Sentenza 19 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/01/2001, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TO 5 LAND 0 1 MEDEL POPLO007 D CASSAZIONE LA COL E SUP EM Oggetto Pagamento indennizzo SEZIONE TERZA CIVILE assicurativo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 11604/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA Rel. Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO Cron.1575 Dott. ON LIMONGELLI Consigliere Rep. 245 Consigliere Dott. Donato CALABRESE Ud. 03/07/00 Consigliere Dott. Alberto TALEVI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE S E N TENZA dal Sig. per diritti L. sul ricorso proposto da: 19 GEN. 2001 domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE SA AN, elettivamente VIA S TOMMASO D'AQUINO 104, presso lo studio dell'avvocato ALDO GUGLIELMI, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LIRE 1500 CANCELLER LA PREVIDENTE ASSIC SPA GIA' AUSONIA;
- intimata avversO la sentenza n. 1635/97 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 18/03/97 e depositata il 15/05/97 0249893 0249918 2000 (R.G. 3174/94); 1311 udita la relazione della causa svolta nella pubblica AGONE UFFIC Consigliere Dott. Vincenzo udienza del 03/07/00 dal Rilasciato copia legale a Big GUGLIELMI SALLUZZO;
per diritti elet}. 9/5.01 del Sostituto Procuratore udito il P.M. in persona CANCELLIERE Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. LIRE 5000 CANCELLERIA Svolgimento del processo Con atto notificato il 19.10.1989 CO Anto- nio conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma AV310366 l'AU Aird Assicurazioni s.p.a. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti al fur- to subito il 4 agosto 1988 nel suo negozio (di gioiel- leria) di via Oderisi da Gubbio n.132/134 in Roma e per il quale era, a suo dire, operativa la polizza as- "sicurativa 'contro i danni del furto" stipulata in precedenza con detta società. LIRE 5000 Instauratosi il contraddittorio l'AU resiste- CANCELLERIA va alla domanda deducendo: della stipula del che il contraente al momento AU310371 contratto avvenuta il 23.7.1982 aveva dichiarato che nel decennio precedente non era LIRE 2000 stato interessato CANCELLERIA da "danni о tentativi di danno" con riferimento alla "garanzia prestata" con tale polizza mentre poi, a se- guito del denunciato furto, era emerso che egli era W411119 stato invece, nel corso dello stesso decennio, vittima di due rapine e due furti;
che tale situazione scaturiva pertanto l'inoperatività della polizza a norma degli artt. 1892 e 1893 c.c.; che egli, inoltre, non aveva adempiuto all'onere pattiziamente assunto di fornire ad essa impresa assi- curatrice, almeno una volta all'anno, copia del rap- porto di ispezione della ditta installatrice compro- vante che l'impianto antifurto in dotazione dell'esercizio fosse tenuto in perfetta efficienza;
e che, infine, tutt'al più, l'ammontare del pre- giudizio risarcibile, a termini delle previsioni nego- ziali, poteva essere liquidato nella misura di L. ven- tiquattromilioni. Con sentenza in data 2 marzo/14 aprile 1994 l'adito Tribunale rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite. A tale conclusione perveniva affermando in motiva- zione che il CO, in sede di conclusione del contratto di assicurazione, aveva tra l'altro taciuto di avere, nell'anno 1977 (e quindi nel decennio ante- riore contemplato dalla polizza) subito un furto, al- termando così con la propria (dolosa) reticenza, la reale rappresentazione del rischio in capo all'assicuratore, idonea come tale a legittimare le invalidanti conseguenze sancite dall'art. 1892 c.c. 3 Avverso tale pronuncia proponeva gravame il Cola- santi al quale resisteva la Previdente Assicurazioni S.p.A. (incorporante per fusione dell'AU Assicu- razioni Aird S.p.A.). La Corte d'Appello di Roma, assunta prova testimo- niale dedotta dall'appellante, con sentenza in data 18 marzo/15 maggio 1997 rigettava l'impugnazione e con- dannava l'appellante al rimborso delle ulteriori spese del giudizio. