Sentenza 2 marzo 1999
Massime • 1
In materia di licenziamenti collettivi - come sottolineato nella sentenza della Corte costituzionale n. 268 del 1994 - la determinazione negoziale dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare (che si traduce in un accordo sindacale che ben può essere concluso dalla maggioranza dei lavoratori direttamente o attraverso le associazioni sindacali che la rappresentano, senza la necessità dell'approvazione dell'unanimità) poiché adempie ad una funzione regolamentare delegata dalla legge deve rispettare non solo il principio di non discriminazione, sanzionato dall'art. 15 della legge n. 300 del 1970, ma anche il principio di razionalità, alla stregua del quale i criteri concordati devono avere i caratteri dell'obiettività e della generalità e devono essere coerenti col fine dell'istituto della mobilità dei lavoratori. Deve, conseguentemente, considerarsi razionalmente giustificato il criterio della prossimità a trattamento pensionistico con fruizione di "mobilità lunga", oltretutto esemplificativamente menzionato nella citata sentenza costituzionale.(Fattispecie relativa ad una ipotesi di cessazione dell'attività aziendale e dichiarazione di fallimento della società datrice di lavoro, seguita da affitto dell'azienda con riassorbimento di parte del personale e collocamento in mobilità lunga dei dipendenti prossimi al pensionamento, concordati dalle sole organizzazioni sindacali delle quali erano state costituite r.s.a. nell'ambito dell'azienda con gli organi del fallimento).
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- 1. Criteri di sceltaMauro · https://www.wikilabour.it/ · 28 gennaio 2021
Questa voce è stata curata da Eleonora Pini ed aggiornata da Alexander Bell Scheda sintetica Il problema dei criteri di scelta tra lavoratori si pone nel caso di esuberanze riferibili non a singole e predeterminate posizioni lavorative, ma a un gruppo indifferenziato di lavoratori. In tali casi, è necessario individuare, tra i diversi lavoratori potenzialmente colpiti dall'esuberanza, quali collocare in mobilità o sospendere in CIG. Ciò inevitabilmente avviene attraverso criteri di selezione, che il legislatore non vuole lasciare alla libera discrezione del datore di lavoro (anche perché, se così fosse, l'esuberanza del personale si ridurrebbe a pretesto per l'eliminazione di lavoratori …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/1999, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI Presidente
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE Consigliere
Dott. Camillo FILADORO Cons. Relatore
Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere
Dott. Gabriella COLETTI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL LE, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Gracchi n.209, presso l'avv. Spartaco Gabellini che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO NUOVA FOAR s.r.l., in persona del Curatore dott. Michele Galantino, autorizzato dal Giudice Delegato, dott. Domenico De Beneditis, con decreto del 7 novembre 1997, cron. 3344, elettivamente domiciliato in Roma, via V.Veneto n.108 presso lo studio dell'avv. Antonio Patroni Griffi, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Veccia del Foro di Foggia, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Foggia del 5-23 giugno 1997, n. 1212, notificata in data 10 settembre 1997;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 novembre 1997 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Uditi gli avvocati Spartaco Gabellini e Vittorio Veccia;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro Carnevali, il quale ha concluso, in via principale, per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, in subordine per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Foggia, LE EL esponeva di essere stato dipendente della Nuova Foar s.r.l. e di essere stato posto in Cassa integrazione Guadagni a zero ore, senza rotazione, dopo la dichiarazione di fallimento della società.
Il ricorrente faceva presente che, a seguito di espressa richiesta delle organizzazioni sindacali, si era svolto un incontro con gli organi del Fallimento, al fine di definire il piano di rientro di alcuni lavoratori in CIGS ed il collocamento in mobilità "lunga" dei dipendenti in possesso dei requisiti di legge (prossimità all'età di pensionamento).
Nello stesso incontro era stato raggiunto un accordo tra le parti in base al quale erano stati prescelti otto lavoratori (tra i quali il ricorrente, peraltro dissenziente) da licenziare ed inserire nel regime della cosiddetta mobilità lunga di cui all'art.7 commi 6 e 7 della legge 223 del 1991. Il EL, tanto premesso, denunciava al Pretore la violazione della procedura prevista dall'art.4 legge citata, nella fase sindacale, ed in particolare l'omessa convocazione e partecipazione al predetto incontro, del sindacato CONFSAL-SNALM, pure presente in azienda sin dal 1993 (per il quale lo stesso EL era stato nominato dirigente sindacale aziendale).
