempo, si giustifica precisando che gli oggetti di cui gli viene contestata la provenienza sono stati acquistati in parte da lui ed in parte dal figlio. Né tale contraddittorietà è stata, dal Tribunale, ravvisata con le dichiarazioni del teste AR TT, figlio dell'appellante, che aveva "affermato come "probabile" che la "maggior parte” degli oggetti rinvenuti a casa del padre doveva considerarsi di sua proprietà per avere egli ricevuto tali oggetti in omaggio dalle agenzie di moda o da altre aziende per le quali aveva lavorato". Il Tribunale ha posto l'accento sul carattere di "probabilità” affermato dal teste per escludere una concreta contraddizione fra le affermazioni di questi e quelle rese dal padre in sede civile. Si tratta di una valutazione di fatto di esclusiva competenza del giudice del merito, che non appare viziata di illogicità, né può essere sindacata in 10 questa sede in forza di una prospettata maggiore persuasività di una diversa valutazione, quale quella effettuata dal RE in primo grado. Le stesse considerazioni valgono per la valutazione del contenuto della testimonianza del Campi e delle dichiarazioni del TT. La circostanza della cd, natura esclusiva di alcuni oggetti, in quanto venduti esclusivamente a bordo degli aeromobili Alitalia, non è stata ignorata dal Tribunale;
è stata chiaramente, seppur implicitamente, ritenuta non incompatibile con la versione fornita dal lavoratore. Quanto al marchio attestante la “originalità” degli occhiali, non si deduce che tale argomentazione sia stata svolta nei gradi di merito, né che i suddetti occhiali siano stati sottoposti, in sede penale, ad accertamenti diretti a verificare che non si trattasse di imitazioni;
e, comunque, il carattere A originale di tali oggetti non risulterebbe, sul piano logico astratto, contraddittorio con l'asserito acquisto da un extracomunitario, nulla vietando che accanto alla notoria vendita di prodotti con marchio contraffatto possano essere venduti prodotti originali, anche se non provenienti dai consueti canali commerciali. Non decisiva, inoltre, è la dedotta presenza in servizio del lavoratore nei giorni nei quali le spedizioni risultarono manomesse, né contraddittoria, con la ritenuta insussistenza di elementi certi sulla identità degli oggetti rinvenuti, è la riconosciuta coincidenza del tipo e del marchio di fabbrica. Né può invocarsi, come elemento decisivo trascurato dal Tribunale, il numero dei nipoti della moglie del TT in relazione al numero degli occhiali che questi ha dichiarato di aver acquistato. Si tratta, come già sopra rilevato, di una valutazione di fatto, che può non 11 essere condivisa, ma che non appare inficiata da errori di logica tali da condurre alla cassazione della sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c. Quanto all'affermazione che "anche l'esistenza di semplici indizi di reato può giustificare il licenziamento ove il comportamento del lavoratore, successivamente alla contestazione dei fatti, sia stato, come nella specie, caratterizzato da contraddizioni, incongruenze, smentite, ledendo così irrimediabilmente la fiducia sottesa al rapporto di lavoro" (pag. 15 del ricorso), si tratta di principio non esatto, perché tende a valorizzare, per la che, nella fattispecie,weathe rottura del vincolo fiduciario, comportamenti successivi al licenziamento. Il principio potrebbe essere condivisibile solo quando il licenziamento fosse successivo al comportamento "incongruo" del lavoratore indiziato di reato. Non è vero, poi, che i giudici civili di secondo grado si siano uniformati al giudizio penale, ignorando che le riforme processuali avrebbero fatto venir meno l'unità della giurisdizione. Gli artt. 651-654 del nuovo codice di procedura penale hanno, in effetti, disciplinato diversamente dal vecchio codice i rapporti fra giudicato penale, di condanna o assoluzione, e giudizi civili. Ma il Tribunale non ha affatto richiamato l'assoluzione penale a sostegno della sua decisione;
ha, invece, autonomamente valutato anche le risultanze degli atti penali di cui era stata disposta l'acquisizione. Anche il quarto motivo è infondato. I giudici di appello hanno osservato che il ritiro del tesserino aeroportuale non era stato menzionato nella lettera di licenziamento (così come non risulta menzionato nel testo della lettera di contestazione riportato in sentenza), e 12 che, di conseguenza, non poteva essere accolta la richiesta subordinata della società (conversione del licenziamento da giusta causa giustificato motivo), pena la violazione del principio di immodificabilità delle ragioni poste a fondamento dell'atto di recesso. Hanno, poi, ad abundantiam, richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale occorre che il datore di lavoro dimostri la inutilizzabilità, in luoghi e/o in mansioni diverse, del lavoratore privo del tesserino, in linea con i principi di cui all'art. 1464 c.c. Le due motivazioni poste a fondamento del rigetto della subordinata sono state entrambe censurate dalla ricorrente. Ed occorrerebbe l'accoglimento di entrambe perché la sentenza impugnata fosse, sul punto, cassata. Ma già la censura avverso la prima motivazione risulta infondata. Il fatto che il ritiro del tesserini aeroportuale sia stato conseguenza degli stessi fatti contestati nella lettera del 4.9.92 il rinvenimento di merce di - provenienza sospetta e la conseguente denuncia per furto aggravato e ricettazione non toglie che il ritiro del tesserino costituisce, comunque, un fatto diverso da quelli contestati, anche per le diverse (ed anch'esse non contestate) ripercussioni sulla ricevibilità della prestazione. Ne consegue che la correttezza della prima motivazione, sulla impossibilità di considerare e valorizzare un fatto diverso da quelli contestati, esime la Corte dal prendere in esame la censura all'orientamento giurisprudenziale richiamato dal Tribunale ad ulteriore sostegno della sua decisione. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato. L'alterno esito dei due gradi di merito giustifica la compensazione, fra le 13 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA © DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 parti, delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 22 ottobre 2002. Il Presidente Il cons. estensore f b felemen IL CANCELLIERE. Depositate in Cancelleria Boggi 10 GEN 2003 IL CANGELZERE 14