Sentenza 2 dicembre 2005
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 279 cod. proc. pen. e 91 disp. att. cod. proc. pen., la competenza all'applicazione di misure cautelari personali nel periodo compreso tra la pronuncia del decreto che dispone il giudizio e la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento appartiene al giudice dell'udienza preliminare, pur dopo la modifica dell'art. 431, comma primo, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 26 della L. 16 dicembre 1999 n. 479. La previsione che il fascicolo del dibattimento sia formato nel contraddittorio fra le parti anziché mediante operazioni di cancelleria non ha, infatti, modificato il disposto dell'art. 432 cod. proc. pen., secondo il quale la trasmissione degli atti deve avvenire senza ritardo, locuzione legislativa che, se valorizza il dovere della diligenza da parte del giudice, non introduce alcuna sanzione processuale per la sua violazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2005, n. 46147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46147 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 02/12/2005
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 4159
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 030591/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MISSI GIUSEPPE, N. IL 06/07/1947;
avverso ORDINANZA del 23/05/2005 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MOCALI PIERO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. BAGLIONE, per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori avv.ti GIAQUINTO Vittorio e MORCELLI Manlio. OSSERVA
Coll'ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Napoli - costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p. nell'ambito della Sezione Dieci - rigettava la richiesta di riesame avanzata dal Missi avverso quella del G.I.P. della stessa sede, che il 04/05/2005 gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere, siccome gravemente indiziato del delitto previsto dall'art. 416 bis c.p.. Premessa la propria competenza a decidere, essendo stata la richiesta di riesame assegnata a quel Collegio nell'ambito della 10^ Sezione, in osservanza dei criteri stabiliti dalla circolare interna sulla distribuzione dei ricorsi, riteneva il tribunale che sussistesse, a carico del Missi, il quadro di gravità indiziaria, poiché gli indizi sopravvenuti consentivano di superare la preclusione, rilevata dalla difesa, che sarebbe derivata dall'annullamento di precedente provvedimento custodiale, per carenze indiziarie. A tal fine, richiamata integralmente l'ordinanza del G.I.P. - che aveva analiticamente e convincentemente scrutinato il compendio offerto dal P.M. - osservavano i giudici del riesame che anzitutto era provata come fatto storico, ma anche in forza di precedenti indagini, talora confluite in giudicati formali, l'esistenza di un sodalizio camorristico, riferibile al Missi, che esercitava il suo controllo su vasta zona della città di Napoli, aveva specifiche alleanze e forti antagonismi con altra organizzazione. Con efficacia confermativa erano sopraggiunti gli elementi forniti dalla intercettazione ambientale di un colloquio intervenuto tra tali RI RD e ON TE;
dalla ulteriore intercettazione del colloquio fra tali CH LA e RInna NO;
dalle dichiarazioni rese da ME AN, ZI AL, AT NO.
Di tali ultime prove dichiarative l'ordinanza custodiale forniva ampia analisi di attendibilità e reciproco riscontro, consentendo di fissare il ruolo egemonico svolto dal Missi nell'ambito del sodalizio camorristico. Il collaboratore EN AU, aveva poi offerto particolari informazioni sull'attualità della situazione sopra descritta, di specifica credibilità in quanto provenienti da soggetto intraneo all'organizzazione criminosa e quindi diretto conoscitore della sua operatività, nonché corrispondenti alle altre acquisite.
Tale sopravvenuto compendio indiziario consentiva anche di rileggere e meglio capire taluni altri contributi, che erano stati precedentemente valutati come inidonei o insufficienti per il sostegno dell'accusa; in particolare, di rivalutare l'insieme delle intercettazioni a suo tempo eseguite e che attestavano l'immediata ripresa di attività delittuosa da parte del Missi, dopo la sua scarcerazione. In proposito, l'ordinanza in esame richiamava dettagliatamente, indicandone la numerazione, le pagine dedicate a tali argomenti dal G.I.P., concludendo quindi per la correttezza del provvedimento riesaminato.
