Sentenza 30 novembre 1988
Massime • 1
Le chiamate di correo dei coimputati o degli imputati di un reato connesso non sono semplici denunce la cui fondatezza debba essere "aliunde" dimostrata, indipendentemente dal loro contenuto, ma costituiscono un mezzo di prova recepibile nel processo penale e riconducibile normativamente al potere-dovere del giudice di accertare la verità reale e al correlativo principio del libero convincimento, inteso non come potere avulso dalle regole logiche che presiedono alla valutazione delle prove, ma come libertà da regole prefissate o da vincoli predeterminati dal legislatore. Le chiamate di correo possono e debbono essere valutate dal giudice nel procedimento ricostruttivo del fatto storico a condizione che siano controllabili e controllate e che se ne accerti l'attendibilità, quando trattasi di chiamata diretta e anche la veridicità allorché si sia in presenza di dichiarazioni "de relato" e queste non vengano confermate. Le chiamate di correo costituiscono legittima fonte di prova della responsabilità del chiamato in correità anche quando siano state ritrattate purché la loro attendibilità o veridicità sia stata sottoposta a un rigoroso controllo che ne abbia fatto valutare la attendibilità intrinseca sulla base della credibilità del chiamante (desunta dalla sua personalità), del disinteresse, della coerenza, dell'assenza di contrasti con le altre risultanze processuali tali da inficiarne la Rilevanza o l'efficacia probatoria, della presenza di contrasti con eventuali altre chiamate in correità che non possano essere superate con l'ausilio della logica e delle regole di esperienza. Gli elementi processuali esterni alla chiamata da utilizzare quale verifica della sua attendibilità o veridicità possono assumere qualsiasi contenuto purché siano certi e abbiano una forza logica capace di esercitare la funzione di verifica della attendibilità o veridicità della chiamata. Pur non potendo la successiva o le ulteriori chiamate in correità essere assunte a dato di verifica della prima, ove più chiamate in correità siano intrinsecamente attendibili e sia possibile escludere qualsiasi collusione fra i chiamanti o condizionamenti di qualsiasi genere, le chiamate stesse si rafforzano reciprocamente e possono costituire fonte legittima del convincimento del giudice e condurre al giudizio di certezza in ordine al fatto imputato. ( V mass n 180270; ( V mass n 180477).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/1988, n. 7717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7717 |
| Data del deposito : | 30 novembre 1988 |
Testo completo
ARIO
E. 7717 MASSIM
AL
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 30. NOV. 1988
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I. PENALE SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 1939
Presidente Dott. CORRADO CARNEVALE
Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott. VALERIO SAVOI COLOMBIS
N. 12299/88 2. >>> UM CA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3. RI LI
->>
* UFFICIO COPIE 4. >>> VINCZO NN Rilasciata copia studio
AF ha pronunciato la seguente al SIG. 36.60 per diritti SENTENZA 17610. 1989 IL CANCELLERE sul ricorso proposto da n.
9.5.1958 BARBARO NT
RD US n.11.5.1945
n. 23.12.1958 CIRILLO RINAL
n. 18.1.1955 CODISPOTI OL
segue elenco ricorrenti
./.
avverso la sentenza del 3 dicembre 1988 della Corte
di Assise di Appello di Torino.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82 A. Spinost Roma
Udito, per la parte civile, l'avv. GILBERTO LOZZI
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. NIRO
che ha concluso per il rigett o di tutti i ricorsi Udit i difensor i US BA, AN OL ZA
IC ALVARO, OR CHIUSANO, AL CAROLI
GEO DAL FIUME, NT ROSSOMANDO, OM CONSOLE,
ZO LO GIUDICE, US MIRABILE, DO VENETO,
ET SCAPARONE, AL ALBANESE, ANOR
RI , RC EO, AR LL, NI ARICO'
US MADIA, DO RO, NT AN
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3
n.22.8.1948
n. 4.8.1958
n.15.10.1951
n.15.2.1953
n.2.11.1955
n.7.12.1963
n.3.2.1955
n.27.1.1953
n. 10.10.1954
n.6.4.1959
n.3.7.1963
n.16.3.1957
n.23.2.64
n.29.10.1957
n.22.6.1961
n.12.1.1956
n.17.7.1938
n.10.6.1950
n.21.1.1961
n.1.5.1960
n.26.5.1950
n.25.11.1933
n.23.8.50
n.2.1.41
n.
4.6.1959 n.26.4.1959 ROMEO NT
n.18.1.1941 RUFFO LV
n.
7.12.1945 NE ANGIOLINO
n.
2.12.1953 ON VINCZO
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Negli anni dal 1979 al 1983 operò in Torino una associazione per delinquere, che si proponeva come finalità la perpetrazione di sequestri di persona a scopo di estorsione, rapine ed estorsioni al mer
cato di Porta Palazzo.
La costituzione DEassociazione -secondo il rac conto di uno dei coimputati, RN AN, e di
altri avvenne durante una riunione alla discoteca
Eze Puff di via Bligny 14 (gestita da NS OC),
nella quale si tracciarono il programma generale,
si nominarono i capi e si tracciò la suddivisione
dei compiti.
L'associazione formata da immigrati, provenienti dalla Calabria e dalla Sicilia, fu, almeno agli inizi, suddivisa in batterie: una, detta della Pia na, con riferimento al territorio di Gioia Tauro, mise a disposizione le strutture logistiche (prima a San Mauro Torinese (TO) e poi a Villamiroglio, in 5 provincia di Alessandria), per provvedere alla custo dia delle vittime in attesa del pagamento del ri-
scatto (essa fece capo a IE IO -deceduto dopo l'arresto- e al figlio LE); l'altra (com prendente IA NN, SP OL, i fratelli RN, MA NC e ON AN),
che si occupò della cattura delle persone da seque-
strare. La banda era inoltre collegata a persone stabil
mente residenti in [...]che -a livello direttivo-
organizzavano le varie fasi del sequestro, oppure
-a livello esecutivo- arrivavano di volta in volta in Piemonte, con compiti specifici (ricerca di op-
portuni nascondigli;
trasferimento dei sequestrati al sud).
In seguito -a causa degli arresti che via via si erano succeduti- la rigida divisione in batterie veniva meno, con la conseguenza che alcuni degli as sociati materialmente concorrevano all'apprensione
DEostaggio e partecipavano anche alle fasi suc-
cessive della custodia e delle trattative con le
famiglie dei sequestrati.
L'associazione oltre a consumare i delitti di cui al programma- progettò anche altri sequestri che per motivi diversi- non vennero eseguiti: così 6
tra il sequestro DA e quello CR, avreb be dovuto esserne compiuto un altro, che non venne
poi concretamente realizzato per contrasti insorti tra CE NI e RR EL, mentre tra il sequestro di CR LO e quello di
TO MM avrebbe dovuto essere commesso il sequestro di certo Barbero: progetto poi non portato a compimento, perché una delle persone che avreb-
bero dovuto partecipare -tale Fonte Mimmo- gestiva un distributore di carburante sul terreno del Bar
bero, mentre IE LE che avrebbe dovuto custodirlo- abitava a poca distanza dal luogo in cui il sequestro avrebbe dovuto essere eseguito.
Sulla base delle dichiarazioni rese da diversi coimputati che avevano deciso di collaborare con gli inquirenti si accertava: che l'associazione era
stata costituita da IA NN, SO, Fran
cesco, SP OL, AN NC, IE
LE, ON AN, NS OC, RN Gae
tano, RN NN, IA IO, RT Gio
vanni, SO NI, con funzioni di capi della organizzazione, e da AR IO, IL Giu
seppe, PR AE, ZZ AL, Pintomal
li AL, CC LE, LL AS,
RU AL, LL PE, SO NN, 7
-
IG PE, AR OC, DI RO, Ca-
stiello GI, CI LD, AS NC,
AT PE, RG NN, AN Giusep-
pe, CR PE, LI NC, TT An-
tonio, TT PE, EO IO con il ruolo di partecipanti.
Accertavano ancora gli inquirenti, sulla scorta delle dichiarazioni rese da diversi coimputati:
1
a) che IE LE, PR AF, ZZ
IO avevano -agendo in concorso tra di loro e con altri- sequestrato DA CE, dalla cui famiglia per la liberazione del sequestrato ave vano ricevuto la somma di lire 700 milioni, e com-
messo il reato di furto DEautovettura targ. TO
S 36715, sottratta a TI LT tra il 25 ed il
28 novembre, usata per il trasporto DEostaggio,
nonché i delitti di detenzione e porto illegale del le armi comuni e da guerra (tra le quali due mitra)
usate per la realizzazione del sequestro. Gli stessi avevano, altresì, con violenza e minacce varie, co stretto il DA a scirvere alcune lettere in-
dirizzate ai familiari della vittima e sollecitanti
Donde":"$\'is il pagamento del riscatto. Donde: l'imputazione di cui agli artt.110, 61 n.2 e 112 n.1 610 c.p.i b) che
SO AN, SO NN, IE LE, 8
LL AS, PR AF e SO Dome
nico avevano, assieme a RT NN e RT
PE (all'epoca del fatto minorenni) e ad altre
----
persone, progettato ed eseguito il sequestro di
CR LO, deceduto nel corso della prigio-
nia, ottenendo dalla famiglia della vittima il pa-
gamento del riscatto, ed avevano, inoltre, rubato l'autovettura Fiat 128 targ. TO K 1287, usata poi per il trasporto del CR, nonché detenuto e portato illegalmente le armi usate per l'attuazione
del sequestro.
Accertavano ancora gli inquirenti che MA
AN, MA LE e SS AF mem bri DEassociazione, pur non avendo partecipato al sequestro, avevano ricettato 12 somme pagate per il riscatto del congiunto, scambiandole poi in Ar-
dore Marina, con altre di provenienza lecita e che
CC RI, TO NI e MA LE,
marginalmente coinvolti nella vicenda del riciclag gio di detto danaro, avevano detenuto e ceduto so-
stanze stupefacenti (appartenenti alla tabella II,
allegata all'art.12 della legge sugli stupefacenti)
Sempre nel corso delle indagini svolte per ac-
certare le responsabilità di altri sequestri commes si in Piemonte, si accertava che ON AN, 9 -
SP OL, DI RO, IA IO,
IA NN, SO NI, SO France-
SCO,.... IE LE, NS OC, MA CE
RT NN, RN AN, RN NN, ZO,
avevano progettato e cercato di sequestrare a pim riprese, senza tuttavia riuscire a portare a compi-
mento l'operazione, AR MM. gli stessi, per eseguire il sequestro, avevano rubato l'autovettura
1 Audi 80, targ. TO V 93177, di proprietà di OS
PE.
Sempre nel corso delle indagini concernenti i se questri di persona, avvenuti in quel torno di tempo.
in Torino e più in generale in diverse zone del Pie
monte, accertavano gli inquirenti che SP Pao
lo, NS OC, MA NC, RT NN
RN GA e RN NN avevano deciso, a se:
guito di violenti contrasti insorti nell'ambito del la associazione criminosa della quale tutti faceva no parte, anche se con diversi compiti, di uccidere
RR EL. L'omicidio veniva commesso la sera del 26 gennaio, verso le ore 21,50, in via Les
sona, mentre la vittima stava tornando a casa, as-
sieme al figlio EL junior, da RT NN
e MA NC, sopraggiunti a bordo dell'auto
vettura targ. TO P 4909 rubata da NA LO, - 10
su richiesta di RN AN. I due avevano esploso nei confronti del AB, che aveva cercato di trovare scampo nella fuga, numerosi colpi di arma
da fuoco. Accertavano ancora gli inquirenti, sulla base dele dichiarazioni rese dagli imputati o coimputati che avevano deciso di collaborare, delle intercetta zioni telefoniche e di altri elementi, che:
AR IO, AR OC, IL PE,
IA IO, IE LE, AZ AL, Nir
ta NN, PI AL, CE Domeni
co, CC LE, IG PE avevano pro
gettato il sequestro di SC PE, attuato il 24.2.1983, in Torino materialmente da un nucleo operativo composta da CE NI, giunto a
Torino appositamente dalla Calabria, da certi Pino
e FR e da IG IO. La vittima venne fat ta salire, a viva forza, dalle persone predette,
armate e travisate, su di una Fiat 127 targ. MI
76331 M, rubata in Torino il 15 marzo 1983 che ripar té immediatamente verso il comune di Castagneto Po,
dove erano in attesa IE LE, con i due cu-
stodi ed una LI targ. CN 428432 di proprietà
di OC ST. RT NN e IA An-
tonio salirono sulla Fiat 127, condotta dal Sigil-; 11
-
-
lò. IE LE li precede con la sua Mercedes
fino a Villamiroglio dove, in attesa di essere tra-
sferito in Calabria, custodia, assieme al FR
ed al PP, la vittima. All'alba del 16 marzo, se-
condo il piano prestabilito, IE con la Mercedes
e CC con la Fiat 127 si portarono a Villami-
roglio per prelevare lo SC, che doveva essere trasferito in Calabria. Il AZ ed il PI
li attesero al bivio della statale Torino-Casale Monferrato con la strada per Casalborgone. Preleva-
to l'ostaggio, da detta località partirono tre auto la Mercedes, condotta da IE, la Fiat 127 con il
ZZ ed il PI e lo SC chiuso nel portabagagli e la LI con il CC. IE
accompagnò le due autovetture fino all'imbosso del-
l'autostrada per Piacenza. Giunti nei pressi di Ca-
stel San NN, il AZ ed il PI accor che la LI-che fungeva da macchina di ap poggio e portava il carburante necessario alla 127
State
Fiat decisero di liberare lo SC non essendo più nella condizione di proseguire, da soli, il viaggio;
B
che ON AN, CI LD, SP
OL, SO AN, SO NI, SO
NN, IA NN, RG NN, CR
PE, MA NC, LI NI, RT
! 12
NN, TT LO, TT IO, TT
PE, AN PE, LL PE, Perna
AN, RN NN, IE LE, EO Anto
nio, EO PE, RU AL, AS Vin-
cenzo e IA IO, avevano progettato ed eseguito il rapimento del prof. IO UI, com messo in Torino il 16 marzo 1983. Il nucleo operati vo era costituito da ON AN, RN AN,
RN NN, SP OL, MA NC,
LO GI, e SO AN. I due veicoli rubati -un furgone "Fiorino" sottratto a ER Se bastiano e un'Audi targ. TO Y05853 di proprietà di Calvaro Benito, con i rapitori, vennero prelevate dalla cascina dello IE, -dove erano state nasco ste- e portate dapprima in via Chatillon e succes-
sivamente in via Cellini, dove aveva sede la clini ca privata della quale il IO era uno degli
+
azionisti. Il IO venne aggredito, subito dopo essere uscito dalla clinica Cellini, e caricato, a viva forza, sul "Fiorino". La vittima nella prima fase del sequestro, venne tenuta nella cascina di nella IE, in Villamiroglio e successivamente,
-
seconda fase, in Vaie, presso l'abitazione del Ci-
rillo e, nella terza fase, in Torino, nella casa di
AN PE, in via De Amicis. Il sequestrato - 13
-
fu "custodito" a turno da RT NN, IA
IO, CI LD, AS NC e RG
NN, AN PE, MA NC e, se-
condo gli inquirenti, anche da LI NC e
EO IO. Dopo lunghe trattative, il IO
venne liberato in territorio di Settimo Torinese,
allo imbocco DEautostrada per Aosta, dietro pa-
gamento del riscatto concordato in L.520.000.000;
che DI RO, NS OC, US MA, Ma
rando NC, RN AN e PO OC aveva-
no concordato ed eseguito, insieme, nella notte del
6.12.1982 una rapina in danno di ZZ AN
La rapina, ideata su suggerimento di PO OC
-
il quale conosceva la casa DEZZ ed era a
conoscenza che costui, commerciante in gioielli e
в зарела св pietre preziose, Vera solito tenere notevoli quanti-
tà di gioielli e pietre preziose nella sua abitazio ne in EC di Valenza e da NS OC, venne eseguita da DI RO, RN AN, MA
NC e TE GI. I malviventi, entrarono durante la notte, nel giardino, uccisero il cane,
con una pistola munita di silenziatore. La mattina sequestrarono la moglie DEZZ che aveva aper to la porta di casa, e quindi, il marito, costrin-
gendolo con la minaccia delle armi ad aprire la - 14
-
cassaforte. Portata a termine l'operazione legarono;
ed imbavagliarono i componenti della famiglia e,
quindi, fecero ritorno a Torino. I gioielli per il valore complessivo di 700.000.000 vennero deposi-
tati nella casa della madre del DI e, successi-
vamente, venduti, per il tramite di De IT Gerar- do e SC LO.
La Corte d'Assise di Torino, con sentenza del
6.12.1986, condannava a pene ritenute congrue Bar
baro IO, IL ME, ON AN, Car-
dilli PE, CI LD, SP OL,
De IT DO, DI RO, CC RI,
IA IO, IA NN, RG Gio-
vanni, ZZ IO, SO NI, SO
AN, SO NN, NS OC, IE
LE, US MA, MA LE, MA Vin cenzo, AZ AL, TT LO, RT Gio-
anni, AN PE, LL PE, RN Gae- tano, RN NN, PI AL, Pipi-
celli NI, PO OC, PR AF,
CC LE, RU AL, SC Angio
lino, AS NC, TO NI. Condannaval
in solido, SO NI, SO AN, Iera
ci LE, PR AF al risarcimento del danno, nonché alla rifusione delle spese di costi- 15
tuzione, difesa e rappresentanza in favore delle parti civili CR PE, CR AR, Giar
dino Lorenzina, ved. CR. Condannava, inoltre,
DI RO, NS OC, US MA, MA
Vincenzo, RN AN, PO OC, RN Gio-
anni, IA NN, SP OL, De IT
DO e SC NG al risarcimento dei danni nonché alle spese di costituzione, difesa e rappresentanza, in favore di AN RD, LA
TI, AN RD.
Assolveva: SS AF, dal capo 2/P per in sufficienza di prove;
AR IO, dal reato di cui al capo 5/D per insufficienza di prove;
Bar-
baro OC, dall'imputazione di cui al capo 5/A per non avere commesso il fatto e da quella di cui ai capi 5/B,C,D,E, per insufficienza di prove;
ON Fran
cesco dall'imputazione di cui al capo A/3, perché il fatto non sussiste; DI PE, dall'im-
· putazione di cui al capo 5/D, per non avere commes- So il fatto;
CI LD, dalle imputazioni di cui ai capi 6/A e 10/E, per non avere commesso il fatto, e 6/C per insufficienza di prove;
SP
OL dall'imputazione di cui al capo 3/E, perché
il fatto non sussiste;
IE LE, dall'imputa-
zione di cui al capo 3/E, perché il fatto non sussi 16 - ste e di cui al capo 5/D, per insufficienza di prove;
CR PE dall'imputazione di cui ai capi 6/A,
B,C,D, e 10/E per insufficienza di prove;
MA
AN dall'imputazione di cui al capo 2/F, per insufficienza di prove;
MA LF dall'impu tazione di cui al capo 4/E per insufficienza di prove%;B
MA LE, dall'imputazione di cui al capo
2/F per insufficienza di prove;
Marando NC,
dalle imputazioni di cui ai capi 3/E, perché il fatto non sussiste e 4/A, B, C, per insufficienza di prove, 4/E perché il fatto non è previsto dalla leg ge come reato, 5/1 (limitatamente al porto e deten- zione di arma da guerra) perché il fatto non sussi-
ste LI NI dalle imputazioni di cui ai capi 6/A,B,C,D, e 10/F, per insufficienza di prove;
AZ AL, dalle imputazioni di cui ai capi 5/D,
per non avere commesso il fatto;
RT NN, dal le imputazioni di cui ai capi 3/A,B,C,D, 4/A,B,C,D
per insufficienza di prove e 3/E perché il fatto non sussiste;
TT IO RI dalle impu-
tazioni di cui ai capi 6/A,B,C,D, 10/B ter, per in sufficienza di prove%3B LL PE, dalle imputa- zioni di cui ai capi 6/A per non avere commesso il fatto, e 6/C e 10/E, per insufficienza di prove;
LL AS, dalle imputazioni di cui ai capi - 17
2/B,C,D,E, e 5/A per insufficienza di prove;
RN
AN dall'imputazione di cui al capo 3/E, perché
il fatto non sussiste;
RN NN, dall'imputa-
zione di cui al capo 3/E, perché il fatto non sussi ste, e 4/A,B,C per insufficienza di prove%; Pinto-
malli dalle immputazioni di cui ai capi 5/A per in-
sufficienza di prove, e 5/D per non avere commesso
il fatto;
CE dall'imputazione di cui al capo
5/D per non avere commesso il fatto%3B PR dalle imputazioni di cui ai capi 1/B, 2/C, 5/A per insuf ficienza di prove;
CC dalle imputazioni di cui ai capi 5/A per insufficienza di prove e 5/D
per non avere commesso il fatto;
EO IO dal le imputazioni di cui ai capi 6/A e 10/E per non avere commesso il fatto, e 6/B,C,D, per insufficien
za di prove;
EO PE dalle imputazioni di cui ai capi 6/B,C,D, per insufficienza di prove;
Si
gillò PE, dalle imputazioni di cui ai capi
5/A, B, C, E, per insufficienza di prove e 5/D per non avere commesso il fatto;
AS NC dalle im-
putazioni di cui ai capi 6/A e 10/E, per non avere commesso il fatto e 6/C, per insufficienza di prove
Proponevano appello gli imputati ed il P.M.
Con sentenza pronunciata il giorno 3 dicembre 1 18 :
ziale accoglimento DEappello del P.M. e degli imputati, riformava la sentenza impugnata nei modi e termini indicati nel dispositivo, nei confronti di SS AF, IL ME, CI Rinal
do, De IT DO, CC RI, IA An-
tonio, ZZ IO, SO NI, SO Gio
vanni, NS OC, MA LF, MA Fran cesco, MA LE, MA NC, Musolino
1
NI, RT NN, TT IO RI,
AN PE, RN AN, RN NN, Rac
costa LE, EO IO, SC NG,
AS NC. Confermava nel resto.
Gli imputati, ad eccezione di EO PE,
MA LF, RN AN, IL NI,
TO NI, IE LE, US MA, Ales
sio AF, AR OC, ON AN, CR
PE, IG PE, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo vizi della motivazione e violazione della legge penale e processuale penale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La prima questione che viene posta da tutti i ricorrenti attiene alla rilevanza della chiamata di correo, quale mezzo di prova nel sistema proces-
suale vigente, ed ai criteri applicati dai giudici di merito nella sentenza impugnata. - 19
L'importanza della problematica posta dai ricor-
renti -i quali sostengono, con diverse argomentazio ni e muovendo da diversi punti di vista, o che la
chiamata in correità costituisce una semplice "noti tia criminis"in sé priva di valore probatorio o che essa acquista rilevanza indiziante e può essere posta a fondamento del giudizio di responsabilità, soltan to quando sia accompagnata o sorretta da elementi oggettivi di riscontro, inerenti al fatto di reato-
impone un approfondito esame della legittimità e della rilevanza probatoria della chiamata di correo alla stregua dei principi generali che regolano l'ac quisizione e la valutazione della prova nel proces-
so penale, prescindendo, però, da qualsiasi imposta zione o suggestione metagiuridica o ideologica.
2. La chiamata di correo -definita, nella sua concettualizzazione più ampia come l'indicazione di un correo da parte di chi è imputato di un reato о
di un reato connesso- non ha trovato ancora una spe cifica ed autonoma configurazione legislativa, anche
: se non mancano nel codice di procedura penale norme che a tale fenomeno, implicitamente o esplicitamen-
te, fanno riferimento. Ne derivano due ordini di problemi, distinti ma strettamente collegati, che sostanzialmente costi- 20
tuiscono due aspetti della stessa realtà processua le. Il primo, logicamente pregiudiziale rispetto all'altro, riguarda la struttura DEistituto ed
è quindi, un problema di definizione e delimitazio ne concettuale in quanto attiene alla individuazio ne e costruzione, in via interpretativa, della chia mata di correo nei suoi elementi essenziali;
il se
condo ha per oggetto l'efficacia e la rilevanza sul
1
piano probatorio delle proposizioni accusatorie deli
coimputato o DEimputato di un reato connesso e
si riflette sulla valutazione giudiziale del con-
tenuto di essa.
Una parte della dottrina processuale penalisti ca e la giurisprudenza di questa Suprema Corte, in una prospettiva che tende a valorizzare, in confor-
mità ai principi informatori del processo, il li-
bero convincimento del giudice e la ricerca della verità materiale ed a superare, nel contempo, il divieto posto dall'art.348 del codice di procedura penale (di sentire quali testimoni nello stesso pro cesso o in un procedimento connesso il coimputato o l'imputato di un reato connesso, fuori dai casi
espressamente indicati nel secondo comma dello stes so articolo) riconducono la chiamata in correità al la categoria delle prove indirette o indiziarie, - 21 -
sul rilievo che essa è il risultato eventuale dello interrogatorio, concepito come mezzo di contesta- zione e di difesa, che conserva sì il suo carattere formale, ma perde quello sostanziale e si converte in indizio su tutto ciò che concerne una circostan-
za dalla quale si può indurre la colpevolezza del
"socius sceleris".
Secondo un altro orientamento la chiamata in cor reità, considerata sotto il profilo sostanziale e dal punto di vista logico-dommatico, è una prova
rappresentativa, perché si sostanzia nella narrazio ne di un fatto resa al giudice in terza persona, CO me avviene nella testimonianza, quale è disciplina-
ta nel codice di rito.
Secondo tale seconda concezione alla quale im plicitamente o esplicitamente si richiamano gli im-
putati ricorrenti- la chiamata di correo è essen-
zialmente una accusa che l'imputato muove ad un'al-
tra persona e, nella strumentalità procèssuale, svol ge il ruolo di una semplice denuncia, la cui fondatez za deve essere "aliunde "dimostrata, indipendentemente dal contenuto delle proposizioni accusatorie del coimputato o DEimputato del reato connesso e, può
intervenire quale elemento di conforto di altri ele menti probatori, in senso tecnico giuridico, emersi - 22
-
nel processo. Tale assunto non può essere condiviso
In primo luogo si deve rilevare, partendo proprio dal la premessa che ne costituisce il "prius", che il divieto di attribuire la qualità di teste al coimpu tato o all'imputato del reato connesso è cosa diver sa, sul piano logico-giuridico, del divieto di uti lizzare le dichiarazioni accusatorie della chiamata in correità: l'art. 348 c.p.p. -come chiaramente emer ge dai lavori preparatori e dalla relazione defini-
tiva al codice di procedura penale- è s alvjuga s una norma di garanzia, dettata soprattutto nell'in-
teresse DEimputato e che trova la sua giustifica
-zione -secondo la relazione nel principio "nemo se
detegere potest", dal quale deriva la regola ulterio re secondo cui l'imputato, anche quando rende dichia razioni concernenti i coimputati, non può essere sen tito come teste (salvo che sia diversamente stabili to dalla legge: art.82 della legge sugli stupefacen ti) impegnato dal giuramento a dire la verità su tutto quanto egli ha visto о sa intorno ai fatti del processo;
ma non vuole escludere, e non esclude,
che le proposizioni accusatorie contenute nelle sue
dichiarazioni, siano utilizzate quali elementi di prova ai fini del convincimento del giudice e, quin:
di, del giudizio di responsabilità. - 23
In questa prospettiva, infatti, l'art.368 del codice di procedura penale stabilisce che il giudice deve investigare su tutti i fatti e su tutte le cir costanze che l'imputato ha esposto nell'interroga-
torio, in quanto possano condurre all'accertamento della verità, mentre l'art.402 dello stesso codice considera prova nuova idonea a provocare la riaper tura dell'istruzione e ad emettere i provvedimenti restrittivi della libertà personale -obbligatoriamen te o discrezionalmente- a seconda di quanto disposto dagli artt. 253, 254 e 255 c.p.p.
Nella stessa linea, significativamente, l'art. 465 del codice di rito autorizza la lettura nel di-
battimento degli interrogatori degli imputati dello stesso reato o di un reato connesso: regola questa che, considerata da fase processuale nella quale la lettura avviene, non può avere altra finalità o svolgere altra funzione se non quella di concorrere
alla formazione del convincimento del giudice e,
quindi, del giudizio, e implicitamente ma chia-
ramente esclude che la chiamata in correità costi-
tuisca una semplice "notitia criminis" ° addirittura una semplice ipotesi di lavoro.
Ma proprio tali norme e soprattutto il divieto posto dall'art.348 (e l'eccezione introdotta dal- - 24
l'art.82 della legge sugli stupefacenti ne costi-
tuisce la conferma) escludono che la chiamata di correo abbia la stessa rilevanza e la stessa effi cacia della prova testimoniale, quale è concepita e regolata dal codice di procedura vigente.
Ne consegue che le dichiarazioni accusatorie dei coimputati e DEimputato di un reato connesso co stituiscono un mezzo di prova, recepibile nel pro-
normativamente riconducibile al po- cesso penale e tere-dovere del giudice di accertare la verità rea le ed al correlativo principio del libero convinci mento (inteso però non come potere avulso e disan-
corato dalle regole logiche che presiedono alla va-
lutazione delle prove quale momento indispensabile del conoscere e del ricostruire storico del fatto,
come libertà da regole prefissate di valutazio- ma e da vincoli predeterminati dal legislatore) ne che, secondo quanto risulta dagli artt. 348, 402,
465, 348 bis, 465 bis c.p.p., il giudice può e deve valutare nel procedimento ricostruttivo del fatto storico, a condizione che le proposizioni accusato-
rie siano controllabili e controllate e se ne accer
ti l'attendibilità, quando trattasi di chiamata di-
retta, ed anche la veridicità, allorché si è in pre senza soltanto di dichiarazione de relato e questa 25
non è confermata, poiché in tal caso l'attendibili-
tà del chiamante e la veridicità di quanto egli af-
ferma non garantiscono l'attendibilità e la veridi-
cità della fonte "mediata".
Il problema centrale della chiamata di correo
è, pertanto, quello della ricerca dei criteri e dei limiti entro i quali può ad essa attribuirsi effi-
cacia probatoria nella prospettiva del raggiungimen
1
to di quella certezza giudiziale, che costituisce la condizione prima ed il presupposto logico giuri-
dico della sentenza di condanna.
Orbene tali criteri -come più volte è stato sot tolineato dalla giurisprudenza di questa Suprema
Corte devono essere considerati nella conciliazione di due opposti interessi: il primo attiene al prin cipio del libero convincimento del giudice ed a quel lo correlativo e complementare della ricerca della verità reale, sicché, non potendosi sottrarre alla libera valutazione di quest'ultimo qualsiasi elemen to di fatto legittimamente introdotto nel processo,
la chiamata di correo non potrebbe essere esclusa senza per ciò stesso vulnerare il principio del li-
bero convincimento, sostanzialmente informatore del processo penale.
