Sentenza 6 aprile 2006
Massime • 1
Nel caso in cui il giudice abbia omesso di provvedere nel termine impostogli dalla legge sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 96, comma primo, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115), la sanzione di nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 179, comma secondo, cod. proc. pen., invalida tutti gli atti del procedimento principale compiuti successivamente all'inutile scadenza del termine e anteriormente al provvedimento effettivamente reso sull'istanza di ammissione e notificato all'istante. (Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero avverso il provvedimento con il quale il G.u.p., sul rilievo della mancata tempestiva pronuncia sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata dall'imputato, aveva dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e revocato il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, restituendo gli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della richiesta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/04/2006, n. 20791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20791 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - rel. Presidente - del 06/04/2006
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 498
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 44948/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO presso il TRIBUNALE di BRINDISI;
avverso i provvedimenti emessi in date 19 e 26 giugno 2004 dal G.I.P. del TRIBUNALE di BRINDISI;
udita in CAMERA DI CONSIGLIO la relazione svolta dal Presidente Dott. MARINI LIONELLO.
Lette le conclusioni del PROCURATORE GENERALE Dott. DE SANDRO ANNA MARIA, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brindisi ha proposto ricorso per Cassazione avverso i provvedimenti emessi in date 19 e 26 giugno 2003 dal Giudice per le indagini preliminari del suddetto Tribunale, - dichiarativi, rispettivamente della nullità della richiesta di rinvio a giudizio di ND NA e della revoca del decreto di fissazione della udienza preliminare, con restituzione degli atti al P.M. perché provvedesse a rinnovare la richiesta - deducendone la abnormità in quanto "al di fuori da ogni schema processuale" e determinante una indebita regressione del procedimento dalla fase del giudizio a quella delle indagini preliminari. Il ricorrente, premesso che il Giudice ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio datata 20 marzo 2003 per inosservanza del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 96, comma 1, per non avere detto giudice provveduto se non in data 28 marzo 2003, oltre il termine di dieci giorni previsto dalla norma citata sulla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, depositata in Procura il 10 febbraio 2003 e pervenuta al G.I.P. il 26 marzo, afferma che, se pacificamente la nullità rilevata dal suddetto giudice è assoluta ed insanabile, tuttavia essa vizia unicamente il provvedimento ammissivo tardivamente adottato, esplicandosi soltanto nell'ambito del procedimento accessorio per la concessione del beneficio, e non invece in quello penale principale. Afferma, al riguardo, di non condividere l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza della Sezione 5^, 21/5/2002, n. 22580, Sorrentino - secondo cui, in tema di patrocinio dei non abbienti, l'inosservanza da parte del giudice, a fronte di rituale richiesta di ammissione al beneficio, dell'obbligo di adottare, entro il termine di dieci giorni o immediatamente, a seconda dei casi, il provvedimento previsto dalla L. 30 luglio 1990, n. 217, art. 6, comma 1, quale modificato dalla L. 29 marzo 2001, n. 134, art. 6,
costituisce, in base a quanto espressamente stabilito in detta norma, causa di nullità assoluta che investe il primo atto successivo alla scadenza del termine entro il quale il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato e tutti gli atti consecutivi da esso dipendenti - e ciò in quanto, in primo luogo, tale soluzione contrasterebbe con il dato letterale, il quale conduce alla conclusione che l'oggetto della sanzione è il provvedimento che decide sull'istanza in violazione dei termini, in secondo luogo perché alla soluzione medesima si potrebbe giungere soltanto per il tramite di un'interpretazione analogica della normativa vigente, preclusa in generale dall'art. 177 c.p.p., che così include le ipotesi di nullità nella categoria delle leggi eccezionali per le quali l'interpretazione analogica è espressamente vietata dall'art. 14 preleggi, nonché non ragionevole, dal momento che fa derivare dal semplice ritardo nell'adozione di un provvedimento, inserito in un sub-procedimento accessorio quale è quello regolato dalla legge che ha istituito il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, la nullità di atti del procedimento principale.
