Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/2002, n. 5272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5272 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE0527 2 /0 2 Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14638/01 - Presidente Dott. Angelo GRIECO Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Cron. 16102 Consigliere Dott. IO ADAMO Rep. 1196 Consigliere - Dott. Francesco FELICETTI Ud. 10/12/2001 Dott. Onofrio FITTIPALDI - Rel. Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio_ SE N TENZA ULE 24 OREdal Sig. 1 sul ricorso proposto da: per diritti € 155 # 1-2 APR 2002 domiciliato elettivamente TA CO TO, IL CANCELLIERE in ROMA LUNGOTEVERE MELLINI 391 presso l'avvocato CLAUDIO D'ANGELANTONIO, che 10 rappresenta e difende CANCELLERIA unitamente agli avvocati LOREDANA ZANNIER AMOROSO e CESARE RIMINI, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
SC IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIALOJA 18, presso l'avvocato FEDERICO MAZZETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO GARIBALDI, 2001 giusta delega in calce al controricorso;
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- controricorrente -
Corte d'Appello di MILANO, avversO il decreto della emesso il 23/02/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2001 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato D'Angelantonio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'avvocato Rizzo, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del primo e terzo motivo;
l'inammissibilità del secondo motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il signor SC IO presentava, innanzi al Tribunale di Milano, ricorso ai sensi dell'art. 274 C.C., al fine di far dichiarare l'ammissibilità del- l'azione di riconoscimento di paternità da intentare nei confronti del sig. RI OR TA. Instauratosi il contraddittorio, all'udienza came- A rale del 17 maggio 2000, il Tribunale disponeva rinvio al fine di consentire il deposito di memorie di replica e l'integrazione delle rispettive difese. Alla successiva udienza del 14 giugno 2000 la cau- sa veniva trattenuta in decisione ed il 16 giugno, a 2 dichiarava, scioglimento della riserva, il Tribunale l'ammissibilità con decreto depositato in pari data, dell'azione per la dichiarazione di paternità. Con successivo ricorso ex art. 742 c.p.c. deposi- tato il 6 luglio 2000, il ricorrente chiedeva che il tribunale volesse procedere alla revoca del decreto in questione, sottolineando come, nella fattispecie fosse mancato l'intervento de l PM, il quale non era stato giammai notiziato della instaurazione del giudizio. Il Tribunale, si pronunciava in Camera di Consi- glio il 12/7/2000, revocando il proprio provvedimento e disponendo la trasmissione degli atti al PM per il suo necessario parere, ed, ottenuto quest'ultimo, con suc- 14 luglio 2000, dichiarava cessivo decreto del 12 - l'ammissibilità dell'azione. Proponeva reclamo avverso suddetto decreto il sig. TA, chiedendo rimettersi gli atti al Tribunale per la rituale integrazione del contraddittorio nei confronti del P.M. La Corte di appello, decidendo, con decreto del 23/2-16/3/2001 sul reclamo, e ritenendo che esso fosse esteso anche al decreto del 14-16 giugno 2000, dichia- rata la nullità di entrambi i decreti, pronunciava nel merito, dichiarando l'ammissibilità dell'azione. Propone ricorso per cassazione il sig. TA. 3 مارا Resiste il sig. SC. Entrambe le parti hanno presentato memorie MOTIVI DELLA DECISIONE Con il I motivo del ricorso, lo TA, lamenta - ARTT. 99 E VIOLAZIONE DI LEGGE PER ULTRAPETIZIONE 112 C.P.C., sottolineando come, a tenore di quelle che erano le conclusioni rassegnate nel reclamo, limitate - a conseguire la mera riforma del decre- - a suc dire to del 12-14/7/2000 e la remissione degli atti al primo giudice, la Corte di Appello sarebbe incorsa sempre a dire del ricorrente