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Sentenza 20 marzo 2023
Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2023, n. 11646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11646 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di ZZ NG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le conclusioni del PG GIULIO ROMANO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 22 ottobre 2021, depositata il 7 dicembre 2021, ha integralmente confermato la decisione con cui il Tribunale di Brindisi, in data 20 gennaio 2016, aveva condannato GE TT alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di multa per il delitto di cui all'art. 628, commi 1 e 3, n. 1, cod. pen. L'imputazione aveva per oggetto una rapina a mano armata, commessa con il volto coperto da una calza di nylon, ai danni di un supermercato in Latiano (BR), a cui era stato sottratto l'incasso della giornata Le indagini si sono mosse (7/ Penale Sent. Sez. 2 Num. 11646 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 10/03/2023 subito in direzione dell'odierno imputato, solito indossare berretti del tipo di quello che portava il rapinatore e che era stato rinvenuto dagli operanti sul posto, insieme alla calzamaglia modificata per il travisamento. I successivi accertamenti genetici, espletati mediante perizia dibattimentale, hanno ricondotto alla persona dell'odierno imputato il materiale biologico rinvenuto nei suddetti reperti. 2. Ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, GE TT, deducendo due motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo, articolato motivo, la difesa lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di omessa motivazione, che: - la Corte territoriale ha motivato la propria decisione «parafrasando quella di primo grado ed omettendo di offrire un proprio percorso motivazionale in risposta ai dubbi posti nei motivi di impugnazione che sono stati del tutto disattesi»; - è stata fatta una cattiva applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 192, 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen.; - non è stata data adeguata spiegazione alle contraddizioni che caratterizzerebbero le deposizioni degli operanti in merito alla modalità di acquisizione dei reperti biologici;
- sussisterebbero perplessità sulla correttezza della catena di custodia e sulle successive attività di analisi dei suddetti reperti, in particolare per quanto attiene al rischio di contaminazione da contatto;
- moltissime ulteriori circostanze confermerebbero che la Corte ha travisato e prove e omesso di valutare l'intero compendio probatorio. 2.2. Con il secondo, articolato motivo, ci si duole, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di omessa motivazione, - della erronea valutazione in merito alla sussistenza dell'aggravante dell'uso dell'arma; - della ingiustificata severità del trattamento sanzionatorio e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. Il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è per lo più limitato a riprodurre - quasi testualmente, con lievissime modifiche redazionali e alcune considerazioni metagiuridiche - le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata, che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1„ lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, tra le molte, Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 2.1. Con ampia ricostruzione sistematica, completata con una puntuale disamina della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la Corte di appello ha infatti affermato preliminarmente che, non contenendo le censure dell'appellante elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese in primo grado, avrebbe indicato il percorso logico- giuridico posto alla base delle proprie valutazioni principalmente con motivazione per relationem. La premessa è del tutto corretta e impermeabile alle perplessità della difesa. Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr., di recente, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). 2.2. I giudici di merito hanno illustrato in maniera adeguata la piattaforma probatoria. In particolare, assume un rilievo insuperabile la circostanza che gli esiti delle indagini scientifiche condotte sul DNA hanno natura di prova piena e non di mero elemento indiziario, in considerazione dell'elevatissimo numero di ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore;