La seconda esigenza, dettata dall'esperienza - 26
e dalla stessa normativa afferente alla tipologia,
ed alla valutazione delle prove, risponde alla neces sità che le proposizioni accusatorie del coimputato o DEimputato di reato connesso, legittimamente introdotte nel processo come mezzo di prova, non si traducano, per quel tanto di sospetto che si accom
pagna alla chiamata di correo, sia per la posizione
Lante, (chedel chiama essendo teste non è chiamato: non
è impegnato -come si rileva a giurare, e quindi non nella citata relazione- sotto il profilo etico e
azioni) siagiuridico alla verità delle sue dichiarazioni sia per la molteplicità delle ragioni non sempre indi-
viduabili che possono avere ispirato l'imputato ad accusare altri6e che possono andare dal vero e pro prio pentimento, nel significato morale che questo sottende, all'interesse, eticamente meno impegnato ma non per questo indice di per sé di mendacio, di fruire degli eventuali benefici previsti dall'or-
dinamento per chi collabora con gli organi prepo-
sti all'accertamento dei reati, o a ragioni puramen te ideologiche, o di altra natura, meno rassicuran годишно ti sul piano della attendibilibilità) for si illegitimamente in una leviatione hella sichun rella verita In relazione al necessario coordinamento di queste due esigenze la chiamata di correo costitui-
sce legittima fonte di prova della responsabilità - 27
-
del chiamato in correità, anche quando sia stata ri trattata, purché la sua attendibilità (o veridicità
nella chiamata de relato)sia sottoposta ad un rigoro so controllo della stessa, adeguata alla sua natura,
e nel rispetto di due condizioni fondamentali: la valutazione della sua attendibilità intrinseca (ri-
chiesta dalla normativa vigente anche per la testimo nianza diretta: art.348 c.p.p.) che va operata sulla base della credibilità del chiamante, (desunta dalla sua personalità) dal disinteresse (desunto dai rap-
porti del chiamante con il chiamato e da ogni altro elemento utile ai fini di tale indagine), dalla coe renza (ossia dalla mancanza di contraddizioni nella narrazione dei fatti, tali da riverberarsi negati-
vamente sulla veridicità delle proposizioni accusato rie) dall'assenza di contrasti con le altre risul-
tanze processuali che ne inficino la rilevanza e la
efficacia probatoria;
ovvero dalla presenza di con-
traddizioni con eventuali altre chiamate che non pos sano essere superate con l'ausilio della logica e delle regole di esperienza, quali regole probatorie e della rispondenza ai fatti oggettivi acquisiti al processo. Insomma, da tutti quegli elementi o dati,
che siano idonei a formulare un giudizio di certez za che non sia meramente soggettiva o morale del - 28
giudice (Cass.Sez.II, 16.2.1972, Cass.pen.Mass.ann.
1973, 884%; Sez. II 10.6.1981 Cass.pen. 1983, 2048;
Sez.V 7.12.1971, Rep. 1973; Cass.Sez. I 9.6.1973,
7146; Cass.Sez.VI 1982, n.3966, Torri).
Gli elementi processuali esterni alla chiama-
ta, nel loro aspetto fondamentale di dato di veri-
fica DEattendibilità (o della veridicità nella ipotesi di chiamata "de relato") possono assumere qualsiasi contenuto purché siano certi anche se non debbono essere essi stessi dati di fatto oggettivi-
e non già soltanto opinabili o congetturali, non essendo possibile, sul piano logico, attribuire ef ficacia verificatrice a un quid, che deve essere
a sua volta verificato e, ancorché rimessi alla li-
bera valutazione del giudice, debbono avere un conté
nuto logico capace di esercitare la funzione di ve-
in un rap rifica DEattendibilità della chiamata,
porto analogo, anche se non identico, a quello che si instaura nella prova presuntiva tra fatto noto e "thema probandi"
Nella prospettiva indicata la successiva e le ulteriori chiamate in correità non possono essere as sunte, sotto il profilo logico-concettuale, a dato
di verifica della prima%3B ma non può negarsi, secondo la regola collaudata dalla esperienza, che più chia 29
mate in correità, ove siano intrinsecamente atten- dibili, e sia possibile escludere qualsiasi collusio ne tra i chiamanti o condizionamenti di qualsiasi genere, si integrino e si rafforzino reciprocamente e possano eventualmente costituire fonte legittima del convincimento del giudice e condurre al giudizio
¡di certezza in ordine al fatto imputato.
L'obbligo della motivazione sulla attendibilità
о sulla inattendibilità della chiamata di correo de ve riflettersi in un contenuto logico che va consi-
derato non soltanto, in ogni caso, in rapporto ai criteri generali sugli elementi necessari di valuta zione, ma anche in relazione alla situazione concre ta in cui la chiamata di correità è stata formulata,
ricevendo una spiccata impronta in stretta relazione alla estrema varietà soggettiva ed oggettiva delle singole vicende processuali.
In particolare, il carattere intrinseco, di ta
le mezzo di prova rivela un'incidenza che tanto più
si sposta da una astratta prevenzione verso la obiet tiva esistenza di elementi ostativi alla sua rile-
vanza probatoria, quanto più, in concreto, la chia-
mata di correo si sposta da aspetti di attendibili-
tà verso aspetti di inattendibilità per obiettiva inconciliabilità di dichiarazioni, diverse, modifica 30
tive, contrastanti, ritrattate, così che la esigen za della motivazione si sposta, nel suddetto arco di sviluppo, dagli elementi concretamente incidenti sulle ragioni di sospetto, da momenti di minima suf ficienza a momenti di rigorosa ed approfondita ana-
lisi sulle ragioni per le quali si ritiene la chia mata di correo attendibile о inattendibile.
3. Individuati i criteri di valutazione della chiamata di correo ed i limiti di efficacia delle pro posizioni accusatorie dei chiamati in correità, va rilevato, su un piano generale, che i giudici di primo e secondo grado, sulla base di una approfondi ta analisi DEiter che ha portato i diversi chia-
manti ad accusare i coimputati, hanno fornito l'enun ciazione adeguata e razionale delle ragioni per le quali hanno attribuito intrinseca attendibilità com
plessiva alle chiamate in correità, senza cadere in
contraddizione o in inammissibili traslazioni, ed hanno individuato gli elementi di riscontro, costi-
tuiti talora da fatti oggettivi esterni alla chia- mata stessa e inerenti al fatto di reato;
ed in al-
tri casi dalla pluralità di chiamate in se attendi-
bili, che, seppur non costituiscono riscontro, con-
tribuiscono, sul piano valutativo, alla formulazio ne del giudizio probatorio, come si vedrà, nell'esal 31
minare la posizione processuale dei singoli ricorrenti.
4. Prima tuttavia, di prendere in considerazio
,
ne i singoli ricorsi è opportuno fissare i concetti di illogicità, contraddittorietà e mancanza di moti vazione, nelle sue diverse prospettazioni, giacché
tutti gli imputati, hanno dedotto, sotto i diversi profili enunciati, la nullità della sentenza per vi zi della motivazione.
La motivazione della sentenza nella quale si concreta il discorso giustificativo della decisione-
ha, come è noto, la funzione di rappresentare alle parti e al giudice DEimpugnazione l'iter logico,
attraverso il quale si è giunti alla sentenza di as soluzione o di condanna.
Tale procedimento è costituito da una catena
di argomentazioni o di sillogismi in cui, per quanto attiene alle questioni di fatto, i dati emersi nel procedimento sono elaborati, coordinati, interpre- tati e valutati ai fini del giudizio conclusivo.
Ma, come spesso accade, nelle valutazioni dei fatti in genere e di quelli umani in particolare,
lo stesso fatto può essere elaborato in un modo piuttosto che in un altro e viceversa, e una volta
individuato nella sua storicità, benché elaborato secondo esatti criteri logici o di metodo, lascia CO 32
munque spazio per diverse possibili interpretazioni
Il giudice di merito, posto di fronte alla necessi-
tà di scegliere, ai fini della formazione del suo
convincimento e della formulazione del giudizio, und degli schemi logici che, in astratto, possono esse-
re seguiti, deve fare ricorso a quello che, in con-
creto si presenti idoneo a giustificare secondo ra-
gione, il giudizio.
Tale scelta, che realizza l'esercizio del po-
tere discrezionale del giudice, si esprime nell'ap-
prezzamento di fatto che, secondo l'ordinamento po-
sitivo, è insindacabile in sede di legittimità, quan do lo schema logico in concreto applicato sia in sé
¡coerente e si conformi ai canoni che presiedono al-
la forma del ragionamento e a principi di razionali tà nella valutazione delle risultanze processuali,
che rendano ineccepibile il discorso giustificativo della decisione.
Discende da ciò che, per la configurabilità
del vizio di illogicità, non basta rilevare che i fatti emersi nel processo potrebbero essere interpre tati diversamente, rimanendosi in tal caso pur sem-
pre nell'ambito degli apprezzamenti di fatto e (giu dizio valutativo del fatto) non sindacabile, ma 100
¡corre che il giudizio, nel quale la decisione si con 33
creta, e si esprime, sia frutto di un ragionamento che, nel suo sviluppo, sia disancorato dalla realtà
processuale o si ponga in contrasto con i canoni logici e razionali cui deve informarsi, .., per cui_la
motivazione sia soltanto apparente, o quando tra le premesse poste e le conclusioni manchi un nesso lo-
gico o funzionale (illogicità intrinseca della moti vazione) nel senso -come si rileva anche nella rela zione al nuovo codice penale- che il giudice, pur muovendo da premesse esatte, giunge a conclusioni che non sono plausibili.
La contraddittorietà, invece, nel significato nel quale tale termine è usato nell'art.475 c.p.p..
postula che la motivazione contenga proposizioni tra loro incompatibili o che vi sia incompatibilità tra le proposizioni che costituiscono il tessuto della motivazione e il dispositivo, onde non sia possibile cogliere il motivato convincimento del giudice e,
quindi, il vero senso della decisione.
La motivazione, infine, è mancante - che è però
cosa diversa dalla semplice insufficienza (che do-
vrebbe dare luogo a rettifica e non ad annullamen-
to) - quando essa è incompleta perché non è estesa a tutte le risultanze processuali ed agli elementi che devono concorrere alla formazione dei singoli - 34
giudizi, confluenti poi in quello finale, o sia co-
stituita da affermazioni apodittiche, prive cioè, di valore dimostrativo.
In sostanza la motivazione nella sua essenza con cettuale, oltre che giuridica, per adempiere alla funzione garantistica che deve svolgere nell'ambito
DEordinamento processuale, deve essere conside-
rata, sotto il profilo sostanziale e formale, idoned a fornire, per la sua razionalità e compeltezza e per la sua aderenza alle risultanze processuali, la giustificazione logica ed esaustiva della decisione!
5. AR IO, a mezzo del suo difensore,
con il primo motivo di ricorso deduce travisamento del fatto, motivazione reticente ed illogica, viola zione e/o falsa applicazione della legge. Sostan-
zialmente si contesta, nel ricorso, l'attendibilità
delle dichiarazioni accusatorie di IE LE
e del AZ, sotto un triplice profilo: il AZ
-secondo la difesa del ricorrente- accusò il AR,
soltanto dopo avere incontrato e parlato con IE
i due hanno fornito una versione DEattività e del l'apporto del AR al sequestro SC non sempre collimanti;
B manca qualsiasi riscontro ogget-
tivo alla chiamata di correo.
La doglianza non è fondata. 35
La Corte di merito, conmotivazione logica ed esaustiva, ha esaminato e valutato tutte le prospet tazioni difensive dei motivi di appello ed ha fonda.
to il suo convincimento sulle dichiarazioni dello.
IE e del AZ( che, con insindacabile apprezza mento di fatto, ha ritenuto pienamente attendibili,
nonostante le rilevate contraddizioni fornendone la giustificazione) e sulle amm:missioni dello stesso prevenuto e sul fallimento DEalibi con il quale egli ha cercato di spiegare la sua presenza in Tori
no nei giorni del sequestro SC.
Per quanto attiene alla pretesa collusione tra lo IE ed il AZ, prospettata nei motivi di ap pello, la Corte di merito ha dimostrato l'infondatez za DEassunto difensivo rilevando, attraverso una attenta analisi degli atti processuali, che il AZ,
nell'interrogatorio del 6 aprile, non accusò in al-
cun modo il AR (ed anzi mostrò sorpresa nello udire il nome del AR), mentre nell'interrogato rio del giorno successivo (quello che avrebbe dovuto essere espressione DEaccordo calunnioso) il Maz-
*
zà non si limitò a parlare del periodo di tempo (14-
16 marzo 1983) in cui frequentò il AR a Torino,'
ma rivelò quanto accaduto nei giorni precedenti in
Calabria a mille e più chilometri di distanza ed in 36
assenza di IE, esponendosi, oltretutto al peri- colo di essere smentito laddove il prevenuto avesse fornito la prova della sua presenza a Torino;
donde la genuinità e la spontaneità delle proposizioni accusatorie del chiamante.
La Corte di merito, sempre confutando gli as- sunti difensivi volti a contrastare il giudizio sul la attendibilità intrinseca delle accuse dello Iera ci e del AZ, ha dimostrato -con un complesso di argomentazioni logicamente coerenti e persuasive e
sulla base di una minuziosa e puntuale ricostruzione della vicenda processuale dei due accusatori e della
evoluzione, in senso accusatorio delle loro dichia razioni- la fondatezza delle ragioni che favorirono o imposero il loro atteggiamento nell'ambito del processo. Le critiche, che sotto questo profilo, il ricorrente muove alla sentenza attengono al conte-
nuto e non al modo con il quale si è formato il то-
tivato convincimento del giudice, e quindi, incido-
no sul merito della valutazione della prova: ma un
tale sindacato è estraneo alla competenza funzionale di questa Corte Suprema.
Con pari scrupolosa attenzione e con altret-
tanta coerenza logica, la sentenza impugnata ha esa minato e valutato criticamente le pretese contrad- - 37 -
dizioni tra le dichiarazioni accusatorie del AZ
.e dello IE, giungendo alla conclusione che tali.
_contraddizioni, pienamente componibili e comunque.
_ spiegabili, non incidono negativamente sul giudizio!
di attendibilità espresso dalla sentenza di primo grado, in tal modo fornendo una risposta adeguata
_e_convincente alle critiche dei ricorrenti. Infine
i giudici di appello hanno dimostrato l'infondatez-
za DEalibi prodotto dall'imputato, ed hanno in-
( dividuato, correttamente, un riscontro alle plurime chiamate in correità nelle sue stesse ammissioni circa i viaggi ad Oppido Mamertino, dei quali hanno parlato i chiamanti e nella sua conoscenza di Car-
dilli e CC, che, secondo AZ e IE, par teciparono all'impresa delittuosa ed al programma di trasferimento in Calabria DEostaggio.
Anche il secondo motivo di ricorso -con il qua le il ricorrente deduce violazione di legge per la mancata derubricazione della fattispecie previ-
sta dall'art.630 c.p.,., avendo la Corte di merito,
in modo del tutto apodittico negato che l'ostaggio sia stato spontaneamente rilasciato- non merita ac coglimento.
_ A prescindere, infatti, dalla considerazione che, nel caso in esame (come più ampiamente si dirà 38
allorché sarà preso in esame l'articolato motivo
di ricorso dello IE che tale questione ha con- siderato in tutti i suoi aspetti noi) è configurabile
l'ipotesi preveduta dal quarto comma DEart.630
c. p., è sufficiente rilevare che l'affermazione del ricorrente, secondo cui la liberazione dello Scaglio
ne non poté essere presa dal AZ senza il consen so di tutti i ricorrenti, costituisce una mera con-
gettura, totalmente disancorata dalla realtà proces suale e dalle risultanze probatorie: non esiste,
cioè, prova alcuna che la liberazione dello Scaglid
ne venne preceduta dalla consultazione e dall'ac-
cordo del AZ con gli altri concorrenti. Ed è no
to che la particolare ipotesi preveduta dal quarto comma -qualunque sia la sua configurazione giuridi ca- ha carattere soggettivo, e non si estende ai
concorrenti, che non abbiano posto in essere la
condotta, sostanzialmente antagonista, descritta nella proposizione_normativa DEarticolo 630 c.p
6. IL PE, con il primo motivo di ricorso, deduce la nullità della sentenza per ca-
renza e vizi logici della motivazione sostenendo che la chiamata di correo del AZ unico suo accu
satore è inattendibile, perché è caduto in contrad dizioni su circostanze essenziali in ordine: a) 39
alle modalità del fatto;
b) alle modalità del viag-
gio ad Oppido Mamertino%; c) alle indicazioni concer nenti l'identificazione e la persona del IL e alle circostanze DEincontro con costui, d) al ruolo svolto dal IL nel sequestro dello Sca-
glione e alla conoscenza di CC LE e
AR IO. Le dichiarazioni accusatorie -si aggiunge- non sono suffragate da oggettivi elementi
1
di riscontro, non potendosi ritenere tali le indica zioni fornite dal AZ sulla persona e sulla vita del IL, poiché trattasi di nozioni che questi può avere raccolto per avere vissuto nei medesimi luoghi o l'avere conosciuto persone da cui ha rice-
vuto informazioni. La Corte di merito, infine, avreb be disatteso, senza fornire una plausibile spiega-
zione al riguardo, l'alibi prodotto dal IL ed ha in proposito travisato i fatti quando afferma "sin dall'interrogatorio del 30.9.1983" in quanto omette di valutare che trattasi DEultimo interrogatorio con inserimento da parte del AZ solo di un dubbio,
peraltro non spiegato, e dimentica viceversa tutte le precedenti perentorie affermazione del predetto.
La doglianza è priva di fondamento.
Le critiche che il ricorrente muove alla senten za impugnata sotto l'apparenza dei vizi della moti 40 vazione in realtà contrastano gli accertamenti e
gli apprezzamenti del giudice di merito -insindaca bili in questa sede- in ordine all'attendibilità
intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni del Maz
zà, desunta dalla spontaneità e dalla completezza delle dichiarazioni di costui e soprattutto dalla particolare significatività DEelemento di riscon tro, che dette dichiarazioni confortano e convalida no sul piano di un arigorosa valutazione di essa. La Corte di merito, infatti, con una puntuale e precisa ricostruzione della narrazione del AZ,
ha dimostrato, con argomentazioni improntate al mas
simo rigore logico e ad alla massima aderenza ai da ti storici, che il chiamante effettivamente fu nel la casa del IL, che egli non aveva mai incon-
trato, perché ha fornito DEabitazione e della strada nella quale essa è ubicata, -stretta e che,
in prossimità del numero civico del IL, con-
sente a mala pena il passaggio di due veicoli che si incrocino- una descrizione pienamente aderente alla realtà.
L'assunto del ricorrente, secondo cui il Maz-
zà, che è oriundo della stessa zona e, quindi, avreb be potuto tali circostanze conoscere direttamente
о per averle da altri apprese, si risolve in una me 41
ra congettura, peraltro priva di un vero contenuto
logico, poiché non dice né quando, né come, né il per ché il AZ -che da tempo viveva a Torino e non
aveva mai abitato ad Oppido Mamertino- che dista pa recchi chilometri dal suo paese di origine- avesse potuto essere a conoscenza della strada in cui il
IL abita, per poterla poi descrivere compiu- tamente e nei suoi particolari. L'elemento di riscon tro, invero, può essere costituito da un qualsiasi elemento estraneo e indipendente dalla chiamata, che seppure marginale è, per la sua particolarità, suf- ficiente a fornire la prova della veridicità delle proposizioni accusatorie.
La Corte di merito ha, poi, dimostrato, con un complesso di dati e di argomenti convincenti e certi,
l'infondatezza DEalibi prodotto dallo stesso Car-
dilli ed ha evidenziato alcuni elementi circostan-
ziali, che alla chiamata in correità attribuiscono una sicura valenza probatoria, e da ultimo, ha con-
futato, disattendendole tutte le critiche rivolte nei motivi di appello alla sentenza di primo grado.
Il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la mancata applicazione della previsione di cui al quarto comma dell'art.630 C.P. non merita accoglimento vuoi perché -come si dimo - 42
-
strerà in prosieguo- la liberazione dello SC
non è riconducibile all'ipotesi normativa in di- scorso, vuoi perché la fattispecie disciplinata nel quarto comma -qualunque sia la sua collocazione sul piano dommatico- ha natura squisitamente soggettiva vuoi perché, manca qualsiasi elemento di prova dal quale possa indursi la dissociazione del ricorrente o che la liberazione DEostaggio fu la conseguen-
za di una deliberazione e DEaccordo di tutti i compartecipi del delitto di sequestro di persona.
Del pari priva di fondamento è la censura del
ricorrente, secondo cui i giudici di secondo grado non avrebbero motivato o avrebbero erroneamente mo-
tivato il diniego delle attenuanti generiche.
L'art.62 bis c. p. che disciplina la categoria del le circostanze attenuanti generiche, non individua né specifica le situazioni in presenza delle quali esse debbano trovare applicazione, attribuendo al giudice un ampio potere discrezionale nella scelta degli elementi e dei dati da utilizzare ai fini del giudizio, positivo o negativo, che sia.
E', però, evidente, date l'indeterminatezza del modello legale e le finalità per le quali tale ca-
tegoria di circostanze stata introdotta nel codice,
che il giudice può e deve far riferimento sia ai cri 43
-
teri enunciati nel primo e nel secondo comma DEart. 133 c.p. sia ad elementi e situazioni diverse da quelle contemplate da tale norma, che presentino un valore particolarmente significativo ai fini della personalizzazione della pena e del suo adeguamento alla gravità concreta del reato commesso e alla per sonalità del reo.
Il potere discrezionale del giudice, peraltro,
! non è illimitato o sottratto a controllo: egli ha l'obbligo di motivare la sua decisione, indicando i criteri utilizzati e le ragioni che stanno alla base della decisione. Ciò non significa però che il giu-
dice debba prendere in considerazione, singolarmen te e specificatamente, tutti gli elementi concernen ti la gravità del reato (art.133, comma I) e la ca-
pacità a delinquere (art.133, comma II), essendo
sufficiente che egli enunci, anche se in modo sinte
tico, gli elementi e i dati che, secondo il suo in
sindacabile apprezzamento, presentino decisiva in-
fluenza ai fini del giudizio e da lui ritenuti assor
benti o prevalenti sugli elementi di segno contrario
Nella specie il giudice d'appello ha escluso che
1'imputato meritasse la concessione delle attenuan-
ti generiche in considerazione degli elementi ne-
gativi costituiti dalla gravità del fatto e dai pre - 44
cedenti penali DEimputato -elementi che insieme valutati sono secondo i giudici di primo e secon do grado- sintomatici di una spiccata capacità a delinquere, cui non si contrappongono elementi po-
sitivi di valutazione. Il ruolo svolto dall'imputatò
non fu marginale, attesa la funzione di collegamento che egli esercitava tra il gruppo di sequestratori,
che l'ostaggio avevano appreso e coloro che avreb-
bero dovuto custodirlo in Calabria. La sentenza anche su questo punto è quindi cor rettamente motivata ed immune da vizi logici o er-
rori di diritto.
7. CI LD denuncia l'erronea interpre tazione ed applicazione DEart.630 c;
p. e comunque
mancanza di motivazione, avendo la Corte di merito escluso, in modo apodittico ed erroneo, che la con-
fessione dibattimentale DEimputato e l'indicazio ne dei correi da lui conosciuti fossero sufficienti per l'applicazione della speciale circostanza atte nuante prevista nel quinto comma DEarticolo ci-
tato.
La doglianza è priva di fondamento.
L'art.630 c.p., al comma quinto, stabilisce che nei confronti del concorrente che, dissociando-
si dagli altri, si adoperi per evitare che l'atti- 45
vità delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuti l'autorità di polizia o l'autorità giu diziaria nella raccolta delle prove decisive per la individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena
DEergastolo è sostituita da quella della reclusió
ne da dodici a venti anni, mentre le altre pene sono ridotte da un terzo a due terzi.
La fattispecie circostanziale prevista dalla se-
conda parte del quinto comma DEart. 630 c.p.
il cui fondamento deve essere individuato in ragion:
di politica criminale e, in particolare, nell'inten zione del legislatore di stimolare la disgregazione dall'interno DEassociazione criminosa e, nel con tempo, di assicurare le prove necessarie per la in dividuazione e la cattura di tutti coloro che hanno partecipato al delitto- è configurabile quando il comportamento collaborativo DEimputato sia tale da apportare un concreto e sostanziale aiuto, che risulti decisivo nell'acquisizione della prova, ne-
cessaria all'individuazione ed alla cattura di colo ro che hanno, in qualsiasi modo, partecipato alla commissione del delitto
Orbene i giudici di primo e secondo grado, con de cisioni conformi, le cui motivazione si integrano
-
si completano, costituendo una unica entità, sotto 46
il profilo logico e giuridico, hanno negato all'im putato, correttamente interpretando ed applicando attenuante l'art. 630 comma 5 c.p., l'invocata ni truziane in quanto egli non ha fornito alcun valido contri-
buto per la raccolta delle prove utili о necessarie
per la individuazione dei compartecipi, tale non po tendosi ritenere -secondo l'insindacabile apprezza mento del giudice di merito- l'indicazione nominati va del ON del LL. e fatta nel corso del dibat timento, sia perché tali indicazioni niente hanno aggiunto alla provagià esistente a carico dei pre-
detti, si perché tali dichiarazioni furono rese,
non già in contesto di dissociazione, ma nel ten-
tativo di screditare il ON, onde scagionare i com
partecipi, chiamati in correità dal medesimo.
8. SP OL, con il primo motivo di ri corso eccepisce, in via preliminare, la nullità del l'avvenuta contestazione del reato di ricettazione di cui al capo 7 della rubrica, e degli atti proces suali consecutivi, con particolare riferimento alla hcognizione di cose disposta in data 5.2.1985, aven dogli il giudice istruttore contestato tale reato nel corso DEinterrogatorio al quale l'imputato era sottoposto per fatti e reati diversi.
L'eccezione non merita accoglimento. 47
La Corte di merito ha respinto, ed esattamente,
l'eccezione di nullità, poiché il reato di ricettazio ne venne contestato nel corso DEinterrogatorio
DEimputato, alla presenza del difensore e facen-
dosi riferimento all'anello, che il SP por-...
tava al dito, proveniente dalla rapina commessa in danno DEZZ.Il giudice, infatti, ha l'obbli go, attesa anche la "ratio" della disposizione di cui al secondo comma DEart. 304 c.p.p. che deve essere individuata nell'esigenza di una sollecita informazione DEimputato e degli altri soggetti che possono avervi interesse, nello spirito della Con
venzione europea dei diritti DEuomo di informa-
re prontamente colui o coloro che vi abbiano inte-
resse o che possano assumere la qualità di parte sin dal primo atto di istruzione, ma deve escludersi che tale comunicazione debbe essere inviata nel caso in cui la prova del reato insorge nel corso DEin
terrogatorio DEimputato, condotta alla presenza e con l'assistenza del difensore di fiducia, e la nuova ipotesi criminosa sia connessa, come nella.
specie, con quelle originariamente contestate allo
Cimputato medesimo.
Anche il secondo motivo di ricorso -con il quale.
il SP eccepisce la nullità della sentenza 48 WWW
per violazione degli artt.144 bis e 465 c.p.p. sul
rilievo che è da ritenere illegittima l'acquisizio ne agli atti del processo degli interrogatori resi
al giudice istruttore di Torino dall'imputato RN
AN, che non era coimputato nel medesimo proces
SO- non è fondata, giacché il secondo comma dell'art.
465 c.p.p. consente la lettura nel dibattimento del l'interrogatorio dei coimputati del medesimo reato o di reati connessi;
lettura che deve ritenersi pie namente legittima anche quando nei confronti di ta
li coimputati il giudizio sia stato separato o con
tro di essi si proceda separatamente.
Pertanto, poiché il RN era coimputato dei reati, per i quali la Corte di Assise procedeva nei confronti del ricorrente, anche se in separato giu dizio, la Corte di merito ben poteva, così come ha fatto, acquisire gli interrogatori dallo stesso Per
na AN resi davanti il giudice istruttore nel procedimento a suo carico.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza in relazione all'ordinanza
10.11.1987, con la quale la Corte di merito ha re-
spinto l'istanza di confronto con il coimputato Per
na AN, poiché questi era detenuto e, quindi,
poteva essere emesso mandato di accompagnamento, - 49
e che l'assunto della sentenza, secondo cui, avendo l'imputato rinunziato a comparire, non era possibi-
le disporre l'accompagnamento coattivo ex art.427
C.P.P...è erroneo.
Anche tale motivo è privo di fondamento.
Il disporre il confronto tra imputati dello stes so reato sia nell'ipotesi di processo simultaneo,
sia che si proceda contro gli imputati in separati processi- costituisce una facoltà del giudice di me rito (sottratta al sindacato di legittimità, quando
le dichiarazioni del coimputato non hanno valore as solutamente decisivo ai fini del giudizio) e non un obbligo del giudice di merito. Pertanto non può dar luogo a doglianza il provvedimento con il quale il giudice abbia ritenuto, secondo il suo apprezzamento
non necessaria né utile la presenza DEimputato,
richiesta da un coimputato al fine di un confronto
о di ottenere un chiarimento. Le ipotesi della presen za DEimputato o del coimputato, coattivamente acquisibile, contemplata dall'art.429 c.p.p. costitui
scono altrettanti eccezioni alla regola ricavabile dagli artt. 427 e 428 dello stesso codice, sicché il provvedimento di accompagnamento coattivo deve es-
sere emesso soltanto quando sia giustificato da ri-
levanti esigenze di acquisizione della prova: situa - 50
zione che non ricorreva, nella specie, come chiara
_mente emerge dalla motivazione della sentenza in or dine al giudizio di responsabilità DEimputato..
Con il quarto motivo_si_denuncia la nullità del la sentenza per omessa, illogica e superficiale va lutazione delle risultanze processuali ed in specie delle chiamate in correità provenienti da taluni
\ coimputati e conseguente carenza di motivazione, per
(ché meramente apparente, in relazione all'afferma-
zione di responsabilità DEimputato per il tenta-
tivo_di_sequestro in danno di TO MM. So-
stiene, in sostanza, il ricorrente che la Corte di merito ha omesso di motivare singolarmente le chia-
mate di correo per verificare la sussistenza dei re quisiti minimi di immediatezza, spontaneità e disin
teresse che debbono caratterizzare questo mezzo di prova per essere utilizzato.
La censura non è fondata.
I giudici di primo grado, correttamente appli-
cando i criteri enunciati da questa Corte in sue
precedenti pronuncie e qui ribadite, hanno dimostra
to, con insindacabile apprezzamento di fatto perché
sorretto da motivazione adeguata e congrua e con cor retto uso dello strumento logico, la piena attendi bilità delle proposizioni accusatorie, sostanzial- 51
mente convergenti e nella loro essenza univoche, re se in tempi diversi ed in luoghi differenti, da ON,
IE, NS che, essendo inoltre suffragate dal le dichiarazioni di DI, estraneo a tale vicenda,
e dalle ammissione di BA, costituiscono, valutate nel loro insieme, il quadro probatorio, sul quale si fonda la sentenza gravata.
Ne deriva che le censure di carenza ed illogi-
cità della motivazione si risolvono in censure di fat to all'apprezzamento del giudice di merito, insin-
dacabile in questa sede, poiché lo schema logico,
in concreto applicato nella valutazione della prova e nella formazione del convincimento del giudice,
rsponde a corretti principi di razionalità ed è con forme ai canoni che presiedono alla forma del ragio namento, anche se i fatti emersi nel processo sono stati considerati e valutati in modo diverso dalle prospettazioni difensive.
di Va aggiunto, per completezza, che la sentenza secondo grado ha preso in esame e criticamente va-
lutate tutte le censure che il ricorrente aveva mos grado disattendendoleso alla decisione di primo grado, d con adeguata e congrua motivazione.
Per le stesse ragioni deve essere rigettato il quinto motivo di ricorso, con il quale si lamenta la La puntualiz
52
-
1
inesatta valutazione delle chiamate in correità,
nonché l'illogicità e la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del SP
per il sequestro, a scopo di estorsione, del Gior-
dano e dei reati connessi.
