Sentenza 6 ottobre 2009
Massime • 1
Non integra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., la mera cessazione della condotta criminosa che non si risolva né in una volontaria riparazione del danno né nell'eliminazione delle conseguenze del reato. (Fattispecie nella quale è stato escluso il riconoscimento di tale circostanza al complice che, mediante segnalazione telefonica anonima diretta alla P.G., aveva fatto cessare la condotta di sfruttamento in concorso dell'altrui prostituzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/10/2009, n. 44015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44015 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 06/10/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1592
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 11804/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.P., nato il (OMISSIS);
Avverso la Sentenza Corte di Appello di Torino, emessa il 26/11/08;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. GENTILE Mario;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per Inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Lamacchia Roberto, difensore di fiducia del ricorrente C.P..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa il 26/11/08, confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Torino in data 17/04/08, appellata da C.P., imputato del reato di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, nn. 5 e 8 e condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 600,00 di multa. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). In particolare il ricorrente, mediante articolata argomentazione, esponeva;
1. che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della penale responsabilità dell'imputato;
2. che, comunque, andava concessa l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
6. L'imputato, invero, mediante la segnalazione telefonica del (OMISSIS), con cui aveva consentito l'intervento della PG, aveva di fatto determinato la cessazione dell'attività criminosa (ossia lo sfruttamento della prostituzione da parte di altro soggetto concorrente del reato de quo ed individuato nella persona di D. M.L.).
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il PG. della Cassazione, nella pubblica udienza del 06/10/09, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado - i due provvedimenti si integrano a vicenda - mediante un procedimento argomentativo privo di errori di diritto e vizi logici, ha congruamente motivato in ordine a tutti i punti determinanti della decisione, ivi compresi la sussistenza della responsabilità penale dell'imputato ed il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
6. Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche ed infondate.
In particolare, per quanto attiene alle doglianze relative alla responsabilità penale dell'imputato, si rileva che le stesse sono sostanzialmente ripetitive di quanto esposto in sede di Appello, già valutato e respinto con idonea motivazione dalla Corte Territoriale. Sono, altresì, infondate perché inerenti a valutazioni di merito (relative alla credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dalla p.o. B.H. e dalla coimputata D. M.L.) congruamente motivate dalla Corte di Appello di Torino;
valutazioni non censurabili in sede di legittimità. Dette doglianze, peraltro - quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) - costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all'art. 606 c.p.p.. Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1^ Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5^ Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5^ Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381.
Per quanto attiene al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, la Corte Territoriale - mediante esplicito richiamo alla sentenza di 1 grado sul punto (vedi pag. 6 Sent. 2^ grado) - ha evidenziato le ragioni ostative alla concessione di dette attenuanti. L'imputato, invero, mediante la segnalazione telefonica anonima (e con voce camuffata) indirizzata alla Polizia in data 29/01/07 non ha determinato la cessazione della fa condotta criminosa. Nè detta condotta, ha comportato una volontaria riparazione del danno, ne' una eliminazione delle conseguenze dannose del reato. Trattasi di valutazioni di merito, immuni da errori di diritto, conformi ai parametri di cui all'art. 62 c.p., n. 6, non censurabili in sede di legittimità.
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da C.P. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2009