Il ricorrente richiama, a conforto del proprio assunto, il dictum della Sezione 2^ di questa Corte nella sentenza 29/01/2003, n. 22784, Lucchiari, secondo cui, in tema di patrocinio dei non abbienti, l'inosservanza da parte del giudice, a fronte di rituale richiesta di ammissione al beneficio, dell'obbligo di adottare immediatamente il provvedimento previsto dalla L. 30 luglio 1990, n. 217, art. 6, comma 1, quale modificato dalla L. 29 marzo 2001, n. 134, art. 6,
costituisce causa di nullità assoluta ed insanabile che investe soltanto il provvedimento che decide sull'istanza in violazione dei detti termini e non gli atti compiuti dopo la scadenza del termine e prima che l'istanza abbia trovato accoglimento.
Rileva altresì che nel caso concreto qui in esame dalla sia pur tardiva adozione del provvedimento di ammissione (emesso il 28 marzo 2003) non è scaturito alcun effetto pregiudizievole per la possibilità della ND di avvalersi della difesa tecnica, essendo lo stesso D.P.R. n. 115 del 2002 ad assicurare l'effettività del diritto di difesa dei non abbienti (art. 24, comma 3, Cost.) con la previsione della retroattività degli effetti dell'ammissione alla data di presentazione dell'istanza (art. 109 del D.P.R.). A conferma della correttezza dell'intepretazione prospettata, il ricorrente Pubblico Ministero osserva, infine, che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96 del si applica anche nel caso in cui l'istanza sia presentata dalla persona offesa, dal danneggiato che intenda costituirsi parte civile, dal responsabile civile o dal civilmente obbligato per la pena pecuniaria, parti, queste ultime, "non necessarie" del processo penale, le quali conseguirebbero una tutela assolutamente sproporzionata (e quindi irragionevole) per il fatto di non avere ottenuto nel termine di 10 giorni (o immediatamente) il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha, in requisitoria scritta datata 20 dicembre 2004, chiesto il rigetto del ricorso, affermando che la nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., comma 2, conseguente alla inosservanza del termine - di 10 giorni dalla presentazione dell'istanza, o immediatamente ove questa venga presentata in udienza - assegnato al giudice per provvedere dulia domanda di ammissione al patrocinio, si riflette sul procedimento principale, con l'effetto di invalidarne gli atti compiuti successivamente all'inutile decorso del termine ed anteriormente alla data di adozione del provvedimento notificato all'interessato, essendo la ratio dell'istituto quella di assicurare all'imputato non abbiente una garanzia piena, comprensiva anche della facoltà di scegliere un difensore di fiducia, da adottarsi in tempi ristretti. Nel caso de quo, afferma il P.G., la suddetta tutela poteva essere conseguita solo invalidando gli atti compiuti dopo la scadenza del termine, senza che il giudice avesse deciso sull'istanza di ammissione, ed indubbiamente erano da ritenersi nulli tutti gli atti compiuti nel procedimento principale (inclusa la richiesta di rinvio a giudizio del 20 marzo 2003) dopo la scadenza del termine di 10 giorni dalla presentazione (il 10 febbraio 2003) della istanza di ammissione al gratuito patrocinio e prima della notifica all'interessata del provvedimento ammissivo emesso il 28 marzo 2003;
diversamente opinando, accogliendo cioè la tesi del ricorrente secondo cui l'inosservanza del termine provoca la nullità del provvedimento tardivamente emesso nel procedimento incidentale conseguito alla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si verificherebbe - osserva il P.G. - l'irragionevole conseguenza di privare di diritti difensivi la parte processuale che riconosciuta meritevole del beneficio dell'assistenza economica dello Stato.
Osserva la Corte quanto segue.
Il provvedimento con il quale il giudice, investito della richiesta di rinvio a giudizio, rilevi e dichiari, la nullità della medesima revocando la fissazione della udienza preliminare, e restituisca per tale ragione gli atti al pubblico ministero, non rientra nel novero dei provvedimenti impugnabili, stante il principio di tassatività dei casi di impugnazione enunciato nell'art. 563 c.p.p., comma 1. Detta provvedimento non può dirsi abnorme, e per questo ricorribile per cassazione, alla luce del concetto di abnormità elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'abnormità sussiste (vedasi Cass. Sezioni Unite 24/11/1999, n. 26, Magnani) allorquando il provvedimento, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, oltre ogni ragionevole limite, determinando la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo.
Il primo caso di abnormità non ricorre, dal momento che l'ordinamento riconosce al giudice il potere di dichiarare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, e, quanto alla seconda ipotesi, va osservato, in primo luogo, che la motivazione posta a base del provvedimento adottato il disposto annullamento va ritenuta immune da vizi, a prescindere, comunque, dal rilievo, ovvio, che altro è la erroneità di un determinato provvedimento, ed altro è la sua abnormità.
