Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/1999, n. 1760
CASS
Sentenza 2 marzo 1999

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In materia di licenziamenti collettivi - come sottolineato nella sentenza della Corte costituzionale n. 268 del 1994 - la determinazione negoziale dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare (che si traduce in un accordo sindacale che ben può essere concluso dalla maggioranza dei lavoratori direttamente o attraverso le associazioni sindacali che la rappresentano, senza la necessità dell'approvazione dell'unanimità) poiché adempie ad una funzione regolamentare delegata dalla legge deve rispettare non solo il principio di non discriminazione, sanzionato dall'art. 15 della legge n. 300 del 1970, ma anche il principio di razionalità, alla stregua del quale i criteri concordati devono avere i caratteri dell'obiettività e della generalità e devono essere coerenti col fine dell'istituto della mobilità dei lavoratori. Deve, conseguentemente, considerarsi razionalmente giustificato il criterio della prossimità a trattamento pensionistico con fruizione di "mobilità lunga", oltretutto esemplificativamente menzionato nella citata sentenza costituzionale.(Fattispecie relativa ad una ipotesi di cessazione dell'attività aziendale e dichiarazione di fallimento della società datrice di lavoro, seguita da affitto dell'azienda con riassorbimento di parte del personale e collocamento in mobilità lunga dei dipendenti prossimi al pensionamento, concordati dalle sole organizzazioni sindacali delle quali erano state costituite r.s.a. nell'ambito dell'azienda con gli organi del fallimento).

Commentari3

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    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 28 gennaio 2021

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/1999, n. 1760
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1760
Data del deposito : 2 marzo 1999

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