sulla loro base, pertanto, può essere affermata la penale responsabilità dell'imputato, senza necessità di ulteriori elementi convergenti, pure presenti nel caso di specie (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 38184 del 06/07/2022, Cospito, Rv. 283904-03). 2.3. La Corte territoriale, con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, ha incensurabilmente motivato in merito alle dichiarazioni rese dai vari operanti, distinguendo per ognuno in base alla specifica attività di indagine espletata di persona (sopralluogo, sommarie informazioni, repertazione iniziale, conservazione dei campioni). Il perito, a sua volta, ha confermato come la possibilità di contaminazione fosse soltanto un'ipotesi astratta, da escludersi in concreto, in considerazione del fatto che le tracce non erano più umide. D'altronde, appare dirimente la condivisibile osservazione per cui non sono state lumeggiate dalla difesa circostanze tali da introdurre un'ipotesi alternativa ragionevole. E invero non è sufficiente allegare la pretesa irregolarità di un accertamento scientifico, senza indicare poi la concreta incidenza negativa sugli esiti della asserita violazione formale di protocolli tecnici, priva di per sé di sanzione processuale (cfr., in tema di accertamenti informatici, Sez. 1, n. 38909 del 10/06/2021, Marziano, Rv. 282072; Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015, Branchi, Rv. 266477). Sui «moltissimi altri [dati probatori] da porre in evidenza per affermare che la corte territoriale ha travisato le prove e non ha assolutamente valutato l'intero compendio probatorio a sua disposizione», nulla quaestio, in difetto di specifiche allegazioni. 2.4. I giudici di merito hanno tratto la prova dell'uso dell'arma dalla testimonianza de relato di uno dei dipendenti del supermercato, oltre che da altri accenni sul punto da parte degli operanti. Correttamente la Corte di Lecce richiama il contenuto dell'art. 195 cod. proc. pen., sottolineando come la difesa avrebbe ben potuto richiedere l'audizione del teste di risulta, ma non lo ha fatto, né emergevano altre ragioni per procedere di ufficio a questo incombente, di 4 modo che le dichiarazioni rese in merito alla pistola con cui il rapinatore aveva minacciato le persone offese risultano pienamente utilizzabili. 2.5. A fondamento del diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. e della dosimetria della pena, i giudici di merito hanno incensurabilmente valorizzato i precedenti e le gravità dei fatti accertati: «Il TT non è meritevole di circostanze attenuanti generiche, tenuto conto dei suoi precedenti penali, annoverando ben due precedenti specifici per rapina, nonché in considerazione della gravità del fatto (rapina posta in essere da soggetto travisato e armato, con bottino pari all'intero incasso della giornata di €. 5.568,00)». Questa congrua motivazione resta impermeabile a scrutinio in questa sede, di fronte alla assoluta genericità delle doglianze («le aggravanti contestate potevano quantomeno essere escluse anche al fine di mitigare i devastanti effetti sanzionatori della sentenza»). 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. In considerazione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, apparendo evidente che ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), egli va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti da ricorso, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le conclusioni del PG GIULIO ROMANO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 22 ottobre 2021, depositata il 7 dicembre 2021, ha integralmente confermato la decisione con cui il Tribunale di Brindisi, in data 20 gennaio 2016, aveva condannato GE TT alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di multa per il delitto di cui all'art. 628, commi 1 e 3, n. 1, cod. pen. L'imputazione aveva per oggetto una rapina a mano armata, commessa con il volto coperto da una calza di nylon, ai danni di un supermercato in Latiano (BR), a cui era stato sottratto l'incasso della giornata Le indagini si sono mosse (7/ Penale Sent. Sez. 2 Num. 11646 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 10/03/2023 subito in direzione dell'odierno imputato, solito indossare berretti del tipo di quello che portava il rapinatore e che era stato rinvenuto dagli operanti sul posto, insieme alla calzamaglia modificata per il travisamento. I successivi accertamenti genetici, espletati mediante perizia dibattimentale, hanno ricondotto alla persona dell'odierno imputato il materiale biologico rinvenuto nei suddetti reperti. 2. Ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, GE TT, deducendo due motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo, articolato motivo, la difesa lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di omessa motivazione, che: - la Corte territoriale ha motivato la propria decisione «parafrasando quella di primo grado ed omettendo di offrire un proprio percorso motivazionale in risposta ai dubbi posti nei motivi di impugnazione che sono stati del tutto disattesi»; - è stata fatta una cattiva applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 192, 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen.; - non è stata data adeguata spiegazione alle contraddizioni che caratterizzerebbero le deposizioni degli operanti in merito alla modalità di acquisizione dei reperti biologici;
- sussisterebbero perplessità sulla correttezza della catena di custodia e sulle successive attività di analisi dei suddetti reperti, in particolare per quanto attiene al rischio di contaminazione da contatto;
