Sentenza 18 gennaio 2012
Massime • 1
Non integra il reato di tentata violenza sessuale, non coinvolgendo la corporeità della persona offesa, la condotta di colui che, mostrando ad una minore delle fotografie ritraenti bambine svestite, la solleciti a mostrare le sue parti intime, rientrando la stessa, invece, nel reato di molestia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/01/2012, n. 7365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7365 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 18/01/2012
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 128
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 21882/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) M.L. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 274/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 13/05/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In parziale riforma della decisione del primo Giudice, la Corte di Appello con sentenza 13 maggio 2001 ha ritenuto M.L.
responsabile del reato previsto dagli artt. 81 cpv. e 56 c.p., e art.609 bis c.p., u.c. e - concesse le attenuanti generiche e quella del fatto di minore gravità ed applicata la diminuente per il rito abbreviato - lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi due e giorni venti di reclusione.
Per giungere a tale conclusione, la Corte ha ritenuto, in base alle perizie effettuate, che l'imputato avesse la capacità di intende e volere ed ha valutato le sue problematiche psicologiche al fine della quantificazione della pena. Indi, ha reputato che la condotte poste in essere dal M. ai danni di due bambine, benché prive dei connotati della violenza o minaccia, fossero sussumibili nella fattispecie di reato contestata e non in quelle prevista dall'art.660 c.p. come sostenuto dalla difesa.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che i Giudici hanno escluso il vizio parziale di mente per mancanza di patologie trascurando che anche i disturbi della personalità rilevano al fine dell'applicazione dell'art. 89 c.p.;
- che non è stato congruamente risposto alla censura difensiva sulla applicabilità della previsione dell'art. 660 c.p.. Per quanto concerne il primo motivo, si deve rilevare come sia esatta la deduzione del ricorrente circa la possibilità che anche i disturbi della personalità, se gravi ed intensi, possano influire sulle capacità cognitive e volitive del soggetto ed avere rilievo ai fini della imputabilità; tale rilievo, tuttavia, è inconferente dal momento che l'imputato, nei motivi di appello, non aveva proposto censure alla sua ritenuta capacità di intendere e volere, ma solo richiesto che le sue problematiche psicologiche fossero considerate ai fini della concessione delle attenuanti generiche e del contenimento della pena (censure non riproposte nell'atto di ricorso).
La residua deduzione è meritevole di accoglimento.
Deve precisarsi in fatto che l'imputato aveva mostrato ad una minore delle foto di bambine nude sollecitandola a mostrargli le sue parti intime ed ad una altra minore aveva chiesto se voleva vedere le sue mutande.
Ora tale approccio con le minori è inquietante perché ben poteva essere prodromico al compimento di atti sessuali che, tuttavia, non sono stati perpetrati per la pronta reazione delle persone che avevano assistito alla scena.
Di conseguenza la condotta, che non ha coinvolto la corporeità delle bambine, non ha raggiunto la soglia del tentativo punibile del reato previsto dall'art. 609 quater c.p.. Tuttavia le bambine, che giocavano in un luogo aperto al pubblico, hanno subito una interferenza non gradita nella loro tranquillità personale con le richieste inopportune, disturbanti e moleste dell'imputato. Di conseguenza, la fattispecie concreta è sussumibile nella ipotesi di reato previsto dall'art. 660 c.p. che (commesso nel (omesso) ) è attualmente estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Qualificato il residuo reato ex art. 660 c.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2012