nel vizio di pronuncia avvenuta oltre i limiti della domanda, nel momento in cui ha esteso la sua pronuncia di nullità anche al precedente decreto del Tribunale del 14-16 giugno 2000, il che comporterebbe, sul punto, la cassazione senza rinvio della decisione. Al di là della- per taluni versi - sua criptica formulazione, il motivo non può trovare alcun accoglimento, ponendosi esso, oltre e prima che come infondato, come del tutto inammissibile, e ciò al- la luce dei chiari limiti posti alla possibilità di in- vocare, in sede di ricorso ex art. 111 cost. (e tale è il ricorso esperibile avverso il provvedimento emesso su reclamo nei confronti del decreto pronunciato ai sensi dell'art. 274 c.c.), dei supposti, meri vizi di 4 motivazione. E tale invece si rivela il contenuto della doglianza sollevata, con il motivo in questione, dal ricorrente, finendo essa, al di là dei termini in cui appare formulata, per indirizzarsi a vedere sindacata, in questa sede, la concreta interpretazione della por- tata e della estensione della domanda, operata dalla Corte di Appello di Milano nel momento in cui ha rite- nuto che il reclamo presentato innanzi ad essa dallo TA investisse anche il decreto del 14- 16/6/2000; interpretazione, la quale va sottolineato ancora una volta - costituisce appunto prerogativa di- retta del giudice di merito e non si rende perciò sin- dacabile in cassazione se non sotto il profilo del- l'eventuale difetto di motivazione. L'evidente assenza di qualsiasi vizio logico giuridico nel percorso argomentativo sviluppato dalla Corte di Appello di Milano, nel momento in cui ha rite- nuto di trarre, dalla natura concreta delle censure in- nanzi a lei sollevate (vedi il richiamo al riferimento, contenuto in reclamo, alla nullità del decreto del 14- 16/6/200, nonché alla richiesta di remissione degli at- ti al Tribunale per l'integrazione del contraddittorio) i riferibil k elsa sull o suddetto Accrits) -preclude d'altronde) più che mai - anche ogni solo astratta configurabilità dell'ipotesi del difetto asso- luto di motivazione, unica veste sotto la quale, in se- 5 de di ricorso ex art. 111 cost., possono venire in con- siderazione i profili motivazionali di un provvedimen- to impugnato. Vanno invece esaminati congiuntamente -siccome strettamente integrantisi fra loro il II ed il III motivo del ricorso, con i quali lo TA lamenta, nel primo caso, VIOLAZIONE DI LEGGE - ARTT. 70, 71, 72 102 C.P.C.; ART. 75 ORD. GIUD.; ART. 738 C.P.C., e, nel secondo caso, VIOLAZIONE DI LEGGE ARTT. 156, 157, 158, 162, 354 E 353 C.P.C.. Più in particolare, il ricorrente, sottolineato risultando necessario, nei processi in cui si di- come, scuta in via principale di una questione di "stato", l'intervento del PM, e non avendo quest'ultimo avuto giudizio - in violazione invece, nel primo grado di dell'art. 738 c.p.c. notizia alcuna del processo (e - potuto esercitare le facoltà non avendo pertanto - previste dall'art. 72, n. 2 c.p.c. ) ), si verterebbe in una ipotesi caratterizzata da nullità insanabile del decreto del 14-16/6/2000, non consentente alcun rimedio al di fuori dell'oltretutto a dire del ricorrente giammai attivato strumento della impugnazione;
nullità resa tanto più considerevole alla luce della previsio- ne di cui all'art. 75 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 sull'ordinamento giudiziario (a termini del quale, in 6 Je conseguenza del mancato intervento del PM, l'udienza non avrebbe potuto neppure avere luogo), e sulla quale -nessuna incidenza riparativa potrebbero avere avuto a dire del ricorrente - la successiva revoca in data 12/7/2000, l'acquisizione del successivo parere del PM, ed il finale ed abnorme decreto del 12-14 luglio 2000. Del tutto erroneamente - -pertanto la Corte di Ap- pello avrebbe omesso di fare applicazione dell'art. 354 c.p.c., e perciò avrebbe, in luogo di rimettere gli at- ti al primo