Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/1988, n. 7717
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Sentenza 30 novembre 1988

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Le chiamate di correo dei coimputati o degli imputati di un reato connesso non sono semplici denunce la cui fondatezza debba essere "aliunde" dimostrata, indipendentemente dal loro contenuto, ma costituiscono un mezzo di prova recepibile nel processo penale e riconducibile normativamente al potere-dovere del giudice di accertare la verità reale e al correlativo principio del libero convincimento, inteso non come potere avulso dalle regole logiche che presiedono alla valutazione delle prove, ma come libertà da regole prefissate o da vincoli predeterminati dal legislatore. Le chiamate di correo possono e debbono essere valutate dal giudice nel procedimento ricostruttivo del fatto storico a condizione che siano controllabili e controllate e che se ne accerti l'attendibilità, quando trattasi di chiamata diretta e anche la veridicità allorché si sia in presenza di dichiarazioni "de relato" e queste non vengano confermate. Le chiamate di correo costituiscono legittima fonte di prova della responsabilità del chiamato in correità anche quando siano state ritrattate purché la loro attendibilità o veridicità sia stata sottoposta a un rigoroso controllo che ne abbia fatto valutare la attendibilità intrinseca sulla base della credibilità del chiamante (desunta dalla sua personalità), del disinteresse, della coerenza, dell'assenza di contrasti con le altre risultanze processuali tali da inficiarne la Rilevanza o l'efficacia probatoria, della presenza di contrasti con eventuali altre chiamate in correità che non possano essere superate con l'ausilio della logica e delle regole di esperienza. Gli elementi processuali esterni alla chiamata da utilizzare quale verifica della sua attendibilità o veridicità possono assumere qualsiasi contenuto purché siano certi e abbiano una forza logica capace di esercitare la funzione di verifica della attendibilità o veridicità della chiamata. Pur non potendo la successiva o le ulteriori chiamate in correità essere assunte a dato di verifica della prima, ove più chiamate in correità siano intrinsecamente attendibili e sia possibile escludere qualsiasi collusione fra i chiamanti o condizionamenti di qualsiasi genere, le chiamate stesse si rafforzano reciprocamente e possono costituire fonte legittima del convincimento del giudice e condurre al giudizio di certezza in ordine al fatto imputato. ( V mass n 180270; ( V mass n 180477).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/1988, n. 7717
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7717
    Data del deposito : 30 novembre 1988

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