Orbene, se talora la giurisprudenza (vedasi Cass. Sezione 2^, 29/1/2003, n. 22784, Lucchiari, citata dal ricorrente) ha affermato che l'inosservanza da parte del giudice del termine previsto per provvedere sulla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato altra nullità non produce se non quella del provvedimento tardivamente adottato, tuttavia appare preferibile quel diverso orientamento giurisprudenziale secondo cui la sanzione di nullità assoluta già prevista dalla L. n. 217 del 1990, art. 6 (modificato dalla L. n. 134 del 2001, art. 6) ed ora prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, per il caso in cui, sulla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la decisione non intervenga entro il termine di dieci giorni dalla presentazione della richiesta, invalida tutti gli atti del procedimento principale compiuti successivamente allo spirare del termine per la decisione alla presentazione della domanda stessa in caso di deliberazione immediata ed anteriormente al provvedimento effettivamente reso sull'istanza di ammissione e notificato all'istante (Cass. Sez. 4^, 18/3/2004, n. 23609, Hamemi;
Cass. Sez. 4^, 13/1/2004, n. 9690, Reale;
Cass. Sez. 4^ 16/3/2004, P.G.in proc. PI ed altro;
Cass. Sez. 3^ 25/9/2003, n. 40656, Seck;
Cass. Sez. 3^, 5/3/2003, n. 18611, Gammuto;
vedasi, inoltre, la già citata Cass, Sez. 5^, 21/5/2002, n. 22580, Sorrentino). Invero, da un lato tale qui condiviso orientamento interpretativo è conforme allo scopo, identico a quello delineato dall'art. 178, c.p.p., lettera c), di garantire nel modo più pieno e più "snello"
il rispetto delle disposizioni concernenti l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, dall'altro in più di una delle appena citate sentenze si afferma - ad avviso di questo Collegio ineccepibilmente, in modo tale da superare agevolmente i rilievi dell'odierno ricorrente in ordine ad una pretesa soluzione interpretativa in via analogica ed all'asserita irrazionalità di tale soluzione - che non è accettabile un'interpretazione riduttiva che voglia confinare gli effetti della nullità in questione nell'ambito del sub-procedimento in tema di patrocinio, cosi che ad esserne colpito sarebbe solo il provvedimento tardivamente emesso sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Si è bene affermato, al riguardo, che una tale interpretazione sarebbe assurda e paradossalmente contraria alla ratio dell'istituto, finendo proprio con il pregiudicare comunque la posizione dell'interessato, assolutamente incolpevole: infatti, se il provvedimento tardivo fosse di ammissione, il suo annullamento priverebbe della pienezza dei suoi diritti difensivi proprio quella parte processuale riconosciuta meritevole dell'assistenza economica dello Stato;
mentre se il provvedimento fosse di rigetto, il suo annullamento aprirebbe uno "stallo" funzionale nel procedimento incidentale, ovviabile solo con la presentazione di una nuova istanza di ammissione destinata ad un nuovo (stavolta tempestivo) rigetto. Una volta circoscritta, in corrispondenza alla esigenza di tutela che ne è a base e non ravvisandosi alcuna altra sostanziale esigenza di tutela, l'area interessata dalla nullità assoluta de qua, nel senso che essa non può che riguardare gli atti processuali posti eventualmente in essere nell'intervallo di tempo compreso fra lo scadere del termine ed il momento a partire dal quale, con l'ammissione al patrocinio, sia garantito il diritto dell'imputato all'assistenza ed alla rappresentanza, risulta evidente che da detta area devono essere esclusi (proprio) il provvedimento di ammissione nonché gli atti processuali successivi (sia quelli del sub- procedimento incidentale, quale ad esempio la liquidazione dei compensi al difensore, sia quelli del procedimento penale principale), ed una diversa interpretazione, la quale non tenesse conto della ratio della norma in esame, comporterebbe fra l'altro l'illogica conseguenza che una sanzione fissata in favore dell'imputato potrebbe tradursi in un effetto per lui negativo. Da quanto precede deriva che non può affermarsi che i provvedimenti impugnati abbiano dato luogo ad una "indebita" regressione del procedimento, ne' potrebbe sostenersi che da essi sia derivata una non rimovibile situazione di stallo processuale, sicché, non impugnabili i medesimi, e neppure abnormi, il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2006. Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2006