La Corte di merito è pervenuta al convincimento della partecipazione del SP al sequestro sul la base delle dichiarazioni, sostanzialmente conver genti, del ON, del LO, del AT, del
RO e da ultimo, di RN AN. '
La Corte di merito ha, poi, esaminato singolar mente le dichiarazioni di ciascuno dei coimputati,
e i rilievi critici DEappellante, giungendo alla conclusione, debitamente motivata, che le obiezioni difensive non erano tali da incidere sull'attendi-
bilità e la veridicità delle dichiarazioni dei sin-
goli accusatori, ponendo anche in rilievo, in sin-
tonia con la sentenza di primo grado, le implicite ammissioni sulla presenza sul luogo del delitto,
fatta dallo stesso imputato, nel tentativo di rin-
tuzzare le accuse del ON.
La sentenza impugnata, contrariamente a quanto
dal ricorrente si sostiene, ha valutato le chiamate di correo secondo criteri logici e razionali, attri buendo al materiale probatorio, sottoposto al suo - 53
vaglio critico, piena attendibilità, quale premessa indispensabile del giudizio di responsabilità. in
In questo contesto le critiche che il ricorrente muove alla sentenza gravata sotto il profilo della mancanza o illogicità della motivazione prospettano una diversa lettura degli atti che, oltre ad essere to astratta dalla realtà processuale, quale emerge dal ul la ricostruzione storica operata dai giudici di pri er mo e secondo grado, è inammissibile in questa sede,
perché estranea al sindacato di legittimità ed alla funzione istituzionale di questa Corte.
Per quanto attiene al sesto motivo, con il quale si deduce la nullità della motivazione per illogi-
cità della motivazione in ordine alla ritenuta respon sabilità DEimputato per il delitto di ricettazio ne, è sufficiente osservare e rilevare che la Corte
di merito ha fondato il giudizio di colpevolezza
DEimputato sulle dichiarazioni concordi rese dal Diana e di TA PE, le quali hanno tro- vato un significativo riscontro nella circostanza che l'imputato era in possesso di un anello prove-
niente dalla rapina, e in altri elementi circostan-
ziali (quale l'appartenenza del prevenuto all'asso ciazione per delinquere nel cui ambito la rapina ven ne decisa) di indubbio valore sintomatico. 14
Con il settimo motivo il ricorrente lamenta il logicità e contraddittorietà della motivazione e la
contraddittoria valutazione di fondamentali risul- tanze di causa e conseguente illogicità e contrad-
dittorietà della motivazione relativamente all'af-
fermazione della sua penale responsabilità per il reato di associazione per delinquere.
La censura non merita accoglimento.
1
Le sentenze di primo e secondo grado sono per-
venute all'affermazione della responsabilità del ricorrente per il delitto di associazione per delin
1 quere, sulla base delle dichiarazioni di AT
(circa il prestigio di cui godeva in carcere l'impu tato e sul fatto che egli era sempre informato sul l'andamento delle trattative concernenti il seque-
stro IO) del ON (secondo cui dal carcere
il SP faceva pervenire indicazioni sul come si doveva trattare il sequestrato) e del Perna Gae
tano (il quale riferì che l'imputato alla riunione nella discoteca "Eze Puff" era rappresentato dal cugino IA perché in quei giorni la madre era:
ricoverata in ospedale), nonché dalla partecipazio ne DEimputato al tentativo di sequestro DEAr
lotto, (voluto ed organizzato dall'associazione criminale, costituita nella discoteca di cui si 55
-
detto) al sequestro IO, ed alla spartizione del bottino della rapina di EC di Valenza, pur non avendovi preso parte.
L'assunto del ricorrente, secondo cui la senten za avrebbe fondato il giudizio di responsabilità
sulle inaffidabili e scarsamente probanti dichiara zioni del AT, del ON e del RN, oltre ad es sere riduttivo ed infondato, attraverso l'apparenza
1
del difetto di motivazione, mira a contrastare il motivato insindacabile convincimento del giudice di merito, adeguatamente e congruamente motivato.
Il settimo motivo di ricorso con il quale il ri corrente deduce la mancanza ed illogicità della mo-
tivazione in ordine all'assoluzione dal delitto di omicidio del AB, è manifestamente privo di fondamento, poiché la Corte di merito ha evidenzia-
to tutta una serie di elementi indizianti emersi a
carico DEimputato, ritenendo, però, con insinda-
cabile apprezzamento, che essi, per la loro obietti va incompletezza ed equivocità non fossero dotati
DEefficacia dimostrativa necessaria per giungere all'affermazione di responsabilità DEimputato con quella certezza che costituisce il presupposto logi co e la condizione prima del giudizio di responsa-
bilità. In questa prospettiva le censure del ricorrente tendono a contestare la fondatezza del dubbio;
ma
tale prospettazione è estranea al sindacato della
Corte che nell'ipotesi di assoluzione con formula di bitativa, deve limitarsi a controllare che l'inda-
gine del giudice di merito sia stata estesa a tutti.
gli elementi, sia quelli favorevoli che quelli con-
trari all'imputato emersi nel processo e che il dubbio -discendente da una obiettiva incertezza del la prova- è sorretto da una motivazione congrua_e.
logicamente corretta.
Va, infine, rigettato l'ultimo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta la mancanza di mo tivazione e l'erronea applicazione della legge. in
ordine alla mancata concessione delle attenuanti ge
[neriche ed alla concreta determinazione della pena anche in rapporto all'aumento per la ritenuta _con_
tinuazione.
Le attenuanti generiche, come la corretta deter minazione della pena nei limiti minimi e massimi fissati dalla norma incriminatrice, rispondono alla esigenza, ad entrambe comuni, di adeguare la misura della pena irrogata alla effettiva entità del fatto nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi ed alla per.
sonalità del suo autore e sono rimesse al potere - 57
discrezionale del giudice del merito, il quale deve esercitarlo tenendo presenti i parametri indicati nel primo e secondo comma DEart.133 c.p. e di tut ti gli elementi particolarmente significativi pro-
spettati dalle parti o emergenti dagli atti proces- suali e deve giustificare il risultato raggiunto me diante una motivazione adeguata e congrua.
Per adempiere al suo obbligo di motivare il giu dice non deve, però, prendere in esame e considerare
tutti gli elementi indicati nell'art.133 c.p. o i
dati prospettati dall'imputato o risultanti dagli atti del processo, essendo necessario, ma anche suf ficiente, che egli enunci quello o quelli elementi positivi o negativi da lui considerati, in un giu-
dizio di sintesi, prevalenti o determinanti ai fini del giudizio, dovendosi in tal caso ritenere che egli ha valutato e implicitamente negato rilievo agli aspetti del fatto o della personalità DEautore,
non direttamente considerati, sempre che la valuta-
zione compiuta non risulti, anche in relazione alla fattispecie concreta, in contrasto con i canoni lo-
gici del ragionamento o con i principi giuridici in materia di determinazione della pena о con quelli
¡più generali immanenti o deducibili dal sistema.
Nel caso in esame i giudici di primo e secondo 58
grado -a prescindere dal rilievo che il ricorrente ha solo genericamente indicato gli elementi che avreb bero potuto essere esaminati in senso favorevole al l'imputato, nella formulazione del giudizio sulle richieste attenuanti generiche e nella determina-
zione della pena- hanno motivato il diniego delle a tenuanti generiche e la concreta misura della pena irrogata, anche per la continuazione, tenendo conto dei precedenti penali DEimputato, della gravità
in concreto dei delitti commessi e della gravità e del numero dei reati satelliti. 9. Con il primo motivo di ricorso De IT Gen-
e SC NG deducono l'inosservanza naro e l'erronea applicazione della legge penale, rile-
vando che "le condotte attribuite agli imputati sem brano frutto di intuizioni medianiche ed ancor più
della logica del pentitismo premiale in cui i delin
quanti comuni, arrogandosi il ruolo di ausiliari del giudice, fanno l'elenco dei buoni e dei cattivi diventano pilastri DEapparente realtà processua le, verità o intuizioni che la semeiotica giuridica rifiuta e che appaiono lungo vie estranee alla epi-
stemologia forense dominante, ispirate come sono da
interessi, vuoi finalizzati a bassa vendetta sia al la sempre più diffusa "captatio benevolentiae". La Corte di merito, secondo il ricorrente, rece-
pendo nella loro sostanziale integrità i criteri ispiratori della affermazione di responsabilità dei due imputati, ha posto in essere quel vizio logico per difetto e contraddittorietà di motivazione che comporta l'annullamento della sentenza.
La doglianza non merita accoglimento.
I giudici di primo e secondo grado hanno affer-
mato la responsabilità dei due imputati per il reato di ricettazione loro contestato sulle dichiarazioni di NS, DI ed NG, valutate analitica mente ed in rapporto ai rilievi critici difensivi,
dimostrando, con motivazione convincente ed esente dei denunciati vizi, che le obiezioni e le tesi di-
fensive contrastano con la realtà processuale, quale evidenziata nella sentenza gravata.
L'affermazione del ricorrente secondo cui le di chiarazioni del DI -principale accusatore del De
IT- sarebbero illogiche e contraddittorie è stata confutata dai giudici di secondo grado, i quali han no rilevato e valorizzato quale elemento di riscon tro di tale deposizione la circostanza riferita da
NG e non smentita -da alcuno- di avere appre so dal DI -in epoca certo non sospetta- al quale aveva riferito di essersi rivolto a certo Mansi, per 60 trovare un acquirente dei gioielli provenienti dal-
la rapina - che in realtà egli aveva già trovato l'acquirente dei gioielli in De IT, suo amico e co
noscente.
La sentenza, considerata nel suo complesso, è
ampiamente motivata e utilizza quale fonte di prova le dichiarazioni accusatorie del DI -di cui ha dimostrato l'attendibilità- avallata dalla deposizio ne DENG, oltre che da elementi circostan ziali di indubbio rilievo, sul piano effettuale e su quello valutativo decisionale, mentre nessun ele
calun mento sorregge la tesi difensiva DEaccusa
niatrice.
Significativo elemento di riscontro è costitui to, per quanto attiene alla posizione dello Scaglio ne, dal sequestro di un assegno posto all'incasso dalla moglie di MA NC, il quale parteci-
pò alla rapina in danno DEZZ, e provenien
te dallo SC, in un contesto temporale prossi mo a tale delitto, e dalla mancanza di qualsiasi giustificazione al riguardo da parte dello stesso
SC.
10. DI RO, con il primo motivo di ri-
corso, denuncia la mancanza di motivazione in ordine alla reiezione della richiesta di assoluzione per il - 61
delitto di tentato sequestro di TO MM e lesioni personali in danno del medesimo, per non avere commesso il fatto, in quanto, a suo dire, l'ap porto da lui dato alla commissione del fatto è privo di rilevanza causale in quanto le ispezioni in pre-
cedenza da lui compiute erano state superate da si-
milari attivazione di altri compartecipi, mentre con il secondo motivo lamenta la mancata applicazione f della causa di non punibilità per avere disistito dall'azione criminosa posta in essere dai coimputati
Entrambi i motivi non meritano accoglimento.
Secondo l'art. 56 del codice penale si ha ten-
قصده مانی tativo punibile quando il colpevole compie atti di-
retti a commettere un dato delitto se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. Éli atti sono idonei quando -valutati singolarmente e nel loro com plesso, secondo il c.d. criterio della prognosi po-
stuma, tenuto conto delle conoscenze DEuomo medio e di quelle eventualmente superiori DEagente, era no in concreto capaci di cagionare la lesione del be ne giuridico tutelato dalla fattispecie incrimina-
trice.
La direzione non equivoca degli atti, che assie me alla idoneità, delinea sul piano oggettivo la fat tispecie di tentativo sta, invece, ad indicare la - 62
-
esigenza, imposta dal principio di legalità, che gli atti denotino per se medesimi e nel contesto in cui sono inseriti, la direzione verso lo scopo crimino-
so, già accertato o risultante "aliunde
Se il colpevole agisce in concorso con altri,
sono rilevanti, in relazione alla fattispecie in-
tegrata risultante dalla combinazione degli artt.
110,: 56 c.p. eddalla disposizione normativa che prevede la figura del delitto consumato, gli atti ach che il colpevole pone in essere come risulta Yargo
mentando dagli artt.114 e 115 c.p. nella fase dellap.,
preparazione o DEesecuzione del delitto avuto di mira, quando con il suo comportamento egli abbia co munque contribuito alla realizzazione DEillecito
Nell'ipotesi, cioè, di concorso eventuale di persone nel delitto, la rilevanza penale degli atti posti in essere da ciascun concorrente deve essere valuta ta e rapportata alla realizzazione collettiva, e icioè in relazione anche agli atti posti in essere dai concorrenti.
Nel caso di specie, come risulta dalla senten-
za impuganta, sul punto adeguatamente motivata, il ricorrente partecipò all'ideazione del delitto ed effettuò secondo l'accordo criminoso, i sopralluoghi
痴
presso l'abitazione DETO per studiarne i - 63
movimenti.
I coimputati, nell'esecuzione del tentativo non portato a termine per cause indipendenti dalla loro volontà, in realtà si giovarono ed utilizzarono anche le informazioni fornite dal DI, benché questi non avesse poi preso parte all'episodio di cui al capo di imputazione.
Il comportamento DEimputato, pertanto, valu-
tato in rapporto agli artt..110, 114, 115 e 56 e 630
c.p., integra, come esattamente ritenuto dai giudic:
di merito, il delitto di tentativo di sequestro, aven do contribuito alla realizzazione sia del primo che del secondo tentativo di sequestro.
Del pari priva di fondamento è la censura con-
cernente la mancata applicazione della desistenza vo
lontaria.
La desistenza, considerata sotto il profilo og gettivo consiste nella interruzione o nell'abbando-
no DEazione criminosa, che eviti che si realizzi la condotta tipica descritta nel paradigma legale della fattispecie incriminatrice, mentre sotto il pro filo soggettivo, è caratterizzata dall'abbandono volontario DEazione.
La volontarietà, che costituisce l'elemento sog gettivistico della desistenza, implica la facoltà 64 -
di agire liberamente, e cioè di fare una scelta tra diverse possibilità date, secondo criteri di ragio-
nevolezza. Ne consegue che la desistenza è volonta ria quando il colpevole ha la ragionevole possibili tà di scegliere tra il proseguire nell'azione crimi nosa ° l'abbandonarla.
Nell'ipotesi di esecuzione plurisoggettiva il semplice abbandono DEazione criminosa rileva sol tanto quando colui che desiste è l'esecutore mate- riale del delitto, mentre se è un partecipe atipico.
per potere beneficiare della causa di esenzione per sonale della causa di non punibilità prevista dal l'art.56 c.p., deve annullare il contributo dato al la realizzazione DEillecito. Ed invero, poiché nell'ipotesi di esecuzione plurisoggettiva l'azione è unica ed è propria di tutti i concorrenti, il partecipe, diverso dall'ese cutore materiale beneficia della desistenza se ed
in quanto annulli totalmente, con il proprio compor tamento, il contributo dato al piano criminoso.
In altre parole, mentre l'autore materiale, come
portatore del dominio del fatto, è certamente in condizioni di attuare nel caso di tentativo incom-
piuto (e cioè quando l'azione non è esaurita) una
desistenza effettiva con il semplice abbandono o la - 65
-
semplice interruzione DEazione criminosa, il par tecipe non si deve limitare a lasciare alle cose un corso da lui più non condiviso, perché il contributo al fatto collettivo è divenuto efficace e, non può,
quindi, essere neutralizzato con un semplice "la-
sciare andare"; ma è necessario che egli intervenga in modo diretto con un comportamento che valga ad an nullare il contributo dato, in modo che questo non possa essere più efficace nella prosecuzione del rea to, come emerge chiaramente dalla interpretazione logico-sistematica dagli artt.56, 110 e 115 c.p.
Orbene, nel caso di specie, la sentenza di se-
condo grado, nel confutare la tesi difensiva propo-
sta nei motivi di appello, ha dimostrato che l'impu tato non fece alcunché per annullare il contributo dato alla commissione del primo tentativo e che i coimputati sfruttarono le informazioni da lui rac-
colte, nell'esecuzione del tentativo, non riuscito per l'imprevista reazione della vittima, e realiz-
zato il 16 dicembre.
L'infondatezza del terzo motivo di ricorso discen de dalle considerazioni svolte: l'imputato deve ri
-
- spondere del tentativo posto in essere, con la sua
-
-
-
presenza il 10 dicembre, poiché l'azione criminosa
--
-
-
non fu portata a termine per l'inopinata ed impre 66
- vista presenza sul luogo del delitto di numerose persone, sicché l'abbandono DEazione criminosa fu imposta da fattori sopravvenuti, che resero im-
possibile l'attuazione del delitto, che, per tal motivo rimase allo stadio di tentativo punibile a norma DEart.56 c.p. nonché del tentativo realiz-
zato dai compartecipi il 16 dello stesso mese, avent
do costoro fruito éd utilizzato le informazioni e
i dati da lui raccolti per la commissione del de-
litto.
Il quarto motivo, con il quale il ricorrente lamenta l'erroneità della motivazione concernente la mancata applicazione della massima diminuzione di pena prevista dal quarto comma dell'art.630 c.p.
e per le attenuanti generiche, non merita accogli-
mento. La Corte di merito, con motivazione adeguata e congrua, ha negato all'imputato le attenuanti ge-
neriche, in considerazione dei suoi gravi e molte-
plici precedenti penali e nel determinare la pena in concreto irrogata, ha tenuto conto della sua per sonalità e della gravità del fatto, desunta dalle
modalità e dalle circostanze che ne accompagnarono la preparazione e la esecuzione. La stessa Corte
ha giustificato, con considerazioni puntuali e giu ridicamente esatte, la mancata applicazione nel mas - 67
-
simo della attenuante di cui al quarto comma dello art.630 del codice penale. La motivazione della sen tenza è in relazione a tali punti, corretta e adegua ta, e non presenta alcuno dei vizi dedotti, avendo i giudici di secondo grado esaminate, disattendendole tutte le cirtiche e le obiezioni difensive.
Infine palesemente infondato è il motivo di ri-
corso con il quale l'imputato deduce la mancanza ed illogicità della motivazione per la ritenuta sussi-
stenza del delitto di partecipazione ad associazione.
La Corte di merito, seguendo il metodo di indagi ne probatoria utilizzato nella valutazione delle chiamate di correo dei diversi coimputati, che hanno collaborato con le autorità inquirenti, ha ritenuto che anche il DI facesse parte DEassociazione
per delinquere;
e tale convincimento ha fondato, da un lato, sull'ammissione dello stesso ricorrente di aver fatto parte del gruppo in cui erano MA,
RN, NS, ON e IA -tutti condannati
per associazione per delinquere- e, dall'altro, sul la partecipazione DEimputato alla rapina di Pe-
cetto di Valenza, in danno DEZZ -progettata ed eseguita dai membri di detta associazione e sul la sua fattiva collaborazione nel doppio tentativo,
non riuscito, di sequestro DETO, voluto dal x - 68
1
sodalizio criminoso.
11. IA IO, con il primo motivo del ricorso depositato il 7.1.1988, denuncia mancanza di motivazione per apoditticità, illogicità ed omes SO esame di circostanze decisive in ordine al giudi zio, circa la sussistenza di prove per l'imputazione di avere partecipato, con il ruolo di custode, ai se questri in danno di SC AN, e reati connes
si. Si deduce, cioè, il mancato esame della persona-
lità del chiamante e della credibilità intrinseca di lui;
l'omesso esame delle contraddizioni e delle
diverse dichiarazioni provenienti dal medesimo "chia mante"; omesso esame della mancata conferma DEac
cusa in dibattimento;
omesso esame DEinesistenza
di elementi di riscontro. In particolare sostiene la difesa che: a) alla mancata valutazione della re sponsabilità del chiamante si accompagna la mancan-
za assoluta di qualsiasi elemento di riscontro -quale cricostanza inerente alla prova del fatto di reato-
tale non potendo essere considerata la presenza,
mai negata dal IA a Torino;
b) lo IE par
1ò, ma soltanto dopo essere stato accusato e condan
nato per avere venduto il cadavere del CR,
agendo in concorso con altri "pentiti" detenuti ad
Ivrea e con agenti di custodia;
c) IE, in ordine 69
-
al sequestro CR, non ha disdegnato di accusa-
re suo nipote RT PE, assolto dal Tribunale
dei minori;
d) IE ha taciuto il nome dei suoi parenti, fino a quando non ebbe a parlare il RN;
e) il chiaro mendacio dello stesso IE circa le persone che con lui attendevano l'arrivo DEostag
gio TO, se posto in relazione con le dichiara-
zioni di altri coimputati;
f) la mancata conferma delle sue dichiarazioni nel dibattimento;
g) non sono state esaminate le prove dedotte dall'imputato sul suo rientro a Bovalino e sul modo nel quale ap-
prese DEarresto dei suoi parenti, mentre si tro-
vava nel suo paese di origine, impedendo così ad esso imputato di difendersi provando;
h) la presen za DEimputato dopo il 15 febbraio a Torino non
è provato, data la genericità della deposizione Co- stanzo, e comunque sarebbe giustificata dalla pre-
senza dei suoi parenti.
La doglianza non merita accoglimento.
La Corte di merito ha confermato il giudizio di responsabilità del ricorrente, fondato sulle dichia razioni accusatorie di IE LE -del quale i giudici di primo e secondo grado hanno dimostrato la piena attendibilità, nonostante la sua personalità
e l'interesse a confessare onde ottenere i benefici 70
Cualiz
previsti dall'art.630 del codice penale- confermata da un lato, dalla presenza DEimputato che abita e lavora in Calabria- in Torino nei giorni preceden ti e successivi ai sequestri di SC PE
e di IO UI -che egli custodiva proprio nella cascina di IE- presenza non giustificata da alcuna reale plausibile ragione, e dalla assidua frequentazione delle altre persone che partecipa- rono a furono condannate per avere attuato i due sequestri. Detta circostanza è convalidata dal rin-
venimento,il 16 marzo 1983, della sua fotografia,
scattata al Luna Park il 14.2.1983, nella dimora de
SP, condannato anche lui per entrambi i seque
stri, nonché dalle dichiarazioni rese, durante il
procedimento d'appello, dal RN AN, il quale riferi di avere visto il IA nella cascina di
IE, dove custodiva il IO, rapito da esso
RN ed altri e trasportato in detta "cascina" in
Villa Miroglio.
I giudici di secondo grado hanno poi esaminato
e valutato le giustificazioni addotte dal IA
-nel memoriale da lui inviato ai giudici, dal luogo in cui si nasconde- e dalla difesa nei motivi di appello, per giustificare la sua presenza a Torino,
rilevando che lo zio, ST IO, per assiste - 71
-
re il quale egli sarebbe stato a Torino, venne ri-
coverato in ospedale il 10 gennaio e dimesso il 3 febbraio 1983, mentre il IA, come emerge dal la fotografia sequestrata nell'abitazione del Codispo
ti e dalla deposizione di NZ RI, e di
RN AN (rese nel 1983, prima cioè che colla-
borassero con gli inquirenti), fu certamente in To-
rino, nella seconda metà di febbraio (allorché, secon do le dichiarazioni accusatorie di IE, custodiva lo SC) e, quindi, dopo che lo zio aveva fat-
to ritorno in San Luca.
Anche il secondo motivo di gravame, con il quale il ricorrente, lamenta mancanza e contraddittorietà
di motivazione in ordine alla condanna per il delit шента некодженно Man to di associazione per delinquere, La Corte di meri to, dopo avere analiticamente confutato le proposi-
zioni difensive prospettate nei motivi di appello e nel dibattimento disattendendole, ha confermato il giudizio, espresso dai giudici di primo grado, che la responsabilità DEimputato, anche in ordine a tale reato, emerge dalla sua partecipazione ai due sequestri, realizzati dall'associazione di cui fa-
cevano parte sia il fratello NN -additato qua le uno dei capi- e dal fatto che egli nonostante avesse altri impegni in Calabria, ove gestiva un 72
-
supermercato- raggiunse Torino per fare da custode alle persone sequestrate dall'associazione.
In questo contesto deve, pertanto, ritenersi che la sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi denunciati, poiché essa è completa -ossia este sa a tutti gli elementi processuali rilevanti, uti lizzati nella formazione dei singoli giudizi con-
fluenti in quello finale-, corretta -perché aderen.
te ai dati processualmente acquisiti- ed immune da vizi logici, poiché nel suo svolgimento, il ragio namento non presenta alcuna frattura, sicché la con clusione alla quale perviene costituisce la conseguen za, l'unica possibile, degli elementi di accusa, va lutati e considerati, singolarmente e nel loro in-
sieme, nell'ambito di un procedimento logico, ispi rato al massimo rigore ed alla più assoluta corret tezza.
*
Per quanto riguarda il motivo di ricorso con il
quale il ricorrente si duole della mancanza di mo-
tivazione in ordine alla misura della pena è suffi-
ciente rilevare che il ricorrente non ha indicato quali sono gli elementi che avrebbero giustificato l'irrogazione di una pena diversa ed inferiore.
La Corte di merito ha, con motivazione esausti va ed immune da errori logici o di diritto, deter 73
minato la pena in misura più ridotta, in conseguen-
za del giudizio di prevalenza delle attenuanti ge-.
neriche sulle aggravanti contestate, rispetto a quel la comminata dai giudici di primo grado, anche se ta le riduzione non ha effettuato nel massimo, in con-
siderazione della molteplicità e gravità dei fatti
DEimputato commessi
12. IA NN, con il primo motivo di ricorso denuncia, a mezzo del suo difensore, la nul lità della sentenza per violazione degli artt.474 e
475 n.3 c.p.p. in relazione all'art.524, n.3 dello stesso codice per erroneità ed illogicità della moti vazione, puramente apparente, in ordine all'afferma zione di responsabilità per tutti i reati-fine, deri vata unicamente dalla partecipazione al reato associa tivo.
Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per travisamento del fatto, l'omessa valu tazione di circostanze decisive al fine di decidere,
con particolare riferimento alla chiamata di correo,
:conseguente a manifesta illogicità e contraddittorie tà della motivazione, ed anzi motivazione apparente,
relativamente all'affermazione della sua responsabi lità per il reato di associazione per delinquere ed alla sua qualifica di capo. - 74 Con il terzo motivo, che si ricollega ai due precedenti, il ricorrente deduce la nullità della sentenza in relazione al sequestro IO, avendo la Corte di merito, a suo giudizio, violato le nor me processuali in ordine all'istanza di rinnovazio ne del dibattimento avanzata dalla difesa e valutato in modo superficiale ed illogico la chiamata in cor reità, fatta da ON AN, assolutamente priva di riscontri. Aggiunge ancora il ricorrente: a) che l'assunto della Corte di merito, secondo cui è ipo-
tizzabile che, mentre l'imputato si era portato in
Calabria per studiare i particolari del previsto trasferimento DEostaggio, MA NC abbia deciso l'azione non attendendo il ritorno DEim-
putato, si risolve in una affermazione apodittica,
indimostrabile attraverso gli atti di causa;
b) che la sentenza di secondo grado ha, con motivazione superficiale ed illogica, negato valore alla ritrat tazione del ON, il quale riferì che non il Gior dano ma l'TO, ove il sequestro fosse riuscito,
avrebbe dovuto essere trasferito in Calabria;
c) che la sentenza non ha tenuto conto della circostanza di assoluto rilievo che il sequestro IO, secon do il RN, venne progettato quasi improvvisamente forse lo stesso giorno in cui venne eseguito. 75
Con il quarto motivo, infine, il ricorrente si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante la presenza di elementi a lui favorevoli di indubbio valore, che la sentenza non ha considerato o presi in esame.
Il motivo, che nell'ordine logico deve essere
esaminato per primo è quello con il quale si denuncia la mancanza e l'illogicità della motivazione in or dine alla responsabilità del ricorrente per il de-
litto di associazione per delinquere. La censura non merita accoglimento.
I giudici di secondo grado, riprendendo ed appro fondendo le argomentazioni della sentenza di primo grado, sono pervenuti al convincimento della parte-
cipazione DEimputato all'associazione per delin-
quere, con motivazione congrua e logicamente corret ta fondata sulle dichiarazioni convergenti di ON
ed NS, confermate in un momento successivo anche da DI e RN AN e sugli episodi costituiti dalle pressioni fatte su AD CA e BA (nella cui casa venne tenuta la riunione preparatoria nel-
la quale venne ideato il sequestro TO).
Le critiche che la difesa muove sulla veridicità
(per quanto attiene a AD CA) e la rilevanza
delle dichiarazioni del BA, che costituiscono un 76
elemento oggettivo di riscontro delle plurime dichia razioni accusatorie dei compartecipi, sono prive di fondamento, giacché la Corte di merito ha dato contezza delle ragioni, logicamente plausibili, per le quali ha ritenuto di attribuire veridicità e ri-
levanza a tali dichiarazioni, dimostrando che fu il 3
IA a portare a AD CA una missiva del
ON, con l'indicazione di quello che costui avrebbe dovuto dire al giudice, aggiungendo che il IA
era accompagnato da certo CE di RI, rico- nosciuto in un secondo momento come uno dei capi del l'associazione criminale, residente al sud, donde operava in appoggio al gruppo che eseguiva i seque-
stri in Piemonte.
La dichiarazione del BA -per la sua linearità
esclude, secondo l'insindacabile apprezzamento del giudice di merito, qualsiasi equivoco in ordine alla reale portata delle sue dichiarazioni, poiché egli affermò che, pochi giorni prima del AL del 1984,
NN IA era passato da lui e gli aveva rac
comandato che se fosse stato interrogato, avrebbe dovuto negare la circostanza della riunione in casa sua, ove, secondo i chiamanti in correità, si svol-
se la riunione destinata alla ideazione ed alla pre parazione del sequestro TO. - 77 -
Del pari infondata è la censura relativa alla qualità di capo attribuita al IA.
I giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto che IA NN fosse uno dei capi DEor-
ganizzazione sulla base delle dichiarazioni del ON,
DENS, del DI e del RN, sugli episodi
CA e BA che, secondo il convincimento dei giu dici ampiamente motivato e persuasivo nelle sue di-
----
articolazioni, costituiscono la conferma delle di-
chiarazioni accusatorie dei compartecipi e della po sizione che il IA per poter compiere le azio ni che gli vengono attribuite, doveva necessariamen te avere nell'ambito DEorganizzazione.
Per quanto attiene alle censure che il ricorren-
te muove alla sentenza impugnata nella parte concer nente la partecipazione DEimputato all'ideazione e all'esecuzione del tentativo di sequestro commes-
so nei confronti DETO è sufficiente rileva re che la corte di merito, per giustificare l'affer mazione di responsabilità del prevenuto, ha fatto per no sulle proposizioni accusatorie di DI, NS
e ON che al tentativo di sequestro parteciparono in prima persona- e che hanno trovato un riscontro oggettivo nelle dichiarazioni testimoniali di AD Castro e di BA, che resistono alle critiche difen 78
-
sive ed alle prospettate, ma non dimostrate, inter-
pretazioni alternative.
Del pari priva di fondamento è la critica che il ricorrente muove alla sentenza in ordine alla respon sabilità per il delitto di ricettazione, conseguente alla rapina di EC di Valenza: i giudici del me rito hanno ritenuto, con insindacabile apprezzamento dei fatti, perché sorretto da una motivazione congrua,
che il IA lo ricevette, per la sua posizione
'nell'ambito DEassociazione criminosa, una parte di quanto ricavato dal DI dalla vendita dei gio-
ielli rapinati, come risulta dalle dichiarazioni re se in tempi ed in luoghi diversi e in differenti pro cessi dallo stesso DI e da NG, che a quel la rapina avevano partecipato.
Anche le censure formulate con il terzo motivo sono prive di fondamento.
