Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2001, n. 4147
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Sentenza 22 marzo 2001

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In tema di interpretazione degli atti unilaterali - regolati, ai sensi dell'art. 1324 cod. civ., alla stregua dei contratti - , vale il principio secondo il quale la interpretazione della volontà negoziale delle parti, compiuta dal giudice del merito, non è soggetta al sindacato di legittimità, quando sia stata condotta secondo le regole di ermeneutica fissate dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ., e congruamente motivata. Peraltro, la parte che voglia denunciare un errore di diritto od un vizio di ragionamento nella detta interpretazione non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui ai citati artt. 1362 e seguenti, ad essa incombendo, invece, l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto e il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2001, n. 4147
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4147
    Data del deposito : 22 marzo 2001

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