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso CO ON affidandone l'accoglimento a due mo- tivi illustrati anche da memoria difensiva. La Previdente Assicurazioni non ha invece svolto in questa sede alcuna attività difensiva. Motivi della decisione Denuncia il ricorrente con i due motivi di gravame che risultando connessi vanno congiuntamente esami- nati "violazione e/o falsa applicazione dell'art.1892 in relazione all'art. 1893 C.C. (e all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.)". Nessuna indagine, a suo dire, sarebbe stata svolta dalla Corte territoriale né alcuna prova sarebbe stata fornita dall'assicuratore sul quale gravava il rela- tivo onere in ordine alla esistenza del dolo o della colpa grave nelle dichiarazioni inesatte ○ reticenti 4 che sarebbero state da lui rese. Il Giudice d'appello, poi, avrebbe omesso di valu- tare l'incidenza delle circostanze taciute sul consen- so dell'assicuratore; non avrebbe operato una corretta valutazione delle prove;
ed avrebbe rigettato quella da lui richiesta che era diretta a dimostrare la leal- tà e correttezza del comportamento tenuto. La censura è fondata. E' opportuno precisare che per consolidata giuri- plurimis sprudenza di questa Corte (cfr. ex n. 6039 Cass.25.3.99 n.2815, Cass.
4.7.1997 e Cass.21.7.90 n.7456) la causa di annullamento prevista ос dall'art. 1892 c.c. esige il simultaneo concorso di tre в requisiti essenziali: 1) una dichiarazione inesatta ○ reticente dell'assicurato; 2) la influenza di tale dichiarazione о reticenza ai fini della reale rappresentazione del rischio;
3) che la reticenza о la dichiarazione inesatta siano frutto di dolo o colpa grave dell'assicurato. Ne consegue che l'annullamento del contratto non può essere dichiarato dal giudice senza l'accertamento della esistenza degli anzidetti requisiti. Il rischio reale, conoscibile in base alle circo- stanze note a colui che si assicura, deve essere anche 5 rappresentato all'assicuratore, in modo che lo stesso assuma consapevolmente l'alea connessa. La legge tutela in tal modo l'assicuratore da dif- formità del rischio che credeva di assumere rispetto a quello realmente assunto, potendo ab initio valutarsi una maggiore probabilità della verificazione dell'evento dannoso che sconsigliava, ovviamente in termini probabilistici, la conclusione del contratto. Ma non è sufficiente una inesattezza ○ reticenza dell'assicurato nella indicazione dei dati che lo ri- guardano in sede di formazione del contratto essendo altresì necessaria una effettiva incidenza delle di- chiarazioni non veritiere sul rischio e quindi sul а consenso dell'assicuratore e che tali dichiarazioni д siano frutto di dolo o colpa grave dell'assicurato. Nella specie la Corte di merito si è limitata ad accertare l'esistenza solo del primo dei tre requisiti richiesti. Ha così rilevato che mentre il CO, al mo- mento della stipula del contratto assicurativo "contro i danni del furto" nel suo esercizio (risalen- te al 23.7.1982) aveva affermato che nel decennio pre- cedente non era stato interessato "da danni o tentati- vi di danno" con riferimento alla garanzia prestata con detta polizza, in seguito al denunciato furto era 6 emerso che nel corso dello stesso decennio era stato vittima di due rapine e di due furti: in particolare era risultato che egli aveva tra l'altro taciuto che nell'anno 1997 quindi sicuramente nel decennio ante- riore la data della polizza aveva subito un furto. Quanto agli altri due requisiti cioè all'influenza della dichiarazione resa dall'assicurato ai fini della reale rappresentazione del rischio e della sua assunzione da parte dell'assicuratore ed al fatto che la reticenza о la dichiarazione inesatta siano state frutto di dolo o di colpa grave del Cola- non può non rilevarsi che la loro esistenza èsanti - stata assiomaticamente affermata in sentenza senza al- cuna indicazione degli elementi dai quali il decidente ha tratto il suo convincimento e la benché minima spe- cificazione dei motivi sui quali ha fondato il suo as- sunto. La Corte territoriale si è infatti limitata ad un generico richiamo di massime contenute in alcune non recenti pronunce di questo Supremo Collegio;