I giudici di secondo grado, seguendo l'imposta-
zione della sentenza di primo grado, hanno fondato
il giudizio di responsabilità DEimputato sulle dichiarazioni rese da ON AN -che aveva con
l'imputato stretti vincoli di amicizia, come emerge dall'episodio di AD CA- dettagliate, lineari
e precise, suffragate dall'accertata presenza in To
rino del prevenuto, nei giorni immediatamente pre- 79
cedenti al sequestro, e dalla posizione del ricorren te, riconosciuto come uno dei capi della associazio ne criminale, che si proponeva quale scopo la commis sione di sequestri e rapine nel Piemonte, utilizzan do e sfruttando conoscenze ed amicizie con calabresi residenti in questa ultima regione ed in quella di origine.
La Corte di merito confutando le critiche che l'imputato aveva rivolto alla sentenza di primo gra do, ha dimostrato l'assoluta infondatezza della ri-
trattazione del ON con un complesso argomentativo che, muovendo da sicuri dati di fatto, si svolge se condo un preciso e puntuale schema logico, convin-
cente ed esaustivo, immune da censure.
I giudici di secondo grado, infatti, hanno rile vato che la affermazione fatta dal ON in dibatti-
mento - e cioè che l'ipotesi di portare in Calabria
l'ostaggio riguardava l'TO e non il Giordano-
costituisce niente altro che il tentativo di salva-
re l'amico, sia perché il riferiemnto ad un seque-
stro in atto ed a un luogo di detenzione non più tan to sicuro come emerge dalle stesse dichiarazioni del
ON, che sul punto trovano sicuri riscontri negli atti è troppo preciso e aderente alla realtà della vicenda IO per potersi ammettere l'equivoco - 80
- con un sequestro non andato a buon fine, in epoca in cui la cascina di Villa Miroglio si presentava come un luogo di assoluta riservatezza;
sia perché l'as-
sunto primitivo del ON è confermato dalle dichia-
razioni di AT PE, il quale ammette che proprio il IO -e non già l'TO- secondo l'originario progetto, avrebbe dovuto essere trasfe-
rito in Calabria.
La sentenza di secondo grado ha quindi posto in rilievo che la dichiarazione originaria è, sia pure indirettamente, confermata da RN AN, che nel l'interrogatorio reso al giudice istruttore di Tori
no dichiarò che fu proprio IA NN ad in teressarsi perché a lui -già detenuto- arrivasse parte della somma pagata per il riscatto.
In questo quadro l'assunto della difesa, -secon do cui la Corte di merito avrebbe valutato in modo illogico e superficiale la chiamata di correo del
ON e la successiva ritrattazione- oltre ad essere
priva di fondamento, avendo i giudici di merito valu tato sia le dichiarazioni accusatorie del ON che la successiva ritrattazione, in modo completo ed esauriente e secondo corretti canoni metodologici -
si risolve in realtà in una critica all'apprezzamen to e alla valutazione in sé DEattendibilità della - 81
fonte di prova, che rientrano nella competenza esclu siva del giudice di merito, la cui scelta circa la rilevanza, attendibilità e prevalenza del mezzo O
dei mezzi di prova non è sindacabile con il ricorso per cassazione, se non si risolve in un vizio della motivazione riscontrabile sul modo in cui si è forma to il convincimento del giudice, non sul contenuto del suo convincimento. Le altre censure -con le quali si critica il pas saggio della sentenza con il quale la Corte di meri to ha cercato di fornire una spiegazione DEasse-
rita non presenza in Torino del IA il giorno in cui avvenne il sequestro IO- qualunque sia la intrinseca sostanziale validità DEipotesi for mulata dal giudice di secondo grado, non incidono
sulla validità complessiva del quadro probatorio e motivazionale che sorregge la decisione, né sull'or ganicità delle proposizioni argoemntative attraverso le quali si è formato il motivato convincimento dei giudici di merito.
Anche il motivo con il quale si deduce la mancan za di motivazione in ordine al diniego delle atte-
nuanti generiche ed alla commisurazione della pena,
è privo di fondamento.
I giudici di secondo grado hanno, infatti fondato 82
-
il diniego delle attenuanti generiche e della ridu-
zione di pena sulla base delle stesse considerazioni-
gravità in concreto del reato e precedenti penali
DEimputato, considerati come dati sintomatici del la sua pericolosità sociale-, ed hanno ritenuto pri ve di qualsiasi rilevanza ai fini predetti le consi derazioni di ordine sociologico, svolte nei motivi di appello, in sé equivoche e generiche nella loro prospettazione.
In conclusione la sentenza impugnata ha richia mato le considerazioni svolte dai giudici di primo grado ed ha esaminato analiticamente e con profondi tà di indagine le doglianze mosse dall'appellante,
disattendendole con motivazione adeguata e congrua. 13. Il ricorso con il quale il RG sostan-
zialmente deduce la mancanza e la contraddittorietà
della motivazione della sentenza in ordine alla ri-
tenuta responsabilità per il delitto di sequestro di persona commesso in danno del IO, non meri
ta accoglimento.
La Corte del merito ha fondato il giudizio di responsabilità DEimputato sulle dichiarazioni del
AN -meno precise- e su quelle precise e circo stanziate del ON, che ha riconosciuto in una foto grafia il RG nel giovane che custodi il Giordano 83
durante il periodo in cui questo fu trattenuto nello alloggio di via Arquata, riferendo che il giovane calabrese era cugino dei RT, era militare ed ave
va espletato l'incarico di guardiano solo per una settimana, poiché, essendo in licenza di convalescen za sarebbe dovuto tornare in Ospedale per sottoporsi al controllo. La Corte di merito ha dimostrato la fondatezza delle accuse del ON avendo accertato:
a) che il RG comì il servizio militare dall'8.
9.1982 al 30.8.1983; b) che il 7.1.1983 venne dimes
.....
so dall'Ospedale Militare di Genova in licenza di
¡ convalescenza di trenta giorni (quindi fino al sei maggio); c) che il 10 maggio 1983 venne ricoverato presso l'Ospedale Militare di Catanzaro e dimesso lo stesso giorno con una licenza di convalescenza di 40 giorni%3B d) che egli è cugino del RT, così
come dal ON dichiarato. Da questi dati, indizianti,
analizzati e valutati secondo esatti e validi cri-
teri logico-giuridici il giudice del merito è giunto al convincimento che l'imputato era il giovane che,
secondo la narrazione del ON e del AN, custo dì il IO nel periodo in cui questi fu tenuto nella casa di Via Arquata, di proprietà dello stesso
AN.
In ricorso deve pertanto essere respinto, per- 84 -
ché la sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi denunciati dal ricorrente.
La stessa sentenza deve, tuttavia, essere annul lata con rinvio ad altro giudice perché accerti se
tra il reato di sequestro di persona commesso in dan no del IO ed il delitto di sequestro di perso na, per il quale il RG venne condannato con sen tenza della Corte d'Assise d'Appello di Napoli pas- sata in cosa giudicata, esista continuazione, e cioè
'se i due delitti costituiscono, in concreto, mani- festazioni di un unico disegno criminoso, ossia di un programma unitario, già delineato nelle sue li-
nee essenziali.
14. SO NI, con il primo motivo di ri-
corso deduce la nullità della sentenza per mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferi-
mento alla affermazione della sua responsabilità. La
proposizione accusatoria -sostiene il ricorrente-
si basa unicamente sulle dichiarazioni di IE Mi
chele dichiarazioni che, per la fonte da cui pro- vengono e per le modalità che la contrassegnano, ap paiono fortemente sospette e insufficienti a fon-
dare le conclusioni della decisione impugnata.
Dopo avere illustrato la rilevanza, sul piano probatorio della c.d. chiamata di correo -la difesa - 85
del ricorrente afferma che le dichiarazioni di Iera
ci appaiono carenti nella parte c.d. interna atteso che esse vennero fatte a due anni di distanza dalle dichiarazioni confessorie dello stesso IE3; è in timamente contraddittoria, laddove IE, dopo ave re sostenuto di aver riconosciuto la voce del SO
NI nelle telefonate intercettate, disse di es sere al corrente del fatto che nel sequestro Croset
to le telefonate, o almeno alcune di esse, vennero fatte dal SO NI e, quindi, se egli si era
occupato della stessa questione anche per il seque-
stro IO. "Ma -aggiunse lo IE- è semplicemen te una mia opinione. Sono tuttavia in grado di rico noscere la voce dei telefonisti potendo sentire le registrazioni delle telefonate". Orbene -si sostiene-
pur prescindendo dalla considerazione che non è nep pure dato sapere come, dove e quando avvenne l'audi zione delle menzionate registrazioni telefoniche e se furono osservate particolari formalità, la chiama ta in correità appare viziata da una profonda con-
traddittorietà, al punto che la stessa credibilità
intrinseca ne è inconfutabilmente minata. Del tutto incongruente -si afferma ancora- è a tale proposito la motivazione della corte di merito che relega la menzionata contraddizione tra le imprecisioni insi- 86 -
gnificanti, trascurando che IE in tre giorni sol tanto ha fornito versioni assolutamente inconcilia-
bili, in una delle quali manifesta una mera opinio ne personale, una illazione di carattere meramente congetturale.
Il ricorrente, infine, sostiene che il preteso riconoscimento della voce DEimputato, quale tele fonista nel sequestro Crosetto ed eventualmente in
quello IO non può essere considerato elemento
.di riscontro della chiamata in correità, poiché nes suno è in grado di affermare che la voce di uno dei
telefonisti sia proprio quella di SO NI,
e che le dichiarazioni di PR circa la pretesa presenza in Torino DEimputato è estremamente ge-
nerica, così come generica ed inaffidabile è la di-
chiarazione di ON AN.
La doglianza non può essere accolta.
I giudici di primo e secondo grado, infatti, han no fondato il giudizio di responsabilità DEimpu
tato sulle dichiarazioni accusatorie di IE, am-
piamente circostanziate, il quale riferi -ribadendo le accuse in diversi interrogatori in sede istrutto ria e dibattimentale- che SO NI aveva par tecipato al sequestro CR, assieme al fratello
AN ed al suocero AB EL senior 87
- che erano tra i capi DEorganizzazione criminosa;
e hanno ritenuto che le dichiarazioni accusatorie di costui, intrinsecamente attendibili e non smentite
о contrastate dagli atti processuali, avevano trova to un riscontro obiettivo nella presenza, non giusti ficata del prevenuto in Torino all'epoca del seque- stro e nella frequentazione del chiosco dello IE,
sequestrnel periodo relativo al sequestro CR.
La Corte di merito ha preso in considerazione i rilievi critici della difesa, sia in ordine alla at tendibilità intrinseca del chiamante e della validi tà DEelemento di riscontro, fornendo una risposta
adeguata e congrua, ma anche persuasiva a quelle cri tiche, ribadendo il giudizio positivo dei primi giu dici in ordine all'attendibilità ed oggettività del le dichiarazioni accusatorie.
La Corte di merito ha dimostrato, attraverso una
compiuta ed approfondita analisi della genesi e del l'evoluzione del comportamento processuale di IE
e dal contenuto delle sue dichiarazioni, l'attendi-
bilità della chiamata di correo, sottolineando e po nendo in evidenza che IE si indusse a collabo- rare con gli organi inquirenti soltanto quando la com pattezza della organizzazione si era ormai sfaldata,
e che egli -data la sua posizione nell'ambito della - 88 - organizzazione criminosa e il ruolo, che in quel la svolgeva, di custode degli ostaggi nella sua ca-
scina di Villa Miroglio- era in condizione di cono scere e conosceva tutto quanto riguardava i seque-
stri che venivano compiuti dall'organizzazione cri minosa di cui faceva parte.
Rilevava ancora la Corte di merito che lo IE non nutriva rancore álcuno nei confronti del SO
e che le sue dichiarazioni -che avevano trovato sem pre una conferma sul piano oggettivo- non erano sta te né smentite né contrastate dalle altre risultan-
ze processuali.
I giudici di secondo grado hanno poi preso in considerazione 1'assunto della difesa secondo cui
IE, attribuendo all'imputato il ruolo -anche se non esclusivo- di telefonista sia nel sequestro Cro
setto che in quello IO, era caduto in contrad dizione con se medesimo, perché, dopo avere affer-
mato di aver riconosciuto la voce di SO NI
nelle telefonate intercettate, disse di essere al cor rente del fatto che nel sequestro CR le tele- fonate vennero fatte da SO NI, o almeno alcune di esse, e quindi, era possibile che egli si fosse occupato della stessa incombenza anche nel sequestro CR, rilevando, con insindacabile 89
apprezzamento perché logicamente corretto, che nes-
suna contraddizione sussiste nella affermazione del lo IE -almeno per quanto riguarda il sequestro
CR- avendo egli sempre affermato che il SO
NI in tale sequestro svolse il ruolo di tele-
fonista assieme al suocero Marabello e che egli ne aveva riconosciuto la voce.
Per quanto riguarda il sequestro IO, la
Corte di merito ha fondato il giudizio di responsa-
bilità sulla chiamata in correità di IE, il qua le afferò che il SO NI parlò con lui della necessità di trasferire il IO dalla cascina di
Villa Miroglio -ove era tenuto in ostaggio- dopo gli arresti del mese di marzo e che il NI espresse l'opinione che fosse necessario spostare IO e disse che si stava dando da fare per trovare un al-
tro posto e sulla conferma, sia pure indiretta, di
ON, il quale riferì di avere appreso che SO Francesco -che era stato arrestato in due riprese durante il periodo del sequestro IO- era stato sostituito da uno dei fratelli.
In relazione ad entrambi i sequestri la Corte
di merito ha ritenuto quali elementi oggettivi di riscontro la presenza attestata dalle dichiarazioni di PR-di SO NI in Torino nel periodo 90
in cui avvennero i sequestri CR e IO e la mancanza di una giustificazione plausibile della presenza del medesimo in tale città; ed in entrambi i casi, avendo ritenuto con motivazione adeguata, del tutto incongrua la spiegazione di cui al memoriale inviato dall'imputato alla Corte di essere stato
a Torino per visitare i parenti della moglie, non-
ché della frequentazione del chiosco dello stesso
IE, spesso luogo di convegno di coloro che parte cipavano ai sequestri.
Si tratta di due circostanze di fatto che in sé
considerate sono neutre, ma che assumono un valore indiziante quando non esistono spiegazioni alterna-
tive provate e valide o quando le possibilità di ta li spiegazioni diventano sempre minori, sicché ben possono essere assunte ad elemento fattuale e logico di riscontro della chiamata di correo, quando questa sia intrinsecamente attendibile e non si ponga in alcun modo in contrasto con le altre risultanze processuali.
Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per erronea interpretazione ed applicazione
DEart.630 c.p. e per mancanza e contraddittorietà
della motivazione con riferimento alla qualificazio ne giuridica del fatto. Sostiene, infatti, il ricor 91
-
rente che la sentenza impugnata non risolve la que-
stione sollevata in relazione alla qualificazione
.a giuridica del reato di sequestro di persona.
Sostenere -si osserva- che l'evento letale sareb del be riconducibile al sequestro sulla base della pre-
.e sunzione della lenta evoluzione della malattia e della non attivazione dei guardiani è quantomeno ine satto. In primo luogo -afferma il ricorrente- i cu
stodi si attivarono senz'altro a somministrare al te
CR medicine per alleviare le sue sofferenze sé e in particoalre, morfina, sostanza che inibisce le crisi violente del cuore%;B in secondo luogo, non ci e fu anche secondo i periti- un evento eziologicamen
!
te riconducibile al sequestro, che causò la morte di ca
CR LO, né v'è prova che vi sia stato, sic 1
ché bisogna concludere che, allora, la morte soprav- CO
sta venne durante il sequestro e non a causa del sequestro.
Per quanto attiene poi al dolo eventuale, l'assen za di motivazione è assoluta e l'erroneità DEin-
terpretazione della legge evidente, perché, se il
la dolo eventuale consiste nella rappresentazione del possibile, e non nella possibilità di rappresenta- one ità zione DEevento, la Corte di merito avrebbe dovuto dimostrare che i sequestratori, e più esattamente r_ ciascuno dei sequestratori, si resero conto che il 92
-
CR poteva morire e accettarono questo evento come conseguenza della loro condotta. La Corte di
› merito, invece, prosegue il ricorrente, tenta di ac creditare un'ipotesi sulla base di alcune considera zioni di IE dalle quali traspare la coscienza del sequestratori circa la precarietà delle condi-
zioni DEostaggio, operandone una estensione in senso accusatorio non suffragata da adeguata motiva zione.
Infine la sentenza non contiene alcuna indicazio ne sull'applicazione DEart.116 c.p., richiesta dal la difesa nei motivi di appello.
Le censure del ricorrente, sebbene presentino spunti di notevole interesse, non possono essere
accolte.
La Corte di merito, richiamandosi alla sentenza di primo grado, alle conclusioni della perizia me-
dico-legale ed agli elementi di fatto acquisiti al processo, ha ritenuto, con insindacabile apprezza-
mento di fatto, che la morte del CR fu determi nata da insufficienza cardiaca, sulla quale influi-
ار rono in modo determinante lo'stress' psicologico e le condizioni inumane di vita alle quali 1 1'ostaggio era assoggettato nonché le percosse subite al momen to DEattuazione del sequestro. 93
La stessa Corte di merito, nel confutare le os-
servazioni e i rilievi critici della difesa, ha quin di rilevato che l'insorgenza della malattia qualun que essa fosse- non fu improvvisa e tale da sorpren dere i sequestratori, ma ebbe come risulta dalle dichiarazioni dello IE- una evoluzione tale per cui, anche ad ammettere l'ipotesi difensiva della morte in conseguenza di un calcolo renale (il Croset
to, sempre secondo il racconto dello stesso IE
e dei custodi che a questo riferivano, accusava dif
ficoltà urinarie), non può escludersi la sussistenza al del nesso causale tra il comportamento dei sequestra tori e l'evento, poiché all'insorgere ed all'aggra-
varsi delle condizioni fisiche DEostaggio -atte state dalle dichiarazioni di IE LE- fecero riscontro il consapevole mantenimento dello stato di sequestro e di disagio nel quale il CR si tro vava e l'inerzia consapevole dei prevenuti, che CO-
stituiscono sul piano causale, in relazione ai prin cipi enunciati dal primo comma e del capv. DEart. 40 c.p. una condizione ineliminabile del verificarsi
DEevento morte.
La morte, quindi, del CR avvenne sì duran te il sequestro, ma (come si legge nel secondo comma
DEart.630 c.p. - che non può non essere letto in 94
- correlazione con il terzo comma, al quale si ricol lega-) a causa del sequestro.
Anche la seconda censura, concernente la sussi- :
stenza del dolo di omicidio, nella forma del dolo eventuale, non pare possa essere condivisa.
L'art. 630, al comma secondo, prevede, quale fat il sequestro di per tispecie aggravata dall'evento,
conseguenza non voluta sona dal quale derivi, quale dal colpevole, la morte del sequestrato, mentre nel comma terzo;
punisce il colpevole che cagioni la mor te del sequestrato.
La dottrina, nel cercare di individuare gli am-
biti rispettivi delle due fattispecie che sotto il profilo oggettivo, presentano lo stesso contenuto,
è fortemente divisa, perché, mentre alcuni ricondu-
cono al paradigma del secondo comma DEart. 630 c.p.
tutte le ipotesi in cui la morte DEostaggio è la sucle ment conseguenza del sequestro, ma non derivi da un'azio ne imputabile al reo sul piano psicologico, altri, invece, affermano che la fattispecie contemplata dal terzo comma dello stesso articolo è configurabi le soltanto quando la morte del sequestrato sia con seguenza di un comportamento doloso, anche nella forma del dolo eventuale, DEagente.
Orbene la Corte di merito in linea con la secon 95 -
da delle tesi prospettate, certamente più aderente al testo normativo ed ai principi enunciati dall'art. 43 del codice penale- ha ritenuto la colpevolezza
DEimputato a titolo di dolo eventuale sulla base della considerazione fondata su sicuri dati di fatto emergenti dalle dichiarazioni del coimputato IE
e cioè, che tutti erano a conoscenza delle condizio ni di salute del Crosetto e del costante peggiora-
mento di esse e ciononostante omisero di liberare l'ostaggio o di prestargli le cure appropriate, e non la sola morfina, onde essi si prospettarono la morte come conseguenza possibile del loro agire, ac cettando implicitamente le conseguenza implicite nel suo verificarsi.
E' ben vero che il dolo eventuale così come ela borato dalla dottrina prevalente e da questa Suprema
Corte- incontra il limite negativo costituito dalla certezza o dal fondato convincimento del non verifi carsi DEevento, non potendosi certo ricondurre nel fuoco della volontà eventi possibili ma non vo-
luti, ma è altrettanto vero che, nella specie, i giu dici di primo e secondo grado, con conformi motivazio ni che si integrano, dal comportamento degli imputa e da quello suc- ti, così come descritto da IE, Чад эмотен го cessivo, hanno inferito, con un 96
ispirato al massimo rigore logico ed alla corretta interpretazione dei dati fattuali accertati, che tut ti i partecipi previdero come probabile o possibile la morte del Crosetto e purtuttavia, mantennero lo
ostaggio nelle condizioni di disagio e di precarietà
nel quale viveva e continuò a vivere anche dopo il peggioramento del suo stato di salute, conosciuto da tutti, o direttamente ○ indirettamente, per il tramite di Ieraci, o del AB (set.p.109 e 110)
Poiché la Corte di merito ha ritenuto l'imputa to colpevole DEipotesi criminosa di cui al terzo
comma DEart.630 sia pure nella forma del dolo even tuale, non aveva motivo alcuno di prendere in con-
siderazione la tesi subordinata della responsabili- tà di esso ricorrente sotto il profilo del concorso
anomalo a norma DEart.116 c.p. 15. SO AN ha proposto ricorso avver so la sentenza della Corte di Torino deducendo con il primo motivo, la nullità per mancanza e contrad dittorietà della motivazione, con riferimento alla ritenuta responsabilità del prevenuto in ordine a tutti i reati contestatigli. Sostiene, infatti, il
ricorrente che le diverse e plurime accuse nei suoi confronti, sono soltanto molteplici affermazioni che si elidono a vicenda e che, nella maggior parte - 97
dei casi, sono contraddittorie. L'avere trascurato questo primo significativo punto rappresenta ad av viso del ricorrente- una incolmabile lacuna, che im pinge direttamente sulla validità delle argomenta-
zioni della sentenza, come emerge dall'analisi e dal l'esame delle diverse dichiarazioni accusatorie ed in particolare, di quelle di IE, il quale, pur avendolo accusato sin dal maggio 1983, ha reso mol-
teplici ed incompatibili versioni dei fatti. Non può
sfuggire allora -afferma il ricorrente- che non rap presenta motivazione l'assunto cui si è fatto cenno,
quando, nel volgere di pochi giorni ovvero a distan za di tempo, lo stesso "pentito" rielabora in tre modi diversi la stessa accusa. Non può sfuggire -si sostiene ancora che la sentenza non rende assoluta mente conto delle incongruenze cui logicamente con-
duce l'adesione ad una versione piuttosto che all'al tra. E' travisamento dei fatti, rilevante in sede di legittimità, trascurare che egli inizialmente non aveva ruoli e poi divenne telefonista, perché si tro vava a Torino e non in Calabria.
Analoghe censure, secondo il ricorrente, merita no le dichiarazioni di PR, NS, RN Gae
tano. A questo proposito la Corte omette di conside rare che le varie versioni sono inconciliabili, ov- 98
vero rappresentano notizie apprese "de relato", e
che il RN AN cominciò a collaborare nelle more del giudizio di appello, quando ormai gli atti erano a tutti noti%3B mentre non si può passare sotto silenzio il fatto che egli descrive il SO come
uno di quelli che seppellirono il CR, in con-
trasto con le dichiarazioni di IE. Le medesime considerazioni valgono anche con riferimento al ten tato sequestro di MM TO.
In relazione al sequestro IO, poi, la Cor
te ha superato, secondo il ricorrente, insanabili ed inconciliabili difformità tra le varie accus conaccuse,
argomentazioni di carattere meramente possibilistico.
Possibilistico e non esauriente è l'assunto secondo
• aftercui il SO, ritenuto l'ater ego di AB,
poteva non essere al corrente che i pretesi correi erano responsabili DEomicidio del AB stes
\così come possibilistico è l'argomento secondosoficosl il quale il AN potrebbe non avere riconosciuto
il ON nella notte in cui l'ostaggio venne portato in casa sua (possibilistico ed errato in quanto i due si conoscevano bene ed avevano insieme parteci-
pato ad una cena). Possibilistico, inoltre, è l'as-
sunto secondo il quale l'accusa di IE sarebbe pur sempre confermata dalle altre chiamate in cor- 99
reità, poiché trascura che la dichiarazione di Ie-
raci contiene un'accusa a SO anche in relazione ad un sequestro (quello SC) al quale egli era assolutamente estraneo, così come ha trascurato che la sera del 16 marzo 1983 i pretesi responsabili fu rono pedinati dalla Guardia di Finanza e tra di essi
non figura il SO.
Con il secondo motivo si deduce l'erronea inter pretazione DEart.630 2° e 3° comma, c. p., mentre con il terzo si denuncia erronea interpretazione ed applicazione DEart. 416 c.p. perché il semplice
1 fatto che il SO svolgesse -ove fosse stato pro vato- funzioni decisionali non ha ancora valore signi ficante, sotto il profilo giuridico, in quanto la norma fa riferimento ai capi DEassociazione e non ai "capi" nell'associazione.
Infine con l'ultimo motivo il ricorrente denuncia la mancanza di motivazione ed errore di diritto in ordine al diniego delle attenaunti generiche.
Il ricorso non merita accoglimento.
Per quanto attiene al sequestro CR, la cor te di merito ha fondato il giudizio di responsabi-
lità del prevenuto sulle dichiarazioni di IE Mi
chele, NS OC, e PR AF, che si integrano e si completano, offrendo un quadro proba - 100-
torio logicamente coerente ed esaustivo del giudizio conclusivo.
I giudici di secondo grado hanno esaminato, per poi disattenderle, le critiche che il ricorrente ha mosso all'attendibilità delle chiamate in correità
e hanno escluso -come si è detto trattando della po sizione di SO NI-, con motivazione adegua ta e congrua, che le dichiarazioni dei diversi chia manti siano contrastanti e che le divergenze margi-
nali, talora rilevate, siano tali da influire nega tivamente sull'attendibilità di essi o sulla veri-
dicità delle proposizioni accusatorie.
I giudici di secondo grado hanno ritenuto di at tribuire nell'ambito del principio del libero con vincimento, che di se informa la valutazione delle prove ritualmente ammesse ed acquisite- piena rilevan za alle dichiarazioni rese dal PR in fase istruttoria, ancorché ritrattate, che non contrasta no con le altre risultanze processuali né da queste sono smentite e che la ritrattazione, in se stessa priva di una giustificazione razionale, fu, anche in questo caso, determinata da paure e dalle minacce subite, come avvenuto anche in altri casi.
In questo contesto deve escludersi che la moti-
vazione sia carente o contraddittoria o illogica, 101
avendo i giudici di merito preso in considerazione tutte le deduzioni difensive e tutte le risultanze processuali, enunciando, in modo logicamente coeren….
te e completo, le risultanze processuali e le ragio ni che hanno portato al suo convincimento circa l'at.
tendibilità e la veridicità delle chiamate di correo degli elementi e fatti circostanziali che corrobora no gli elementi probatori posti a fondamento del di scorso giustificativo. La valutazione delle prove eseguite in senso diverso da quella prospettata dal le parti -specie se non sorretta da elementi proba-
tori o di fatto di segno opposto- si sottrae a cen
sura in questa sede, poiché tale compito è riservato ai giudici di merito, con il solo limite DEobbli
go di indicare, con motivazione logicamente corret ta, le ragioni del proprio convincimento.
Per quanto attiene al sequestro IO, la sen tenza di appello, richiamando l'analisi probatoria compiuta dai primi giudici, ha attribuito rilevanza decisiva ai fini del giudizio conclusivo alle propo sizioni accusatorie dei c.d. "pentiti", dimostrando
in modo congruo e persuasivo che esso sono pienamen te attendibili, sotto il profilo oggettivo e sogget tivo, e complessivamente convergenti dal punto di vista sostanziale. 102
La Corte ha poi sottolineato che i coimputati non avevano interesse particolare ad accusare il
SO AN è che le dichiarazioni da loro rese, hanno trovato un sicuro elemento di riscontro nella testimonianza di GL AL -dipenden te della clinica Cellini- che aveva dato una descri zione della persona fisica che aveva visto spiare nel cortile della clinica "Cellini" la sera del 16
marzo, poco prima del rapimento, e che corrisponde alle fattezze fisiche del prevenuto. Ed il ruolo del
SO -secondo i pentiti- era proprio quello di se gnalare ai complici l'uscita dalla clinica del prof.
IO.
La sentenza ha poi esaminato e disatteso, con
ampia ed articolata motivazione esente da vizi lo-
gici del ragionamento, tutte le critiche difensive,
che miravano a porre in dubbio la valenza probatoria delle risultanze processuali.
A tali accertamenti di fatto ed alle relative valutazioni adeguatamente e logicamente motivate il ricorrente oppone, come si desume dai mezzi di gra vame sopra riassunti, una diversa interpretazione dei
Min Tale elusure fatti i;
che non può trovare ingresso in questa sede poiché essa postula un diverso apprezzamento di fat ti accertati storicamente dal giudice di merito se- 103
1
condo esatti criteri di metodo e sorretti da un ade....
guato apparato argomentativo.
La sentenza ha, infine, fornito una dimostrazio...
ne esaustiva, esente da vizi logici del ragionamento.
e DEargomentazione probatoria, della partecipa zione DEimputato all'associazione per delinquere.
e della posizione di "capo" che a lui viene attri-
buita. Premesso che con la locuzione predetta il le gislatore indica tutti coloro, che pur senza avere la qualità di promotori, presiedono, amministrano,
_concorrono ad amministrare o regolano altrimenti,
in utto o in parte, l'attività collettiva, con fun-
Verilere to che zioni più o meno late di superiorità, one è indif-
ate one la Corte di merito ha desunto la qualità
di capo del SO AN dalle dichiarazioni di alcuni degli associati e dall'attività da lui con-
cretamente svolta: l'imputato, infatti, secondo la
Corte di merito faceva le veci del AB, quando costui era in Calabria, manteneva i collegamenti con
gli affiliati del sud (come nel tentativo di seque-
stro di TO) provvedeva a cercare i sostituti
dei custodi (come nel sequestro CR) gestì il sequestro IO da lui proposto a Ieraci e prov-
vide successivamente alla ricerca di un nascondiglio il sequestrato nella casa del AN, da lui per - 104 -
reclutato.
La motivazione in punto è, perciò, esauriente e completa ed immune da vizi logici o da errori di diritto.
Anche l'ultimo motivo di ricorso non merita ac-
coglimento.
I giudici di secondo grado hanno ritenuto, in-
fatti, condivisibile l'analisi compiuta dai primi giudici -da essi integralmente riportata- ed hanno compiuto una valutazione autonoma, confutando le os servazioni critiche della difesa, onde l'integrazio ne compiuta con il richiamo alla motivazione addot ta in primo grado per giustificare il diniego delle attenuanti generiche evoca una logica unitaria e rea e listica che alla base di ogni esigenza di giustizia;
e ciò senza eludere l'obbligo di motivare che in-
combe al giudice di appello, la cui decisione è og-
getto di impugnazione.
16. Con il primo motivo di ricorso NS OC
denuncia violazine degli artt. 475 n.3 e 524 c.p.p.
in relazione agli artt.56, 630 c.p. e reati connessi,
sotto due diversi profili, sostenendo, da un lato,
che egli desistette volontariamente sia dal tenta- tivo di sequestro di TO compiuto il 10.12.1982
e di quello successivo del 16.12.1982 e, dall'altro, 105 -
che entrambi gli episodi esattamente valutati non so
no riconducibili alla fattispecie preveduta dall'art. 56 c.p. per mancanza della idoneità e della direzio ne non equivoca degli atti posti in essere dai COM-
partecipi.
