Sentenza 15 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/10/2003, n. 15424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15424 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
ес 67 E ) N 6 O I 8 9 Z 1 A / R 4 5 / T 6 S UBBLICA ITALIANA 2 I . G R E . P R . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D A L D E D TE SUPREMA DI CASSAZIONE E I S Ţ Oggetto I N N E R E S S SEZIONE TRIBUTARIA E Tributaria I E T A A G.N. 23606/9915424/03 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati M Dott. Enrico Rm. 31365 Dott. Massimo ODDO Consigliere Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Paolo Consigliere GIULIANI Ud. 02/10/02 Dott. Maria Cristina GIANCOLA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPRENT DI C. CSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 67247 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ENTREMONT ITALIA SRL, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALESSANDRO FARNESE 7, presso 10 studio degli avvocati CLAUDIO BERLIRI e ALESSANDRO COGLIATI, che la rappresentanlo e difendono giusta 2002 procura Notaio AYMONIER RENE' di ANNECY del 10/01/00. 3464 * -1- : - controricorrente la sentenza n. 211/98 della Commissione avverso tributaria regionale di MILANO, depositata il 05/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/02 dal Consigliere Dott. Maria Cristina GIANCOLA;
udito, per il resistente, l'Avvocato CLAUDIO BERLIRI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
in subordine il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con raccomandata del 16-19/II/1994, la MO IA S.r.l chiedeva il rimborso anche dell'importo IVA esposto a suo credito per l'anno 1981, nella dichiarazione da lei presentata il 4/III/1982. La Commissione tributaria di primo grado di Milano accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente avverso il silenzio rifiuto dell'Ufficio ed ordinava il rimborso con gli interessi di legge. Con sentenza del 7/X-5/XI/1998, la Commissione tributaria regionale di Milano confermava la decisione di primo grado, respingendo l'impugnazione dell'Ufficio IVA, proposta in data 2/VII/1995. La Commissione in primo luogo osservava "che l'appello dell'Ufficio manca dell'esposizione sommaria dei fatti, richiesta dalla vigente legge sul contenzioso tributario art. 53 (art.22 della precedente normativa)." Nel merito, poi, riteneva che al rimborso richiesto per il 1981 fosse applicabile l'ordinario termine decennale di prescrizione, con decorrenza dalla scadenza del termine di due anni più tre mesi dalla dichiarazione annuale, concesso all'Ufficio dall'art. 38 bis del DPR n. 633 del 1972, nella formulazione all'epoca vigente, per l'esecuzione del rimborso stesso. Concludeva, quindi, anche per la tempestività dell'istanza di rimborso presentata il 16/II/1994, anteriormente al 5/VI/1994, data di maturazione del termine prescrizionale. Avverso questa decisione l'Amministrazione finanziaria dello Stato ha proposto ricorso, fondato su un unico motivo. La MO IA S.p.A. ha resistito con 2 controricorso, nel quale, fra l'altro, eccepisce l'inammissibilità della nuova questione circa le modalità di computo del termine prescrizionale, introdotta con il ricorso, e, comunque, la sua infondatezza, pure in ragione dell'intervenuta interruzione del termine stesso. La medesima società ha anche depositato una memoria difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso l'Amministrazione censura la decisione della Commissione tributaria regionale per falsa applicazione dell'art. 38 bis del DPR n. 633/1972, in relazione alla individuata data di decorrenza del termine di prescrizione ed alla conseguente ritenuta tempestività dell'istanza di rimborso della società MO. Premesso che in materia di rimborsi IVA è applicabile l'ordinario termine decennale di prescrizione, l'Amministrazione sostiene che, vertendosi in ipotesi di rimborso non ordinario ma richiesto con procedura accelerata, la decorrenza del termine prescrizionale avrebbe dovuto essere riferita alla data di scadenza del più breve termine di novanta giorni concesso all'Ufficio per provvedere sull'istanza di rimborso. La censura è inammissibile. Essa, infatti, attiene alla valutazione del merito dell'impugnazione compiuta dalla Commissione tributaria regionale, valutazione che risulta preceduta, nella sentenza impugnata, dal rilievo della mancanza nell'atto di appello del requisito "dell'esposizione sommaria dei fatti", imposto a pena d'inammissibilità del ricorso stesso, sia dall'art. 53 del D.Lgs. n. 46 del 1992 e sia, in precedenza, dall'art. 22 del d.P.R. n. 636 del 1972, nella specie applicabile "ratione temporis", abrogato dall'art. 3 71 del suddetto decreto legislativo, a decorrere dalla data d'insediamento delle nuove Commissioni tributarie (1° aprile 1996). Poiché il rilievo preliminare della carenza del menzionato requisito, cui consegue l'inammissibilità del ricorso in appello, è idoneo di per sé solo a sorreggere la decisione di secondo grado e non è stato impugnato dall'Amministrazione finanziaria, il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Giusti motivi consigliano la compensazione delle spese del presente grado del processo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2002 Il Cons. est. Il Presidente Myffere Zeno CORT IL CANCELLIERE do Luigi Riitano A I R A 5 T . 6 8 N U 9 - B 1 I / B DEPOSITATO IN CANCELLERIA 4 R / . T 6 L 2 L . A R . . 1/5 OTT 2009 A P B I . A D R T E L 1 E T oggi, 3 D IL CANCELLIERE C1 1 A I S . M N N E dot Luigi Riitano S I A