Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2025, n. 9243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9243 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
2025
Oscuramento disposto AULA 'A'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Numero registro generale 4075/2024
Numero sezionale 921/2025 Numero di raccolta generale 9243/2025 Data pubblicazione 08/04/2025 Oggetto
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO
Pandemia- rifiuto di vaccinazione- personale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
sanitario ed equiparato - sospensione dal lavoro e
Dott. ANTONIO MANNA
- Presidente -
Dott. MARGHERITA RI LEONE
- Consigliere -
Dott. CARLA PONTERIO
- Consigliere -
Dott. GUGLIELMO CINQUE
- Consigliere -
Dott. GUALTIERO MICHELINI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 4075-2024 proposto da:
-
CA RI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO FUSILLO, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
dalla retribuzione- legittimità - tutela della salute pubblica
Rel. Consigliere R.G.N. 4075/2024
Cron. Rep.
Ud. 19/02/2025
PU
contro
921
FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L'ONCOLOGIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAPO PELORO 3, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI COSTANTINO, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 278/2023 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 01/08/2023 R.G.N. 161/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2025 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI;
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Firmato Da: GUALTIERO MICHELINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 42338665007d516s-Firmato Da: ANTONIO MANNA Emesso
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Oscuramento disposto
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generaleaccolta generale 9243/2025 Data pubblicazione 08/04/2025 Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per il rigetto
del ricorso;
Numero registro generale 4075/2024 Numero sezionale 921/2025
udito l'avvocato ALESSANDRO FUSILLO;
udito l'avvocato ALESSANDRO DEBOLE per delega verbale dell'avvocato GIOVANNI COSTANTINO.
Fatti di causa
1. La Corte d'Appello di Torino, per quanto qui rileva, ha confermato la sentenza del locale Tribunale di rigetto delle domande di IA AL
contro
FPO, di cui era dipendente con mansioni di addetta al centro CUP, di condanna al risarcimento dei danni subiti per denunciata illegittima sospensione dal servizio e dalla retribuzione nel periodo 29.8 -3.11.2022 per inosservanza all'obbligo vaccinale nel periodo di pandemia da COVID-19. 2. Segnatamente, la Corte di merito ha ritenuto legittimo il provvedimento sospensivo adottato ai sensi dell'art.
4.ter d.l. n. 44/2021 nella versione ratione temporis vigente per il personale delle strutture sanitarie.
3. Per la cassazione della predetta sentenza la lavoratrice propone ricorso con 6 motivi;
resiste la Fondazione con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria.
4. Il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.
5. La causa è stata discussa oralmente all'odierna pubblica udienza e trattenuta in decisione.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione degli artt. 3 CDFUE e 207 e 216 TFUE in combinato disposto con gli artt. 2, 5, 10, 11, 26 della Convenzione di Oviedo, ratificata con legge n. 145/2001;
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Firmato Da: GUALTIERO MICHELINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 42338665007d516s-Firmato Da: ANTONIO MANNA Emesso I
Oscuramento disposto
Numero registro generale 4075/2024
Numero di raccolta generale 9243/2025 Data pubblicazione 08/04/2025
sostiene che le modalità con cui i decreti-legge n. 44/2021 Numero sezionale 921/2025 52/2021 hanno reso obbligatorio il "vaccino" Covid-19 per alcune categorie di lavoratori non erano conciliabili con la regola generale di cui all'art. 5 della Convenzione di Oviedo in materia di consenso libero e informato ai fini della sottoposizione ad un trattamento nel campo della salute.
2. Con il secondo motivo deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione degli artt. 21 CDFUE, 10 e 19 TFUE, sostenendo discriminazione nell'accesso al posto di lavoro.
3. Con il terzo motivo deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 4 ter D.L. n. 44/2021, 4 D.P.C.M. 4/2.2022), censurando la procedura datoriale (ritenuta legittima dalla Corte di merito) circa il mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale, iniziata, sospesa a causa della contrazione del virus, ed esitata, in mancanza di ulteriore certificato medico che attestasse il differimento della vaccinazione, con provvedimento del 15.8.2022 di sospensione della dipendente dal lavoro e dalla retribuzione.
