Sentenza 22 marzo 2001
Massime • 1
In tema di interpretazione degli atti unilaterali - regolati, ai sensi dell'art. 1324 cod. civ., alla stregua dei contratti - , vale il principio secondo il quale la interpretazione della volontà negoziale delle parti, compiuta dal giudice del merito, non è soggetta al sindacato di legittimità, quando sia stata condotta secondo le regole di ermeneutica fissate dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ., e congruamente motivata. Peraltro, la parte che voglia denunciare un errore di diritto od un vizio di ragionamento nella detta interpretazione non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui ai citati artt. 1362 e seguenti, ad essa incombendo, invece, l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto e il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2001, n. 4147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4147 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Prof. BRUNO BALLETTI - rel. Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AR LU, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Dagradi e Franco Agostini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla via Amo n.47, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE I.N.P.S. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenza Gorga, Giuseppe Fabiani e Umberto Luigi Picciotto e con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Vigevano - Sezione Lavoro n. 141198 del 24 aprile/16 maggio 1998 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 372/97).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 dicembre 2000 dal relatore prof. Dott. Bruno Balletti;
Uditi gli avvocati Franco Agostini e Vincenza Gorga;
Udito il P.m., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al RE-Giudice del Lavoro di Vigevano IA UA conveniva in giudizio l'I.N.P.S. esponendo: - di avere prestato lavoro alle dipendenze della ditta "Stella Alpina di Pastore" e di essere stata collocata in mobilità in data 12 gennaio 1993; - di essere stata avviata al lavoro in data 24 maggio 1993, previo espletamento di periodo di prova, presso la ditta "BMT di Mazzocchi Antonia"; - di essersi, però, dimessa dopo solo cinque giorni, durante ancora il periodo di prova, avendo rilevato che il lavoro a cui era stata avviata era professionalmente diverso rispetto a quello svolto presso il precedente datore di lavoro e che, inoltre, era incompatibile con il proprio stato di salute;
- di avere richiesto, a seguito delle dimissioni del 31 maggio 1993, all'I.N.P.S. il ripristino dell'indennità di mobilità, nonché il reinserimento nelle apposite liste speciali;
- di avere iniziato a percepire, a seguito di accoglimento di tale domanda, a partire dal 31 maggio 1993, la relativa indennità, la cui erogazione veniva sospesa dall'I.N.P.S. il 31 dicembre 1993; - di avere ricevuto dall'I.N.P.S. la richiesta di restituzione della somma di L.
8.226.120 percepita per il periodo 1^ giugno 1993 - 31 dicembre 1993;
- di avere proposto ricorso "amministrativo" avverso tale provvedimento - ricorso, però, respinto in data 22 settembre 1995 -. La ricorrente richiedeva, quindi, che l'adito RE accertasse il proprio diritto a percepire l'indennità di mobilità per il periodo 1^ giugno 1993 - 31 ottobre 1994 (giorno quest'ultimo in cui ella aveva trovato una nuova idonea occupazione lavorativa). Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S. impugnando integralmente la domanda attorea - siccome completamente infondata "in fatto" ed "in diritto" - e concludendo per il rigetto dell'avverso ricorso con ogni relativa conseguenza.
Il RE - dopo avere ammesso ed espletato prova testimoniale accoglieva la domanda giudiziaria della UA, ma - a seguito di impugnativa proposta dalla parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Vigevano (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) accoglieva l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, accertava l'insussistenza del diritto dell'appellata a percepire l'indennità di mobilità e, conseguentemente, condannava la medesima a restituire all'INPS la somma di L. 8.226.120, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal 21 giugno 1995 al saldo, nonché l'indennità eventualmente percepita in base alla sentenza di primo grado, con compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il Giudice di appello ha rimarcato che: A) "il RE ha errato a dare ingresso alle prove testimoniali, poiché l'I.N.P.S. aveva prodotto in giudizio la lettera datata 8 settembre 1994 contenente confessione stragiudiziale della ricorrente circa le vere ragioni per cui ella intese recedere dal nuovo lavoro"; B) "da tale lettera risulta che la UA non è receduta dal rapporto perché lo riteneva dequalificante, bensì poiché non si sentiva sicura nell'utilizzare la 'macchina piana' ed era altresì affetta, in quel periodo, da tremore alle mani, che accresceva la propria insicurezza, con quindi il timore di cagionare danni ai prodotti a lei affidati per ragioni, cioè non contemplate dall'art. 9 della legge n. 223/1991, e che non consentivano alla lavoratrice di recedere dal rapporto di lavoro al quale era stata avviata e di ottenere altresì il reinserimento nella lista di mobilità".
Per la cassazione di tale sentenza ricorre IA UA, adducendo a sostegno un unico complesso motivo.