Il ricorrente concludeva, pertanto, chiedendo la declaratoria di inefficacia del licenziamento, nonché la condanna del Fallimento all'immediata reintegrazione di esso lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni perdute.
Con sentenza 27 novembre 1996-18 febbraio 1997, il Pretore accoglieva la domanda, ordinando la reintegrazione del lavoratore, e condannava la resistente alla corresponsione delle retribuzioni maturate fino all'effettivo reinserimento del EL nella struttura aziendale. Su appello del Fallimento Nuova Foar s.r.l., il Tribunale di Foggia rigettava le domande proposte dal EL nel giudizio di primo grado, riformando integralmente la sentenza pretorile.
Rigettata l'eccezione di incompetenza sollevata dall'appellante, il Tribunale osservava innanzitutto che la procedura prevista per i licenziamenti collettivi, collegati alla messa in mobilità dei lavoratori non reimpiegabili nella struttura aziendale, deve trovare applicazione anche alla ipotesi in cui il meccanismo procedimentale imposto dagli articoli 4 e 24 della legge 223 del 1991 venga attivato quando l'azienda abbia già cessato ogni attività.
Il Tribunale osservava:
-che la procedura di cui all'art. 4 della legge 223 del 1991 doveva essere osservata anche nel caso di specie, nel quale le strutture aziendali erano state già cedute in affitto ad altra società con la quale il curatore fallimentare e le organizzazioni sindacali avevano concordato il riassorbimento di parte del personale in cassa integrazione guadagni.
-che la mancanza della comunicazione, ovvero la sua insufficienza rispetto al contenuto dettagliato di cui al terzo comma dell'art. 4, doveva essere considerata come una violazione della procedura sindacale, nella quale è prodromico un obbligo di informazione delle organizzazioni sindacali da parte del datore di lavoro;
-che, in ogni caso, l'eventuale mancanza dei requisiti imposti dalla rigorosa procedimentalizzazione dell'istituto, deve essere valutata con molta misura, ed "alla luce di un criterio di ragionevolezza desumibile dai principi di correttezza e buona fede, cui deve ispirarsi il metro di valutazione dei comportamenti delle parti nei vari passaggi";
-infatti, osserva il Tribunale, "è proprio il profilo funzionale (controllo sindacale) che impone di evitare valutazioni troppo fiscali e formalistiche e di dare spazio a possibilità di sanatorie "de facto" dei vizi lamentati, purché questi non si rivelino tali da rendere la comunicazione del tutto inidonea allo scopo provocando un pregiudizio apprezzabile ed irrimediabile all'interesse collettivo";
-che, nel caso sottoposto al suo esame, l'insufficiente elencazione dei motivi di cui al comma 3 dell'art.4 poteva giustificarsi con l'anomalia della iniziativa della procedura, che era stata richiesta dalle Organizzazioni sindacali in data 24 dicembre 1994, e con la necessità di giungere ad un accordo finale che sancisse la messa in mobilità ed il relativo licenziamento dei lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla legge per accedere alla mobilità prolungata entro il termine improrogabile del 31 dicembre 1994;
- che, nel caso di specie, anche una insufficiente elencazione dei motivi di cui al comma 3 dell'art.4 "non aveva affatto scalfito la capacità di verifica e di controllo sui dati da parte dei sindacati ed a tutela dei lavoratori: donde l'inidoneità del vizio a produrre l'inefficacia del recesso";-che effettivamente alla CONFSAL-SNALM e alla sua r.s.a. non risultava essere stata inviata la comunicazione prescritta ne' era emerso che la predetta organizzazione sindacale avesse partecipato all'incontro del 30 dicembre 1994;
- che, tuttavia, doveva ritenersi come circostanza pacifica che in ipotesi di licenziamento collettivo, la comunicazione di cui al 2^ comma dell'art.4 della legge 223 del 1991 debba essere indirizzata alle sole r.s.a. costituite in azienda ed alle rispettive associazioni di categoria, ma non anche ad altre associazioni di categoria - seppure aderenti a confederazioni maggiormente rappresentative, che non abbiano costituito r.s.a. nella azienda;
-tanto premesso, il Tribunale, ha escluso, in base all'esame dei testimoni sentiti, che all'interno della Nuova Foar fosse costituita una r.s.a. della CONFSAL SNALM ovvero che la stessa avesse partecipato alle trattative ed alle iniziative a tutela dei lavoratori iscritti;
-d'altro canto, sottolineavano i giudici di appello, dalla documentazione agli atti risultava che, almeno fino alla data del 15 ottobre 1993, la Snalm Confsal non era ancora operante nella Provincia di Foggia, sicché non poteva trovare alcuna spiegazione il contenuto della lettera del 2 maggio 1993 in cui si accennava all'esistenza di una r.s.a. di quel sindacato in seno all'azienda (che a quella data, tra l'altro, aveva cessato ogni attività produttiva).
