Cass. pen., sez. III, sentenza 24/09/2009, n. 40199
CASS
Sentenza 24 settembre 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Anche a seguito dell'abrogazione espressa degli artt. 4 e 38 della L. 20 maggio 1970, n. 300, costituisce reato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, in quanto sussiste continuità normativa tra l'abrogata fattispecie e quella attualmente prevista dall'art. 171 in relazione all'art. 114 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. (Conf., Sez. III, 24 settembre 2009, n. 40200, non massimata).

Commentari2

  • 1Legittimi controlli difensivi contro furti dei lavoratori con telecamera nascosta? (Cass. 4564718)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 dicembre 2019

    Nell'ambito dei "controlli difensivi" rientravano certamente anche quelli volti a tutelare il patrimonio aziendale da condotte illecite e infedeli di lavoratori dipendenti: sono utilizzabili nel processo penale, ancorchè imputato sia il lavoratore subordinato, i risultati delle videoriprese effettuate con telecamere installate all'interno dei luoghi di lavoro ad opera del datore di lavoro per esercitare un controllo a beneficio del patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori, perchè le norme dello Statuto dei lavoratori poste a presidio della loro riservatezza non fanno divieto dei cosiddetti controlli difensivi del patrimonio aziendale e non …

     Leggi di più…

  • 2Lavoratori, impianto audiovisivo, controllo, privacy, violazione, reato di pericoloAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 febbraio 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/09/2009, n. 40199
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40199
Data del deposito : 24 settembre 2009

Testo completo