Sentenza 20 agosto 2003
Massime • 1
La responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore discende sia da norme specifiche, sia dalla norma di ordine generale dell'art. 2087, cod. civ., che impone all'imprenditore l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelarne l'integrità fisica; l'eventuale condotta colposa del dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando presenti il carattere dell'abnormità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, e, in difetto di tali caratteri, il comportamento colposo del lavoratore - che può sussistere anche qualora l'imprenditore non abbia adottato le misure antinfortunistiche del caso - può soltanto comportare la riduzione, in misura proporzionale, del risarcimento del danno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2003, n. 12253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12253 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN TU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell'avvocato MARIO MASSANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO CORNELIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GE.A.P. S.R.L.;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 10160/01 proposto da:
GE.A.P. S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA LARGO TEATRO VALLE 6, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO GARUTTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TITO BORTOLATO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
AN TU;
- intimato -
avverso la sentenza n. 131/00 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 20/10/00 R.G.N. 251/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/03 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato BORTOLATO TITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 6 giugno 1996 UR AN, sostenendo che, lavorando alle dipendenze della GE.A.P. S.r.l. nel ristorante dell'Hotel Continental, nell'entrare in cucina era scivolato e nella caduta aveva riportato lesioni personali per le quali gli era stata riconosciuta dall'I.N.AI.L. la rendita nella misura del 16%, chiese che il Pretore di Venezia, riconoscendo la responsabilità del datore di lavoro ex artt. 2087, 1228 e 2049 cod. civ., lo condannasse al risarcimento del danno morale e biologico. Il Pretore, attraverso prova testimoniale e documentale, accogliendo parzialmente la domanda, dichiarò che la colpa del datore aveva contribuito nella misura del 50% nella determinazione dell'evento, e compensò nella misura del 50% le spese del giudizio.
Con sentenza del 20 ottobre 2000 il Tribunale di Venezia ha respinto l'appello dello AN e l'incidentale impugnazione della società. Premette il giudicante che i fatti dedotti in causa (lo AN era caduto sul pavimento della cucina, "appena lavato") sono certi;
incerto è se il lavoratore fosse stato o meno a conoscenza che il pavimento era stato lavato e che era comunque bagnato. Poiché, per limiti di luminosità o non uniformità del bagnato od altre circostanze, è possibile non accorgetene, il pavimento bagnato costituisce di per sè un'insidia.
E pertanto il datore aveva l'onere di adottare gli accorgimenti ed i presidi necessari ad evitare il pericolo che questa insidia costituiva all'integrità fisica dei lavoratori: in particolare, predisponendo ostacoli all'accesso nel locale bagnato, ovvero preavvertendo del pericolo gli interessati. Dall'omissione di queste misure, il giudicante deduce la responsabilità del datore, per l'art. 2087 cod. civ.; e, per la tardività con cui era stata invocata (solo in appello), ritiene che non era ammissibile la deduzione della responsabilità ex artt. 2050 e 2051 cod. civ. (richiesta dallo AN al fine di dedurre le conseguenze - in ogni caso non condivisibili - sul concorso di colpe, per l'inapplicabilità dell'art. 1127 cod. civ.). Aggiunge il giudicante che il fatto che il lavaggio fosse usuale ed in particolare a determinati orari, non valeva ad escludere questa responsabilità, bensì, rendendo meno occulto il pericolo, delineava una concorrente colpa del lavoratore, il quale d'altronde non avrebbe potuto esigere l'ininterrotta vigilanza del datore sulla sua attenzione. Al datore era da addebitare il fatto di non aver predisposto misure idonee a rendere noto il pericolo ed evitare il danno;
al lavoratore, di non aver prestato la necessaria attenzione. Ed il giudicante ritiene adeguata l'eguale misura del 50% nella distribuzione di questo concorso di responsabilità. Poiché il fatto integrava il reato di lesioni personali, la responsabilità si estendeva anche al danno non patrimoniale. Per la cassazione di questa sentenza ricorre UR AN, percorrendo le linee di tre motivi;
la GE.A.P. S.r.l. resiste con controricorso, a sua volta proponendo ricorso incidentale, articolato con due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 2087 cod. civ. e vizio di motivazione, il ricorrente principale sostiene che,
poiché il datore aveva l'obbligo di preavvertire il lavoratore del pericolo, e poiché questi avrebbe dovuto prestare attenzione solo ove vi fosse stato questo preavvertimento, l'inadempimento dell'obbligo datorile rendeva inconfigurabile la colpa del lavoratore.
Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 2050 e 2051 cod. civ., il ricorrente sostiene che l'attività pericolosa accertata in causa è tipica dell'impresa. Ed il datore, avendo in custodia il pavimento, aveva l'onere di dimostrare non solo l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno, bensì il caso fortuito.
Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. e dell'art. 15 della tariffa professionale e del decreto legislativo di delega, sostenendo che anche il rimborso forfetario delle spese generali rientra nella disciplina dell'art. 91 cod. proc. civ., chiede che la società sia condannata all'integrale pagamento delle spese per i tre gradi di giudizio, ivi comprese le spese forfetarie.