Posto pertanto che l'accordo in questione era stato raggiunto con il consenso di tutti i sindacati che vi avevano partecipato, il Tribunale concludeva che lo stesso spiegava la propria efficacia anche nei confronti dell'unico lavoratore dissenziente (il EL). I giudici di appello dichiaravano infatti di condividere quell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, poiché l'accordo riguardante la riduzione di personale viene stipulato nell'esercizio di un potere attribuito al datore di lavoro dalla legge, lo stesso ben può essere concluso a maggioranza dei lavoratori o con le associazioni sindacali che di questa maggioranza siano portatrici, senza necessità della approvazione all'unanimità. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il EL con cinque distinti motivi.
Resiste il Fallimento Nuova Foar srl con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 codice di procedura civile in relazione all'art.342 codice di procedura civile).
Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe omesso di decidere in ordine all'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello proposto dal Fallimento Nuova Foar s.r.l. per genericità ed insufficiente specificazione delle censure sollevate. Il ricorrente ricorda la giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte -secondo la quale l'inosservanza dell'onere della specificazione dei motivi di appello imposto dall'art. 342 codice di procedura civile ne determina la sua inammissibilità, insanabile per effetto della costituzione dell'appellato- in tal modo incorrendo nel vizio di motivazione denunciato.
Il motivo è infondato.
La volontà della parte di impugnare nella sua globalità la sentenza di primo grado non richiede infatti di essere espressa attraverso formule sacramentali, essendo sufficiente, ai sensi dell'art. 342 codice di procedura civile, che siano, ancorché sommariamente,
spiegate le ragioni dell'impugnazione, sì da consentire al giudice di identificare i punti da esaminare e di vagliare le ragioni di fatto e di diritto per le quali si è formulato il gravame ( così Cass. S.U. 22 luglio 1993 n. 8181). Nel caso di specie, le ragioni del proposto gravame, indicate nel testo dell'impugnata sentenza, sono state esposte con sufficiente grado di specificità, (venne infatti formulata una eccezione di incompetenza per materia del giudice del lavoro, censurata la ritenuta applicabilità della procedura prevista per i licenziamenti collettivi anche all'ipotesi di cessazione di ogni attività da parte dell' azienda, criticata l'interpretazione del primo giudice in ordine agli effetti derivanti dalla mancata comunicazione dell'avvio della procedura di cui alla legge 223 del 1991 alla r.s.a. CONFSAL SNALM e infine la decisione che aveva ritenuto legittimo l'unico criterio di scelta adottato per i lavoratori da licenziare). Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.4 delle legge 23 luglio 1991 n.223, insufficiente e contraddittoria motivazione (art.360 nn.3 e 5 codice di procedura civile).
Il ricorrente sottolinea l'erroneità della interpretazione data dal Tribunale a tutte le norme procedimentali di cui all'art.4 della legge 223 del 1991, con riferimento al caso di specie.
I giudici di appello, secondo il EL, avrebbero affermato la regolarità delle procedura sull'erroneo presupposto della sufficienza della comunicazione di cui all'art.4 della legge 223 del 1991 "alle sole associazioni di categoria e alle R.s.a. costituite in azienda" così escludendo ogni obbligo di comunicazione nei confronti della CONFSAL SNALM, nella quale pure il EL ricopriva la carica di componente il consiglio direttivo.
