Sentenza 24 settembre 2009
Massime • 1
Anche a seguito dell'abrogazione espressa degli artt. 4 e 38 della L. 20 maggio 1970, n. 300, costituisce reato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, in quanto sussiste continuità normativa tra l'abrogata fattispecie e quella attualmente prevista dall'art. 171 in relazione all'art. 114 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. (Conf., Sez. III, 24 settembre 2009, n. 40200, non massimata).
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Nell'ambito dei "controlli difensivi" rientravano certamente anche quelli volti a tutelare il patrimonio aziendale da condotte illecite e infedeli di lavoratori dipendenti: sono utilizzabili nel processo penale, ancorchè imputato sia il lavoratore subordinato, i risultati delle videoriprese effettuate con telecamere installate all'interno dei luoghi di lavoro ad opera del datore di lavoro per esercitare un controllo a beneficio del patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori, perchè le norme dello Statuto dei lavoratori poste a presidio della loro riservatezza non fanno divieto dei cosiddetti controlli difensivi del patrimonio aziendale e non …
Leggi di più… - 2. Lavoratori, impianto audiovisivo, controllo, privacy, violazione, reato di pericoloAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 febbraio 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/09/2009, n. 40199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40199 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 24/09/2009
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 1034
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - rel. Consigliere - N. 17445/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OT PI, nato a [...] il [...] indagato L. n. 300 del 1970, art.
4. avverso l'ordinanza del Tribunale per il Riesame di Torino in data 2.12.08;
Sentita, in udienza, la relazione del Cons. Dott. MULLIRI Guicla I.;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. Dott. DI POPOLO Angelo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Sentito il difensore dell'indagato, avv. SPINZO Antonio, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Il P.M. di Torino ha convalidato il sequestro probatorio di un impianto di videosorveglianza (presso il negozio di Via Nizza n. 262) eseguito dalla p.g. nell'ambito di una indagine delegata. L'ipotesi formulata è di aver violato la L. n. 300 del 1970, art. 4 in quanto l'impianto era in funzione da circa un anno ed il personale non era stato avvisato della sue messa in funzione ne' del fatto che esso avrebbe potuto controllare anche l'attività dei lavoratori. Con l'ordinanza qui impugnata, il Tribunale per il Riesame ha respinto la richiesta di riesame proposta dall'odierno ricorrente. Avverso tale decisione, il OT, titolare dell'esercizio commerciale, mediante i propri difensori, ha proposto ricorso deducendo:
1) violazione di legge per carenza o insufficienza della motivazione del decreto di convalida (art. 606 c.p.p., lett. b) in rel. all'art.325 c.p.p., comma 1). Il provvedimento del P.M., infatti, non conterrebbe l'indicazione degli elementi della condotta oggetto di accertamento da addebitarsi all'indagato e sarebbe evidente, per contro, di essere in presenza di un sequestro a carattere "esplorativo". In realtà - si rammenta - per giurisprudenza di legittimità pacifica, l'apprensione del corpo di reato non è sempre necessaria ed occorre precisarne la sua rilevanza probatoria onde evitare un vincolo superfluo sul bene;
2) violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. b) in rel. all'art.325 c.p.p., comma 1) per erronea applicazione della L. n. 300 del 1970, art.
4. Ed infatti, il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 179 ha soppresso la L. n. 300 del 1970, art. 38 (cd. statuto dei Lavoratori) e la tematica dei cd. controlli a distanza dei lavoratori è stata trasfusa nell'art. 114 della disciplina sulla privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003) sì da legittimare il convincimento che l'oggetto della tutela sia mutato con il risultato che la valutazione della legittimità della condotta contestata deve avvenire sulla scorta dei parametri contenuti nel Codice sulla Privacy quali, tra gli altri, il "principio di liceità" nel quale si parla del "bilanciamento degli interessi" e quindi della necessità di tener conto del fatto che la videosorveglianza sia resa necessaria dall'esigenza di tutelare "le persone o i beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti atti di vandalismo". Si deve, quindi, tener conto del "principio di necessità" e, quindi, del fatto che il sistema di videosorveglianza sia imposto dalle caratteristiche del luogo di lavoro (centro commerciale, grande magazzino, negozio con folta affluenza di pubblico) e di quelli di "proporzionalità" e "pertinenza".