2. Con il primo motivo del ricorso incidentale, la società sostiene che il giudice di merito aveva erroneamente condannato la società al risarcimento del danno morale, poiché per affermare questa responsabilità il giudice deve accertare incidentalmente il fatto - reato;
ed in questo ambito egli deve accertare.
2.a. "la colpa specifica che qualifica il reato incidentalmente addebitato", poiché "non basta rilevare una colpa qualsivoglia in capo al datore di lavoro", 2.b. l'efficienza causale di questa colpa nella determinazione dell'evento, 2.c. la riferibilità del fatto in via esclusiva al legale rappresentante della società: ciò era maggiormente necessario in quanto "l'attività materiale generatrice dell'evento era stata posta in essere da altro soggetto, che, nell'adempimento dell'obbligo di prestazione lavorativa, lavava diligentemente il pavimento della cucina".
Con il secondo motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione dell'art. 2087 cod. civ., la ricorrente sostiene che non era stata provata, come eccepito nei giudizi di merito, la "rigorosa riferibilità dell'evento al comportamento del datore"; ne' il lavoratore aveva provato, in particolare, la "concreta possibilità di attuazione d'un presidio antinfortunistico idoneo e riferibile al doveroso attivarsi del datore di lavoro".
3. I ricorsi, che, proposti contro la stessa sentenza, sono oggettivamente e soggettivamente connessi, devono essere preliminarmente riuniti.
4. Avendo per oggetto l'esame e la valutazione dello stesso fatto, pur da due simmetriche angolazioni, i ricorsi devono essere congiuntamente esaminati.
5. I ricorsi sono infondati. Poiché il Tribunale ha ritenuto tardiva e conseguentemente inammissibile la deduzione di responsabilità ex artt. 2050 e 2051 cod. civ., formulata dallo AN, e contro questa affermazione alcuna censura questi ha proposto, il secondo motivo del ricorso principale è infondato.
6. Esaminando il secondo motivo del ricorso incidentale, è da premettere che al lavoratore il quale lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi. Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno" plurimis, Cass. 6 luglio 2002 n. 9856, Cass. 18 febbraio 2000 n. 1886). Poiché è onere del datore provare l'adozione delle indicate cautele, l'eventuale materiale impossibilità di questa attuazione resta parte integrante di tale onere: non è il lavoratore che ha l'onere di indicare quali cautele siano da attuare e la loro concreta materiale attuabilità, bensì è il datore (che ciò deduca) ad avere l'onere di provarne l'eventuale materiale inattuabilità.
Il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato.
7. La ragione normativa della tutela (anche ex art. 2087 cod. civ.) del lavoratore è anche nelle sue momentanee imprudenze e disattenzioni (egli ha un generale diritto di essere tutelato anche dal proprio comportamento colposo, fin quando non diventi anomalo):
la colpa del lavoratore "è normalmente immanente alla situazione disciplinata dalla norma" (Cass. 12 aprile 2000 n. 4708). In tal modo, l'omissione, da parte del datore, delle cautele necessarie, non è di per sè sufficiente ad escludere l'ipotizzabilità d'una colpa del lavoratore quale contributo causale alla determinazione dell'evento, ben potendo configurarsi, pur nell'inadempimento datorile, una concorrente colpa del lavoratore:
colpa che deve essere tuttavia provata nella sua consistenza e nella sua causale connessione con l'evento.
E questa colpa, anche se non esclude la responsabilità del datore (fin quando non si configuri come comportamento abnorme e di per sè solo sufficiente a determinare l'evento: ex plurimis, Cass. 21 maggio 2002 n. 7454), tuttavia, in quanto contributo causale dell'evento, è, nella propria misura, negativa complementare misura di quella responsabilità.
Nè varrebbe osservare (come nel caso in esame il ricorrente principale sostiene) che il comportamento colposo del lavoratore (la sua disattenzione) non si sarebbe verificato se il datore avesse adottato le dovute cautele.
Ed invero, poiché l'adempimento, da parte del datore, degli obblighi che su di lui incombono, esclude la sua responsabilità, una responsabilità del lavoratore, che si configurasse sul presupposto di questo adempimento datorile, sarebbe responsabilità esclusiva.
È pertanto da affermare che "al fine di accertare l'eventuale contributo causale della colpa del lavoratore nella determinazione dell'evento infortunistico, la valutazione del comportamento del lavoratore è da effettuarsi non sull'astratto presupposto dell'adempimento, da parte del datore, dei suoi obblighi, bensì sul concreto presupposto del relativo inadempimento: verificando se, pur con l'accertato inadempimento datorile, il lavoratore abbia agito colposamente".
Sulla base di questo principio, il primo motivo del ricorso principale è infondato.