Inoltre, in violazione di qualsiasi corretto criterio interpretativo di ogni risultanza istruttoria, gli stessi giudici sarebbero giunti ad affermare l'inesistenza della r.s.a. CONFSAL presso la Nuova FOAR s.r.l., attribuendo infine efficacia "erga omnes" all'accordo raggiunto con il consenso di tutti i sindacati che vi avevano partecipato.
In particolare, il ricorrente osserva che il Tribunale avrebbe omesso ogni motivazione in ordine all'attendibilità dei testi Caso e D'Amore, e non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta, così da escludere l'esistenza del sindacato CONFSAL SNALM, all'interno dell'azienda.
Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.4, commi 2 e 3 della legge 223 del 1991, in riferimento all'art.360 n. 3 codice penale (rectius: codice di procedura civile). Il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che "la mancanza dei requisiti imposti dalla procedimentalizzazione dell'istituto (dei licenziamenti collettivi) debba essere valutata con molta misura, alla luce di un criterio di ragionevolezza desumibile dai principi di correttezza e buona fede", in contrasto con la rigorosa disciplina prevista dalla legge 223 del 1991. Nonostante fosse stata provata l'esistenza in azienda di una r.s.a. CONFSAL SNALM, il Tribunale avrebbe ritenuto sufficiente la comunicazione inviata alle altre rappresentanze sindacali aziendali, così incorrendo nella violazione di norma di diritto denunciata. Nel caso di specie, infatti, il Fallimento Nuova Foar s.r.l. aveva inviato la comunicazione soltanto alle associazioni di categoria FI CGIL, FIM CISL, e UILM UIL, mentre "avrebbero dovuto essere convocate tutte le associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale" (tra le quali deve necessariamente ricomprendersi anche la CONFSAL SNALM). Il secondo e terzo motivo, da esaminare congiuntamente perché connessi tra di loro, sono infondati.
Il secondo comma dell'art.4 della legge 223 del 1991 stabilisce infatti: "Le imprese che, intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'art.19 legge 20 maggio 1970 n.300, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato". Deve innanzitutto essere precisato che nessuna censura viene proposta dalla resistente in ordine alla ritenuta applicabilità della procedura prevista dall'art.4 per i licenziamenti collettivi anche all'ipotesi di cessazione dell'attività aziendale (sulla quale da ultimo, in caso di fallimento, cfr. Cass. 12 maggio 1997 n. 4146). In punto di diritto, i giudici di appello hanno precisato che l'obbligo di comunicazione con il quale ha inizio la procedura per la dichiarazione di mobilità riguarda esclusivamente le rappresentanze sindacali aziendali costituite in azienda nonché le rispettive associazioni di categoria.
Dopo questa corretta premessa, in linea con l'esplicito tenore letterale della norma, i giudici di appello sono passati ad esaminare le risultanze istruttorie del giudizio.
Analizzando le prove testimoniali raccolte, i giudici di appello hanno osservato che "entrambi i testi escussi, pur ammettendo (il D'Amore) la presenza in azienda di alcuni iscritti a quel sindacato e (il Caso) la titolarità in capo al EL di una carica direttiva in seno alla predetta organizzazione sindacale, hanno escluso che all'interno della Foar fosse costituita una r.s.a. della Confsal e che la stessa partecipasse alle trattative ed alle iniziative a tutela dei lavoratori iscritti".
Esaminando poi la documentazione prodotta, ed in particolare la comunicazione inviata dalla segreteria provinciale il 25 novembre 1996, il Tribunale ha anche rilevato che almeno fino alla data del 15 ottobre 1993 la SNALM CONFSAL non risultava operare nella provincia di Foggia, escludendo quindi, con un ragionamento del tutto logico (che non viene sottoposto a specifica censura) che potesse essere stata costituita una r.s.a. di quel sindacato successivamente alla chiusura dello stabilimento e dopo che tutti i lavoratori erano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore e senza rotazione.
Di tale costituzione mancava in ogni caso qualsiasi documentazione agli atti del giudizio.
I risultati di tale valutazione non sono censurabili in questa sede, in quanto esenti da vizi logici e da errori di diritto. Costituisce del resto principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che in sede di legittimità non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali diversa da quella espressa dal giudice del merito, essendo consentita, in tale sede, la sola denuncia degli errori di diritto o dei vizi di motivazione, dai quali sarebbe oggetto la sentenza impugnata.
