Sentenza 29 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/07/2002, n. 11164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11164 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
1 1 64/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO TALE O LA CORTE SUPRE AD CASSAZIONE Oggetto opposizione 9 SEZIONE TERZA CIVILE decreto inginactive Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Angelo GIULIANO R.G.N. 4283/99 Cron. 28771 Dott. Paolo Consigliere VITTORIA Rep. 2837 - Rel. Consigliere LUPO Dott. Ernesto Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Ud. 03/05/02 - Consigliere Dott. Alberto TALEVI - ha pronunciato la seguente DTE SURBEMA DI CASSAZIONECORTE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. --SOLE 24 ORE per diritti € 1,55 domiciliato in ROMA VLE NAVA DANILO, elettivamente #29 LUG. 2002 IL CANCELLIERE BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio dell'avvocato MARTUCCELLI CARLO, che lo difende unitamente agli CELLERIA avvocati COVINO CARMINE, GUZZELONI MASSIMO, giusta delega in atti;
ricorrente --
contro
PA VI;
- intimato avverso la sentenza n. 243/98 del Giudice di pace di 2002 BASSANO DEL GRAPPA, emessa il 05/ novembre 1998, 1033 depositata il 12/11/98; RG.188/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Ernesto udienza del 03/05/02 dal LUPO;
udito l'Avvocato CARLO MARTUCELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 Svolgimento del processo. Con decreto del 24 gennaio 1998 il Giudice di pace di Bassano del Grappa ingiungeva a AN VA di pagare a IT PA la somma di L.1.497.000, oltre interessi legali e spese, sulla base di una sentenza del Giudice conciliatore che aveva condannato il PA, conduttore di un appartamento locatogli dal VA, a risarcire il danno subito da ND CH, che abitava l'appartamento sottostante danneggiato da infiltrazioni di acqua provenienti dai locali sovrastanti. Il VA proponeva opposizione al decreto ingiuntivo. Costituitosi il PA, il Giudice di pace, con la sentenza depositata il 12 novembre 5 1998, ha rigettato l'opposizione, ritenendo che sussistevano le condizioni di ammissibilità della procedura d'ingiunzione e, nel merito, che il PA کیا aveva diritto ad essere rimborsato dell'importo di L.
1.497.000 corrisposte ad ND CH per il danno da infiltrazioni d'acqua che avevano danneggiato il suo appartamento, danno causato "da ritardate esecuzioni di riparazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione, di competenza, a norma del c.c. del proprietario locatore, signor VA, il quale provvide in seguito alle necessarie riparazioni", non effettuate però tempestivamente, pure essendo provato che il VA “era perfettamente a conoscenza" delle dette infiltrazioni. Avverso la sentenza del Giudice di pace di Bassano del Grappa AN VA ha proposto ricorso per cassazione. IT PA non ha svolto attività difensiva davanti a questa Corte. Motivi della decisione. 3 4 1. Con l'unico motivo il ricorrente VA deduce la violazione degli artt. 100, 115, 633 c.p.c. e 2909 c.c., nonché "omessa ed illogica motivazione", rilevando la "carenza dei presupposti di legge e delle condizioni di ammissibilità del concesso decreto ingiuntivo" e la “inopponibilità” al ricorrente della sentenza del Giudice conciliatore di Bassano del Grappa per i limiti soggettivi del giudicato. Il ricorrente rileva che il decreto ingiuntivo è stato emanato sulla base di una sentenza che, avendo condannato il PA al risarcimento dei danni causati da alcune infiltrazioni provenienti dall'appartamento da lui condotto in locazione, non spiega alcun effetto nei confronti del ricorrente, rimasto 5 estraneo al giudizio e non chiamato in causa dal convenuto PA, che, in quel giudizio, è stato contumace. Il decreto ingiuntivo, pertanto, non poteva essere emanato e nessuna efficacia può essere attribuita al successivo accertamento giudiziale sul merito in quanto non oggetto di espressa domanda, avendo controparte limitato il petitum alla conferma del decreto opposto". Il ricorrente osserva, infine, che “il quantum risarcitorio è stato determinato per relationem sulla base della detta sentenza del Giudice conciliatore, che non poteva spiegare nessun effetto nel presente giudizio.