Avverso tale pronuncia ricorreva per Cassazione, a mezzo dei suoi difensori avv. Briganti (poi revocato) e avv. Giaquinto, il Missi, che denunciava:
col primo motivo di ricorso, nullità dell'ordinanza impugnata, per violazione dei criteri di assegnazione delle istanze di riesame. Quella avanzata dal Missi era stata assegnata alla 10^ Sezione, il cui presidente, peraltro, aveva rilevato che, essendo gli atti trasmessi dal P.M. in parte coincidenti con quelli che avevano fatto oggetto di pregressa procedura, svoltasi dinanzi alla Sezione 8^, aveva segnalato al coordinatore delle varie sezioni l'opportunità di assegnare quella in esame a tale sezione. Ciò era formalmente avvenuto, ma egualmente la richiesta del Missi era stata esaminata e decisa dalla 10^ Sezione;
ciò aveva determinato una nullità della procedura, giacché l'atto conclusivo era sicuramente extra ordinem, inficiava la capacità del giudice e determinava una nullità assoluta;
col secondo motivo, vizio della motivazione e violazione di legge. Una precedente ordinanza custodiale, emessa a carico del Missi, era stata annullata dal tribunale della libertà per mancanza di indizi gravi, da valutarsi alla stregua dei canoni ermeneutici ormai consolidati in giurisprudenza. Quella impugnata rivitalizzava l'insufficiente compendio e, con metodologia inaccettabile, si limitava a confermare integralmente il provvedimento coercitivo, si come motivato dal G.I.P.; ma ciò facendo e in particolare evocando quelli che definiva elementi nuovi, non teneva conto che le intercettazioni ambientali non integravano indizi ma offrivano semplici spunti d'indagine, o non coinvolgevano l'attuale ricorrente o consistevano in dichiarazioni delle quali erano indefinibile la natura e la valenza. Senza poi tener conto che i nuovi soggetti referenti erano tutti imparentati (e quindi cointeressati) col principale accusatore GI NO, ritenuto non valida fonte indiziante nella pregressa fase de liberiate.
Nell'interesse del Missi, il difensore avv. Morcella presentava motivi nuovi di ricorso, coi quali, oltre ad illustrare ulteriormente quelli principali, in punto di carenze argomentative e di violazione del giudicato cautelare, dettagliatamente riproponeva la questione della irrituale trattazione della richiesta di riesame da parte della 10^ Sezione del tribunale ed altresì prospettava, quale ulteriore motivo di nullità del procedimento, la circostanza che il giudice investito della richiesta di emissione della ordinanza custodiale da parte del P.M., dopo avere - in veste di G.U.P. - disposto il giudizio a carico del Missi, avesse trattenuto il fascicolo processuale per ben quarantacinque giorni, il che gli aveva consentito, in dispregio della normativa che impone la trasmissione degli atti al giudice dibattimentale senza ritardo (nonché delle garanzie offerte dalle norme costituzionali sul giusto processo e dalla nuova formulazione dell'art. 431 c.p.p.) di applicare la misura cautelare, essendo restato il dominus del procedimento. Lo stesso difensore ha presentato memoria riepilogativa ed ulteriormente illustrativa delle censure suesposte. Il ricorso è infondato.
Per quanto attiene alla eccezioni preliminarmente proposte (o riproposte) ritiene anzitutto la Corte che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite colla sentenza 08/05/1995, Ranieri - secondo cui la competenza alla applicazione di misure cautelari personali resta affidata al G.I.P., fintante che gli atti non siano stati dal medesimo trasmessi al giudice del dibattimento - non sia disattendibile in forza della modifica normativa introdotta nell'art. 431 c.p.p.. Il fatto, cioè, che il fascicolo del dibattimento sia oggi formato nel contraddittorio fra le parti, anziché mediante operazione di cancelleria, non ha modificato il disposto dell'art. 432 c.p.p., secondo il quale la trasmissione degli atti deve avvenire senza ritardo - locuzione legislativa che, se valorizza (come valorizzava anche prima della modifica dell'art. 431 c.p.p.) il dovere della diligenza da parte del giudice a quo, non introduce alcuna sanzione processuale per la pretesa sua violazione. Anche se volesse ammettersi che i quarantacinque giorni evidenziati dal ricorrente costituiscano un insopportabile ritardo (in linea di fatto), alla luce dei principi del giusto processo, quello di tassatività delle nullità processuali non consentirebbe al giudice di creare una sanzione che il legislatore non ha previsto. Per tale aspetto, allora, l'adozione del provvedimento restrittivo da parte di quel giudice non è in alcun modo inficiata.