Il giudice di merito è libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori che ritiene rilevanti ai fini della decisione, senza necessità di prendere in considerazione tutte le risultanze processuali e di confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che indichi gli elementi sui quali fonda il proprio convincimento, dovendosi ritenere, per implicito, disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene specificamente non menzionati, siano incompatibili con la decisioni adottate.
Ne consegue che i vizi di motivazione che legittimano il sindacato del giudice di legittimità non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove contenuto nella sentenza impugnata, rispetto a quello preteso dalle parti.
Le censure relative all'utilizzo di un criterio "flessibile" da parte del Tribunale non colgono poi nel segno, poiché le stesse riguardano esclusivamente la specificità dei motivi della riduzione del personale e non anche l'individuazione dei soggetti destinatari della comunicazione prescritta dalla legge.
Solo sotto questa angolazione, con una motivazione che non risulta sottoposta a specifica censura da parte del ricorrente, i giudici di appello hanno concluso che "la insufficiente elencazione dei motivi di cui al comma 3 della disposizione citata si giustifica proprio in relazione all'anomalia della procedura sollecitata dalle stesse organizzazioni sindacali, (l'iniziativa della procedura di mobilità era stata presa direttamente dai sindacati), sicché è evidente come la violazione procedimentale non abbia scalfito minimamente la capacità di verifica e di controllo sui dati da parte dei sindacati ed a tutela dei lavoratori".
Da ultimo, va rilevato che il ricorrente non ha neppure chiesto di provare che la r.s.a. CONFSAL SNALM era stata costituita su iniziativa dei lavoratori: costituisce invece principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, secondo la norma dettata dall'art. 19 della legge 300 del 1970, richiamata espressamente dal comma 2 dell'art.4 della legge 223 del 1991, detta articolazione sindacale può essere costituita soltanto ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva e non al di fuori di tale ambito (vale a dire autoritativamente da parte del sindacato): Cass.28 aprile 1992 n. 5092. La documentazione acquisita nel corso del giudizio, valutata con incensurabile apprezzamento dal giudice del gravame, ha portato il Tribunale ad escludere l'esistenza di una r.s.a. del sindacato SNALM CONFSAL in seno all'azienda.
Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.4 comma 9 e art.5 della legge 223 del 1991, in riferimento all'art. 360 n.3 codice di procedura civile. In particolare, il EL osserva che fin dal ricorso introduttivo si era fatto riferimento alla proposta di affitto di azienda della società fallita, ed alle prospettive di una ricollocazione presso la locataria di alcuni dipendenti già in cassa integrazione guadagni straordinaria.
Orbene, egli era stato escluso dal reimpiego presso la nuova società e posto in mobilità lunga, pur in mancanza di ogni prova in ordine alla sua legittimazione ad ottenere il pensionamento anticipato. Il ricorrente denuncia pertanto l'illegittimità dei criteri di scelta adottati, ricordando che la determinazione negoziale dei criteri, pure ammessa dalla legge 223 del 1991, deve rispettare non solo il principio della non discriminazione, ma -come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 268 del 30 giugno 1994- anche quello di razionalità, alla stregua del quale i criteri concordati devono essere coerenti col fine dell'istituto della mobilità dei lavoratori.Trattasi di censure in parte nuove (nella parte in cui si contesta, peraltro genericamente, il possesso dei requisiti soggettivi per poter beneficiare dei vantaggi della procedura di mobilità lunga di accompagnamento alla pensione),in quanto non formulate fin dal ricorso introduttivo del giudizio, e pertanto inammissibili in questa sede.
Alle altre può semplicemente rispondersi che i criteri di scelta dei lavoratori da porre in mobilità furono concordati con le organizzazioni sindacali e che -come ha accertato con una valutazione incensurabile il Tribunale- gli stessi tennero debitamente conto delle esigenze concrete derivanti dalla eccedenza di personale, in relazione alla particolare situazione creatasi (cessazione di ogni attività e dichiarazione di fallimento della società, seguita da affitto dell'azienda, con riassorbimento di parte del personale, concordato dalle organizzazioni sindacali con gli organi del fallimento).