Le censure del ricorrente, sebbene ampiamente articolare ed esposte, non, meritano accoglimento.
1
Nell'ordine logico deve essere presa in esame
la seconda censura, poiché la desistenza volontaria
(Ia censura) presuppone il compimento di atti idonei diretti a commettere il delitto, previsto dalla dal la data fattispecie incriminatrice, come emerge sia dalla struttura della figura del tentativo nell'art. 56 c.p. -che costruisce - contrariamente a quanto po teva ritenersi in relazione all'art.61 del codice penale del 1988- la desistenza come un comportamento successivo al compimento di atti che configurano la fattispecie di tentativo e dalla locuzione "il col-
pevole" con il quale si apre la proposizione normativa
Il termine colpevole -e quello equivalente di reo-
"sia che configuri singoli reati allo scopo di com-
minare le relative sanzioni, sia invece che attenga ad istituti generali intesi ad assicurarne l'appli-
cazione suppone sempre e necessariamente che la per la quale entra nel quadro delle sue previsionisona, 106
come soggetto attivo del reato, abbia effettivamente commesso il fatto, ne debba rispondere, sia cioè un reo O un colpevole" (Rel.al prog.def.cod.pen.p.22)
Ciò detto, va osservato che per aversi tentativo
è necessario che l'agente ponga in essere uno o più
atti idonei e diretti in modo non equivoco a commet dimensione con tere un delitto. L'idoneità -nelia sua
1 cettuale- sta a significare o indicare secondo una la valutazione ex ante ed in concreto capacità, l'at-
titudine di ciascuno degli atti, che compongono al la serie causale, a cagionare l'evento lesivo. La
direzione non equivoca degli atti rende invece chia ra la necessità della obiettiva direzione degli at-
ti all'evento, ossia serve a stabilire che non è suf ficiente a far ricorrere tale requisito la conoscen za "aliunde" della volontà DEagente, ma Occorre
che gli atti, per quello che sono, per il modo in cui sono compiuti e per il contesto nel quale si in seriscono, rivelano tale intenzione.
Orbene, nel caso di specie, come ha esattamente
rilevato la Corte di merito, gli atti compiuti dai componenti del "commando" che avrebbe dovuto rapire l'TO, sia il 10.12.1982 (quando la presenza inu sitata di passanti sconsiglio il nucleo operativo del quale faceva parte anche l'NS di non rapire - 107 -
il sequestrando), sia il 16.12.1982 (allorché la rea
_zione imprevista della vittima, che riuscì a sot-
trarsi agli aggressori, impedì il successo DEope.
razione) realizzano la figura del tentativo, nella forma del tentativo incimpiuto, per la incompletez za DEazione, giacché la presenza eccezionale di persone , non prevista dai colpevoli, nel luogo e nel momento in cui avrebbe dovuto essere realizzato l'ul timo atto, sufficiente a completare l'azione sotto il profilo naturalistico e giuridico del reato avu to di mira, e la reazione imprevista della vittima escludono la volontarietà DEabbandono DEazio
ne criminosa.
L'elemento soggettivo della desistenza è costi-
tuito dalla volontarietà -la quale postula, per la sua essenza, la facoltà di agire liberamente, ed in particolare di scegliere tra due possibilità date.
Essa è cioè una attività pratica dello spirito che consiste nell'agire in vista di un fine. Ne deriva
che la volontarietà deve essere esclusa tutte quelle volte in cui il colpevole è nella impossibilità di operare una scelta ragionevole tra il proseguire o l'abbandonare l'azione criminosa iniziata, e, quindi,
anche in quei casi in cui egli, per il sopravvenire
di una situazione particolare, che non poteva esse- - 108 re per ciò tenuta in conto, ha la certezza -reale o supposta- di non potere proseguire nell'azione in trapresa.
Né può essere accolta la tesi del ricorrente che,
in ogni caso, doveva ritenersi che egli ha desisti to dall'azione commessa il 16.12.1982, allorché non si presentò all'appuntamento fissato per procedere al sequestro DETO, che con la sua reazione impedì che il delitto venisse portato a compimento.
Nell'ipotesi di realizzazione plurisoggettiva,
il semplice abbandono DEazione criminosa, anche quando sia volontario -contrariamente a quando acca de nella esecuzione monosoggettiva- non basta: il
partecipe atipico, per poter invocare la desisten- za, deve muoversi in direzione contraria a quella
DEazione intrapresa in modo da annullare l'ap-
porto psichico o materiale all'originaria e comune
azione criminosa sulla quale i correi hanno fatto affidamento.
In altre parole: l'autore, come portatore del dominio del fatto è certamente in condizione di at-
tuare nel caso del tentativo incompiuto, una desi-
stenza effettiva con la semplice interruzione del progetto criminoso;
il partecipe, invece, non si de ve limitare ad un comportamento meramente passivo, 109
-
secondo il principio "senza di me" perché il contri buto del partecipe al fatto già divenuto efficace e non può, quindi, essere nautralizzato con un sem-
plice lasciare andare. Si deve esigere da lui un
_ contributo che quantomeno annulli il proprio contri buto al fatto, in modo che esso non possa più esse-
re efficace per la prosecuzione del reato.
I giudici di primo e secondo grado, con motiva-
zioni conformi che si integrano e si completano,
hanno ritenuto, sulla base di una approfondita anali si critica di tutte le risultanze processuali, che il prevenuto diede un contributo causale sia al fat to del 10.12.1982 partecipando prima alla riunione al ristorante Samoha e quindi, all'azione fallita per la inusuale presenza di parecchie persone in prossimità del luogo ove l'TO avrebbe dovuto essere rapito, sia al fatto del 16.12.1982 non porta to a termine per la tenace reazione della vittima,
poiché i compartecipi utilizzarono le informazioni da lui fornite in ordine agli spostamenti ed alle abitudini di TO e sulla situazione dei luoghi,
in cui il sequestro avrebbe dovuto essere effettuato,
esposte e discusse nella riunione in casa BA, alla quale NS ebbe a partecipare.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la 110
nullità della sentenza in riferimento all'omicidio
AB e reati connessi, rilevando che la Corte
di merito ha basato l'assunto e cioè che l'NS
partecipò al furto DEautovettura finalizzato alla uccisione del AB su di una lettura superficia le e fuorviante delle dichiarazioni dello stesso im putato. Questi fu presente nella prima fase della ricerca DEautovettura con una condotta di convi-
venza passiva (finalizzata al furto) e di assoluta estraneità ad esso.
Le argomentazioni sulla presenza DENS, rafforzatrice e causalmente rilevante in quanto avreb be potuto vincere le resistenze del TT al fur to ed alla destinazione DEautovettura, sono pure e semplici ipotesi sfornite di qualsiasi riscontro obiettivo.
Anche la preventiva conoscenza dell'utilizza-
zione DEautovettura per commettere un omicidio non può essere ritenuta certa, in quanto difetta di motivazione la sentenza laddove riferisce soltanto il contenuto degli interrogatori, del 24 e 25 ot-
tobre 1983, prescindendo dalle successive delucida-
zioni e rettifiche e da quanto riferito da RN
AN.
Le censure son prive di fondamento. 111
La Corte di merito ha fondato la responsabilità
del prevenuto sulle ripetute e specifiche ammissioni da lui fatte nel corso DEistruttoria. Affermò in fatti che RN AN lo coinvolse nel furto di una autovettura destinata alle persone che dovevano am-.
mazzare un individuo, secondo quanto deciso dalla organizzazione. Sempre secondo NS, il RN gli disse esplicitamente che la macchina doveva servire...
per commettere un omicidio, anche se non specificò
chi fosse la vittima designata. Aggiunse che entram.
bi -RN e lui- andarono a parlare con il TT,
e dopo avere invano girato nei pressi di Corso Sira.
cusa per trovare la macchina da rubare, lasciarono al TT l'incarico di procurarla. Il TT,
rubò la macchina desiderata e la lasciò in corso
Giulio Cesare, recandosi successivamente nella di-
scoteca di NS, ove consegnò al RN -presente
NS- le chiavi ed il sacchetto contenente i guan ti usati per commettere il furto.
In questa prospettiva, i giudici di secondo grado hanno ritenuto del tutto irrilevante la dichiarazio ne, assolutamente generica e resa quattro anni più
tardi dal RN AN, secondo cui NS ignora va la destinazione del furto;
rilevando da un lato che Perna se avesse avuto l'incarico di occuparsi da 112
-
solo del furto DEautovettura non avrebbe avuto mo tivo alcuno di portare con sé NS, che il mede-
simo era amico intimo del RO, al quale si r_ri
volse anche per procurare la macchina poi usata per commettere la rapina di EC, compiuta sempre dal l'organizzazione e dall'altro che NS faceva par te della stessa associazione criminale, sicché è
logico supporre che egli fosse stato messo al cor-
come da rente della destinazione della autovettura,
lui stesso dichiarato.
In questo quadro il denunziato, ma inesistente vizio di mancanza e di contraddittorietà della moti vazione tende in realtà a proporre un diverso apprez zamento ed una diversa valutazione delle ammissioni del prevenuto e della dichiarazione di RN Gaeta no: valutazione ed apprezzamento che però si sottrag gono al controllo di questa Corte, poiché i giudici di merito, in virtù del principio del libero con-
vincimento, hanno esaminato e valutato criticamente le une e l'altra in correlazione con le altre ri-
sultanze processuali, ed hanno giustificato la con-
clusione alla quale sono giunti, con una motivazio ne che si articola in un complesso di proposizioni argomentative immune da vizi logici e giuridici.
L'assunto del ricorrente, secondo cui la sempli - 113
-
ce conoscenza della destinazione della macchina ru-
bata dal TT su richiesta di NS, non sareb be sufficiente a fondare la responsabilità a titolo di concorso nell'omicidio AB, non merita acco glimento, perché muove da un'interpretazione oltre che riduttiva, contraria ai principi ed alle dispo-
sizioni che disciplinano il concorso di persone nel reato.
L'art. 110 del codice penale è una norma estensi va della tipicità delle singole fattispecie incri-
minatrici perché, innestandosi sulle disposizioni di parte speciale del codice penale, consente di attri buire rilevanza penale a comportamenti -quali la partecipazione all'ideazione alla preparazione o all'esecuzione del reato, l'istigazione, la determi nazione o l'agevolazione dolosa-(artt.114 e 115 c.p)-
che, considerati sotto il profilo ontologico, ed in rapporto al tipo descrittivo monosoggettivo, sono estranei alla condotta tipica della data figura criminosa o a quella di esecuzione in senso stretto
o allo stesso concetto di autore.
Pertanto, per aversi concorso è sufficiente qual siasi comportamento, sia esso materiale o morale,
con il quale il partecipe, diverso dall'esecutore ma teriale, contribuisce anche in misura minima alla3/12/1 - 114
-
114 c.p.) alla realizzazione di una data fattispe cie criminosa, nella fase DEideazione (art.115
c.p.), della preparazione o DEesecuzione (art. 114 c.p.) con la consapevolezza di contribuire con il suo comportamento alla verificazione DEeven-
to lesivo e quindi alla lesione del bene-interesse tutelato dalla norma.
La Corte di merito, correttamente applicando i principi enunciati, ha accertato e dimostrato, con motivazione adeguata e corretta per la sua razionali tà e la totale aderenza alle risultanze processuali che l'NS era a conoscenza che la macchina, che il TT avrebbe dovuto rubare -e che rubò su sua richiesta- doveva servire all'organizzazione crimi nale della quale egli faceva parte -per la commis- sione di un omicidio e conseguentemente, ha ritenuto l'imputato responsabile a titolo di concorso dal de litto di omicidio doloso.
Anche il secondo ed il terzo motivo, con i qua-
li genericamente si denunciano vizi della motivazio ne relativamente alla ritenuta responsabilità di In
serrra per il delitto di rapina in danno di Aldriz-
zi e per il delitto di associazione per delinquere,
sono privi di fondamento, giacché i giudici di secon do grado hanno dato una risposta adeguata e persua- 115
-
siva alle critiche mosse alla sentenza di primo gra do, hanno dimostrato con appropriato e corretto ra-
gionamento logico-giuridico, sulla base delle dichia razioni dei compartecipi e di altri elementi ogget-
tivi di sicuro valore indiziante (quali la conoscen za e l'amicizia che legava l'NS agli ideatori della rapina suddetta) che il ricorrente partecipò
alla realizzazione della rapina e che egli era or-
ganicamente inserito nell'associazione criminale, со
stituita nel corso della riunione svoltasi proprio nella discoteca "Eze Puff" da lui gestita.
17. Con il primo motivo di ricorso MA Fran-
cesco e MA LE deducono la nullità della sentenza di condanna per ricettazione di somme pro-
venienti dal sequestro CR per mancanza e vizi logici della motivazione e travisamento del fatto,
per omessa valutazione d circostanze essenziali alla ricostruzione del fatto, in quanto la sentenza im-
pugnata, nel modificare quella di assoluzione di pri mo grado per insufficienza di prove: I) travisa i fatti nel momento in cui omette di valutare alcune circostanze essenziali della vicenda SS-Gelone se ed alcuni momenti vitali DEistruttoria;
2) pri vilegia: 'originaria accusa DESS, addive-
nendo a tale decisione attraverso scelte apodittiche 116
-
ed immotivate operando, spesso, sulla base di mere ipotesi e non di circostanze accertate e verificate%;B
3) supera le contraddizioni da cui è viziata l'uni-
ca fonte di accusa attraverso interpretazioni sog gettive, prive di qualsiasi riscontro oggettivo, e comunque di congrua e logica motivazione.
MA LE denuncia, altresì, la nullità della sentenza di condanna per il reato di coltiva-
zione di sostanze stupefacenti, per travisamento dei fatti per omessa valutazione di circostanze essen-
ziali. Sostiene la difesa del ricorrente che la con fessione DEimputato priva di qualsiasi valore probatorio, perché egli fu indotto a confessare per sfuggire alla più grave imputazione di concorso nel
sequestro CR, al quale egli era del tutto estraneo e che l'avere egli all'inizio taciuto di raccontare la vicenda della vendita degli animali,
va vista alla luce del timore -forse ingiustificato-
di non essere creduto dagli inquirenti.
Il motivo di ricorso comune ad entrambi i ricor renti non è fondato.
La motivazione è mancante quando non esiste o
quando pur esistendo sia così informe o insufficien te da potersi considerare mancante (Rel.al prog.def.
codice proced.pen. 1931 n.153) oppure -secondo la - 117 -
elaborazione di questa Suprema Corte quando il giu-
dice di merito non abbia indicato le ragioni del pro prio convincimento o nell'indicarle, sia incorso in '
evidenti errori logico-giuridici, oppure abbia tra scurato l'esame di elementi decisivi e tali che, se esaminati e valutati, avrebbero potuto condurre ad о infine perché, partendo da premesse una decisione, certe o accettabili, sia giunto a conclusioni contra rie ai canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento.
Il vizio del travisamento del fatto che si ri solve in un vizio logico-giuridico della "ratio de cidendi", determinando mancanza о contraddittorietà
della motivazione è invece configurabile soltanto quando il giudice fondi il proprio convincimento su fatti o circostanze certamente escluse o risultanti dagli atti oppure quando si sia in presenza di una
antinomia percepibile "ictu oculi" fra le emergenze processuali, 0 e non anche quando ritenga rispon-
denti al vero 1'una piuttosto che l'altra delle ri-
costruzioni del fatto prospettatogli, senza incorre re, nello spiegare le scelte del suo convincimento,
in vizi logici o giuridici del ragionamento.
Orbene, nel caso di specie, i giudici di secon do grado hanno enunciato, con motivazione articola- 118
ta e completa e senza "iati" logici le ragioni per
_le quali essi hanno ritenuto rispondente a verità
_le primitive dichiarazioni rese dall'SS Raffae.
le e le ragioni per le quali hanno, invece, negato qualsiasi valore alla successiva sua ritrattazione.
La Corte di merito, infatti, ha rilevato e po-
sto in evidenza, con piena e totale aderenza alle ר .
risultanze processuali: 1) che l'SS, nel corso del terzo interrogatorio condotto dal magistrato in quirente, volto ad accertare l'origine delle banco note in suo possesso provenienti dal riscatto del sequestro del CR, dichiarò di avere ricevuto le banconote da MA LE, il quale, a nome del fratello AN gli chiese, alla fine del me se di agosto (o settembre) di custodire un plico contenente la somma di lire 8.700.000 in banconote da lire 100.000 e che, durante il periodo nel quale egli custodì detto plico, consegnò al LE prima ed al AN poi, la somma di L.1.900.000, prele vando, a loro richiesta, tale somma dalla "cassa"
e non già dal "plico"; b) che il racconto -ricco di particolari DESS era subito dopo confer mato dai fratelli MA -i quali riconobbero di avere consegnato ad SS la somma di lire otto milioni, fornendo inoltre, versioni contrastanti о 119
non plausibili circa la provenienza dei soldi con-
segnati ad SS%;B c) che la ritrattazione di Ales
sio, l'affermazione di avere ricevuto le banconote da lui spese e provenienti dal sequestro Corsetto
da EN RO e AC RO, oltre ad es sere sommaria e generica, specie se rapportata alla dichiarazione ritrattata, è inverosimile;
d) ha,
infine, posto in evidenza, d'a un lato, le ragioni di rancore nei confronti di LO (che lo aveva coinvolto con le sue dichiarazioni nel sequestro
Fattorusso) e, dall'altro, le minacce rivolte ad
SS in una lettera spedita a TO NI, an che lui detenuto, e da tale fatto ha dedotto che det te minacce probabilmente furono direttamente rivol-
te ad SS o che comunque di quelle minacce Ales
sio sia venuto a conoscenza;
e) la prossimità tem-
porale tra tale lettera e la ritrattazione DESS.
A fronte DEampia ed argomentata motivazione con la quale la Corte di merito ha negato qualsiasi valore alla ritrattazione di SS e delle esau-
rienti risposte dai giudici di secondo grado date a tutte le questioni prospettate nella sentenza di primo grado e dalla difesa deve escludersi che la valutazione del materiale probatorio sia illogico o carente, così come deve escludersi che sulla comples 120
siva validità di tale valutazione possa influire ne gativamente, ed in misura tale da comportare la nul lità della sentenza, l'affermazione che l'SS
ritrattò per paura.
A prescindere, infatti, che tale argomento è
stato dalla Corte di merito svolto ad abundantiam nella valutazione del significato e del valore della
ritrattazione, Va rilevato che il ragionamento dei giudici di secondo grado al riguardo non è una sem-
plice ipotesi, ma una induzione, tratta da un fatto
certo qual'è la lettera inviata al TO, ma con-
tenente Oscure minacce a carico DESS e va-
lutata alla stregua di comuni regole di esperienza,
e, soprattutto, che il convincimento della non ve-
ridicità della ritrattazione, è stata dalla sentenza fondata sul raffronto tra le due dichiarazioni -quel la accusatoria e quella contenente la ritrattazione-
e su tali argomenti e altri significativi elementi,
di sicuro valore sintomatico _ come l'inverosimi-
glianza delle giustificazioni delle somme date al-
l'SS prospettate dai due fratelli, le contrad-
dizioni nelle quali essi sono caduti, la frequenta-
zione e l'amicizia di MA AN con MA
NC, e IA NN, entrambi implicati e capi della organizzazione criminosa operante in - 121
-
Torino, responsabile dei sequestri di persona, in quel torno di tempo, commessi in Piemonte.
Il motivo con il quale MA LE lamenta mancanza ed illogicità della motivazione in ordine al reato di spaccio di sostanze stupefacenti, è in-
fondato, poiché non sussiste alcuno di vizi denun-
ciati.
I giudici di appello hanno, infatti, esaminato
e valutato la confessione resa dal MA LE
e la successiva ritrattazione, nonché tutti gli ele menti positivi di accusa e quelli contrari della difesa, giungendo alla conclusione, sorretta da ade guata motivazione, che la confessione, sebbene ri-
trattata, è da ritenere attendibile, sia oggettiva-
mente che soggettivamente.
I giudici di secondo grado hanno, infatti, posto in evidenza -con rigore logico e con una penetrante
indagine analitica- che il MA LE confessò
spontaneamente di aver ceduto a più riprese diversi quantitativi di canapa indiana a TO NIs ed hanno dimostrato che le dichiarazioni confessorie da lui rese trovano riscontro nelle corrispondenti ammis sioni e nel riconoscimento implicito contenuto nel-
la lettera da lui fatta pervenire ai giudici di pri mo grado, nella quale afferma che i soldi consegnati - 122
- ad Alessio non erano tutti soldi datigli da TO
NI.
I giudici d'appello hanno anche preso in esa me e valutato la successiva ritrattazione della con- fessione e i motivi che l'avrebbero determinata,
escludendo, con un ragionamento corretto logicamente ed alla stregua dei dati di esperienza, che l'impu tato abbia fornito alcuna valida spiegazione alter nativa in ordine alle somme ricevute dal TO
e che, se effettivamente avesse ottenuto i milioni dalla vendita di animali -come dichiarato in sede di ritrattazione- avrebbe potuto indicare i nomi degli acquirenti -cosa che non fece- onde controlla re la veridicità DEassunto.
18. MA NC, con il primo motivo di ricorso, deduce: mancanza di motivazione per apodit ticità, contraddittorietà, illogicità e omesso esa me di circostanze decisive al giudizio circa la sus sistenza di prove in ordine alle imputazioni di par tecipazione quale esecutore, all'omicidio premedi-
tato ai danni di AB EL e reati connes-
si%; per omesso esame della personalità del chiaman te in correità; omesso esame della credibilità in-
dichiarazioni delle contraddizioni trinseca;
omesse
delle diverse dichiarazioni provenienti da altro e 123
chiamante imputato collaborante;
omesso esame della inesistenza di riscontri nonché della qualità, (di imputato maggiorenne indiziato di essere esecutore
DEomicidio) del chiamante;
omesso esame (meramen te apparente) degli accertamenti effettuati circa la individuazione degli autori;
omesso esame di pos sibili causali alternative. Mero richiamo DEac-
cusa proveniente dal chiamante, peraltro non rite-
nuto sufficientemente credibile in ordine alla di-
scolpa offerta in relazione alla medesima imputa- zione. Ritenuta conferma DEaccusa proveniente da altra dichiarazione intervenuta dopo la decisione di primo grado di altro coimputato anch'esso condannato in primo grado per l'omicidio "de quo", non confer mata in dibattimento, non precisa, anzi di semplice richiamo delle risultanze degli atti ampiamente co-
nosciuti, per giunta tardiva, rispetto alla succes-
sione nel dire del nuovo accusatore, senza conside-
razione alcune né della personalità né della quali-
tà processuale, né del motivo.
Con il secondo motivo denuncia la mancanza di mo tivazione per contraddittorietà, illogicità, omesso esame di circostanze decisive al giudizio circa la sussistenza di prove in ordine alla imputazione di partecipazione al sequestro di persona a scopo di - 124
-
estorsione ai danni del IO e i reati connessi ed ai tentativi di sequestro di persona ai danni di Arlotto e reati connessi, nonché alla rapina di Ar-
dizzi e reati connessi. Chiamata di correo, prove-
niente da persone qualificate "pentiti". Omesso esa me della personalità di ciascuno dei chiamanti. Omes
SO esame DEattendibilità intrinseca di ognuno di essi. Omesso esame DEinesistenza di riscontro.
..
Omesso esame delle contraddizioni e delle diverse dichiarazioni dei pentiti. Violazione DEart.479
c.p.p. in relazione a ciascuna delle imputazioni.
Violazione del principio di logica giuridica circa la sostanziale impossibilità di considerare "prova" la somma di più "notitiae criminis", quali sono le
chiamate di correo.
Con il terzo motivo denuncia la mancanza di mo->
tivazione per apoditticità in ordine all'affermazio ne di responsabilità per partecipazione ad associa-
zione per delinquere, per giunta quale organizzatore.
Con il quarto motivo deduce mancanza di motiva zione in ordine alla misura della pena inflitta, an
che in considerazione delle denegate "generiche" e sia nella misura di base, sia circa l'aumento per la continuazione. Violazione degli artt. 62 bis, 81
II comma, 132 e 133 c.p. 125-
Il primo motivo è infondato.
La sentenza di secondo grado ha rivalutato le pro ve, già valutate dai giudici di primo grado, ed è per venuta al convincimento della responsabilità DEim
putato sulla base delle dichiarazioni accusatorie di Inserra Gaetano e di RN AN, valutate e coor dinate tra loro e nel contesto delle altre risultan ze processuali. La Corte di merito ha, altresì, pre so in considerazione le tesi difensive e i passaggi della sentenza di primo grado che aveva rilevato ta lune discordanze nelle dichiarazioni rese da IN ra, e nella tardività di esse, rilevando e sottoli neando come dette divergenze sono facilmente spie-
gabili con il lungo tempo trascorso dal momento in cui egli le cose riferite aveva appreso dal RN Gaetano e dalle successive ampie ed articolate propo sizioni accusatorie rese dallo stesso RN, dopo la sentenza di primo grado, che indicano nel MA e in RT NN i due esecutori materiali DEomi
cidio.
La Corte ha, inoltre, confutato l'assunto difen sivo, secondo cui le dichiarazioni DENS e del RN sono inattendibili, in quanto essi avreb-
bero riversato su altri la responsabilità per l'omi cidio AB, da essi commesso, rilevando che 126
-
entrambi per tale omicidio sono stati condannati, sic ché le loro dichiarazioni non potevano avere alcun intento ed effetto liberatorio, tanto più che il Per
na parlò dopo essere già stato condannato.
La Corte di merito ha poi sottolineato che le proposizioni accusatorie di NS e di RN Gae-
tano trovano un obiettivo e decisivo riscontro in un elemento che da solo giustifica il giudizio di responsabilità del prevenuto per l'omicidio.
Il discorso sul punto si svolge attraverso la enunciazione e la dimostrazione delle tre seguenti proposizioni: a) sul luogo, in cui avvenne l'omici-
dio venne trovato un silenziatore;
b) ND ave va la disponibilità di un silenziatore;
c) il si-
lenziatore trovato sul luogo DEomicidio è il si lenziatore di MA.
La Corte, infatti, ha accertato e dimostrato,
con motivazione adeguata e logicamente corretta, sul la base delle risultanze processuali e della peri-
zia balistica che l'arma -una pistola cal.7,65-
con cui venne ucciso il AB EL era munita di silenziatore e che tale dispositivo si staccò dall'arma e cadde a terra, ove fu trovato dagli inqui renti. Il perito, le cui conclusioni non sono state
mai poste in discussione, ha rilevato che si tratta - 127
-
di un dispositivo di produzione artigianale adatta-
bile all'arma mediante avvitamento, che la ghiara della filettatura del silenziatore venne forzata su di una canna dotata di altra filettatura, incompati bile con quella della ghiera e tale situazione gene rò una certa instabilità del silenziatore sull'arma,
che ne determinò la caduta al momento DEesplosio
ne del colpo di arma da fuoco. Il silenziatore è ver niciato in nero con due successive mani di vernice,
che la ghiera posteriore screpolata, di tal ché ri- mane in vista il metallo nudo di colore giallo oro.
La corte di merito ha, altresì, accertato che nel
1982 NG PE acquistò in Calabria una pistola Beretta mod.70 munita di silenziatore (arti gianale); che a fine novembre prestò, in presenza di
DI RO, la pistola ed il silenziatore a Maran
do, che la usò nella rapina ZZ;
B che lo stesso
NG vendette la pistolà ed il silenziatore al
MA, ricevendone lire 800.000 pagate parte in contanti e parte con un assegno, tratto sulla cassa
Rurale ed Artigiana di Cerasco e presentato dalla
moglie di NG all'incasso all'agenzia di Vena
ria, e portante tra le altre, le firme di girata di
MA NC e NG PE;
che l'An-
gilletta ha riconosciuto il silenziatore come quello 128
da lui venduto, pur avendo fatto osservare che, al-
l'epoca della vendita, il suo era tutto verniciato in nero e non presentava alcuna striatura;
che, in-
fine, il AB venne ucciso con una pistola mar ca Beretta, mod.70 tipo "Browning".
Da tali elementi certi nella loro esistenza e
dalla mancanza di una spiegazione alternativa vali-
da, da parte del ND, DEuso che egli aveva fatto del silenziatoriatorej.la Corte di merito ha infe-
rito, con un procedimento improntato al massimo ri-
gore logico ed alla più assoluta correttezza, che il silenziatore caduto dalla pistola al momento del l'esplosione dei colpi che uccisero il AB
era quello in possesso e nella disponibilità del Ma
rando.
Il secondo motivo oltre ad essere generico è
manifestamente privo di fondamento.
Per quanto attiene alla rapina in danno DEAn
drizzi la sentenza impugnata è pervenuta al convin-
cimento della partecipazione DEimputato a tale delitto sulla base delle dichiarazioni convergenti e dettagliate dei coimputati NS, DI, RN
AN, LO, NG (imputato in proces-
so connesso) e MA CO (anche lui imputato in procedimento connesso) riscontrate dall'assegno ri- 129
cevuto da SC per l'acquisto di alcuni gioiel li, provenienti da detta rapina, come risulta dalla
© motivazione concernente l'omicidio in danno del Ma-
rabello.
De pari infondate sono le censure che il ricor-
rente muove alla motivazione che sorregge il giudi-
zio di responsabilità DEimputato per i tentativi del delitto di sequestro di persona in danno di Ar-
lotto e del sequestro IO.
Il giudice d'appello, con motivazione adeguata e logica, ha fondato il proprio motivato convincimen-
to sulle dichiarazioni accusatorie, analiticamente valutate, sia sotto il profilo DEattendibilità
soggettiva che oggettiva di IE, ON, LO,
AT, AN, EO PE e RN AN,
i quali hanno tutti concordemente riferito che l'im putato partecipò al sequestro IO, mentre hanno accertato e dimostrato, sulla base delle dichiara-
zioni convergenti ed attendibili di DI, ON, In serra e IE, che il MA prese parte anche ai tentativi di sequestro DETO.
A tali accertamenti di fatto ed alle relative valutazioni adeguatamente e logicamente motivate il ricorrente oppone soltanto, come può desumersi dal motivo di ricorso, quasi integralmente riportato, - 130 -
in modo generico vizi della motivazione mentre l'as sunto che la chiamata di correo è nient'altro che una semplice "notitia criminis" è priva di qualsiasi fondamento giuridico e contraria alla normativa vi-
gente come si è ampiamente detto nelle premesse ge-
nerali di questa sentenza.
Il quarto motivo con il quale il ricorrente la menta la mancanza di motivazione in ordine alla ri-
tenuta responsabilità di esso imputato per il de-
litto di associazione per delinquere, oltre ad esse re formulato in termini generalissimi, è infondato,
poiché la Corte di merito ha basato la responsabi-
lità DEimputato sui dati di fatto emergenti dalle dichiarazioni di NS (nel cui locale si costitui l'associazione) di LO, DI, AT e dalla
sua partecipazione ai sequestri di persona ed alla rapina ZZ, delitti per la cui commissione la
organizzazione criminosa era stata costituita e dal la partecipazione all'omicidio AB, determi–
nato da contrasti insorti nell'ambito DEassocia-
zione medesima.
Infine, l'ultimo motivo è manifestamente infon dato, poiché la Corte di merito ha ampiamente moti-
vato si ain ordine al diniego delle attenuanti ge-
neriche che alla misura della pena, senza incorrere 131
-
in errori logici o giuridici..
