Sentenza 10 giugno 1999
Massime • 1
Il dipendente delle Ferrovie dello Stato che agisca per ottenere l'equo indennizzo è tenuto solo ad osservare un onere di allegazione, dovendo la domanda giudiziale contenere l'indicazione specifica dell'infermità denunziata, delle cause che la determinarono e delle conseguenze di essa sulla sua integrità fisica; ne consegue che, ove la procedura per il riconoscimento dell'equo indennizzo si sia interrotta dopo il compimento dei prescritti atti sanitari, il giudice non può respingere la domanda adducendo il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore, ma deve valutare se gli accertamenti compiuti dal datore di lavoro forniscano già la prova della sussistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge per il riconoscimento del beneficio, e, in mancanza, disporre tutte le più opportune indagini giudiziali di carattere tecnico.
Commentario • 1
- 1. Prove nel processo del lavoro: poteri del giudice superano le preclusioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 luglio 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/1999, n. 5724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5724 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. CE CASTIGLIONE - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
Dott. Arcangelo DE BIASE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FERROVIE DELLO STATO S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI, N.16 presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CA VI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE, N.95, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PALUMBO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 15984/95 del Tribunale di ROMA, depositata il 5/12/95 R.G.N. 65143/90;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/98 dal Consigliere Dott. Arcangelo DE BIASE;
udito l'Avvocato Gianfranco RUGGIERI, per delega Giuseppe CONSOLO;
udito l'Avvocato Francesco PALUMBO, udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.XII.1987 CE EC conveniva in giudizio innanzi al Pretore di Roma, giudice del lavoro, l'Ente Ferrovie dello Stato, esponendo di essere dipendente dell'Ente convenuto con la qualifica di applicato;
di avere subito il 10.XII.1986 un infortunio sul lavoro che gli aveva determinato postumi comportanti invalidità permanente in misura del 30%; di aver richiesto il 20.3.1987 la liquidazione dell'equo indennizzo;
che l'Ente aveva riconosciuto l'incidente come infortunio sul lavoro ma aveva rinviato, alla ripresa del servizio la valutazione dei postumi permanenti;
che gli spettava un equo indennizzo come previsto dalla 5 categoria nella misura minima di L. 15.257.724;
tanto premesso, chiedeva che, accertata una invalidità permanente nella misura del 30%, l'Ente convenuto fosse condannata a corrispondere le richieste somme, maggiorate di interessi e rivalutazione a partire dal 10.12.1986, data in cui era stata presentata la domanda di equo indennizzo. L'Ente F.F. - S.S. si costituiva e contestava la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva la reiezione. L'adito Pretore, all'esito di una Consulenza T. d'Ufficio, accoglieva il ricorso e condannava l'Ente Ferrovie dello Stato a pagare allo EC quanto richiesto, con interessi legali dal 3.4.1987.
Detta decisione veniva gravata di appello dall'Ente Ferrovie dello Stato, che ne deduceva l'erroneità, chiedendone la riforma. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15984, pubblicata il 5.12.1995, rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso innanzi a questa Corte la s.p.a. Ferrovie dello Stato, succeduta all'omonimo Ente, deducendo due motivi di censura.
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt.115 e 116 c.p.c.; violazione e falsa applicazione D.M. 2.7.1983, n. 1622; omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. La nozione di causa di servizio, cui consegue la perdita dell'integrità fisica, è dettata dall'art. 64 DPR 29.12.1973, n.- 1092, che fra l'altro precisa come "l'infermità o la lesione devono dipendere da fatti di servizio;
i fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio;
le infermità e le lesioni si considerano dipendenti da causa di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero con causa efficiente e determinante". Orbene, la sentenza impugnata incorreva in un errore capitale ravvisabile nell'affermazione secondo cui "il dipendente dell'Ente FF.SS. che agisca per il riconoscimento dell'equo indennizzo allegando una menomazione della sua integrità fisica derivante da causa di servizio non è gravato da alcun particolare onere probatorio in ordine alle circostanze del fatto poste a fondamento della domanda".
Tale affermazione era priva di fondamento, essendo pacifico che anche nella materia "de qua" spetta all'attore fornire la prova della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 c.c. A parte poi la regola secondo cui "nulla può essere liquidato se la menomazione sia stata contratta per dato o colpa grave" (art. 58, D.P.R. 686/57), nulla era emerso, al di là delle affermazioni dello EC, in ordine al meccanismo di accadimento del fatto;
pertanto la sentenza era contra legem, avendo omesso ogni indagine circa l'esistenza del nesso causale tra attività di lavoro ed evento.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c.; del D.P.R. 686/57; del D.M. 2.7.1983, n. 1622; motivazione omessa insufficiente contraddittoria circa un punto decisivo della controversia. Aveva errato il Tribunale nel ritenere un ampliamento del thema decidendum la questione della non ascrivibilità alle tabelle A o B del D.P.R. 23.XII.1978, della malattia lamentata dalla EC. Non ci si trovava infatti di fronte a un'eccezione in senso stretto (quindi non deducibile in appello), ma a una contestazione sorta dalla normativa posta a base della domanda, normativa che il giudice del merito aveva immotivamente disapplicato. Il beneficio dell'equo indennizzo può esser richiesto solo se la menomazione è ascrivibile a una delle categorie di cui alla tabella A o B allegata alla D.P.R. suddetto, e non si vedeva come il Pretore prima e poi il Tribunale ne avessero ritenuto sussistenti i presupposti se già in data 21.6.1987 era venuta meno l'invalidità assoluta temporanea e lo EC era stato giudicato guarito senza postumi invalidanti, per cui la ricorrente aveva deliberato nel senso dell'inaccettabilità della domanda avanzata.