2. Il ricorso per cassazione è ammissibile perché la sentenza impugnata, emessa dal Giudice di pace, è di equità, avendo deciso una causa di valore non eccedente lire due milioni (art. 113, secondo comma, : c.p.c.). Essa, pertanto, non è soggetta ad appello (art.339, terzo comma, c.p.c.). 3.- Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. 4 5 E' fondata la censura del ricorrente di violazione dell'art. 633 c.p.c., che prevede, come condizione di ammissibilità del procedimento di ingiunzione, quella che del diritto fatto valere con detto procedimento si dia prova scritta. Nel caso di specie, il conduttore PA ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo contro il proprio locatore VA sulla base di una sentenza che aveva condannato il PA a risarcire colui che abitava l'appartamento sottostante a quello locato (ND CH) dei danni subiti per infiltrazioni di acqua provenienti dall'appartamento sovrastante. Avendo il PA pagato la somma dovuta ad ND CH sulla base della sentenza, egli ha chiesto decreto ingiuntivo per ottenere dal VA il rimborso di quanto pagato. 13 La sentenza di condanna del PA a risarcire i danni verificatisi nell'appartamento sottostante a quello da lui detenuto ed i documenti attestanti l'avvenuto pagamento degli stessi ad ND CH, non forniscono alcuna prova del diritto del PA ad essere rimborsato dal locatore VA della somma da lui versata al danneggiato dalle infiltrazioni di acqua, perché il VA è rimasto estraneo al giudizio che si è concluso con la condanna del PA, e quindi non può ritenersi obbligato per effetto della stessa sentenza. Consegue che il diritto al rimborso esercitato dal PA attraverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto nei confronti del VA non può ritenersi fondato su prova scritta. Il procedimento di ingiunzione non è stato, pertanto, legittimamente instaurato. La violazione dell'art.633 c.p.c., che è norma processuale, è deducibile anche nei confronti delle sentenze di equità del giudice di pace. 5 6 4. Il ricorrente, però, individua non correttamente le conseguenze della indebita instaurazione del procedimento di ingiunzione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (v., ex plurimis, Sez. un. 7 luglio 1993 n.7448), il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non consiste in un mero accertamento della validità del detto decreto, ma è un ordinario processo di cognizione, il quale ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé sia l'azione sommaria, sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione). Consegue che il giudice dell'opposizione deve affrontare e decidere il merito, e cioè 5 accertare sia l'an che il quantum della pretesa del creditore, non potendosi arrestare alla constatazione del difetto delle condizioni per کی l'emissione del decreto ingiuntivo. Il Giudice di pace, nella sentenza impugnata, ha accertato l'obbligo del locatore VA di risarcire il danno derivato dalle infiltrazioni di acqua verificatesi nell'appartamento locato al PA. Tale accertamento, in ordine all'an, è stato motivato indipendentemente dalla sentenza pronunziata nei rapporti tra il PA ed il danneggiato CH, che infatti non è stata neanche citata nell'esame del merito della causa compiuto dal Giudice di pace, il quale si è fondato esclusivamente sull'istruttoria da lui esperita, ed in particolare sulle prove testimoniali raccolte. Non sussiste, pertanto, nella pronunzia relativa al merito della causa, la lamentata violazione dell'art.2909 c.c.. Da quanto si è detto sulla natura del giudizio di opposizione deriva anche l'infondatezza della censura secondo cui nessuna efficacia può essere attribuita all'accertamento di merito compiuto dalla sentenza 6 7 impugnata perché il creditore PA si è limitato a chiedere la conferma del decreto ingiuntivo. La richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto esprime l'insistenza della parte sulla domanda proposta con il ricorso per ingiunzione, che, come si è rilevato, costituisce esercizio non solo dell'azione sommaria, ma anche di quella ordinaria. Va, comunque, osservato che il PA, nelle conclusioni, non si è limitato a chiedere la conferma del decreto ingiuntivo, ma ha innanzitutto chiesto di "riconoscersi e affermarsi il diritto di credito in capo al convenuto opposto". S La censura concernente la determinazione del "quantum risarcitorio” è inammissibile perché esso, commisurato alla somma versata dal PA per risarcire il danneggiato dalle infiltrazioni, non ha formato oggetto di contestazione specifica nel giudizio di merito. 5.- L'errata instaurazione del procedimento di ingiunzione comporta, in sintesi, soltanto la non debenza delle spese di detta procedura sommaria, mentre non ha alcuna conseguenza sulla pronunzia di merito contenuta nella sentenza impugnata. Consegue che va cassata senza rinvio soltanto la condanna del VA, pronunziata dal Giudice di pace, a pagare le "spese e competenze della fase monitoria liquidate in lire 425.000" (così il dispositivo della sentenza impugnata). Resta ferma, invece, la condanna del VA a pagare la somma di L. 1.497.000, oltre gli interessi legali. 6.- Per quanto attiene alle spese del giudizio di opposizione davanti al Giudice di pace, su cui questa Corte deve provvedere a seguito della pronunzia di cassazione (parziale) senza rinvio (art. 385, secondo comma, 7 8 c.p.c.), esse fanno carico sul VA, soccombente sul merito della causa, e vanno liquidate nella misura determinata dal Giudice di pace: L.1.483.000 (corrispondenti, attualmente ad Euro 765,91), oltre gli accessori come indicati nel dispositivo della sentenza impugnata.
7. Sussistono giusti motivi, tenuto anche conto della parziale fondatezza del ricorso, per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
1005/29,11 La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa senza 4UST 2,66 rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna del VA al TOT. 149,77 pagamento delle spese della fase monitoria;
condanna il VA al pagamento delle spese del giudizio di merito, come liquidate dalla sentenza impugnata (Euro 765,91, oltre gli accessori); compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 3 maggio 2002. Il presidente Il Relatore-Estensore iliaus Али Еличко про AGENZIA DELLE ENTRA Registrato in dota MOM 2002 IL DIRETTORE DI CANCELLERIA al verate C. 149.77 Umberto Cicero (euro CENTOQUAR T NOVE/77 p. #Dig ✓ervizi (Detecca) Depositata in Cancelleria FILIPPO) Report Cludiziar 2.9 LUG. 2002 RACLICHE!!) IL DIRETTORE DI CANCELLERIA oggi, Mmberto SSAZION 8