4. Con il quarto motivo deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 2110 c.c., 4, comma 1 e 4-ter, d.l. n. 44/2021, sostenendo che non è possibile sospendere il lavoratore in costanza di malattia per inadempimento dell'obbligo vaccinale.
5. Con il quinto motivo deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, d.l. n. 44/2021, della Circolare del Ministero della Salute n. 59207 del 24.12.2021, n. 32884 del 21.7.2021 e della nota ministeriale 29.3.2022 in tema di differimento dell'obbligo vaccinale.
6. Con il sesto motivo deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., sostenendo ingiusta e spropositata condanna alle spese.
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Oscuramento disposto
7. I primi due motivi, da esaminarsi perché connessi, non sono fondati.
Numero registro generale 4075/2024 Numero sezionale 921/2025 congiuntamenteaccolta generale 9243/2025 Data pubblicazione 08/04/2025
8. Con essi parte ricorrente si diffonde su questioni relative alla competenza UE in materia sanitaria e sul consenso al trattamento vaccinale che non sono pertinenti alla controversia in esame, la quale riguarda la legittimità o meno della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione adottata dal datore di lavoro in forza di specifica norma di legge, ossia la dimensione sociale (lavorativa) e non individuale dei limiti dell'obbligo vaccinale.
9. La normativa applicata al caso in esame è stata diretta, nella situazione pandemica contingente, al bilanciamento tra il diritto individuale all'autodeterminazione e la tutela generale della salute pubblica, realizzato, tra l'altro, con la sospensione dal lavoro per i non vaccinati operanti in strutture sanitarie;
stabilendo che l'atto di accertamento dell'inadempimento determinava l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, e che, per il periodo di sospensione, non era dovuta la retribuzione;
il vaccino non è stato reso obbligatorio in assoluto, ma per lavorare in strutture sanitarie;
poiché, senza vaccino, il lavoratore era un potenziale veicolo di contagio, era prevista la sospensione dal lavoro, con corrispondente sospensione della retribuzione in difetto della prestazione lavorativa. 10. Questa Corte ha già chiarito (Cass. S.U. n. 31692/2023) che è dalla scelta personale di non conseguire la certificazione vaccinale (cioè di non sottoporsi a vaccino) che deriva, come conseguenza prevista dalla legge, la mancata corresponsione della retribuzione o di altri emolumenti a causa dell'omesso svolgimento della funzione.
Firmato Da: GUALTIERO MICHELINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 423386650076516s-Firmato Da: ANTONIO MANNA Emesso I
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Oscuramento disposto
11. Quanto alla legittimità costituzionale di
Numero registro generale 4075/2024
siffatto Numero sezionale 921/2025 Numero di raccolta generale 9243/2025
bilanciamento, non resta che riportarsi a Corte Cost. Data pubblicazione 08/04/2025 14/2023, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, che introduceva l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, spiegando che il legislatore ha operato un bilanciamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, bilanciamento non irragionevole e non sproporzionato a fronte di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo e che poteva venire contratto da chiunque, virus caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio;
che le condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell'introduzione dell'obbligo vaccinale erano gravi e imprevedibili;
che la scelta del legislatore di introdurre il suddetto obbligo vaccinale appariva suffragata e coerente rispetto alle conoscenze medico-scientifiche del momento, tenendo anche conto che la tempestività della risposta all'evoluzione della curva epidemiologica è fattore decisivo ai fini della sua efficacia e che tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, la scelta tra le possibili opzioni che la scienza offre in quel momento storico è esercizio di discrezionalità politica che, nei limiti della sua ragionevolezza e proporzionalità, non può essere sostituita;
che tale valutazione di non irragionevolezza e idoneità allo scopo vale con particolare riferimento agli esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario, nei cui confronti l'obbligo vaccinale consente di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, il duplice scopo di proteggere quanti entrano in contatto con loro e di evitare l'interruzione di servizi essenziali
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Firmato Da: GUALTIERO MICHELINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 423386650076516s-Firmato Da: ANTONIO MANNA Emesso I
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Oscuramento disposto
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Data pubblicazione 08/04/2025
per la collettività; che l'obbligatorietà del vaccino lasciavaaccolta generale 9243/2025 comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere of sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge;
che l'art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con il coesistente diritto degli altri, e quindi con l'interesse della collettività; che la tutela della salute implica anche il dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri;
che, nell'ambito del contemperamento tra le due declinazioni, individuale e collettiva, del diritto alla salute, l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione in quel principio di solidarietà che rappresenta la base della convivenza sociale normativamente prefigurata Costituente, in quanto, tutte le volte in cui le due dimensioni entrano in conflitto, il diritto alla salute individuale può trovare una limitazione in nome dell'interesse della collettività, nel quale trova considerazione il diritto degli altri in nome di quella solidarietà orizzontale, che lega ciascun membro della comunità agli altri consociati.