19. RT NN, con il primo motivo di ricor so, deduce la nullità della sentenza in ordine alla condanna per il delitto di omicidio di AB Car.
melo e reati connessi per grave contraddittorietà. della motivazione e mancanza della stessa sui punti fondamentali della decisione, travisamento dei fatti processuali. IM particolare -afferma il ricorrente-
la sentenza impugnata fonda la responsabilità DEim
putato per il delitto di omicidio e reati connessi sulle dichiarazioni intrinsecamente inattendibili,
perché prive dei requisiti che ne garantiscano la veridicità e perché motivate da chiari, evidenti,
macroscopici motivi di interesse personale, in quan to sia il primo che il secondo volevano, accusando gli altri, stornare da sé i gravissimi indizi che gravavano su di loro.
Le dichiarazioni dei due imputati -secondo il ricorrente- contrastano anche con le altre risul-
tanze processuali, e particolarmente con le dichia-
razioni del figlio della vittima, AB EL
junior, che descrisse i due sicari, fornendo di CO-
storo una descrizione che mal si concilia con le ca
☐
ratteristiche somatiche DEimputato.
Con il secondo motivo denuncia la nullità della 132
-
sentenza, nella parte concernente la condanna per il sequestro SC e reati connessi e.del sequestro
IO per mancanza e contraddittorietà della mo- ..
tivazione. Sostiene in sostanza il ricorrente che la sentenza di secondo grado ha fondato il giudizio del la responsabilità DEimputato sulle dichiarazioni accusatorie dei coimputati IE LE, AN
PE e quelle "de relato" di ON AN, senza tener conto del fatto che la chiamata in cor-
reità dello IE è dettata da acredine nei confron ti di esso RT e delle osservazioni svolte nei mo tivi di appello che mostrerebbero la possibilità di un accordo tra i due accusatori. Ciò vale ancora di più per il sequestro SC per il quale sussi-
ste la sola accusa di IE.
Con il terzo motivo si denuncia la nullità del la sentenza in ordine alla condanna DEimputato
per associazione a delinquere, sul rilievo che la sua estraneità si ricava dalla sua assenza da Torino,
nel momento in cui l'associazione venne costituita,
nonché dalla mancanza di qualsiasi contributo alla vita del sodalizio criminoso.
Con il quarto motivo deduce mancanza e contrad dittorietà di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla misura della pena, aven - 133
-
do il giudice di secondo grado omesso di compiere una valutazione globale del fatto e della persona-
lità DEimputato, con riferimento anche alla sua giovane età.
Il primo motivo di ricorso non merita accogli mento.
La Corte di appello ha basato il giudizio di responsabilità del prevenuto sulle dichiarazioni ac cusatorie "de relato" di NS, che riferì, spon-
taneamente ed immediatamente, agli inquirenti di avere appreso da RN AN che ad uccidere Mara
bello erano stati il MA ed il RT e sulle di chiarazioni rese in un momento successivo dallo stes so RN, che ha confermato quanto già riferito da
NS, che alla preparazione di quel delitto ave va partecipato, ed ha posto in evidenza e dimostra to, con una sequenza argomentativa logicamente coe-
rente e nello stesso tempo corretta, perché aderen te ai dati processuali acquisiti, che le dichiara-
zioni accusatorie dei due coimputati sono suffraga te dalla presenza non giustificata in alcun modo,
del RT a Torino la sera precedente il delitto, сомирінго dal tentativo, non riuscito, dello stesso imputato,
di cancellare le tracce del suo passaggio a Torino
in quell'epoca, dalle dichiarazioni contraddittorie 134 -
da lui rese agli inquirenti e nel dibattimento, ac- рисенкові lolle деневешице compagnate dalle risultanze che l'omicidio del Mara
bello venne deciso dal gruppo che aveva tentato il
sequestro TO, al quale il RT aveva parte-
cipato e che aveva determinato le ire e le minacce del AB, e la successiva reazione degli ap-
partenenti al gruppo, al quale l'imputato apparteneva.
La Corte ha, altresì, accertato che il RT
-accusato di aver preso parte all'esecuzione DEomi
cidio assieme al MA- proprietario e possessore
del silenziatore rinvenuto sul luogo del delitto,
tramite i suoi parenti fece pressioni su NG,
perché ritrattasse le dichiarazioni in ordine al silenziatore, che costituisce, come già si è detto,
un elemento indiziante di indubbio valore probatorio,
perché la sua esistenza è stata accertata, indipen-
dentemente dalle stesse dichiarazioni di NG.
La sentenza, infine, ha preso in considerazio e valutato con rigore logico e secondo esatti ne criteri metodologici, tutti gli elementi positivi di accusa e quelli contrari prospettati dalla dife- sa e nella sentenza di primo grado (che l'imputato aveva assolto per insufficienza di prove, prima del le dichiarazioni del RN, confermative di quelle di NS) giungendo alla conclusione, sorretta da 1 135
-
motivazione adeguata e congrua, esente da vizi lo-
gici del ragionamento, che le risultanze processua-
li indicano in modo univoco nel RT uno dei due esecutori del delitto.
In questo contesto le censure che il ricorren-
te muove alla sentenza gravata, sotto l'apparenza del difetto di motivazione (il quale si configura quando il giudice di merito omette di indicare le ragioni del proprio convincimento o, nell'indicarle, cade in evidenti e manifesti errori logico-giuridici oppure quando -pur presentandosi la sentenza motivata nel suo complesso- risulti omesso l'esame di un fatto de cisivo) e della contraddittorietà (che sussiste quan do le diverse proposizioni di cui si impone la moti vazione siano tra di loro inconciliabili ed incom-
patibili sì da impedire l'individuazione della ratio decidendi), in realtà contesta gli accertamenti e
le valutazioni del materiale probatorio, che spetta no esclusivamente al giudice di merito, la cui scel ta circa la rilevanza dei mezzi di prova disponibi-
li non è sindacabile sotto il profilo della legitti mità, essendo adeguatamente e congruamente motivata
Il secondo ed il terzo motivo sono infondati.
La Corte di merito ha ritenuto, dopo averne cor rettamente valutato l'attendibilità intrinseca alla - 136
-
1
stregua di tutte le altre risultanze processuali,
che le dichiarazioni accusatorie di IE LE,
AN AN e ON AN, che si integra no e si completano, sono attendibili e veridiche e su esse ha fondato il giudizio di responsabilità
La sentenza di secondo grado, inoltre, ha con futato le critiche della difesa concernenti l'atten dibilità delle proposizioni accusatorie dei chiaman ti e ha dimostrato, con motivazione adeguata e con gura, che non esiste alcuna contraddizione tra quan to riferito dall'NS in ordine al tentativo di sequestro DETO e le dichiarazioni rese dallo
IE, sull'attività svolta dal RT nei seque- stri Giordano e SC. Le censure del ricorrente si esauriscono in critiche in fatto, che non incidono in alcun modo sulla completezza e sulla struttura logica della mo tivazione che sorregge la decisione.
Del pari infondate sono le critiche che il ricorrente muove alla sentenza nel capo concernente la condanna DEimputato per il delitto di associa zione per delinquere, poiché la Corte di merito ha dimostrato che l'imputato era stabilmente inseri to nell'organizzazione criminosa, e non già una per sona di volta in volta reclutata per compiere sol- - 137
tanto attività di custodia dei sequestrati.
Va accolto, invece, l'ultimo motivo di impugna-
zione. La determinazione in concreto della pena nell'am bito dei limiti minimo e massimo stabiliti dalla leg ge e il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti rispondono alla esigenza di adeguare la misura della pena irrogata al l'effettiva entità del fatto, nei suoi aspetti og-
gettivi e soggettivi, ed alla personalità del suo au tore e sono rimessi al potere discrezionale del giu dice di merito, il quale deve esercitarlo tenendo presenti i parametri fissati dall'art.133 c.p. ed
è tenuto a giustificare il risultato raggiunto, me-
diante una motivazione adeguata e corretta, sia sot to il profilo logico, sia sotto il profilo della conformità ai principi di diritto.
Per adempiere al suo obbligo di motivazione il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti i parametri indicati dall'art.133, essendo suf ficiente che egli faccia riferimento a quelli consi derati prevalenti o maggiormente significativi ai fi ni del giudizio. Tuttavia tale giudizio deve essere globale e unitario, nel senso che esso deve abbrac ciare e ricomprendere sia la valutazione della per- - 138
sonalità DEautore che la concreta gravità del fat to e non limitarsi ad una aritmetica rassegna о com
parazione delle circostanze di segno opposto, poiché
una valutazione siffatta contrasta con i canoni lo-
gici che presiedono alla formulazione del giudizio, che deve essere onnicomprensivo, e con principi giuri dici che disciplinano la determinazione della pena,
e con quelli di carattere più generale sull'entità
del fatto e sulla personalità del reo, desumibili
del sistema ed in particolare di quello della sogget tivizzazione della pena (cfr. Cass.Sez.II, 19 dicem bre 1977 riv.pen. 1978 708; Cass. 8 aprile 1982,
Giust.pen. 1983, 101; Cass. 22.7.1985, Cass. Pen.
1986, 901)
Orbene, nella specie, la Corte di merito, a fronte delle specifiche ed articolate richieste del ricorrente, si è limitata ad affermare che le atte-
nuanti generiche debbono essere ritenute soltanto equivalenti tanto per ragioni di ordine quantitativo quanto per ragioni di ordine qualitativo in relazio ne allo scarso peso delle concesse attenuanti per il comportamento processuale negatorio dello imputato, incorrendo in un errore logico e violando i principi più sopra enunciati sui criteri ai quali il giudice deve attenersi nel giudizio di comparazione. 139 1
Innanzitutto va rilevato che l'imputato, in os sequio al principio "nemo tenetur se detegere", ha il diritto di non rispondere all'interrogatorio e
"a fortiori" di negare la propria responsabilità; e "
quindi, il giudice non può attribuire valenza nega-
tiva alcuna alla negazione della responsabilità, an che se questa è affermata dalla sentenza.
In secondo luogo, come esattamente rileva il ricorrente, la sentenza ha omesso di considerare e
valutare, come invece avrebbe dovuto, la giovanissi ma età DEimputato, che aveva da poco superato il diciottesimo anno di età, onde accertare se ed in che misura tale condizione avesse influito o potuto influire sulla sua attività criminosa.
Infine, la sentenza impugnata ha omesso di com piere una valutazione globale ed unitaria della con creta gravità dei fatti e della personalità del reo,
in violazione dei principi giuridici che disciplina no la determinazione della pena, ed, in particolare,
del principio della individualizzazione della pena,
costituisce uno dei cardini del trattamento san-
zionatorio nell'ordinamento penale italiano.
La sentenza impugnata deve pertanto essere an- nullata su questo punto, con rinvio ad altro giudi-
ce perché, nell'ambito del suo discrezionale apprez 140
zamento, procedo alla luce dei principi enunciati, giudizio di un nuovo bilanciamento. ad
20. LI NI, con il primo motivo di ricorso, deduce la nullità della sentenza per man- canza di motivazione, apoditticità, contradditto-
rietà, illogicità, omesso esame di circostanze de-
cisive circa la sussistenza di prove in ordine al l'imputazione di partecipazione, quale custode, al sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni del IO, nonché incompleta e superficiale va-
lutazione della chiamata in correità.
In particolare rileva il ricorrente che il Ca-
taldo, sulle cui dichiarazioni poggia il giudizio di responsabilità del prevenuto, ha dato differenti versioni delle circostanze nelle quali egli conobbe il LI, che lo sostituì nella custodia del Gior
dano, mentre era tenuto in ostaggio in casa Pantano
e che la Corte di merito, nonostante ciò, ha acriti camente accolto le dichiarazioni da lui rese, così
come non ha spiegato il contrasto esistente tra le
dichiarazioni del AN (che non ha riconosciuto il LI come uno dei custodi DEostaggio) e del AT.
Con il secondo motivo lamenta la mancanza di
motivazione, nelle sue diverse prospettazioni, in - 141
-
ordine all'assoluzione per insufficienza di prove per i reati connessi di sequestro di persona.
Con il terzo motivo denuncia la mancanza di MO-
tivazione relativamente all'assoluzione con formula dubitativa dal reato di associazione a delinquere,
mentre con il quarto ed ultimo motivo si duole della concreta determinazione della pena inflitta.
Il primo motivo di ricorso merita accoglimento.
La ricognizione di persona è un atto di accerta mento probatorio che ha quale elemento caratteriz-
zante l'esame critico della persona in vista del suo riconoscimento. La ricognizione può essere forma le -e cioè eseguita secondo le dettagliate e preci-
se formalità previste dall'art.260 c.p.p.- e infor
*
male. Appartengono alla categoria delle ricognizio ni informali le ricognizioni fotografiche eseguite nella fase istruttoria o dibattimentale, con о senza formalità, e l'identificazione mediante la presenta zione del prevenuto, effettuata dal testimone o dal
coimputato, senza la contemporanea presenza di altre persone somiglianti.
Ia
Il giudice di merito, nell'mabito del principio del libero convincimento, può utilizzare, quale fon te di prova, la ricognizione informale, ma deve pro cedere ad attenta rigorosa verifica della sua atten 142
-
dibilità e veridicità sostanziale in rapporto alle altre risultanze probatorie ritualmente acquisite al processo.
La Corte di merito, nel caso di specie, ha fon dato il giudizio di responsabilità del prevenuto esclu sivamente eseguito dal AT nell'istruzione e ri badito poi nel dibattimento, che ritenne di ricono-
scere nel LI, uno dei custodi del IO,
reclutati in Calabria dagli ideatori del sequestro e che lo aveva preceduto nella custodia DEostag-
gio, nel periodo in cui il IO venne trattenuto
in via Arquata a Torino, ma non ha tenuto conto né
confutato le argomentazioni con le quali i giudici di primo grado avevano sottolineato e posto in eviden za la frammentarietà delle dichiarazioni del Catal do e l'assenza di validi elementi di riscontro e la尸
presenza di elementi di segno opposto, che contrad dicevano le affermazioni del pentito.
Il AT, infatti, affermò di avere incontra to il Mimmo, da lui identificato nel LI, il giorno in cui venne per la prima volta accompagnato nell'abitazione del AN, in via Arquata, per iniziare il suo turno di custodia del IO;
ma,
invitato, a precisare la data DEincontro con il
Mimmo, forni come sottolinea il ricorrente e come 143
-
risulta dalla sentenza- ben quattro diverse versio-
ni, modificando ogni volta il giorno nel quale egli raggiunse via Arquata per sostituire la persona, che in quel momento custodiva l'ostaggio.
La diversità delle versioni al riguardo, forni-
te dal AT (diversità che peraltro investe anche il tipo di macchina con la quale venne trasportato in Via Arquata e la descrizione del Mimmo, e taluni input non consent particolari inerenti alla vita di costui) Yed accer tare e verificare l'attendibilità intrinseca della chiamata di correo e la esattezza del riconoscimento,
ma anche e soprattutto a verificare la compatibili-
tà di esse con le prove dall'imputato addotte a SO-
stegno della sua presenza, nel periodo che va dal
14 al 22 giugno in Calabria, e non già a Torino secon do l'impianto della sentenza. Ed infatti uno sposta mento all'indietro anche di un solo giorno, della da ta indicata in sentenza viene a collidere, come rile va il ricorrente, con la dichiarazione della moglie
DEimputato, la quale affermò (e la sua affermazio ne non è stata contestata né di essa è stata dimo-
strata l'inattendibilità) che il marito festeggiò il suo compleanno in Sant'Ilario il 13 giugno e con le
dichiarazioni di Palmisano, il quale riferì di avere
avuto un colloquio con il LI 10-15 giorni pri 144
- ma delle elezioni del 26 giugno per ragioni eletto- rali e che due giorni dopo gli consegnò dei volanti ni, necessari per la propaganda.
Per contro qualsiasi spostamento in avanti del la data posta a base DEargomentazione probatoria cozza contro due dati di fatto incontrovertibili:
la partecipazione DEimputato al voto del 26 giu-
gno attestata dal registro degli elettori del Co- mune- e la liberazione DEostaggio, avvenuta il
30 giugno.
Orbene la Corte di merito, in presenza della situazione emergente dalle risultanze processuali,
ha ritenuto di collocare l'incontro del AT con il "Mimmo" il pomeriggio del 22 giugno -data interme dia tra quelle risultanti dalle diverse dichiara-
zioni dello stesso AT- ma non ha enunciato le ragioni per le quali ha considerato tale data, ri sultante da una delle quattro versioni del pentito,
l'offeratione second come rispondente a verità, sicché azione the l'assunto DEaccusa secondo cui il LI cu-
stodì l'ostaggio in casa AN dal 14 al 22 giugno,
è compatibile con le altre risultanze processuali,
è assolutamente apodittico e non dimostrato.
La Corte di merito ha, poi, affermato che le di chiarazioni del AT sono suffragate, sul piano 145 -
dei riscontri, direttamente dalle dichiarazioni del
AN, proprietario della abitazione nella quale l'ostaggio era trattenuto e indirettamente, da ON Francesco, uno dei componenti DEorganizzazione
dei sequestratori. Il primo, però, ha dichiarato di non
essere in grado di riconoscere il "Mimmo", che aveva visto in casa sua, e quindi di potere in quello ri-
conoscere il LI, mentre il secondo in dibatti mento ha escluso che il LI fosse la persona da lui vista in Calabria a Dassà assieme a NC
MA, e del quale gli era stata mostrata la foto grafia in istruttoria, sicché esse non possono esse re assunte ad elemento di riscontro DEattendi-
bilità della chiamata di correo e del riconoscimento effettuato dal ON. L'elemento di riscontro -specie quando la chiamata è oggettivamente incerta e pre-
sta il fianco a critiche- deve essere certo nella sua esistenza pertinente e tale da conferire, per
,
intrinseca efficacia, piena attendibilità la sua alle dichiarazioni e all'informale riconoscimento per ciò del chiamante e non soltanto opinabile, e privo di efficacia verificatrice. Concludendo, i giudici di secondo grado, nono-
stante lo sforzo dialettico compiuto, non sono riu sciti a tradurre in un complesso argomentativo, ade - 146
-
guato e congruo il loro soggettivo convincimento, fon dato sulla chiamata in correità, incerta e per mol-
ti versi contraddittoria, del AT, in una moti-
vazione esente dai vizi denunciati dal ricorrente.
21. Il primo motivo di ricorso con il quale il
TT LO deduce la nullità della sentenza per mancanza di motivazione ed errata interpretazione ed i
applicazione DEart.630 c.p. è privo di fondamento.
La Corte di merito ha accertato e dimostrato che l'imputato, allorché commise i furti delle auto vetture, rubate nella notte dal due al tre giugno e usate per il sequestro IO, era in condizione
di prevedere che le macchine costituivano il segmen to iniziale di una condotta finalizzata al compimen to del delitto di sequestro di persona ° comunque di un altro delitto. Pertanto, egli deve rispondere,
come ha ritenuto il giudice di merito, a norma degli
artt. 110 e 116 c.p. del sequestro del IO, com messo a fine di estorsione, da RN AN e dagli altri componenti il gruppo, che il sequestro ideò
ed esegui.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia mancanza di motivazione in ordine alla mancata di-
chiarazione della prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti ritenute e la concreta determinazione 147
-
della pena.
Anche tale motivo non merita accoglimento. Nel caso in esame -a prescindere dal rilievo che nel motivo non sono neppure indicati gli elementi attinenti al fatto o alla personalità DEimputato
che, se fossero stati valutati, avrebbero potuto in durre i giudici di merito a determinare la pena ir-
rogata in misura più ridotta o a dichiarare preva-
lenti le circostanze attenuanti sulle aggravanti-
i giudici di secondo grado hanno motivato il giudizio di equivalenza tra le circostanze di segno contrario,
e hanno determinato in concreto la pena sulla base di una valutazione globale del fatto e della perso nalità DEimputato desunta dai suoi precedenti pe nali e dalla sua condotta di vita, senza incorrere,
in tale operazione, in errori di diritto o in vizi
logici del ragionamento.
22. Con il primo motivo di ricorso TT Anto-
nio RI denuncia la nullità della sentenza per mancanza di motivazione da omessa considerazione di elementi decisivi, in quanto dando credito alle di-
- il quale rife chiarazioni accusatorie del AT
rì di essere stato trasportato dall'imputato in casa
AN dove avrebbe dovuto custodire il prof. Gior
dano sequestrato-, ha sorvolato, con eccessiva fa- 148
cilità, sulle contraddittorie indicazioni che il coimputato ha fornito circa le modalità DEautovet tura su cui era stato trasportato ed usato a titolo..
di riscontro la precisazione del EO PE (Mau
rizio aveva la Golf bianca di mio fratello IO).
manifestamente contraddetta dalla circostanza, pro-. cessualmente accertata, che all'epoca del fatto An-
tonio EO possedeva una Alfetta di colore marrone.
Con analoga facilità -afferma ancora il ricor rente la Corte di merito ha sorvolato sul fatto,
anch'esso processualmente accertato, che, durante
tutto lo svolgimento del sequestro IO, il Pa-.
netta lavorò alle dipendenze di certo POne in
Saronno, dove restava dal lunedì al venerdì, salvo eventuale ritorno a San Mauro, nel pomeriggio del mercoledì.
Con il secondo motivo si deduce la mancanza e
l'omessa considerazione di fatti decisivi e viola-
zione di massima di esperienza, giacché l'assunto che il TT, quando effettuò il sequestro, doveva sapere, perché il MA glielo avrebbe detto, che si trattava di trasportare il custode di un sequestro,
contrario è apodittico e non motivato e, comunque,
una regola di esperienza costante, non essendo ve ad rosimile che il MA avesse informato il TT - 149
di un fatto così grave, al quale questo era del tutto estraneo.
Con il terzo motivo di ricorso denuncia la vio- lazione e l'erronea interpretazione degli artt. 43, 110 c.p. e solleva questione di legittimità costi-
tuzionale -così come interpretati dalla Corte di me
rito- in rapporto all'art.3 della Costituzione.
Il primo motivo merita accoglimento.
f La Corte di merito -contrariamente a quanto dal ricorrente si sostiene- ha accertato e dimostrato che il viaggo del quale parla il AT effettiva-
mente vi fù, sulla base delle ammissioni fatte dalld stesso prevenuto, in sede di confronto con il Ca-
taldo. La motivazione della sentenza è, però, caren te circa l'individuazione del giorno in cui tale viaggio avvenne. La Corte di merito, tra le molte-
plici e contrastanti dichiarazioni al riguardo del chiamante in correità, ha ritenuto compatibile con la ricostruzione del fatto il giorno 23 giugno -gior no in cui il AT avrebbe sostituito il LI
nella custodia DEostaggio-, ma non ha enunciato le ragioni della scelta operata, né ha confutato le deduzioni difensive, che hanno evidenziato la con
traddittorietà in punto delle dichiarazioni accusato rie del AT, sicché non è possibile ricostruire 150
in modo completo e soddisfacente l'iter logico at-
traverso il quale il giudice è giunto a tale suo convincimento.
Si tratta di un'omissione - adre non superata dall'ammissione DEimputato di aver fatto un viag gio assieme al TT fino a Torino, così come ha ritenuto il giudice di appello- che presenta notevo le importanza, poiché la sentenza pone in stretta correlazione il AT e, quindi, il TT con il LI, il quale, secondo la ricostruzione ope rata dalla Corte di merito, senza però fornirne una dimostrazione esauriente e precisa, avrebbe cessato il suo turno di custodia DEostaggio il 22 giu-
gno per essere sostituito dal AT. La mancata esatta individuazione del giorno in cui tutto ciò
sarebbe avvenuto si riflette, infatti, sull'atten-
dibilità oggettiva della dichiarazione di AT e,
quindi, sulla logicità e completezza della motiva-
zione, laddove afferma che l'imputato accompagnò
il AT, che avrebbe dovuto sostituire il Musoli
no nella custodia del IO e di avere per ciò
contribuito, con il suo viaggio, alla realizzazio-
ne del delitto di sequestro di persona.
La sentenza di secondo grado -rileva ancora il ricorrente- ritenuta la veridicità della dichia- - 15:
razione del AT e individuato in modo aprioristi co il giorno in cui il viaggio a Torino sarebbe av-
venuto, ha ritenuto in contrasto con le risultanze processuali per certo che il TT, allorché avreb be accompagnato il AT in via Arquata- ove era
tenuto prigioniero il AT- doveva sapere perché
il MA glielo avrebbe detto, che si trattava di un sequestro di persóna.
Orbene, anche sotto questo ulteriore profilo, la sentenza merita censura, giacché l'assunto circa la previa concoscenza del TT dello scopo del viag gio, per averlo appreso dal MA, è in realtà
affermata, ma non dimostrata.
La sentenza, infatti, nel prendere in esame le
argomentazioni con le quali i giudici di primo grado avevano motivato il dubbio circa la consapevolezza
DEimputato del sequestro e del ruolo del Cataldo.
ha immotivatamente e apoditticamente affermato che qualunque fosse il significato da attribuire alle parole con le quali il MA incaricò di accompa-
gnare il AT in via Arquata ("accompagnalo dove tu sai" prima versione;
"accompagnalo dove ti ho detto" seconda versione;
"accompagnalo dove tu conosci" -versione EO) è certo che MA usò
una frase sintetica che presuppone discorsi prece- 152
denti non occasionali.
Il carattere meramente assertorio di tale propo sizione e la sua inadeguatezza dimostrativa sul pia no DEargomentazione probatoria appare tanto più evidente se essa viene considerata in rapporto alla diversità di significato inerente, anche secondo la comune esperienza, tra le frasi che il MA avreb be pronunciato ed alle risultanze delle altre ri-
sultanze processuali. Risulta, infatti, -e il punto
è pacificamente accertato- che il TT si limitò
ad accompagnare in macchina il AT, una sola volta, in prossimità di via Arquata e che egli, du-
rante tutto il periodo in cui il Giordano rimase se questrato sia in via Arquata che in altri luoghi, lá
vorò a Saronno dal lunedì al sabato salvo a fare mercoled ritorno in via eccezionale qualche giovedì a San
Mauro Torinese, donde l'importanza DEesatta in-
dividuazione del giorno in cui il viaggio avvenne e della frase pronunciata dal MA nell'incontro riferito dal AT.
La Corte di merito ha cercato di suffragare la conclusione alla quale è pervenuta - nonostante le divergenze e le carenze motivazionali rilevate dalla difesa sostenendo che essa trova conforto nella dichiarazione ulteriore del AT, secondo cui fu 153
il TT a dirgli di suonare tre volte, arrivan-
do all'abitazione del AN.
Senonché - come ha obiettato la difesa e ritenu to la sentenza di primo grado- la dichiarazione del
AT, di avere ricevuto le istruzioni sul come suonare per essere aperto, contrasta palesemente con quella fatta dallo stesso AT di avere ricevuto tali istruzioni per primo dal LI, che egli so stituiva nella custodia DEostaggio.
L'assunto della sentenza -e cioè che è perfet tamente logico e conforme ad una esatta ricostruzio ne dei fatti che la precisazione sul campanello do-
vessero fornirla sia il LI che il TT- è
non solo assertorio e quindi privo di efficacia di mostrativa, ma si pone in contrasto con le risultan ze processuali. Se è vero, infatti, che egli incon-
trò il LI per la prima volta nell'abitazione del AT, è certo che quell'informazione il Mu-
solino non poté dargli prima, né avrebbe avuto sen-
so che detta informazione gli abbia dato dopo, es-
sendone egli già a conoscenza.
Il tentativo della sentenza di superare l'evi-
dente antinomia, sul piano logico, delle due di-
chiarazioni del AT -rilevando che è naturale
+
che il LI, nel dargli "le consegne per la cu 154
stodia, gli abbia ripetuto quando doveva aprire la porta è una ipotesi -certo logica- ma astratta dalla realtà processuale, poiché le dichiarazioni del Ca-
taldo sono di ben diverso tenore (egli infatti affer mò di avere dal LI ricevuto l'informazione pri ma e per potere lui entrare nell'appartamento e non altri). In ogni caso, la prospettazione alternativa della sentenza non è suffragata da altri elementi probatori o riscontri esterni, idonei a superare il
rilevato contrasto.
In definitiva, sembra a questa Corte che l'ac-
cettazione acritica delle dichiarazioni del AT
-benché più volte modificate nel corso DEistrutto
iria e del dibattimento- sia sul giorno nel quale egli fu accompagnato dal TT in casa del Panta-
no, sia in ordine alla fonte dalla quale avrebbe ri cevuto l'informazione sul come bussare per potere entrare nell'appartamento, in cui era l'ostaggio,
sia infine, relativamente alle parole con le quali il MA accompagnò l'incarico datogli, si riflette sulla struttura logica del discorso giustificativo della decisione, poiché le proposizioni che ne costi
tuiscono il tessuto sono tra loro incompatibili e comunque si fondano su dati scelti in modo apriori stico e senza il necessario collegamento con la real - 155
tà processuale..
In questo contesto deve ritenersi la motivazio ne assolutamente carente e priva della necessaria conseguenzialità logica-giuridica, poiché, nel caso di prova indiretta -come nella specie- è indispen-
sabile che l'indizio sia certo e non meramente ipo tetico o congetturale (le congetture, caratterizzan dosi come intuizioni o apprezzameni del tutto per-
sonali, non hanno mai valore di prova); che la dedu zione del fatto noto rientri in un procedimento in ferenziale improntato al massimo rigore ed alla più
assoluta correttezza;
che l'indizio, valutato con l'ausilio di schemi concettuali e/o ordinatori, trat ti dall'esperienza e comunemente accettati (c.d. mas sime di esperienza) consenta la ricostruzione logica ed unitaria del fatto ignoto e porti ad un convin'
cimento che non abbia contro di sé alcun ragionevole dubbio.
In definitiva i giudici di secondo grado non so no riusciti a tradurre il loro soggettivo convinci-
mento in una motivazione esente dai vizi logici e giuridici denunziati dal ricorrente e rilevati da questa Corte, per cui si impone l'annullamento della.
sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione del la Corte di Assise di Appello di Torino, perché ri 156
valutati, nella più ampia libertà e secondo il suo
_discrezionale apprezzamento, gli elementi probatori per la ricostruzione storica del fatto e l'indivi-
_duazione DEelemento psicologico, posti a fonda-
mento della decisione medesima..
23. LL AS,con unico motivo, deduce
_la violazione degli artt.5243 479, comma II, e 475,
comma terzo, c.p.p. rilevando che la Corte di meri to, a fronte della chiamata in correità del solo
IE, non confermata da alcun elemento oggettivo di riscontro, avrebbe dovuto assolvere l'imputato con formula piena.
Il ricorso non merita accoglimento,
La sentenza impugnata ha ritenuto, con insin dacabile apprezzamento di fatto e con motivazione analitica, completa ed esauriente, perché estesa a tutti gli elementi rilevanti, acquisiti nelle va rie fasi del processo, che la chiamata in correità atdello IE è oggettivamente e soggettivamente a tendibile, perché specifica, reiterata e costante nel tempo, non contrastata da altre risultanze pro cessualier in assenza di elementi estrinseci di riscontro, inidonea a fondare un sicuro giudizio di responsabilità. E tuttavia, essa costituisce un indizio di tale gravità da impedire la pronuncia
1 - 157
di una sentenza di assoluzione con formula ampia,
legittimando il dubbio sulla responsabilità DEim
putato.
In questo contesto le critiche che il ricorrente muove alla sentenza sono censure che investono l'in trinseca fondatezza del dubbio, che si sottrae al controllo di legittimità, avendo i giudici di meri-
to giustificato con argomentazioni razionali e per-
tinenti l'assoluzione con la formula DEinsufficien
za di prove.