- moltissime ulteriori circostanze confermerebbero che la Corte ha travisato e prove e omesso di valutare l'intero compendio probatorio. 2.2. Con il secondo, articolato motivo, ci si duole, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di omessa motivazione, - della erronea valutazione in merito alla sussistenza dell'aggravante dell'uso dell'arma; - della ingiustificata severità del trattamento sanzionatorio e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. Il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è per lo più limitato a riprodurre - quasi testualmente, con lievissime modifiche redazionali e alcune considerazioni metagiuridiche - le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata, che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1„ lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, tra le molte, Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 2.1. Con ampia ricostruzione sistematica, completata con una puntuale disamina della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la Corte di appello ha infatti affermato preliminarmente che, non contenendo le censure dell'appellante elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese in primo grado, avrebbe indicato il percorso logico- giuridico posto alla base delle proprie valutazioni principalmente con motivazione per relationem. La premessa è del tutto corretta e impermeabile alle perplessità della difesa. Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr., di recente, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). 2.2. I giudici di merito hanno illustrato in maniera adeguata la piattaforma probatoria. In particolare, assume un rilievo insuperabile la circostanza che gli esiti delle indagini scientifiche condotte sul DNA hanno natura di prova piena e non di mero elemento indiziario, in considerazione dell'elevatissimo numero di ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore;
sulla loro base, pertanto, può essere affermata la penale responsabilità dell'imputato, senza necessità di ulteriori elementi convergenti, pure presenti nel caso di specie (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 38184 del 06/07/2022, Cospito, Rv. 283904-03). 2.3. La Corte territoriale, con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, ha incensurabilmente motivato in merito alle dichiarazioni rese dai vari operanti, distinguendo per ognuno in base alla specifica attività di indagine espletata di persona (sopralluogo, sommarie informazioni, repertazione iniziale, conservazione dei campioni). Il perito, a sua volta, ha confermato come la possibilità di contaminazione fosse soltanto un'ipotesi astratta, da escludersi in concreto, in considerazione del fatto che le tracce non erano più umide. D'altronde, appare dirimente la condivisibile osservazione per cui non sono state lumeggiate dalla difesa circostanze tali da introdurre un'ipotesi alternativa ragionevole. E invero non è sufficiente allegare la pretesa irregolarità di un accertamento scientifico, senza indicare poi la concreta incidenza negativa sugli esiti della asserita violazione formale di protocolli tecnici, priva di per sé di sanzione processuale (cfr., in tema di accertamenti informatici, Sez. 1, n. 38909 del 10/06/2021, Marziano, Rv. 282072; Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015, Branchi, Rv. 266477). Sui «moltissimi altri [dati probatori] da porre in evidenza per affermare che la corte territoriale ha travisato le prove e non ha assolutamente valutato l'intero compendio probatorio a sua disposizione», nulla quaestio, in difetto di specifiche allegazioni. 2.4. I giudici di merito hanno tratto la prova dell'uso dell'arma dalla testimonianza de relato di uno dei dipendenti del supermercato, oltre che da altri accenni sul punto da parte degli operanti. Correttamente la Corte di Lecce richiama il contenuto dell'art. 195 cod. proc. pen., sottolineando come la difesa avrebbe ben potuto richiedere l'audizione del teste di risulta, ma non lo ha fatto, né emergevano altre ragioni per procedere di ufficio a questo incombente, di 4 modo che le dichiarazioni rese in merito alla pistola con cui il rapinatore aveva minacciato le persone offese risultano pienamente utilizzabili. 2.5. A fondamento del diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. e della dosimetria della pena, i giudici di merito hanno incensurabilmente valorizzato i precedenti e le gravità dei fatti accertati: «Il TT non è meritevole di circostanze attenuanti generiche, tenuto conto dei suoi precedenti penali, annoverando ben due precedenti specifici per rapina, nonché in considerazione della gravità del fatto (rapina posta in essere da soggetto travisato e armato, con bottino pari all'intero incasso della giornata di €. 5.568,00)». Questa congrua motivazione resta impermeabile a scrutinio in questa sede, di fronte alla assoluta genericità delle doglianze («le aggravanti contestate potevano quantomeno essere escluse anche al fine di mitigare i devastanti effetti sanzionatori della sentenza»). 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. In considerazione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, apparendo evidente che ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), egli va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti da ricorso, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2023