8. Quando la legge subordina la liquidazione del danno non patrimoniale alla sussistenza d'un reato, si riferisce alla previsione astratta d'un fatto ontologicamente qualificabile come illecito penale, indipendentemente dalla sua concreta punibilità (Cass. 28 aprile 1977 n. 1623); e, in assenza di azione penale, il giudice civile ha la funzione di accertare la concreta sussistenza degli elementi costitutivi del reato (Cass. 18 febbraio 1982 n. 1018). È principio della giurisprudenza di legittimità che l'accertamento del danno non patrimoniale non possa essere effettuato sulla base della presunzione ex art. 2054 cod. civ., ed esiga l'accertamento dell'effettiva colpa (ex plurimis, Cass. 22 marzo 2001 n. 4113). Distintamente esaminando le censure del primo motivo del ricorso incidentale (come precedentemente indicate), si osserva quanto segue.
8.a. Il comportamento del datore che (non volontariamente) viola le norme previste dalla legge (quali il d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 ed il d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547) o più in generale da principi di esperienza e di prudenza (ex art. 2087 cod. civ.) è parte integrante (come minus che ivi rientra necessariamente) dell'ampio spazio della colpa nel reato di lesioni personali (caratterizzata da negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi regolamenti, ordini o discipline: art. 43 cod. pen.). In tal modo, il comportamento del datore che contribuisca a determinare l'infortunio del dipendente cagionandogli lesioni personali penalmente rilevanti, integra necessariamente (pur astrattamente) la colpa penalistica.
Nel caso in esame, il giudice di merito ha accertato la colpa datorile nell'inadempimento dell'onere, che egli aveva, di adottare gli accorgimenti ed i presidi (predisposizione di ostacoli all'accesso nel locale, ovvero preavvertimento del pericolo) necessari ad evitare il pericolo che l'insidia del pavimento bagnato costituiva all'integrità fisica dei lavoratori.
E nei confronti di questo accertamento la Società non ha proposto alcuna concreta censura.
8.b. Il rapporto di causalità, che è necessario per integrare il fatto materiale del reato di lesioni colpose, è un rapporto logico che intercorre fra due elementi: azione (od omissione) ed evento. E questo rapporto si identifica con la connessione causale necessaria ad integrare la responsabilità datorile per l'infortunio: anche questa è un rapporto logico fra comportamento datorile (caratterizzato da violazione di leggi o di norme di prudenza ed esperienza) ed evento (inabilità permanente del lavoratore). Nel caso in esame, l'accertamento, da parte del giudice di merito, della connessione causale fra l'omissione datorile e l'inabilità è anche accertamento del rapporto di causalità penalisticamente rilevante.
8.c. La responsabilità penale è personale (art. 27 Cost.). Diversa è la responsabilità civile per i danni causati dal reato. In questa diversa responsabilità si inquadra anche la responsabilità per il danno morale. Questa è oggettivamente connessa al fatto - reato: non all'autore del reato stesso. Al risarcimento del danno non patrimoniale, nelle ipotesi previste dalla legge, è obbligato non solo il colpevole del reato, bensì il responsabile civile: la cui responsabilità ha tuttavia come presupposto la (pur astratta) esistenza del reato.
Il datore, nell'adempimento del proprio obbligo di predisporre le misure previste dalla legge e dalle norme di esperienza e prudenza, può ben avvalersi dell'ausilio dei propri dipendenti. Il suo obbligo, avendo per oggetto l'adozione delle misure, non si esaurisce tuttavia nell'incarico di predisporre le misure stesse:
esige l'accertamento che le misure siano state adottate. E, in particolare, il datore ha l'onere di vigilare non solo sull'uso delle misure da parte del singolo lavoratore che poi lamenti danno, bensì anche sull'uso delle misure da parte dei lavoratori a tanto specificamente obbligati, e dal cui inadempimento altro dipendente (nell'ambito del proprio diritto alle misure protettive previste dall'art. 2087 cod. civ.) abbia (anche ex artt. 1228 e 2049 cod. civ.) subito danno (Cass. 20 giugno 2002 n. 9016).
L'inadempimento da parte del dipendente incaricato diventa inadempimento del datore.
Nel caso in esame, come il giudice di merito ha accertato, un dipendente della società era stato specificamente incaricato del fatto. E la società è responsabile (ex art. 2049 cod. civ.) del suo fatto illecito (l'inosservanza delle predette cautele). Anche il primo motivo del ricorso incidentale è infondato.
9. In ordine al terzo motivo del ricorso principale, è da osservare che, nella misura in cui proponga (peraltro ambiguamente, ed in ogni caso non autosufficientemente) censura avverso la liquidazione delle spese effettuata dal primo giudice di merito, questa liquidazione, che non risulta adeguatamente contestata con l'appello, costituisce intangibile (d'un pur parziale) giudicato. E la relativa censura (indipendentemente dalla sua non autosufficiente esposizione del fatto e dalla sua conseguente inammissibilità) resta (per tale ragione) inammissibile.
Nella misura in cui con questo motivo si proponga censura avverso la decisione di secondo grado, con la reiezione dell'appello la censura stessa appare inconfigurabile.
10. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere respinti. Si dispone la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
li respinge;
e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2003