Ma altrettanto va detto per l'altro profilo dedotto dal ricorrente. Il Collegio ritiene che l'art. 33 c.p.p., comma 2, ponga un ostacolo insuperabile per ritenere che incida sulla capacità del giudice (e per tale verso, si rifletta anche in una violazione dei diritti della difesa) il complesso delle disposizioni che concernono la distribuzione interna dei processi;
a prescindere dal rilievo che l'ordinanza impugnata afferma il rispetto della relativa circolare (che, in effetti, non è un capolavoro di chiarezza), è evidente l'insussistenza della lamentata violazione del principio del giudice naturale, per tale dovendosi intendere l'Ufficio nella sua impersonalità e non il singolo giudice o il collegio assegnatario della trattazione di un caso. E d'altra parte, non si ravvisano motivi per affermare l'abnormità della decisione, anche perché l'unico concreto riferimento fatto dal ricorrente (ovvero alla deprivata facoltà di ricusare il giudice) si pone in singolare contrasto col suo interesse a farsi giudicare da quel giudice che avrebbe poi voluto ricusare. La conseguenza migliore ipotizzabile, sarebbe dunque stata, in accoglimento della tesi difensiva, l'assegnazione della procedura di riesame a sezione del tribunale diversa da quella qui indicata come internamente competente. Ciò premesso, deve rilevarsi l'infondatezza delle ulteriori censure. Il fatto che quella oggi esaminata sia la quarta misura applicata al Missi, dopo che due precedenti erano state dichiarate inefficaci e la terza addirittura annullata in sede di riesame per carenza di gravità indiziaria, non ha riflessi negativi necessari;
si sa, invero, che i provvedimenti cautelari sono adottati rebus sic stantibus e che, quindi, il mutamento del quadro fattuale che vi si riferisce, autorizza revoche, modifiche, ma anche riapplicazioni. Si tratta allora di vedere - nei limiti ovvii del giudizio di legittimità - se tale mutamento si sia realizzato e il giudice di merito lo abbia correttamente gestito. Nella fattispecie, la risposta deve essere positiva, per il sopraggiungere di nuovi elementi indizianti.
Intanto, appare priva di fondamento la doglianza circa una rivitalizzazione di taluni indizi, in allora ritenuti insufficienti ed oggi invece meglio apprezzati;
è del tutto logico che taluni fatti, se inquadrati in nuovo contesto, consentano di più adeguatamente scrutinarne la valenza indiziaria. Inoltre, l'ordinanza impugnata espone dettagliatamente i nuovi contributi accusatori e il loro contenuto, che valuta senza incorrere in illogicità manifeste. Certo non è tale la attribuita attendibilità a soggetti attualmente referenti, per la sola affermata esistenza di rapporti familiari fra i medesimi, una volta che il dubbio di un previo concerto sia solo affacciato e non trovi alcun riscontro negli atti pur citati dal ricorrente. Nè in questa sede potrebbe diversamente valutarsi il peso degli indizi, visto che questa Corte non è giudice delle prove, ma della corretta valutazione logico-giuridica del relativo materiale. Ora, sotto tutti tali aspetti non emergono vizi argomentativi rapportabili alla previsione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), e quindi le censure difensive non trovano ingresso. Il ricorso va dunque rigettato, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone che copia del provvedimento sia comunicata dalla cancelleria al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2005