Sentenza 21 maggio 2002
Massime • 1
In tema di patrocinio dei non abbienti, l'inosservanza da parte del giudice, a fronte di rituale richiesta di ammissione al beneficio, dell'obbligo di adottare, entro il termine di dieci giorni o immediatamente, a seconda dei casi, il provvedimento previsto dall'art. 6, comma 1, della legge 30 luglio 1990 n. 217, quale modificato dall'art. 6 della legge 29 marzo 2001 n. 134, costituisce, in base a quanto espressamente stabilito in detta norma, causa di nullità assoluta che investe il primo atto successivo alla scadenza del termine entro il quale il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato e tutti gli atti consecutivi da esso dipendenti. (Nella specie, in applicazione di tale principio la Corte ha riconosciuto affetta da nullità la sentenza pronunciata all'esito del giudizio di appello nel corso del quale, in udienza, era stata presentata richiesta di ammissione al gratuito patrocinio senza che sulla stessa fosse immediatamente provveduto ai sensi del citato art. 6, comma 1, della legge n. 217/1990, avendo il giudice invece disposto che venissero prontamente richieste informazioni alla Guardia di Finanza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/05/2002, n. 22580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22580 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI BRUNO - Presidente - del 21/05/2002
1. Dott. CASINI CARLO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PROVIDENTI FRANCESCO - Consigliere - N. 694
3. Dott. COLONNESE ANDREA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROTELLA MARIO - Consigliere - N. 044924/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI GN N. IL 10/03/1966
avverso SENTENZA del 24/09/2001 CORTE APPELLO di PALERMO Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLONNESE ANDREA
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Carmine di Zenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso
La Corte d'appello di Palermo con sentenza 24/9/2001, in parziale riforma della decisione del tribunale della stessa città in data 28.11.2000, concesse a EN GN attenuanti generiche, riduceva la pena, già inflitta al predetto, a mesi quattro di arresto, per il reato di cui all'art. 3 bis della legge 31.5.1965 n.575, non avendo versato la cauzione di lire 300.000 impostagli dal tribunale in sede di applicazione di una misura di prevenzione. Ricorre per cassazione l'imputato denunciando nel primo motivo violazione della norma di cui all'art. 6 co. 1 della legge 30.7.1990 n. 217. Deduce che, in forza di tale disposizione (come modificata dalla legge 29.3.2001 n. 134), quando l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato venga presentata in udienza, il giudice deve decidere sulla stessa immediatamente, a pena di nullità assoluta. Aggiunge che - benché all'udienza del 24.9.2001 fosse stata depositata dal EN, dinanzi alla Corte d'appello, istanza di ammissione al patrocinio gratuito - la Corte, senza decidere sull'istanza, aveva disposto la richiesta di informazioni alla Guardia di finanza da ciò la nullità della sentenza.
Il motivo è fondato ed è assorbente rispetto ad altra doglianza. Deve premettersi che - come risulta in atti - effettivamente all'udienza del 24.9.2001 il EN ebbe a depositare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, contenente le indicazioni prescritte dall'art. 5 della legge n. 217/90, nonché l'autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al beneficio. Su detta istanza non venne, però, assunta alcuna decisione, essendosi la Corte limitata a chiedere le informazioni di cui all'art. 1 co. 9 bis della legge n.217/90 procedendo, poi, alla celebrazione del dibattimento e pronunciando sentenza.
Ciò premesso va osservato che, a norma dell'art. 6 co. 1 della legge n. 217/90, come modificato dalla legge n. 134/01, quando l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato viene presentata in udienza, il giudice procedente deve, sentito il pubblico ministero, decidere "immediatamente ... a pena di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179, comma 2, del codice di procedura penale". Dispone poi il comma 1 bis del predetto articolo 6 che "il giudice decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui all'art. 1, commi 9 bis e 9 ter, all'esito delle quali può revocare il beneficio, con diritto di ripetizione delle somme a carico dell'interessato". La novella, con ogni evidenza, risponde all'esigenza posta in luce dalla sentenza della Corte Costituzionale 30.3.1992 n. 1444 per la quale "la garanzia del patrocinio dei non abbienti deve essere assicurata in tempi brevi ed è quindi incompatibile con controlli ed indagini preventive, mentre sono doverose indagini 'ex post' dello Stato di non abbienza, mediante il controllo dei redditi, desunti anche da presunzioni semplici e la conseguente revoca del beneficio se il beneficiario risulti abbiente...".
E proprio al fine di soddisfare la necessità di assicurare celermente il patrocinio gratuito ai non abbienti, il legislatore ha deciso di garantire con la comminatoria più grave tra le possibili sanzioni processuali (la nullità assoluta) il rispetto dei termini stabiliti per provvedere sulla richiesta di ammissione al beneficio. L'espressione perentoria adoperata per sancire detta nullità non consente che un'unica interpretazione: è nullo il primo atto processuale successivo alla scadenza del termine utile per provvedere sull'istanza di ammissione al patrocinio gratuito e tutti gli atti consecutivi dipendenti da quello.
Nella specie la mancata decisione immediata sull'istanza ha comportato, quindi, la nullità della sentenza pronunciata dalla Corte territoriale il 24.9.2001.
La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2002