dal
12. Dunque, come ora visto, la Corte Costituzionale ha chiarito che la ratio della normativa applicata va rinvenuta nel contemperamento tra la dimensione individuale e la dimensione collettiva del diritto alla salute, e che il bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost. realizzato da detta normativa è stato esercitato in modo non irragionevole.
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13. La Corte Costituzionale ha ulteriormente chiarito Corteccolta generale 9243/2025 Data pubblicazione 08/04/2025 Cost. n. 15/2023; v. anche sentenza n. 16/2023 e 185/2023) che il datore di lavoro che rifiuta la prestazione del lavoratore non versa in mora credendi, essendo, piuttosto, tale rifiuto implicato dalla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa;
che la mancata sottoposizione a vaccinazione determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore rappresenta per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale;
e che l'effetto stabilito dalle norme censurate giustifica, quale conseguenza del principio generale di corrispettività, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare, considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile. 14. Non emergono, pertanto, ulteriori profili rilevanti nella controversia in esame per un nuovo coinvolgimento, nella materia, del giudice delle leggi. 15. Quanto alla prospettata incompatibilità degli obblighi vaccinali con la normativa UE (e alla conseguente prospettata disapplicazione della normativa italiana per violazione del principio di non discriminazione quanto alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, ovvero alla proposta di rinvio pregiudiziale alla CGUE) osserva il Collegio che dette prospettazioni si basano su presupposti non corrispondenti all'interpretazione letterale e sistematica della normativa in
esame.
16. Questa, infatti, non si pone in termini di violazione individuale dell'obbligo vaccinale - sanzione, come preteso da parte ricorrente;
al contrario, come chiarito dalla Corte Costituzionale, la decisione dell'operatore sanitario (o
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equiparato) di non sottoporsi a vaccino rimaneva Nibera raccolta generale 9243/2025 tuttavia, conseguenza di tale libera scelta, nella contingenza pandemica, per non porre in pericolo gli altri consociati, in particolare quelli vulnerabili ricoverati o in contatto con le strutture sanitarie, era la sospensione dal servizio del lavoratore che sceglieva di non vaccinarsi, in adempimento del dovere datoriale di tutela della salute pubblica e sul luogo di lavoro;
la sospensione della retribuzione era effetto (non di discriminazione, ma) della sospensione del sinallagma contrattuale prestazione lavorativa - retribuzione (cfr. anche CGUE 13.7.2023, in causa C-765/21). 17. Il terzo, quarto e quinto motivo sono inammissibili. 18. Essi riguardano questioni di accertamento in fatto, si risolvono nella richiesta surrettizia di una rivisitazione del merito, non si confrontano adeguatamente (posto che non vi è questione sulla regolare erogazione della retribuzione nel periodo di malattia) con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che si è fondata su una ricostruzione della progressione temporale dei fatti diversa da quella manifestata in ricorso, dandone compiuta e coerente motivazione. 19. Neppure è meritevole di accoglimento il sesto motivo. 20. Infatti, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia il provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti minimi e
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Oscuramento disposto
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massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass. n. 19613/2017, n.Numero sezionale 921/2025 26912/2020, n. 21632/2023).
Numero di raccolta generale 9243/2025 Data pubblicazione 08/04/2025
21. Le spese di lite del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 22. Al rigetto dell'impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante, nella ricorrenza dei presupposti processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.000 per compensi professionali, € 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi di parte ricorrente a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott. Gualtiero MICHELINI
IL PRESIDENTE dott. Antonio MANNA
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Firmato Da: GUALTIERO MICHELINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 42338665007d516s-Firmato Da: ANTONIO MANNA Emesso I
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