Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/1999, n. 5724
CASS
Sentenza 10 giugno 1999

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Massime1

Il dipendente delle Ferrovie dello Stato che agisca per ottenere l'equo indennizzo è tenuto solo ad osservare un onere di allegazione, dovendo la domanda giudiziale contenere l'indicazione specifica dell'infermità denunziata, delle cause che la determinarono e delle conseguenze di essa sulla sua integrità fisica; ne consegue che, ove la procedura per il riconoscimento dell'equo indennizzo si sia interrotta dopo il compimento dei prescritti atti sanitari, il giudice non può respingere la domanda adducendo il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore, ma deve valutare se gli accertamenti compiuti dal datore di lavoro forniscano già la prova della sussistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge per il riconoscimento del beneficio, e, in mancanza, disporre tutte le più opportune indagini giudiziali di carattere tecnico.

Commentario1

  • 1Prove nel processo del lavoro: poteri del giudice superano le preclusioniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 luglio 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/1999, n. 5724
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5724
Data del deposito : 10 giugno 1999

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