L'I.N.P.S. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 -. Con l'unico motivo la ricorrente - denunziando "violazione ed errata applicazione dell'art. 9, primo comma, lettera b) della legge n. 223/1191" - addebita al Tribunale di Vigevano: a) "di avere riformato la sentenza del RE, disattendendo il quadro probatorio emerso nel corso del giudizio di primo grado (senza, peraltro, entrare nel merito degli specifici motivi di appello introdotti dall'I.N.P.S.) e basando la propria decisione sull'errata interpretazione della lettera inviata dalla sig.ra UA in data 8 settembre 1994"; b) "di avere attribuito efficacia probatoria, non alla comunicazione in sè, ma all'elemento soggettivo che l'avrebbe determinato ..., [in quanto] il riferimento fatto dalla stessa sig.ra UA ad un tipo di lavoro che ne pregiudicasse lo stato di salute, sottolineava una difformità di mansioni rispetto a quelle in precedenza svolte"; e) di non avere tenuto conto che "la considerazione che la difformità di mansioni potesse pregiudicare lo stato di salute della ricorrente non era incompatibile con il dettato normativo, Ce legittimava le dimissioni e il diritto al reinserimento nelle liste di mobilità in presenza di una giusta causa, intendendosi con ciò la dimostrata difformità e/o omogeneità delle mansioni assegnate al lavoratore in mobilità rispetto a quelle in precedenza svolte".
2/1 -. Il ricorso come dinanzi proposto si appalesa infondato e, ancora prima, inammissibile.
Infatti le doglianze della ricorrente si incentrano sulla pretesa errata interpretazione della lettera inviata dalla UA all'I.N.P.S., come si evince inequivocabilmente dal contesto del ricorso, ove leggesi testualmente che "il Tribunale di Vigevano ha riformato la sentenza del RE, basando la propria decisione sulla interpretazione, a giudizio della ricorrente errata, della lettera datata 8 settembre 1994".
Ora, rivestendo la cennata lettera la natura di atto unilaterale - regolato ex art. 1324 cod. civ. alla stregua dei contratti in generale -, vale il principio a norma del quale la interpretazione della volontà negoziale delle parti, compiuta dal giudice del merito, non è soggetta al sindacato di legittimità, quando sia stata condotta secondo le regole di ermeneutica fissate dagli artt. 1362 e segg. e sia stata congruamente motivata (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3485/1990). Nella specie, l'interpretazione della dichiarazione negoziale in questione è stata compiuta dal Giudice di appello in conformità ai canoni ermeneutici statuitì ex lege ed è stata congruamente motivata, ma in ogni caso - ed il rilievo assume valore assolutamente assorbente - si deve rilevare che la parte che vuole denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nella interpretazione di un contratto non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., ma ha l'onere di specificare i canoni in concreto violati ed il punto ed il modo in cui il giudice di merito si sia da essi discostato, perché, in caso diverso, la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice e la proposta di una diversa interpretazione investe il merito delle valutazioni del giudice ed è, perciò, inammissibile in sede di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. n. 7641/1994). Ciò vale tanto più quando, come per il ricorso in esame, parte ricorrente si sia limitata ad affermare apoditticamente che l'interpretazione della dichiarazione de qua da parte del Tribunale è stata "errata", senza neppure dedurre genericamente (pure se, anche così, inammissibilmente) la violazione dei canoni ermeneutici ex artt. 1362 e segg. cod. civ.: per cui il ricorso non può che essere rigettato.
2/2 -. Il ricorso della UA appare, comunque, inammissibile e, ab imis, infondato sotto l'ulteriore profilo che essa ricorrente, nel dedurre l'errata applicazione da parte del Giudice di appello dell'art. 9, primo comma, della legge n. 223/1991 - a norma di cui "il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dai trattamenti e dalle indennità quando ... b) non accetti l'offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di questo, che presenti omogeneità anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza" -, non si è peritata di indicare specificamente la qualifica lavorativa rivestita nel "precedente" rapporto e quella che le era stata assegnata nel "nuovo" rapporto, le mansioni espletate "prima" e "dopo", il livello retributivo garantito "prima" e "dopo", perché solo una oggettiva differenza di qualifica, di mansioni (che avrebbero potuto essere anche "equivalenti"), e di livello retributivo (che avrebbe potuto essere anche inferiore del dieci per cento) avrebbe legittimato il rifiuto alla "nuova" occupazione e, quindi, avrebbe consentito di non dare luogo alla cancellazione ed alla decadenza ex primo comma dell'art. 9 cit..
Tali elementi, necessari per verificare la sussistenza dell'asserita violazione della cennata norma da parte del giudice di appello, non sono affatto contenuti nel ricorso, così come proposto dalla UA, per cui - dato il principio dell'autosufficienza del ricorso - non essendo consentito rinvenire i dati indispensabili per decisum al di fuori del ricorso stesso, l'impugnativa deve, in ogni caso, essere respinta.
3 -. Alla stregua delle considerazioni svolte si conferma l'infondatezza del ricorso.
Non sussistono le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. per una pronunzia di condanna del ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore dell'I.N.P.S.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2001