giudice per la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti del PM, provveduto a de- cidere la causa nel merito dichiarando ammissibile l'azione. I motivi in questione non possono trova- re alcun accoglimento, ed infatti, al di là dei profili di evidente inammissibilità del primo di essi, negli aspetti nei quali maggiore si rivela in esso la conta- minazione fra le censure riferibili davvero alla pro- nuncia della Corte di Appello, e quelle che ineriscono provvedimento del 14- semmai più direttamente al 16/6/2000, va sottolineato come non trovi alcuna con- sistenza e neppure plausibilità giuridiche 10 schema seguito - peraltro contraddittoriamente - dal ricorren- nel momento in cui, perseverando nel ritenere anco- te, ra impregiudicata in questa sede la riferibilità del 7 منک reclamo presentato a suo tempo alla Corte di appello di Milano al solo decreto del 12-14/7/2000, pretende di ancorare alla supposta intangibilità del (peraltro, a dire stesso del ricorrente, nullo) decreto del 14- 16/6/2000, il supposto obbligo della Corte di Appello di non decidere la causa nel merito, ma di rimettere gli atti al Tribunale per la integrazione del contrad- dittorio. Ed infatti va premesso, intanto, l'ovvio rilievo - ancorasecondo cui, proprio a ritenere per assurdo "pendente", ai soli fini di un'eventuale impugnazione (ma proprio per questo, perciò conclusasi in primo gra- do) la procedura ex art. 274 c.p.c. presso il Tribunale di Milano in quanto suppostamente non coinvolta diret- tamente dal reclamo proposto dallo TA, non si vede come mai la Corte di Appello, occupandosi della nullità del solo decreto del 12-14/7/2000, avrebbe po- tuto mai tecnicamente concepire una remissione degli atti innanzi al Tribunale. Ma ancora più decisivamente va sottolineato come, ribadito ancora una volta come debba ritenersi acquisi- to il profilo affermato dalla Corte di Appello di Mi- lano secondo cui il reclamo presentato dallo TA abbia investito entrambi i decreti del 14- 16/6/200 e del 12-14/7/2000, la decisione della Corte 8 medesima di procedere alla decisione nel merito, si ri- veli del tutto ineccepibile e corretta giuridicamente, alla luce della stessa giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (vedi, per tutte Cass. n. 3076/76, Cass. n. 807/97 e Cass. n. 11338/97), allorché (come nell'ipotesi delle procedure ex art. 274 c.c.) non si verta nelle ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 70, n. 1 c.p.c., il PM abbia, oltre alla facoltà di intervento, anche quella di promuovere l'azione, il difetto di in- tervento in questione non identifichi anche un difetto di integrità del contraddittorio, per il che, posto che in tali casi è sufficiente che egli spieghi intervento all'udienza di discussione innanzi al Collegio, la nul- lità riguardi solo il provvedimento conclusivo e non si estenda agli atti anteriori alla deliberazione, e non comporti perciò - da parte della Corte d'appello chiamata a conoscerne in sede di impugnazione, la re- missione degli atti al primo giudice. Al rigetto del ricorso e delle conclusioni in esso rassegnate segue la condanna del ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore di SC IO, che si liquidano come da di- spositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente جاتا RG. 14:34/61 alla refusione delle spese del presente grado di giudi- zio in favore del AU che liquida in complessivi 2.062,00 euro di cui 2.000 euro per onorari. Così deciso nella camera di consiglio della I se- zione civile della Suprema Corte di Cassazione il 10 dicembre 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore оyelo Grice y Onofrio Fittipaldi Angelo Grieco в е д CORTE SHOES IL CANCELLIERE Andrea Bianchi il AL CANCELLIERE e Dopos 10ST 129.11 KEST 30,99 TOT, 160, SO AGENZIA DELLE INTRATE ROMA 2 Registrato al n157257 Care 4. 149.10 (euro CEN 7 p. Respect 8 (Cotto 10 9 1 B . 3 F 0 F 0 10