Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/04/2006, n. 20791
CASS
Sentenza 6 aprile 2006

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Nel caso in cui il giudice abbia omesso di provvedere nel termine impostogli dalla legge sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 96, comma primo, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115), la sanzione di nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 179, comma secondo, cod. proc. pen., invalida tutti gli atti del procedimento principale compiuti successivamente all'inutile scadenza del termine e anteriormente al provvedimento effettivamente reso sull'istanza di ammissione e notificato all'istante. (Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero avverso il provvedimento con il quale il G.u.p., sul rilievo della mancata tempestiva pronuncia sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata dall'imputato, aveva dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e revocato il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, restituendo gli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della richiesta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/04/2006, n. 20791
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20791
    Data del deposito : 6 aprile 2006

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