24. LL PE con il primo motivo di grava me denuncia la nullità della sentenza per mancanza ed illogicità della motivazione in ordine ai motivi di gravame in relazione all'assoluzione per insuf-
ficienza di prove per i delitti di associazione per delinquere e detenzione di armi connessi con il de litto di sequestro di persona per il quale è stato condannato -poiché l'assoluta mancanza di elementi di riscontro alla chiamata in correità del RN
AN avrebbe dovuto condurre ad una sentenza di assoluzione con formula ampia, nonché la nullità
della sentenza per violazione DEart.630 comma V°c.p.
La doglianza è infondata.
Il giudice a norma DEart.479 c.p.p. -deve pronunciare sentenza di assoluzione con formula - 158
-
ampia —per non avere commesso il fatto- quando esi ste la prova DEinnocenza DEimputato ovvero quan do manchi totalmente la prova della commissione del fatto, mentre deve assolvere con formula dubitativa in presenza della obiettiva incompletezza o equivo-
cità degli elementi positivi di prova assunti o di un contrasto dialettico di elementi positivi e nega tivi che, pur non annullando del tutto il valore pro batorio dei primi, ne diminuisca il significato e 1
rilevanza
La motivazione della sentenza di assoluzione per insufficienza di prove è congrua -e come tale non
(sindacabile in sede di legittimità- quando essa co pre tutta l'area degli elementi del giudizio e quan do gli stessi, assunti in modo non divergente dalla loro obiettiva consistenza, siano valutati in modo coerente, razionale e corretto.
Nel caso di specie la Corte di merito ha esami-
nato e valutato criticamente tutti gli elementi fa-
vorevoli e contrari all'imputato, giungendo alla conclusione, sorretta da un apparato argomentativo corretto e razionalmente ineccepibile, che a carico
DEimputato esistono indizi gravi e significativi che non consentono di formulare un giudizio negativo di responsabilità. Secondo, infatti, la giurispru-. 15
denza costante di questa Corte, alla quale la senten za impugnata si è uniformata, la chiamata di correo quando sia come nella specie hanno ritenuto i giu dici di primo e secondo grado con motivazioni con-
formi che si integrano- intrinsecamente attendibile circostanziata, costante e reiterata e non contrasti con altre risultanze del processo, costituisce uno indizio grave che and giustifica, sul piano giuridi
со е dei principi, l'assoluzione per insufficienza di prove.
Il secondo motivo, con il quale l'imputato la-
menta la mancata applicazione DEattenuante di cui al quinto comma DEart.630 c.p., è infondato.
L'attenuante prevista dalla seconda parte del-
l'art. 630 c.p. opera in presenza di una attività di collaborazione che consista in un aiuto sostanziale, determinante e decisivo per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, finalizzata alla raccolta delle prove offerte in gran parte dal concorrente stesso, e non già alla ricerca delle stesse, prima che tale risultato sia raggiunto autonomamente dagli inquirenti o per la collaborazione di altri concor-
renti, diversi da quello che detta attenuante invochi
Orbene, nel caso in esame, la Corte di merito,
apprezzamento di fatto insindacabile, ha ritenu con - 160 - to, enunciandone le ragioni, che le dichiarazioni del prevenuto non hanno arrecato alcun utile contril buto alla individuazione degli altri compartecipi,
essendosi egli limitato a riferire notizie già co-
nosciute "aliunde" dagli organi inquirenti e già
acquisite al processo. La Corte di merito ha, anzi,
rilevato che nel dibattimento il LL ha reso dichia razioni contrastanti, con quelle ammissive, rese in primo grado, nel tentativo, non riuscito, di sca-
gionare AS NC, suo coimputato.
Generico ed assolutamente privo di fondamento
è l'assunto del ricorrente che il riferimento alle dichiarazioni del RN AN per escludere la determinazione della pena nel minimo determina una erronea motivazione, anche in ordine a tale punto.
La Corte di merito, infatti, ha rilevato, corretta mente applicando i principi in materia di determi-
nazione della pena, che la pena base è stata fissa ta dai primi giudici nel minimo;
che la diminuzio- ne per le attenuanti generiche è avvenuta al livel lo massimo e che i due mesi necessari per raggiun-
gere il minimo si giustificano con il ruolo non proprio marginale, svolto dal LL nella vicenda ed evidenziato dalle ultime acquisizioni probatorie;
che l'aumento per la continuazione è assolutamente: - 161
-
contenuto, se si pone mente alla gravità del fatto
(violenza esercitata approfittando dello stato di abbrutimento in cui si trovava la parte offesa).
Si tratta, come è evidente, di un apprezzamento di fatto che, essendo congruamente e adeguatamente motivato, si sottrae ad ogni censura in sede di le-
gittimità.
25. AN PE con il primo motivo denun-
cia violazione DEart.475 n.3 'c.p.p. in relazione all'art.610 c.p., per avere la sentenza di appello confermato la sua penale responsabilità e comunque,
erronea motivazione in punto. La sentenza ha ritenuto, esattamente interpre-
tando l'art.610 c.p., che l'avere costretto il se-
questrato a scrivere lettere ai familiari per indur li a pagare il riscatto richiesto dai sequestratori integri la fattispecie delittuosa da tale norma pre veduta -che punisce chiunque con violenza O minac-
cia costringa altri a fare, tollerare 0 Comettere
qualche cosa.
Il delitto di violenza privata concorre con il
reato di sequestro di persona, poiché il comporta-
mento DEimputato, costitutivo della fattispecie preveduta dall'art. 610 c.p., si è concretizzato in
una attività autonoma, diversa ed ulteriore rispetto - 162
-
a quella privativa della libertà personale del se-
questrato, che costituisce la condotta tipica della fattispecie di cui all'art.630 c.p.
Anche il secondo motivo di ricorso, con il qua le l'imputato lamenta la mancata applicazione del-
l'art.62 n.6 del codice penale, è privo di fondamento.
I giudici di secondo grado hanno escluso che nel la specie sia configurabile l'attenuante di cui al-
l'art.62 n.6 codice penale -perché questa si confi-
gura quando il reo spontaneamente con mezzi idonei e serietà realizzi una condotta che comporti almeno una parziale attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. L'imputato, invece, si limi tò a discutere con i compartecipi sulla possibilità
° meno di cedere il sequestrato ad altra banda. Idea
da tutti abbandonata per obiettive difficoltà al compimento DEoperazione. E' evidente perciò, che non si sono realizzati i presupposti giuridici e di fatto richiesti per la configurabilità della circo-
stanza attenuante contemplata dall'art.62 n.6 c.p.
Per quanto attiene, infine, alla censura re-
lativa alla concreta determinazione della pena è
sufficiente osservare che la Corte di merito ha spie gato le ragioni del suo convincimento rilevando, da un lato, che la pena base è stata determinata nel
- - 163 minimo e dall'altro, che la riduzione per le atte-
nuanti generiche è stata operata in misura di poco inferiore al massimo, dato il ruolo non certamente marginale sovlto dall'imputato nella vicenda. Si tratta, come è evidente, di un apprezzamento di fat to che, essendo adeguatamente e congruamente motiva
to, si sottrae a qualsiasi censura in sede di le-
gittimità. 26. Con il primo motivo di ricorso RN Gio-
vanni deduce la nullità DEordinanza dibattimenta le, in data 5.11.1987 della Corte di Assise di Ap-
pello per violazione DEart.524 n.3 c.p.p. in re lazione agli artt. 144 bis, 348 bis, 450 bis, 465 e 189 c.p. rilevando al riguardo che le dichiarazio ni rese da RN AN, contrariamente a quanto st sostiene, non sono dichiarazioni che provengano dal
1'imputato dello stesso reato o di un reato connes-
so e, quindi, non potevano essere utilizzate nel
procedimento de quo. la nullità dell'ordinanza de-
termina, secondo il ricorrente, la nullità della sentenza.
Con il secondo motivo si denuncia mancanza di motivazione in ordine al delitto di ricettazione di cose provenienti dalla rapina di EC in danno
DEZZ, avendo la sentenza utilizzato, senza - 164
-
valutarne l'attendibilità intrinseca ed estrinseca,
le dichiarazioni accusatorie del fratello RN
AN.
Con il terzo motivo si denuncia difetto di mo tivazione nel capo concernente il tentativo di se-
questro DETO, nel rilievo che le dichiara-
zioni di DI sono generiche, mentre quelle di ON
e RN AN sono contraddittorie e prive di qua siasi riscontro esterno.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la mancanza di motivazione relativamente alla sen-
tenza di assoluzione per insufficienza di prove per il delitto AB.
Con il quinto motivo si lamenta la mancanza di motivazione della sentenza di condanna per il se questro di persona in danno del IO, sostenen dosi che le chiamate in correità di TT, Castiel
lo e ON sono prive di qualsiasi elemento di ri-
scontro. A ciò deve aggiungersi -afferma il ricorren te- che ON è contraddetto da AT -altro colla boratore degli inquirenti- e dal Pantano che esclu dono la partecipazione DEimputato alla fase del sequestro indicata dal ON, mentre le dichiarazio-
ni accusatorie del LO aggiungono nuovi ele-
menti di contraddittorietà al quadro accusatorio. 165 -
Con il sesto motivo si denuncia la mancanza di motivazione in ordine alla condanna per il delitto di associazione per delinquere per avere la Corte di merito fondato il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni del solo RN AN.
Infine, con l'ultimo motivo ci si duole della :
mancanza di motivazione relativamente alla riduzio-
ne di pena, estremamente limitata, concessa per la 1
attenuante di cui all'art.62 bis c.p.
Il primo motivo di ricorso non merita accogli-
mento.
L'art.565 del codice di procedura penale consen te la lettura nel dibattimento degli interrogatori dei coimputati e degli imputati di un reato connes-
anche quando nei confronti dei diversi imputatiSO,
si proceda separatamente, sempre che gli atti rela-
tivi siano stati ritualmente acquisiti.
Pertanto, poiché è pacifico che il RN AE
è imputato di avere concorso a commettere i de- no litti, per i quali si è proceduto nei confronti del fratello NN, l'ordinanza con la quale la Corte
di merito ha disposto la lettura DEinterrogatorio
reso dallo stesso AN nel processo separato, è
legittimo. Conseguentemente deve escludersi che sus
sista la denunziata nullità. 166
Il secondo motivo di ricorso è infondato..
La Corte di merito è pervenuta al convincimen-.
to della responsabilità del ricorrente per il delit to di ricettazione, sulla base delle dichiarazioni.
dettagliate, concordi ed univoche, criticamente va lutate e considerate in rapporto a tutte le altre risultanze processuali, di DI RO, NG
PE, RN AN, dalle quali risulti che egli ricevette, al pari di altri membri DEorga-
nizzazione criminosa, della quale anche lui faceva parte, una quota del bottino, derivante dalla rapina commessa in danno DEZZ in EC di Valen
za e ricavata dalla vendita dei gioielli sottratti all'ZZ.
Per quanto riguarda, invece, il tentativo di sequestro in danno di TO i giudici di secondo grado hanno accertato e dimostrato, con motivazione congrua e adeguata, sulla base delle dichiarazioni accusatorie di ON, NS, DI e del fratello
RN AN, soggettivamente ed oggettivamente at tendibili, che RN NN assunse il ruolo che avrebbe dovuto essere DENS (il quale, all'ul timo momento non si presentò all'appuntamento) con- i correndo alla materiale apprensione DEostaggio.
La sentenza di secondo grado ha, inoltre, confu 167
tato dimostrandone l'infondatezza le obiezioni del la difesa, secondo cui la chiamata di NS è "de relato" e in parte contrastante con quella di DI.
e quella del ON tardiva e che RN NN, per le sue condizioni psicofisiche (grave stato di tos-
sicodipendenza) non era in grado di partecipare al la commissione di un così grave reato, rilevando al riguardo: a) che l'assunto secondo il quale il ricorrente non avrebbe potuto sostituire l'NS
perché abitava in una zona di Torino lontana dal luogo in cui avvenne il non riuscito tentativo di sequestro, è privo di rilevanza poiché egli era sol:
to frequentare, assieme agli altri componenti del gruppo che il sequestro aveva ideato, la birreria di Corso Giulio Cesare, e che egli non ha allegato o prodotto alcuna prova che dimostrasse il suo as-
sunto; b) che le condizioni psico fisiche DEimpu
tato non erano di ostacolo alla commissione del reato;
c) infine che il RN AN ha confermato le dichiarazioni rese spontaneamente e tempestiva-
mente da NS.
Per quanto riguarda la partecipazione DEim-
putato al sequestro IO, i giudici di primo e secondo grado, con conformi decisioni e con motiva-
zioni che si integrano e si completano, sono perve- 168
nuti al convincimento, adeguatamente e congruamente motivate, della responsabilità DEimputato, attra le dichtinations verso dei coimputati TT, ON, LO e del fratello AN dalle quali è risultato che egli aiutò il TT, estraneo alla associazione,
a compiere il furto DEautovettura, poi utilizzata per la commissione del sequestro;
che successivamen te partecipò alla fase esecutiva del reato, e assie me al ON e LO, distrusse l'autovettura Fio
rino sulla quale era stato portato il IO, im mediatamente dopo essere stato sequestrato, davanti alla sua clinica e infine, partecipò al trasferimen
to DEostaggio in via Arquata, di proprietà del
AN.
La Corte di merito ha, quindi, preso in con-
siderazione tutte le deduzioni e le obiezioni difen sive, dimostrandone, con un complesso argomentativo esauriente nei suoi diversi passaggi, l'assoluta infondatezza.
Anche il motivo, con il quale il ricorrente lamenta difetto di motivazione in ordine al delittol di partecipazione ad associazione per delinquere,
è infondato.
La sentenza impugnata ha ritenuto che le di chiarazioni accusatorie di RN AN, è quelle - 169
DENS -proprietario del locale nel quale l'as.
isociazione si costituì- e l'attività delinquenziale dal ricorrente posta in essere assieme agli altri componenti DEassociazione offrano un quadro pro-
batorio esaustivo e coerente della responsabilità
del prevenuto per il delitto di cui all'art.416 co-
dice penale.
Infine la Corte di merito ha confermato la de-
cisione di primo grado, che aveva assolto l'imputató
per insufficienza di prove dal delitto di omicidio del AB, rilevando che la chiamata di correo,
particolareggiata ed intrinsecamente attendibile, re sa da uno dei coimputati, costituisce un indizio che,
per la sua gravità e concludenza, giustifica l'asso luzione con formula dubitativa. Il giudice, infattil deve pronunciare sentenza di assoluzione per insuf-
ficienza di prove non solo quando le prove a favore o contrarie all'imputato sono equivalenti, ma anche quando gli elementi probatori per la loro incomple-
tezza o per la mancanza di univocità, non consentand la formulazione di un sicuro giudizio di responsa-_
bilità o di innocenza.
Nella specie la motivazione è adeguata e con-
grua, poiché i giudici di secondo grado hanno valuta to ed esaminato tutti gli elementi risultanti dal I
170 -
procesSO, e il dubbio, espresso nella sentenza, de-
riva dall'incertezza obiettiva della prova, conse
-
guente alla incompletezza della serie di indizi a suo sfavore, e non da congetture o ipotesi o da un convincimento soggettivo del giudice.
La doglianza (sesto motivo) circa la misura della pena non merita accoglimento.
I giudici di secondo grado, con apprezzamento di fatto adeguatamente motivato hanno ridotto la pena fissata nel minimo per tutti i delitti, in con seguenza delle concesse attenuanti generiche, in mi sura ritenuta congrua, in rapporto alla gravità in.
concreto e delle molteplicità dei reati commessi dal l'imputato, nonché dei suoi precedenti penali.
27. Con il primo motivo di ricorso PI
AL, denuncia la violazione degli artt.524
n.3 e 475 n.3 del codice di procedura penale, in re lazione all'art.630 c.p. ed agli altri reati conte-
stati.
La difesa del ricorrente rileva al riguardo:.
- che i giudici di primo e secondo grado hanno attri buito attendibilità alla chiamata di correo del Maz.
za, malgrado la mancanza di elementi oggettivi di riscontro;
che essi hanno travisato i fatti laddove affermano: 171 -
che la responsabilità DEimputato è fondata sulle.
chiamate in correità di AZ AL e IE Mi.
chele, in quanto IE non ha mai accusato il PIn
tomalli, mentre il AZ, nell'indicare l'imputato come uno di coloro che avrebbero dovuto trasportare.
il sequestrato SC in Calabria, è caduto in numerose contraddizioni, fondamentali ai fini del giudizio, mentre la ricognizione fotografica da lui fatta è del tutto inattendibile e la descrizione del PI contrasta con l'aspetto fisico del predetto;
- che del pari non rispondente al vero è l'afferma zione del chiamante in correità secondo il quale il paese nel quale abita il fratello del PI
-fosse EL o GA è privo di ferrovia,
poiché in entrambi esiste la stazione ferroviaria;
così come erronea è l'indicazione che il fratello del AL (ossia del PI) avesse un for no dentro casa, poiché il forno è al primo piano dello stabile in cui quello abita.
Afferma ancora il ricorrente che l'assunto della sentenza secondo cui lo SC avrebbe dovuto es sere trasportato in Calabria con una autovettura Giu
lietta targ. CN di proprietà di IC ST
non è suffragato da alcuna valida prova, tanto più - 172 -
che nei giorni precedenti il sequestro una macchina dello stesso tipo e avente la stessa targa era sta ta vista nei pressi DEabitazione dello SC
mentre, secondo i giudici di merito, l'imputato sa-
rebbe salito al Nord, proprio in previsione del tra sferimento del sequestrato e, quindi, molto tempo do po che i testimoni avevano notato l'Alfa LI
targata EO.
Con il secondo motivo si deduce la violazione del IV comma DEart,630, poiché lo SC, con
trariamente a quanto si sostiene dalla sentenza im-
pugnata venne liberato per un autonoma decisione.
di coloro che effettuarono il trasporto. Erroneamen
te, quindi, la Corte di merito ha negato ad esso ricorrente l'attenuante prevista dall'art.630, com ma V, c.p.
Con il terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta la violazione DEart.62 bis c.p. e il di fetto di motivazione della sentenza in punto, men-
tre con il quarto motivo denuncia la violazione dell l'art. 416 c.p. e il difetto di motivazione sul punto, avendo i giudici di merito omesso ogni va-
lutazione, per rigettare la richiesta di assoluzio ne da tale reato, con formula piena.
Il ricorso non merita accoglimento. - 177
-
sul prezzo che il FI avrebbe pagato ed ha anche accertato che il PI la mattina del 18 Marzo
avrebbe potuto, comunque, raggiungere -partendo da
Oppido ba frazione di Santo ST, nella quale abitava, e macellare la capra o il capretto che fosse.
A tali accertamenti ed alle dichiarazioni accu-
Isatorie di IE e AZ, circostanziate, reiterate e spontanee, suffragate da significativi elementi oggettivi di riscontro, adeguatamente e logicamente motivati, il ricorrente oppone una diversa interpre tazione dei fatti che oltre ad essere disancorata idalla realtà processuale- esula dal sindacato di le gittimità.
Anche il secondo motivo è privo di fondamento.
L'attenuante prevista dal IV comma DEart.630
del codice penale, come emerge dalla interpretazio ne storico-sistematica e teleologica della norma,
lè configurabile quando (fatta salva l'ipotesi che
\tutti di comune accordo liberino l'ostaggio) disso-
Iciandosi -assumendo cioè una posizione autonoma e diversa o contrapposta da quella degli altri compar tecipi si adopera per fare conseguire all'ostaggio la liberazione, prima del pagamento del riscatto,
ཉ་ས, quando l'attività posta in essere si traduca in fat
¡ti concreti finalizzati alla liberazione del sogget - 178
-
__ to passivo ed eziologicamente rilevanti per il rag
_giungimento dello scopo. Il comportamento attivo
_DEagente, che può non essere spontaneo, deve però
essere volontario, _ nel senso che, egli deve essere libero tra il proseguire nell'azione delittuosa o
_ recedere da essa, liberando il sequestrato. Pertan
to la liberazione DEostaggio perde il carattere della volontarietà, non soltanto quando il seque-
strato riesce a liberarsi e fuggire o è liberato dalla polizia, ma tutte le volte in cui il colpe-
vole o i colpevoli si trovano in presenza di una reale concreta situazione di tale natura da elide-
re qualsiasi possibilità di scelta, sicché la li-
berazione è la conseguenza necessaria ed inevita-
_bile di una situazione di fatto che si impone alla volontà DEagente.
Il confronto tra la situazione esistente, nel la quale il reo si trova al momento della libera-.
zione del sequestrato con il piano che egli inten-
deva realizzare offre un criterio valido per accer tare se la liberazione DEostaggio è volontaria.
oppure coatta.
Nel caso di specie i giudici di secondo grado.
_ hanno ritenuto, fornendone la dimostrazione, che il
AZ ed il PI, una volta costatato il ve- - 179
nire meno DEauto di appoggio, che rendeva asso-
lutamente impossibile il proseguimento del viaggio e l'impossibilità di un ritorno alla base, poiché es si ignoravano dove il sequestrato era stato prele-
vato, si trovarono nella necessità di liberare l'ostag gio. La circostanza -più volte sottolineata dalla difesa che avrebbero potuto uccidere lo SC
-a prescindere dalla possibilità di decidere da so i senza l'assenso dei capi della organizzazione, li,
la soppressione DEostaggio e nella particolare e concreta situazione nella quale si erano venuti
a trovare- è in ogni caso irrilevante, perché essa si pone al di fuori DEalternativa condizionante l'applicabilità della fattispecie attenuatrice, e
cioè liberare il soggetto passivo o tenerlo prigio niero fino al pagamento del riscatto.
La Corte ha poi rilevato che né il AZ, né il
PI si dissociarono, o cioè agirono in con-
trapposizione alla linea seguita dagli altri compar tecipi, come risulta dal comportamento immediata-
mente successivo da essi tenuto. Si tratta di un
apprezzamento di fatto che, essendo adeguatamente e congruamente motivato, si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità.
Anche il terzo motivo di ricorso non merita ac- - 180
-
coglimento.
I giudici di secondo grado hanno negato all'im-
putato le attenuanti generiche, avendo ritenuto, con insindacabile apprezzamento, perché adeguatamen te motivato e improntato a criteri di razionalità
e corretta applicazione dei principi giuridici in m m teria di determinazione della pena e di quelli di carattere generale sull'entità del fatto e sulla per sonalità del reo, che i precedenti penali DEimpul tato e la gravità in concreto del commesso reato,
erano rivelatori di una spiccata capacità a delinque re e di notevole pericolosità sociale DEimputato.
Gli stessi giudici hanno poi esaminato le ra-
gioni addotte a sostegno della richiesta ed hanno rilevato che esse erano prive di qualsiasi valenza attenuatrice, poiché l'imputato aveva un lavoro sta bile e remunerativo e, al momento del fatto, aveva superato da diversi anni la minore età.
Del pari privo di fondamento è la censura con la quale il ricorrente lamenta la mancanza di moti-
vazione in ordine all'assoluzione per insufficienza di prove per il delitto di associazione per delin-
quere, avendo i giudici di primo e secondo grado,
con motivazioni che si integrano, rilevato che l'at
Walki tività dal PI svolta in relazione al seque- - 181
stro SC, la disponibilità dimostrata per l'attuazione della decisione degli organizzatori del
-
sequestro di trasferire l'ostaggio in Calabria e i collegamenti che egli aveva con il AR -il quale en ricopriva un ruolo di primo piano nell'ambito della associazione criminale- sono elementi che,per il si E
gnificato e la rilevanza che essi presentano, giust ficano il dubbio che egli facesse parte DEasso- e ciazione criminale, che aveva come precipua finali- น
tà la commissione di sequestri di persona e raggrup pava persone residenti in [...]ed in Calabria.
° Le critiche che il ricorrente muove alla senten za investono in real tà la fondatezza del dubbio e-
spresso dai giudici di merito che, essendo adegua-
tamente e correttamente motivato, si sottrae a qual siasi sindacato in sede di legittimità. 28. Con il primo motivo di ricorso CE
NI denuncia la mancanza di motivazione per apoditticità, contraddittorietà, illogicità e omesso esame di circostanze decisive per il giudizio circa
3 la sussistenza di prove in ordine alla partecipa-
zione, quale custode, al sequestro di SC e reati connessi.
In particolare il ricorrente lamenta la man-
cata valutazione DEattendibilità intrinseca del- .
.
- 182
-
1
le dichiarazioni accusatorie, perché contraddittoria e contrastante con gli atti processuali, nonché l'a senza di qualsiasi elemento di riscontro della chia mata in correità. Inoltre i giudici di secondo gra-
do hanno omesso di trarre le dovute conseguenze dal fatto che i due accusatori DEimputato non hanno confermato le accuse nel dibattimento di appello.
Con il secondo motivo denuncia la mancanza di motivazione, in ordine alla ricorrenza nel caso di
specie DEipotesi consumata ex art.630 c.p. e l'omesso esame di specifico motivo di appello, solo apparentemente considerato. Si denuncia, inoltre, 1
violazione degli artt.630, 4° comma, 56, terzo comma
56, ult. comma e 49 c.p.
Con il terzo motivo la difesa del ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per partecipazione ad associazione per delinquere, vuoi perché non si
sono verificati gli estremi di fatto necessari alla configurabilità del delitto, vuoi in ordine alla par tecipazione DEimputato, desunto dalla ritenuta partecipazione al sequestro. Si afferma, infatti,
che gli atti consentivano -e consentono di affer mare che non soltanto il CE NI non fa ceva parte di alcuna associazione, posto che tale - 183
-
non è qualsivoglia banda dedita a commettere un se questro, ma che era in ogni caso esclusa la qualità
di organizzatore in capo al CE, se è vero,
come è vero, che al di là della ritenuta partecipa-
zione a quel sequestro, nessun comportamento pret-
tamente di "positore" di regole di condotta (tale
è l'organizzatore) risultava a carico DEimputato!
Con l'ultimo motivo di ricorso si denuncia la mancanza di motivazione in ordine alla misura della pena inflitta, anche in considerazione delle conces se attenuanti generiche, sia nella misura base, sia circa l'aumento del minimo, con il massimo di dimi-
nuzione e con il minimo aumento. Omesso esame della assoluta non riuscita del fatto.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
I giudici di secondo grado, sulla base delle dichiarazioni accusatorie di AZ e di IE valu tate sia sotto il profilo DEattendibilità intrin seca che estrinseca, hanno ritenuto, con motivazio-
ne congrua perché analitica ed approfondita, che l'imputato partecipò all'organizzazione del seque-
stro di SC, e che egli fece parte del nucleo operativo che la sera del 24 marzo 1983 rapi in To
rino lo SC e lo trasportò nella cascina dello stesso IE, da dove poi avrebbe dovuto essere 184 -
trasferito in Calabria, secondo il piano di Pipi-
celli, AR IO e degli altri.
La Corte di merito ha quindi esaminato le de duzioni e le critiche che l'imputato aveva prospet tato nei motivi di appello ed ha dimostrato che la identificazione effettuata dal AZ e dallo IE
non prestava adito a dubbio alcuno e che alla epoca del fatto, il CE non presentava difetti alla vista di tale entità da richiedere necessariamente l'uso di occhiali, così come aveva, invece, soste-
nuto la difesa del prevenuto.
La motivazione della sentenza presenta, con- triamente a quanto si afferma nel motivo di ricorso i necessari requisiti della correttezza (aderenza piena alle risultanze processuali) completezza (esten sione a tutti gli elementi offerti dal processo,
influenti per la formazione dei singoli giudici e conducenti al giudizio conclusivo) e di logicità
(aderenza ai canoni logici del ragionamento e della valutazione delle risultanze probatorie).
Le critiche del ricorrente investono, sotto l'apparenza del difetto di motivazione, il giudi-
zio ricostruttivo del fatto compiuto dai giudici di merito e la valutazione relativa all'attendibilità delle chiamate di correo, che spettano esclusiva- 185
mente al giudice di merito, la cui scelta circa la.
rilevanza, attendibilità e prevalenza dei diversi mezzi di prova non è sindacabile in sede di legitti mità, quando la motivazione che tali scelte e tali valutazioni sorregge è, come nella specie, immune.
da vizi logici o errori di diritto.
Anche il secondo motivo di ricorso non merita accoglimento.
La sentenza di secondo grado, come già si è
detto nell'esaminare il ricorso del PI, ha escluso che il comportamento del AZ e del Pin-
tomalli configurasse la speciale fattispecie circo stanziale preveduta dal quarto comma DEart.630 dėl
codice penale, poiché la liberazione dello Scaglio
ne fu determinata da una situazione di fatto asso-
lutamente indipendente dalla volontà dei partecipi ed è, quindi, priva di uno dei due requisiti che ne condiziona la configurabilità: la volontarietà della liberazione.
Il richiamo all'art.56 -che disciplina il delit to tentato- e all'art.49 c.p. -che contempla la figy ra del reato impossibile è del tutto irrilevante,
poiché il delitto di sequestro di persona a scopo
di estorsione si consuma con la privazione della li bertà personale per un apprezzabile intervallo di - 186
-
tempo, anche quando sia commesso a fini estorsivi.
Nella sua dimensione lesiva del patrimonio che costi tuisce uno degli interessi tutelati dall'art. 630 del codice penale, nella sua attuale formulazione- il delitto di sequestro di persona è un reato di peri
\colo, che rientra nella categoria dei reati a consu
mazione anticipata, poiché il conseguimento del ri
scatto da parte DEagente è esterno alla fattispe cie, che si consuma, come si è detto, con la priva-
zione della libertà del soggetto passivo.
Il fine di conseguire un profitto ingiusto, qua le prezzo del riscatto, costituisce il dolo speci-
fico del delitto, ossia lo scopo in vista del quale l'agente pone in essere la condotta vietata, e con- corre a delineare la tipicità della figura crimino-
sa, ma non è necessario che esso sia conseguito per ché il reato si consumi.
In questa prospettiva la tesi del tentativo e del reato impossibile è insostenibile, poiché il delitto tentato postula la mancata realizzazione del-
l'azione, se il reato è di pura condotta, o la non verificazione DEevento, qualora il delitto sia caratterizzato da un evento naturalistico, necessa-
rio alla integrazione della fattispecie incrimina-
trice, ma non anche il conseguimento del fine del rea - 187 ww.b w
to, quando questo sia, come nell'ipotesi DEart. 630 c.p.. una delle forme nelle quali il dolo si at teggia;
mentre il reato impossibile presuppone la as soluta inidoneità DEazione a ledere il bene in-
teresse tutelato dalla norma penale.
Anche il terzo motivo non merita accoglimento.
La sentenza impugnata ha ritenuto, sulla base di una valutazione articolata ed approfondita delle risultanze processuali, che l'imputato era uno dei
capi DEorganizzazione criminale e tale convinci-
mento ha dedotto, con motivazione congrua e adegua-
ta, dalla pluralità di interventi che egli svolse.
nell'ambito del sequestro SC e dall'avere programmato con il AB un altro dei capi del l'associazione per delinquere- o altro sequestro, che avrebbe dovuto essere eseguito dopo il sequestró
LA e dal reclutamento del gruppo destinato a trasferire lo SC in Calabria: attività tut te che caratterizzano l'attività di capo, ossia la
attività di direzione in tutto o in parte DEas-
late di superio sociazione, con funzione più o meno rità.
Il quarto motivo è manifestamente infondato.