ad osser- vare che ai fini della configurabilità del dolo quale causa di annullabilità del contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1892 c.c. non sono necessari artefi- ci altri mezzi fraudolenti quale richiesti dall'art. 1439 primo comma C.C. per l'annullabilità in 7 genere dei contratti ma è sufficiente la volontarietà delle dichiarazioni mendaci о della reticenza dell'assicurato con riguardo a circostanze determinan- ti per il consenso dell'assicuratore; e a concludere con le testuali affermazioni che "nella specie sif- fatta volontarietà non appare minimamente discutibile nella sua ingannevole idoneità causale se si valuti che, in effetti, il CO, al momento della stipu- la della polizza (23.7.1982), omise di rivelare in complesso due rapine e tre furti, di cui almeno tre (le rapine ed il furto del 1977) ricadenti nel decen- nio considerato contrattualmente, e che tale traboc- e h sostanziarsi per cante manchevolezza non può, dunque, T mera trascuratezza". va osservato che se è indubitabile che ai fini Ora della configurabilità del dolo o della colpa grave ai sensi dell'art.1892 C. C . non si richiede l'esistenza di "raggiri" oltre la falsa e/o reticente dichiarazione, in quanto la norma già tipicizza il comportamento viziante il consenso dell'assicuratore, nella sola dichiarazione inesatta о reticente dell'assicurato (in buona sostanza tipicizza il raggi- ro) è altrettanto certo che nel dichiarante deve sus- sistere, oltre alla conoscenza delle circostanze ta- ciute o inesattamente espresse, anche la consapevolez- 8 za del loro valore determinante sul consenso dell'altra parte. A tal fine, per delimitare l'estensione del sud- detto obbligo dell'assicurando, l'assicuratore, in os- sequio alle regole della correttezza, è solito appre- stare un quadro di riferimento delle circostanze che intende conoscere, tali da ridurre congruamente gli spazi di determinatezza circa i fatti, riguardanti persone 0 cose, alla conoscenza dei quali abbia inte- resse, con la conseguenza che in mancanza (come nella specie) gli eventuali dubbi sulla rilevanza delle cir- costanza non (o inesattamente) dichiarate, ovvero sul- la relativa colpevolezza, restano a carico dell'assicuratore che vi ha dato causa. In altri termini, l'elemento psicologico soggetti- Vo (doloso o colposo) deve investire, non solo la CO- noscenza della falsità o della reticenza, ma anche che la notizia era rilevante ai fini del consenso dell'altra parte. Ed è proprio in relazione a tale aspetto cioè al fatto che il CO non solo fosse a conoscenza della falsità o reticenza delle notizie fornite ma an- che che esse fossero rilevanti ai fini del consenso dell'altro contraente nonché, per l'effetto, alla stessa oggettiva influenza delle dichiarazioni da lui 9 rappresentazionerese ai fini della del rischio e dell'assunzione dello stesso da parte dell'assicuratore che l'impugnata decisione appare ca- rente e meritevole di essere cassata con rinvio ad al- tra sezione della Corte d'Appello di Roma per un nuovo più approfondito esame di tali specifici punti e per le conseguenti statuizioni anche sulle spese del giu- dizio di cassazione. 60000
P.Q.M.
310000 La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragio- cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le ne, spese di giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del- la Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassa- zione il 3.7.2000. Joven Rancan Il Consigliere Est. 1 Presidente фалит Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 19 GEN. 2001 Concetta Amendola Oggi, IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola LATE ROMA 2 27 MAR. 2001 UFFICIO 14768 300