Sentenza 5 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di reati tributari, il delitto di occultamento della documentazione contabile ha natura di reato permanente, in quanto la condotta penalmente rilevante si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, che coincide con il "dies a quo" da cui decorre il termine di prescrizione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2012, n. 5974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5974 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 05/12/2012
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 2979
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - N. 40745/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;
nei confronti di:
1) OC AR N. IL 15/02/1959 C/;
avverso la sentenza n. 1165/2010 GIP TRIBUNALE di CREMONA, del 08/03/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Alfredo Montagna, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Benedetto Greco, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. L'imputato CO CO era stato chiamato a rispondere del delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, perché, in qualità della ditta individuale Game Fun di CO CO, esercente l'attività di commercio al dettaglio di prodotti non classificati, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, per le annualità dal 1997 al 2006, occultava i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in particolare le fatture emesse, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;
Fatto accertato in Cremona, il 30 maggio 2006.
2. Con sentenza del 6 aprile 2011, il GIP presso il Tribunale di Cremona ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di CO CO in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, limitatamente alle annualità dal 1997 al 2005, per intervenuta prescrizione del reato.
3. Avverso la sentenza, il Procuratore Generale presso il Tribunale di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 157 c.p., e art. 425 c.p.p., poiché l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione non si sarebbe ancora verificata. Infatti, il reato di occultamento delle scritture contabili ha natura permanente, sicché il momento consumativo di detto reato coinciderebbe con il momento di verifica della documentazione da parte della Guardia di Finanza. Nel caso di specie, il momento consumativo del reato contestato all'imputato, anche con riferimento alle annualità dal 1997 al 2005, dovrebbe quindi coincidere con la formale constatazione da parte della G.F., intervenuta in data 30 maggio 2006, come indicato nel capo di imputazione, con la conseguenza che termine di prescrizione del reato non sarebbe ancora decorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. In tema di reati tributari, questa Corte ha affermato il principio secondo il quale il reato di occultamento della documentazione contabile (D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art.10), consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione richiesta dagli organi verificatori, ha natura di reato permanente, posto che la condotta di occultamento perdura sino al momento dell'accertamento fiscale. Infatti il reato si manifesta nel momento dell'ispezione, quando gli agenti chiedono di esaminare detta documentazione, che l'imprenditore è tenuto a conservare ed esibire, per cui è a tale momento che deve essere fatto riferimento per l'individuazione del dies a quo del decorso del termine di prescrizione (cfr. Sez. 3, n. 3055 del 14/11/2007, Allocca, Rv. 238612).
2. Nel caso di specie, poiché l'ispezione della Guardia di Finanza è intervenuta il 30 maggio 2006, da tale data deve computarsi il decorso del termine di prescrizione del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 contestato all'imputato. Di conseguenza il reato contestato, anche in riferimento alle scritture contabili ed alla documentazione relativa agli esercizi compresi tra il 1997 ed il 2005, non risulta ancora estinto per decorrenza dei termini di prescrizione.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Cremona per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cremona.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2013