Tanto ritenuto, la ricorrente instava questa Corte per la cassazione integrale della sentenza predetta del Tribunale di Roma, con ogni conseguenza di legge. Instauratosi il contraddittorio si costituiva lo EC con controricorso, chiedendo il rigetto del gravame. Ad analoghe conclusioni perveniva il P.G., e la causa veniva decisa il 15.XII.1998.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, infondato, va respinto.
Circa il primo motivo concernente una pretesa violazione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., va ricordato come sia principio già affermato da questa Corte che nel sistema dello Statuto degli impiegati civili dello Stato e del relativo regolamento - applicabili al rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Ente FF. - SS. - il lavoratore che intenda ottenere l'equo indennizzo è tenuto solo ad osservare un onere di allegazione, nel senso che la domanda del dipendente debba contenere l'indicazione specifica dell'infermità denunziata, delle circostanze che ad essa concorsero, delle cause che la determinarono e le sue conseguenze sull'integrità fisica. Ne discende che, allorquando la procedura dell'equo indennizzo si sia interrotta dopo il compimento dei prescritti atti sanitari, il giudice non può limitarsi a respingere la domanda del dipendente adducendo che non fu assolto da costui il principio dell'onere della prova, ma è tenuto ad accertare, all'esito dell'esame della documentazione in atti, se gli accertamenti sanitari compiuti dal datore di lavoro forniscano già la prova circa la sussistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge per la concessione del beneficio, e, in mancanza, a disporre tutte le più opportune indagini giudiziali di carattere tecnico. Nel caso di specie, in istruttoria fu disposta una C.T.U. medico legale, all'esito del quale fu accertato il trauma subito dallo EC, la sua dipendenza di causa di servizio, nonché i postumi invalidanti conseguitine;
va poi rimarcato come l'odierna ricorrente in quella sede non ebbe a fare alcun rilievo circa le conclusioni assunte dal C.T.U., per cui il Pretore ne ratificò le conclusioni;
va ricordato poi come lo stesso Ente FF. SS., nel dar riscontro alla lettera del dipendente in cui veniva richiesto l'equo indennizzo, non disconobbe l'infermità, ma rinviò alla ripresa del servizio la valutazione dei postumi permanenti, la cui sussistenza quindi implicitamente era data per ammessa. A ciò aggiungasi che il Consiglio di Stato, con decisione n. 52 del 28.1.1977 (Sez. VI) e 17.12.1984, ha affermato, il principio apposto rispetto a quello che la ricorrente vorrebbe veder qui riconosciuto.
Circa il secondo motivo, esso involge questioni di fatto e valutazioni di carattere medico-legale cui non può esser dato ingresso in sede di legittimità. E in proposito la sentenza appare correttamente motivato.
Per completezza, va ricordato come la nozione di causa di servizio dettata dall'art. 64 D.P.R. n. 1092/73 enunci tre proposizioni per la sua sussistenza, e cioè: 1) l'infermità (o la lesione) deve dipendere da fatti di servizio;
2) i fatti predetti sono quelli derivanti da adempimento di obblighi di servizio;
3) le infermità (o le lesioni) si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa, o concausa efficiente e determinante.
Nella fattispecie lo EC subì, nell'adempimento dei propri obblighi di servizio, un'infermità che cagionò un'invalidità permanente ascrivibile alla V categoria, come dimostrato dalla C.T.U. disposta ed espletata in 1 grado contestata dalle FF.SS., nonché dalla lettera 8.6.1987 della ricorrente ove viene riconosciuto l'infortunio sul lavoro occorso allo EC. Non appaiono neppure fondate le affermazioni di parte ricorrente circa la non cumulabilità della malattia professionale e della rendita per infortunio, in quanto l'art. 56 dello Stato Giuridico del Personale delle F.F. S.S. comprende nella nozione di infortunio sul lavoro ogni evento lesivo che abbia origine da fatti di servizio, e in dipendenza della causa di servizio il dipendente ha diritto o alle prestazioni di cui al D.P.R. n. 1124/65 e all'equo indennizzo, o solo a quest'ultimo. Nel caso dello EC egli non poteva chiedere i benefici di cui al D.P.R. n. 1124/65, in quanto era un applicato e quindi, come tale, non era addetto in alcun attività fra quelle di cui all'art. 1 del D.P.R. di cui sopra, come evincersi dal D.M. n. 1085/85.
Per concludere, anche sotto questo profilo il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Ente FF.SS. ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in L.30.000 oltre L.
2.500.000 di onorario.
Così deciso in Roma il 15.12.1998.