Sentenza 10 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/2001, n. 5337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5337 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
CANCELLERIA REPUBBLICA ITALIAN. 5 337 /0 1DE POPO O ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto regolamento di SEZIONE SECONDA CIVILE DE559749 Competiran Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente e Relatore R.G.N. 23580/9 Cron. 1518 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Rep. 1915 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Ud. 01/02/01 - Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere - C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA Sudio sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: IL SOLE 24 ORE AR NZ, elettivamente domiciliato in ROMA 3000 10 APR. 2001 VIA PROPERZIO 5, presso lo STUDIO MUSIO, difeso dagli avvocati MARCELLO PETRUCCI, LUIGI CORRADO, giusta 185 13000 delega in atti;
CANCELL ricorrente -
contro
INGLETTO GIORGIO, MASSAFRA GIOVANNA, MASSAFRA GIORGIO, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MASSAFRA CAROLINA, MASSAFRA MARIA, MASSAFRA GIUSEPPA, UFFICIO COPIE MASSAFRA LUCIA, MASSAFRA MADDALENA;
Richiesta oppia legale pres dal Sig. Lesen Telnen per diritti L. 12.000+?
- intimati -
801 2001 2001 avverso la sentenza n. 2497/99 del Tribunale di LECCE, IL CANCELLIERE 210 depositata il 04/11/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 01/02/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO il quale ha chiesto che la Corte voglia accogliere il ricorso e dichiarare la competenza del Tribunale di LECCE, con le conseguenze di legge. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 30.3.1992 IA CE conveniva dinanzi il tribunale di Lecce NG GI esponendo di essere proprietario di alcuni immobili in Ortelle, in precedenza del padre 1 RM il quale aveva ottenut mediante un contratto di permuta verbale con AS GI;
poiché gli eredi di quest'ultimo nel 1991 avevano trasferito all'NG gli immobili in questione, chiedeva il IA che fosse accertato il suo diritto di proprietà sugli stessi condannandosi 1 NG al ripristino dello stato dei luoghi, al rilascio dei beni, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. L'NG costituendosi in giudizio eccepiva l'incompetenza per valore del tribunale;
trattandosi di controversia relativa a diritti reali, il valore della causa determinato e sensi dell'art. 15 срс in base al reddito dominicale rientrava nella competenza del pretore non operando il cumulo oggettivo con le altre domande proposte autonome rispetto а quella in quanto non principale. Il convenuto estendeva anche il contraddittorio agli eredi di AS GI per una eventuale 3 everone. evidenzione dei beni, AS IO GI, RO, MA, GI, CI e DA si costituiva soltanto la prima eccependo la nullità della notifica dell'atto di chiamata in causa. Con sentenza 4.11.1999 il tribunale dichiarava la propria incompetenza per valore essendo il reddito dominicale degli immobili risultato di lire fissava il termine di giorni 180 per la122.400 e riassunzione della causa dinanzi al giudice competente. Avverso la sentenza, comunicata il 19.11.1999 ha proposto istanza per regolamento di competenza 10-11-14-15 dicembrecon atto del 1995 IA CE;
l'NG e gli eredi AS (VA, GI, RO, MA, GI, CI e DA) non hanno svolto attività difensive. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico motivo il IA lamenta che il tribunale non poteva escludere, ai fini della competenza per valore, il cumulo oggettivo fra la domanda di accertamento e declaratoria della proprietà degli immobili, di riduzione in pristino e risarcimento dei danni ciascuna autonoma rispetto all'altra e, quest'ultima da sola di valore 4 indeterminato;
con la conseguenza che in alcun modo la decisione della causa poteva demandarsi ad un giudice inferiore, neanche indicato. L'istanza di regolamento dev'essere accolta. Il Tribunale, pur non avendo specificamente indicato il giudice competente, ha declinato la competenza in favore del pretore del luogo ove sono ubicati gli immobili in contestazione (art. 21 cpc) non potendo configurarsi, vertendosi in causa relativa a beni immobili, la competenza del giudice di pace o di altro giudice. Poiché tuttavia, con effetto dalla data del 2 giugno 1999 e quindi anteriormente al deposito della impugnata sentenza, ai sensi della legge 16.6.1998 n. 188 è entrata in vigore per il settore civile il D.L. 19.2.1998 n. 51 sull'istituzione del giudice unico di primo grado che ha soppresso l'ufficio del pretore, abrogando l'art. 8 cpc (art. 39) ed attribuendo al tribunale tutte le cause che prima erano assegnate al pretore e che non sono di competenza di altro giudice, la causa, w andentemente dai rilievi del ricorrente, resta devoluta alla competenza del tribunale di Lecce ai sensi dell'art. 135 let.b) delle disposizioni transitorie del menzionato decreto legislativo. Le spese del giudizio vengono per giusti motivi interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'istanza di regolamento;
dichiara la competenza del Tribunale di Lecce;
compensa le spese. Roma 1.2.2001. Il Prespecte est. Spontan IL CANCELLITRE C1 Pacto yalasicoPalazica DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10.QPR 2009 RomaIL CANCELLIER hooop 290000 UFFICIO DELLE ENTRA KORIA 2 Registrato in data 7 NOV 200 .4. 290.000 aln. 52576 versale S. DUECENTONOVANTAMILA p. II Dirigente Area Servizi (lire. (D.ssa MA Grazia DI FILIPPO) H Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. M.RACCICHINI) 6