Tutto ciò risulta essere stato rispettato nella specie con la collocazione di due telecamere poste sopra le casse dell'esercizio commerciale e da nulla è dato rilevare che esse fossero invece destinate al "controllo a distanza dei lavoratori" (condotta prevista dall'art. 114 e sanzionata dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 171 e L. n. 300 del 1970, art. 38).
Il ricorrente conclude affermando, perciò, che le telecamere in questione erano state poste esclusivamente a salvaguardia dei beni aziendali e nel pieno rispetto della libertà e dignità dei dipendenti sì che si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
2. Motivi della decisione - Il ricorso è fondato.
Premesso che è indubbia la circostanza che ci si trova in presenza di un sequestro probatorio (infatti, a fronte di un sequestro d'iniziativa della p.g. da quest'ultima qualificato come preventivo, vi è solo una convalida del P.M.) ne consegue che il provvedimento del P.M. avrebbe dovuto contenere l'indicazione del fumus del commesso reato e delle esigenze probatorie.
Il primo profilo risulta certamente soddisfatto dalla considerazione (implicitamente ammessa dallo stesso ricorrente nel secondo motivo) che la condotta in esame - inizialmente descritta nella norma del cd. Statuto dei lavoratori (art. 4) - è ora prevista dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 114 e sanzionata dall'art. 171 stesso decreto.
A tale proposito, non solo, è corretta la contestazione ipotizzata ma puntuali sono i rilievi del provvedimento impugnato quando sottolinea che, nella specie, "non vi sono, in particolare, ne' un previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali" (che è cosa diversa dalla richiesta formulata dalla responsabile aziendale del negozio) ne' l'informazione specifica di avvenuta installazione delle apparecchiature (che è cosa diversa da una generica informativa all'atto dell'assunzione) ne' risulta che vi sia stato un provvedimento autorizzativo della Direzione Provinciale del Lavoro". Censurabile è, invece, il provvedimento impugnato nella parte in cui affronta il tema delle esigenze probatorie avallando frettolosamente il decreto del P.M. con un sintetico richiamo allo stesso ove "i fini probatori del bene" sarebbero "compiutamente e specificamente indicati nel corpo del provvedimento".
In realtà, andando a verificare nel provvedimento evocato, si rinviene solo una formula di stile quale: "la permanenza del vincolo reale è necessaria a fini probatori per consentire a questo Ufficio l'esercizio delle facoltà inerenti il diritto alla prova in ordine al reato ipotizzato".
Nè è a dire che il Tribunale per il Riesame avrebbe potuto ovviare alla sostanziale assenza di motivazione sul punto essendogli ciò chiaramente precluso come precisato nella nota pronunzia di questa S.C. (su., n. 2/04, Ferrazzi). Infatti, il potere di iniziativa è attribuito al Pubblico Ministero (immediatamente ovvero mediatamente tramite la convalida dell'operazione di sequestro della polizia giudiziaria ex art. 354 e 355 c.p.p.), e "non può che spettare allo stesso organo, esclusivo dominus delle indagini preliminari e delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale identificare e allegare le ragioni probatorie che, in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare in concreto l'applicazione della misura".
Nel caso in esame, è evidente che il P.M. non ha onorato il proprio compito e, per l'effetto, anche il provvedimento qui impugnato è censurabile e deve essere annullato.
Per altro, corollario, dell'assunto secondo cui il Tribunale per il riesame non può sostituirsi al P.M. nella motivazione del decreto di sequestro probatorio è che non può neanche consentirsi alla Corte di Cassazione di pronunciare, in un caso del genere, sentenza di annullamento con rinvio, giacché esso, considerato il persistente vuoto di fini del sequestro, avrebbe funzione meramente 'esplorativà, nel dubbio che ulteriori verifiche da parte del giudice di rinvio, nel contraddittorio camerale del rinnovato riesame, potrebbero condurre all'identificazione di una ragione giustificatrice della misura.
A tale stregua, è stato, pertanto, affermato che "nel caso di radicale mancanza di motivazione, sia del decreto di sequestro probatorio di cose qualificate come corpo del reato, che dell'ordinanza confermativa del riesame, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, la Corte di Cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio, sia dell'ordinanza di riesame che del decreto di sequestro" (s.u. cit.). Per l'effetto, va altresì disposta la restituzione all'avente diritto di quanto appreso con detto provvedimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 637 c.p.p. e ss. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il sequestro probatorio convalidato il 6.11.08 disponendo la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Così deciso in Roma, nella Udienza, il 24 settembre 2009. Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2009