Non può dirsi, infatti, che sia irrazionale la scelta di collocare in mobilità i lavoratori che possono beneficiare del pensionamento, secondo la previsione dell'art.7 commi 6 e 7 della legge 223 del 1991. Tra l'altro, va ricordato che proprio il criterio della prossimità a trattamento pensionistico, con fruizione di "mobilità lunga", è stato ritenuto come esemplificazione di criterio razionalmente giustificato dalla Corte Costituzionale nella decisione n. 268 del 1994. Si legge in tale sentenza che: "Per esempio, la svalutazione del privilegio tradizionale dell'anzianità di servizio, nei confronti dei lavoratori prossimi al raggiungimento dei requisiti di età e di contribuzione per fruire di un trattamento di quiescenza, può essere giustificata in una situazione del mercato tale da escludere per i lavoratori più giovani la possibilità di trovare a breve termine un altro posto di lavoro. .".
Tenendo conto del principio affermato dalla Corte Costituzionale, che viene condiviso dal Collegio, deve concludersi che il criterio prescelto appare del tutto razionale ed oggettivo. Sicché appare del tutto fuor di luogo, il richiamo - pure contenuto nel quarto motivo di ricorso- ai cosiddetti "criteri fotografici (p.12) ritagliati a seconda della situazione soggettiva dei prescelti". Il criterio della maggior vicinanza al pensionamento, infatti, consente di formare una graduatoria rigida, e quindi di essere applicato e controllato senza alcun margine di discrezionalità per il datore di lavoro: il che appare esattamente in linea con lo spirito della legge che era quello di eliminare, attraverso l'adozione di criteri di scelta concordati, ovvero applicando la regola legale sussidiaria, ogni possibilità di scelta discrezionale dei lavoratori da licenziare.
Nessuna censura è stata formulata da parte del ricorrente in ordine all'adozione di un criterio unico.
Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della legge 223 del 1991 e degli articoli 2067 e 2069 del codice civile, in riferimento all'art.360 n.3 codice di procedura civile.
Il ricorrente rileva che erroneamente il Tribunale ha ritenuto l'efficacia erga omnes degli accordi stipulati dalla società resistente con le organizzazioni sindacali, affermando che i singoli lavoratori "non possono sottrarsi a quanto concordemente deciso da tutte le parti che abbiano legittimamente chiesto l'esame congiunto sul conflitto collettivo".
Anche tale ultimo motivo si appalesa infondato.
La sentenza impugnata ha infatti affermato il principio secondo il quale un accordo sindacale ben può essere concluso a maggioranza dei lavoratori, o con le associazioni sindacali che di questa maggioranza siano portatrici, senza necessità di approvazione all'unanimità. Come, tuttavia, ha esattamente precisato la Corte Costituzionale nella più volte richiamata decisione, in realtà l'accordo riguardante la riduzione di personale viene stipulato nell'esercizio di un potere attribuito al datore di lavoro dalla legge, sicché lo stesso ha una sua diretta efficacia che discende dalla legge. La Corte Costituzionale, con la sentenza già richiamata, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.5 primo comma della legge 223 del 1991, per contrasto con gli articoli
3, 39 e 41 della Costituzione, nella parte in cui prevede che un accordo sindacale possa stabilire criteri di scelta dei lavoratori da licenziare per riduzione di personale diversi da quelli previsti alle lettere a), b) e c) della stessa norma.
Ha osservato la Corte che l'accordo sui criteri di scelta dei lavoratori da licenziare "non è valido -con conseguente annullabilità del recesso intimato dal datore di lavoro- (solo) quando è contrario a principi costituzionali o a norme imperative di legge. Poiché adempie una funzione regolamentare delegata dalla legge, la determinazione pattizia dei criteri di scelta deve rispettare non solo il principio di non discriminazione, sanzionato dall'art.15 della legge n.300 del 1970, ma anche il principio di razionalità, alla stregua del quale i criteri concordati devono avere i caratteri della obiettività e della generalità e devono essere coerenti col fine dell'istituto della mobilità dei lavoratori".
Il ricorrente non ha svolto alcuna censura specifica in tal senso limitandosi a dedurre (nel quarto motivo) l'irrazionalità del criterio di scelta adottato. Su tale punto, si richiamano le argomentazioni già svolte in precedenza.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 1998
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 1999