Nel caso in esame -a prescindere dalla conside razione che nei motivi del CE non sono nep- 188 -
pure indicati gli elementi attinenti alla personali.
tà DEimputato o i fatti che i giudici di merito,
non avrebbero valutati e che se fossero stati valu-
tati avrebbero potuto condurre a determinare la pe na irrogata in misura minore -i giudici di merito han no motivato sia il giudizio di equivalenza che la determinazione della pena, tenendo conto DEampia
partecipazione DEimputato al sequestro SC
(ideazione, apprensione materiale DEostaggio, re clutamento di aiutanti al sud), dei precedenti pe-
nali e giudiziari del medesimo. Si tratta, quindi, di un apprezzamento di fatto che é sorretto da un ap parato argomentativo immune da vizi logici o da er.
rori di diritto, che si sottrae a qualsiasi censura in questa sede.
28. OC PO denuncia la nullità della sen tenza per difetto di motivazione, sotto il profilo della motivazione apparente e contraddittoria, poi-
ché -si afferma- il giudizio di responsabilità si fonda unicamente sulla chiamata in correità di NS
La doglianza è infondata.
Premesso che la motivazione è mancante, o me ramente apparente, quando non esiste o quando, pur esistendo, sia così informe o insufficiente da po-
tersi considerare mancante o, più esattamente, quan - 189
do il giudice di merito non abbia indicato le ra-
gioni del suo convincimento o nell'indicarle sia in corso in evidenti errori logico-giuridici, oppure
quando abbia trascurato l'esame di elementi rilevan ti e tali che, se li avesse esaminati e valutati,
avrebbero potuto portare ad un diverso convincimen-
to e quindi ad una diversa decisione, va rilevato che la sentenza di secondo grado ha fondato il giudizio di responsabilità del prevenuto sulla chiamata di correo di NS OC, dimostrandone l'attendibi-
lità, la conferenza con tutte le altre risultanze processuali, ed ha accertato la presenza di element oggettivi estrinseci di riscontro che conferiscono alle proposizioni accusatorie DENS piena at tendibilità.
La Corte di merito ha, inoltre, preso in esame
i rilievi critici del ricorrente prospettati nei mo
tivi di appello e ad essi ha dato risposta con mo-
tivazione immune da vizi logici o da errori di di-
ritto ed esauriente.
29. PR AF deduce la nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione in re lazione al rigetto dei due motivi di appello e vio lazione della legge processuale e sostanziale. Sostie
ne al riguardo che la Corte di merito si è limitata 190
-
a ribadire le argomentazioni di fatto e giuridiche poste a base della sentenza del primo giudice, li-
mitandosi ad affermare che esse erano pienamente condivisibili, senza meditare ed approfondire le do glianze proposte con i motivi di appello e che riguar davano, da un lato, la percezione da parte DEim-
putato del riscatto affermata ma non dimostrata dal la Corte di merito- e la sussistenza del dolo di omicidio in rapporto alla morte del CR, man-
cando la dimostrazione che il ricorrente abbia vo-
luto, anche soltanto in modo eventuale, la morte de
l'ostaggio, dopo essersela concretamente rappresen tata.
Il ricorso non merita accoglimento.
I giudici di primo e secondo grado hanno, at-
traverso una puntuale ricostruzione degli accadi-
menti, spiegato le ragioni per le quali hanno attri buito piena credibilità alle dichiarazioni dello
IE, cognato-del PR. Di tali dichiarazio
ni essi hanno indicato anche i numerosi riscontri.
Né può contestarsi la legittimità DEintegrazione
delle due sentenze di merito sul punto. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. da ult. Sez. I, 24 marzo 1986, Catalano%;B e Sez. I, 8 ot tobre 1985, n.1840, Cellamare) il richiamo alla sen: 191
tenza appellata nella parte in cui è stata confer-
mata dal giudice di appello è del tutto legittimo.
D'altra parte, come si evince dalla sentenza im pugnata, i giudici di secondo grado non si sono li mitati a richiamare о a ribadire le argomentazioni dei primi giudici, ma hanno confutato tutte le ar-
gomentazioni e le deduzioni DEappellante, riva-
lutando il materiale probatorio;
onde l'integrazio ne assume, nella specie, una connotazione di legitti mità che è impossibile negare. L'integrazione, nel caso oggetto di esame ha evocato una logica uni-
taria e realistica che è alla base di ogni esigen-
za di giustizia, senza peraltro, elidere l'obbligo della motivazione che incombe al giudice di appello,
in quanto il riferimento alle argomentazioni dei primi giudici è costellato e completato da un com-
plesso di argomentazioni autonome, logicamente coe-
renti e puntuali, in relazione alle censure propo-
ste nei motivi di gravame, che non lasciano spazio a critiche ulteriori.
Si duole poi, il ricorrente, sotto il profilo della mancanza e DEerronea interpretazione, del ritenuto dolo eventuale per la morte del CR.
Anche tale censura non può essere condivisa.
La sentenza impugnata ha dimostrato che il ri- 192 -
corrente era a conoscenza e consapevole dello stato di salute del sequestrato, del suo continuo e pro-
gressivo peggiorare, della mancanza assoluta di cu-)
re adeguate e da qualsiasi assistenza medica;
ed hal quindi ritenuto l'imputato responsabile del delitto preveduto dal terzo comma DEart.630 c.p., sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura quan do l'agente, prevede, come probabile o possibile cob seguenza della sua azione od omissione, la verifica zione DEevento tipico di una data fattispecie criminosa e accetta il rischio, del suo verificarsi
Ne deriva che, nell'ipotesi di sequestro di persona.
a scopo di estorsione, la volontà omicida sussiste,
sotto il profilo del dolo eventuale, quando gli agen ti, pur consapevoli delle gravi condizioni del se-
questrato o del peggioramento di esse, e quindi, del la possibilità del suo decesso in mancanza di cure adeguate, continuano a tenerlo prigioniero, anche a costo di provocarne la morte, perché così agendo,
essi accettano il rischio, della verificazione di tale evento. (Cass.Sez. I 17 dicembre 1984, Held)
Del tutto irrilevante ai fini della configura zione del delitto contestato è la circostanza che..
1'imputato per l'attività di custodia DEostag-.
gio non abbia ricevuto un compenso: trattandosi, in! 193
fatti, di delitto realizzato in regime plurisogget tivo, per la sussistenza di esso è sufficiente che anche uno soltanto dei compartecipi abbia ottenuto,
in tutto o in parte, il riscatto richiesto quale prezzo per la liberazione DEostaggio.
30. CC LE, con il primo motivo di ricorso, sostiene che la sentenza d'appello ha basa to il giudizio di responsabilità in ordine a tutti i reati contestatigli sulle proposizioni accusatorie dei coimputati, nonostante le contraddizioni nelle quali costoro sono caduti e l'assenza di riscontri che ne confermassero la veridicità.
Con altro motivo si denuncia la violazione de-
gli artt. 524 n.1, 475 n.3, 477 c.p.p., in relazio- ne all'art.378, 630 c.p. Secondo il ricorrente l'ipo itesi, l'unica cui i fatti potrebbero consentire, è
quella"del concursus subsequens" e cioè di un compor tamento acceduto ad attività da altri già consumata e, per ciò stesso, imperfettibile perché collocato ben oltre la soglia della rilevanza penale.
Con il terzo motivo si lamenta la mancata appli cazione della fattispecie circostanziale discipli-
nata dal quarto comma DEart.630 c.p. poiché l'ostag gio venne liberato per cause diverse dal pagamento del riscatto. - 194
Le censure che il ricorrente muove alla senten-
za impugnata con il primo motivo di ricorso non SO-
no condivisibili. La Corte di merito ha fondato il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni accu satorie, convergenti ed univoche, dei coimputati
AZ e IE LE, coordinate e verificate sot to il profilo DEattendibilità soggettiva ed og gettiva, convalidate, da una imponente serie di ele menti estrinseci di riscontro, puntualmente rileva-
ti dai giudici di primo grado, che, considerati nel loro complesso, offrono un quadro unitario ed esau-
riente della responsabilità DEimputato.
La Corte di merito ha dimostrato, con un comples.
so argomentativo immune da vizi_logici o da omissio ni rilevanti, che il CC, assieme al AZ ed..
al PI, si era assunto il compito di trasfe rire lo SC al sud, e che l'ostaggio venne liberato dal AZ e dal PI quando_la_mac_
china Alfa "LI" condotta proprio dal ricor rente e che doveva servire da appoggio alla macchi na a bordo del quale era l'ostaggio- non fu più in.
grado di proseguire nel viaggio per un improvviso.
guasto al motore, che ne comportò il ricovero pres-
so l'officina della filiale DEAlfa EO di Modena
Del parti priva di fondamento è la tesi secondo - 195
-
cui il fatto, commesso dall'imputato, integrerebbe..
il delitto di favoreggiamento_a_norma DEart.378 CP-
Il reato di favoreggiamento personale richiede.
per la sua esistenza due requisiti: la preesistenza.
di un reato e la mancata partecipazione del sogget to agente alla commissione di esso. Nel caso del reato di sequestro di persona che è un reato a ca rattere permanente- l'attività posta in essere dal l'agente, dopo che il reato si è già consumato ma prima della cessazione, va ricondotta alla figura dėl
concorso di persone nel reato, qualora il soggetto agisce con la volontà e la consapevolezza di contri buire alla realizzazione del sequestro, mentre si ha favoreggiamento personale soltanto se l'agente aiuta esclusivamente a fare conseguire agli autori del delitto il prezzo o il profitto del sequestro.
prima che sia avvenuta la liberazione DEostaggio,
31. Deve essere accolto, il ricorso proposto da EO IO, che, a mezzo del suo difensore -per la prima volta in udienza- ha eccepito la nullità
della sentenza di secondo grado, per l'irregolare notificazione all'imputato, assolto in primo grado,.
DEappello del Procuratore della Repubblica presso.
il Tribunale di Torino,
Dall'esame degli atti risulta, infatti, che l'ap 196
pello del Procuratore della Repubblica venne noti-
ficato all'imputato, dapprima nella forma prevista dall'art.173 c.p.p. - poiché l'imputato, prima della pronuncia della sentenza, era latitante- e successi vamente con il rito contemplato dall'art.170 codice di procedura penale pur risultando dagli atti che,
all'epoca l'imputato aveva il suo domicilio in San
Mauro Torinese, domicilio nel quale avrebbe dovuto essere notificato l'appello del Procuratore della.
Repubblica.
La mancanta notificazione comporta l'inammis-
sibilità DEimpugnazione e, conseguentemente, la nullità della sentenza di secondo grado, poiché
trattasi di nullità di ordine generale, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento a norma del l'art. 185, comma 3 c.p.p. (Cass.9 febbraio 1984.
Mass.dec.pen. 1984, 162778)
L'impugnazione del Procuratore Generale per contro è stata notificata ritualmente all'imputato al suo domicilio. L'impugnazione è però inammissi-
bile per la mancata presentazione dei motivi,
La rituale proposizione DEimpugnazione del
Procuratore Generale non sana la nullità derivante dalla mancanta notificazione DEappello del Pro- |
curatore della Repubblica, poiché i rispettivi gra= 198- vami non possono sanarsi vicendevolmente, come av-
viene invece in base all'art.193 c.p.p. per le im-
pugnazioni DEimputato e dei suoi sostituti pro cessuali o rappresentanti.
Ne consegue che la sentenza deve essere annul-
lata senza rinvio, mentre l'impugnazione del Pro-
curatore Generale e del Procuratore della Repubblica
debbono essere dichiarate inammissibili per il com binato disposto degli artt.202 e 207 c.p.p.
32. RU AL con il primo motivo lamenta mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sua responsablità, in quanto il giudice di merito si sarebbe limitato a puntualizzare le pretese conver-
genze delle dichiarazioni degli imputati collaborato ri, senza affrontare il problema della valutazione di tali prove ed, in particolare, della chiamata in correità. La sentenza inoltre -afferma il ricorrente-
ha esaminato soltanto alcune risultanze, trascurando ne altre pur decisive che, se esaminate, avrebbero dovuto condurre il giudice a diverse statuizioni.
Lamenta, infine, la mancata, rinnovazione del dibat timento per accertare se rispondeva a verità l'af-
fermazione che l'imputato era paziente del prof.
IO, ossia del sequestrato.
Con altro ricorso tempestivamente e ritualmente - 198
ན
ང
ཟ
proposto si deduce la mancanza di motivazione sia in ordine alla valutazione delle chiamate di correo ed alla assenza di elementi oggettivi di riscontro in relzione alle singole dichiarazioni accusatorie,
sia in ordine all'identificazione DEimputato.
Con altro motivo si deduce la mancanza di moti vazione in ordine al diniego delle attenuanti gene-
riche. Il ricorso non merita accoglimento, poiché la motivazione che sorregge la decisione della senten-
za impugnata non presenta alcuno dei vizi, dedotti peraltro, in forma generica dal ricorrente.
I giudici di secondo grado contrariamente a quanto si assume nel ricorso, hanno sottoposto ad una approfondita e penetrante analisi critica le dichia razioni accusatorie rese da IE LE e ON
Francesco, sia nella fase istruttoria che in quella dibattimentale e sono giunti al convincimento sor-
retto da un apparato argomentativo adeguato e logica mente corretto, che le due chiamate di correo sono
pienamente attendibili e, considerate nell'ambito delle altre risultanze processuali, offrono un qua-
dro probatorio certo e coerente della responsabili-
tà dei due imputati.
La sentenza ha, altresì, sottolineato la pre- - 199
senza in Torino DEimputato, all'epoca del seque- de contrassition stro IO, e la mancanza tra le dichiarazioni dei due coimputati, che si integrano, anche se non si
sovrappongono, e l'assenza di contrasto tra tali di chiarazioni e le altre risultanze processuali.
L'affermazione del ricorrente secondo cui le chiamate di correo non si riscontrano è esatta %;B ma,
come già si è detto, le chiamate plurime, quando siano intrinsecamente attendibili, non siano con-
traddette о smentite dalle altre risultanze proces-
suali, e non esista motiva alcuno per ritenere che esse siano frutto di accordo tra i vari chiamanti
-com'è nel caso di specie- ben possono essere poste dal giudice, nell'ambito del suo libero convincimen to, a fondamento del giudizio di responsabilità.
A tali accertamenti di fatto ed alle relative valutazioni adeguatamente e logicamente motivate il ricorrente oppone
- come si desume dalla sommaria esposizione delle censure- una diversa interpreta-
zione dei fatti. Ma gli accertamenti e gli apprezza menti di fatto, spettano esclusivamente al giudice di merito, la cui scelta circa la rilevanza, atten- dibilità e prevalenza dei diversi mezzi di prova disponibili • non è sindacabile con il ricorso per cassazione, se non si risolve in un vizio della 30- 00
tivazione, riscontrabile con un controllo ab estrin seco sul modo in cui il convincimento si è formato,
ma non sul contenuto di tale convincimento.
Delel pari infondata è l'assunto che il compor-
tamento DEimputato, così come descritto dai chia manti in correità, non è riconducibile alla fatti-
trattandosi di connivenza, come specie di concorso tale non punibile.
L'art.110 c.p. considera penalmente rilevante qualsiasi comportamento, sia esso materiale о Mo-
rale, con il quale il partecipe atipico contribui-
sca consapevolmente o materialmente alla realizza-
zione di una data figura criminosa. Per potere ri-
tenere il concorso c.d. morale è sufficiente che la condotta del partecipe atipico si estrinsechi in un
comportamento esterno che assuma una delle forme normalmente indicate in dottrina e giurisprudenza e fatte proprie dagli artt.112 e 115 c.p., della istigazione della determinazione, nelle loro di
verse e concrete articolazioni (invito, comando,
ordine, rafforzamento del proposito criminoso, ac-
cordo, e così via) mentre la connivenza che si po ne al di fuori dello schema della fattispecie concor suale-postula un comportamento completamente aset tico e neutro del soggetto, che non arreca alcun - 201
contributo causale alla realizzazione collettiva,
neppure sotto il profilo del rafforzamento DEal-
trui proposito criminoso.
Orbene, nel caso in esame, la Corte di merito ha dimostrato, conmotivazione adeguata e congrua,
che l'imputato parteciò alla ideazione del sequestro e alla riunione che si tenne nella sua abitazione e. -come dichiarato dal cugino IE LE- svol se, in concreto una attività di collegamento tra il gruppo che doveva poi provvedere alla custodia del IO ciò che è riconducibile alla fatti-
specie di concorso.
Anche il secondo motivo non merita accoglimento
Il giudice di appello ha escluso che l'imputato meriti le attenuanti generiche, in considerazione dei suoi precedenti penali -molteplici e gravi- del la concreta gravità del fatto, da lui ritenuti pre valenti rispetto allo stato di salute DEimputato,
che peraltro, secondo i giudici di secondo grado,
non presenta neppure carattere di particolare gravi tà. In questo contesto motivazionale il riferimento alla mancata confessione, indubbiamente erronea, non incide sulla validità e sulla razionalità comples-
siva del giudizio negativo espresso dalla Corte
di merito. - 202
-
32. Con il primo motivo AS NC de duce travisamento del fatto e o falsa applicazione della legge, motivazione illogica e contraddittoria
Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata pog gia unicamente sulle dichiarazioni accusatorie di
ON AN, il quale ha fornito a più riprese dichiarazioni contraddittorie e non confermate né
da altri coimputati, né confortate da elementi estrin seci di riscontro. Al riguardo rileva il ricorren-
te che la sentenza di primo grado aveva ritenuto di individuare il dato di riscontro della chiamata in una telefonata intercorsa tra la moglie del LL
PE e quella del AS, che avrebbe confi-
dato all'amica che nel garage c'era una macchina,
che non era del marito. La Corte di merito, a se-
guito delle dichiarazioni di AN RN -il qua le affermò che l'autovettura Audi usata nel seque-
stro IO venne nascosta nel garage del LL-
riesaminò il contenuto della telefonata ed accertò
che detta frase venne pronunciata dalla moglie del
LL; ma, nonostante ciò, ha ribadito il giudizio di primo grado, cadendo in una vistosa contraddizio ne, sicché la chiamata di correo, non trova riscon tro alcuno nelle risultanze processuali.
In via subordinata il ricorrente lamenta la 203 -
mancata concessione DEattenuante della minima partecipazione al fatto, a norma DEarticolo 114 c.p.
Il ricorso non merita accoglimento.
La Corte di merito, contrariamente a quanto si assume dal ricorrente nel quadro del denunciato vi-
zio della mancanza e della contraddittorietà della motivazione, ha sottoposto la chiamata in correità del Bono AN e un'attenta e approfondita disa mina critica, ed è pervenuta al convincimento, sor-
retto da un complesso argomentativo esauriente e privo di errori logici del ragionamento, che non esiste alcuna contraddizione rilevante tra quanto dal medesimo affermato in istruzione e quanto di-
chiarato nel dibattimento.
I giudici di secondo grado hanno quindi, preso in esame la mancata conferma delle dichiarazioni ac cusatorie del ON da parte del LL e del RN
NN -assieme ai quali ed allo stesso ON, il
AS avrebbe partecipato al sequestro IO-
ed hanno spiegato le ragioni per le quali hanno ri-
tenuto di attribuire rilevanza all'atteggiamento negativo o meglio reticente dei due coimputati- che peraltro non hanno collaborato con gli inquirenti-
senza cadere in errori logici o in travisamenti del fatto. 204
La sentenza impugnata, con insindacabile apprez zamento di fatto e corretta valutazione delle risul tanze processuali, ha posto in evidenza e sottoli-
neato che le proposizioni accusatorie del ON sono suffragate, sul piano oggettivo: a) dalla frequenta zione del AS, del LL -con i quali era lega to da stretti vincoli di amicizia e di affari- e del
RN NN;
b) dalla convergenza della dichia razione del ON -il quale riferì che il AS
fece una telefonata alla famiglia IO da un bar di Torino, presenti lui stesso ed il LL, e la dichiarazione di quest'ultimo: il LL, infatti,
pur non avendo fatto nomi ha, però, ammesso di avere fatto lui due telefonate e che quella successiva venne fatta da un bar di Torino da una delle due persone che, in quell'occasione, erano assieme a
lui; c) dalla mancanza di elementi che smentiscono l'affermazione del Cono, il quale dichiarò di avere
incontrato il AS in un bar, dove egli si era recato per concordare, con il LL ed il RN
NN, il trasferimento del IO dall'abita zione di Vaie.
Gli elementi che secondo la sentenza costituisco un riscontro della chiamata in correità, sebbene no abbiano ciascuno una valenza indiziante diversa, co. - 205
-
stituiscono, tuttavia, dei dati di fatto e non con getture, dotati, quindi, di una indubbia efficacia verificatrice DEattendibilità delle proposizio-
ni accusatorie del ON. Operazione questa compiuta secondo uno schema logico-inferenziale che raccordal tutti gli elementi probatori in un quadro logico unitario, che giustifica il giudizio di responsa-
bilità DEimputato. Anche il secondo motivo di gravame sorivo c fondamento.
A prescindere dalla considerazione che l'atti-
vità del AS, come osserva la sentenza impugna ta è stata tutt'altro che di minima importanza nel l'esecuzione del delitto, l'attenuante non può in ogni caso essere applicata, poiché il reato venne commesso, in regime di concorso da più di cinque per sone
33. Il ricorso di CC RI è inammissi-
bile per la mancata presentazione dei motivi.
P. Q M
La Corte Suprema di Cassazione
Dichiara inammissibile il ricorso di CC
RI.
Rigetta i ricorsi di AR IO, IL
PE, CI LD, SP OL, De IT! - 206
-
DO, DI RO, IA IO, Giampao-
lo NN, SO NI, SO AN, In-
serra OC, MA AN, MA LE,
MA NC, TT LO, AN PE
LL PE, LL AS, RN NN,
PI AL, CE NI, PO
OC, PR AF, CC LE, RUl
AL, SC NG e AS NC.
Condanna i predetti ricorrenti in solido al pa-
gamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di lire duecentomila alla
Cassa delle ammende.
Condanna, altresì, SO NI, SO Fran
cesco, PR AF, MA AN e Ma-
rando LE, in solido, al rimborso, in favore della parte civile IO ZA e CR AR
delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in L.1.600.000, comprese L.
1.500.000 per onorario,
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di EO IO, e dichiara inammissibi li gli appello proposti nei confronti del medesimo dal Procuratore della Repubblica presso il Tribuna-
le di Torino e dal Procuratore Generale presso la
Corte d'Appello della stessa sede avverso la senten za 6.12.86 della Corte di Assise di Torino;
annulla - 207- la sentenza impugnata nei confronti di TT An-_
tonio RI e di LI NI nei punti con cernenti la responsabilità dichiarando assorbiti i motivi relativi agli altri punti, nonché di RG
NN, nel punto concernente la continuazione.
con i reati giudicati con la sentenza 6.6.1987 della
Corte d'Appello di Napoli, passata in giudicato, e di RT NN;
nel punto c concernente il giudi-.
zio di comparazione tra circostanze eterogenee;
riget ta nel resto i ricorsi del RT e del RG;
rinvia per nuovo giudizio nei confronti dei predetti Pa-
netta, LI, RG e RT nei punti suindica-
ti ad altra sezione della Corte d' Assise d'Appello
di Torino.
Roma, 30 novembre 1988
IL PRESIDENTE
Ecc.Dott. Corrado Carnevale
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott. Vi zo Serianni
7 DEPOSITATA
* GANCELLIERE IN CANCELLERIA- De Cao Masta)
27 MAG 1989.
IL CANCELLIERE
心 Gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo sui fatti) come ha sempre statuito questa Suprema Corte
spettano esclusivamente alla competenza del giudice di merito, la cui scelta circa la rilevanza, l'atten dibilità e la prevalenza dei diversi mezzi di prova disponibili e la valutazione di essi, sono sottratti al giudizio di legittimità quando la motivazione che sorregge il convincimento écui il giudice di merito sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sia corretta -ossia aderente alle risultanze processua li, completa -ossia estesa a tutti gli elementi,
offerti da processo, influenti per la formazione de singoli giudizi e conducenti al giudizio conclu sivo, e logica -ossia conforme ai canoni che pre-
siedono alla forma del ragionamento.
Orbene, nel caso di specie, i giudici di merito,
hanno fondato il giudizio di responsabilità del pre venuto per il sequestro di persona in danno di Sca-
glione sulle dichiarazioni accusatorie di IE e
AZ, valutate e sottoposte ad una approfondita ana lisi critica, secondo ineccepibili criteri metodo-
logici, pervenendo alla conclusione, adeguatamente motivata, che l'imputato aderi alla proposta di Bar
baro IO e degli altri, di trasferire assieme 174
al AZ ed al raccosta il sequestrato in Calabria;
che egli arrivò a tale fine dalla Calabria a Torino
il 14 marzo 1983 e con la "LI" targ. CN 428432
di proprietà del cognato OC ST e si si-
stemò nell'abitazione dello ieraci in strada Fioc-
cardo al n.119; che il pomeriggio del 16 marzo i tre (AZ, CC LE e PI) inizia rono il viaggio verso il sud con l'autovettura Fiat
127 targ. MI 76331 M con a bordo il AZ, il Pin-
tomalli e l'ostaggio rinchiuso nel bagagliaio della autovettura e la "LI" in funzione di auto di
appoggio, condotta dal CC;
che nei pressi di
Castelsangiovanni il AZ ed il PI, avendo perso i contatti con la LI e resisi conto
che senza la macchina di appoggio (che tra l'altro portava i bidoni con il carburante necessario alla
Fiat 127), lasciarono libero l'ostaggio; che l'au-
tovettura LI - condotta dal AZ- venne rico verata all'officina della filiale Alfa EO di Mo
dena, mentre il AZ ed il PI raggiunsero dapprima Reggio Calabria -in treno- dopo avere cam
biato a Roma, e successivamente ad Oppido Mamertino,
ove si incontrarono con il CE, al quale fe-
cero il resoconto DEaccaduto.
La Corte di merito ha, quindi, preso in esame 175
tutte le deduzioni e le argomentazioni critiche pro spettate dalla difesa nei motivi e nel giudizio di appello
- e sostanzialmente riproposte in questa se de sotto il profilo della mancanza di motivazione nel le sue diverse prospettazioni- sia in ordine alla identificazione del PI che alla sua parte-
cipazione, disattendendole con motivazione adeguata e logicamente corretta.
In particolare i giudici di secondo grado han- no sottolineato e posto in evidenza gli elementi che, sul piano oggettivo, fanno da riscontro alle di chiarazioni accusatorie dello IE e del AZ, e individuate nelle seguenti circostanze di fatto, de bitamente accertate: un'autovettura "LI" targ.
EO fu notata nell'imminenza del sequestro nei pressi DEabitazione dello SC;
il PIntomal li ebbe a sua disposizione -secondo le dichiarazio ni della sorella- la LI del cognato targ. CN
la macchina venne portata -non si sa da chi- alla officina della filiale DEAlfa EO di Modena con il motore "fuso"; che la macchina venne successiva
mente ritirata dal OC a seguito di una tele-
fonata dal PI fatta alla sorella, con la
quale avvertiva i parenti che l'autovettura si tro-
vava nell'officina di Modena;
l'assoluta mancanza 176
-
di una spiegazione sul perché, sul come e sul quando e da chi la LI fu portata all'officina a Mo
dena, che contrasti o contraddica la tesi accusato ria, basata sulle dichiarazioni del ZZ;
la depo sizione della sorella del prevenuto dalla quale ri-
sulta che il ricorrente, nel periodo durante il qua le avvenne il sequestro, si allontanò dal paese di origine.
La Corte ha, inoltre dimostrato che il AZ r conobbe il PI -del quale egli sapeva soltan to il prenome- ma che aveva esattamente descritto,
dapprima in una fotografia di gruppo, e successiva mente in una fotografia a colori (non fu possibile eseguire la ricognizione di persona perché il Pin-
tomalli è da sempre latitante) e che la descrizione della casa del fratello del PI è sostanzial mente esatta..
In questa ottica la Corte di merito, riprenden do le argomentazioni della sentenza di primo grado,
ha offerto una dimostrazione congrua e persuasiva delle ragioni che l'hanno portato a ritenere inat-
tendibili le dichiarazioni di IZ PO e Trun
fio PE - caduti in grossolane ed inispiegabili contraddizioni data la loro esperienza- sull'anima le che sarebbe stato macellato dal PI e - 177
-
sul prezzo che il FI avrebbe pagato- ed ha anche accertato che il PI la mattina del 18 Marzo
avrebbe potuto, comunque, raggiungere -partendo da
Oppido La frazione di Santo ST, nella quale abitava, e macellare la capra Ο il capretto che fosse.
A tali accertamenti ed alle dichiarazioni accu-
satorie di IE e AZ, circostanziate, reiterate e spontanee, suffragate da significativi elementi loggettivi di riscontro, adeguatamente e logicamente
motivati, il ricorrente oppone una diversa interpre tazione dei fatti che oltre ad essere disancorata dalla realtà processuale- esula dal sindacato di le gittimità. Anche il secondo motivo è privo di fondamento.
L'attenuante prevista dal IV comma DEart.630
del codice penale, come emerge dalla interpretazio ne storico-sistematica e teleologica della norma,
è configurabile quando (fatta salva l'ipotesi che tutti di comune accordo liberino l'ostaggio) disso-
.
1
ciandosi -assumendo cioè una posizione autonoma e diversa о contrapposta da quella degli altri compar
1
tecipi si adopera per fare conseguire all'ostaggio la liberazione, prima del pagamento del riscatto,
༦༽ ༣, quando l'attività posta in essere si traduca in fat
ti concreti finalizzati alla liberazione del sogget - 178
- to passivo ed eziologicamente rilevanti per il rag giungimento dello scopo. Il comportamento attivo
DEagente, che può non essere spontaneo, deve però
essere volontario, nel senso che, egli deve essere libero tra il proseguire nell'azione delittuosa o recedere da essa, liberando il sequestrato. Pertan
to la liberazione DEostaggio perde il carattere.
della volontarietà, non soltanto quando il seque- strato riesce a liberarsi e fuggire o è liberato dalla polizia, ma tutte le volte in cui il colpe-
vole o i colpevoli si trovano in presenza di una reale concreta situazione di tale natura da elide-
re qualsiasi possibilità di scelta, sicché la li-
berazione è la conseguenza necessaria ed inevita-
bile di una situazione di fatto che si impone alla volontà DEagente.
Il confronto tra la situazione esistente, nel la quale il reo si trova al momento della libera-
zione del sequestrato con il piano che egli inten-
deva realizzare offre un criterio valido per accer tare se la liberazione DEostaggio è volontaria oppure coatta.
Nel caso di specie i giudici di secondo grado hanno ritenuto, fornendone la dimostrazione, che il
AZ ed il PI, una volta costatato il ve- 179
nire meno DEauto di appoggio, che rendeva asso-
lutamente impossibile il proseguimento del viaggio e l'impossibilità di un ritorno alla base, poiché es si ignoravano dove il sequestrato era stato prele-
vato, si trovarono nella necessità di liberare l'ostag gio. La circostanza -più volte sottolineata dalla difesa che avrebbero potuto uccidere lo SC
-a prescindere dalla possibilità di decidere da so li, senza l'assenso dei capi della organizzazione,
la soppressione DEostaggio e nella particolare e concreta situazione nella quale si erano venuti
a trovare- è in ogni caso irrilevante, perché essa si pone al di fuori DEalternativa condizionante l'applicabilità della fattispecie attenuatrice, e cioè liberare il soggetto passivo o tenerlo prigio niero fino al pagamento del riscatto.
La Corte ha poi rilevato che né il AZ, né il
PI si dissociarono, o cioè agirono in con-
trapposizione alla linea seguita dagli altri compar tecipi, come risulta dal comportamento immediata-
mente successivo da essi tenuto. Si tratta di un
apprezzamento di fatto che, essendo adeguatamente e congruamente motivato, si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità.
Anche il terzo motivo di ricorso non merita ac- 180
coglimento.
I giudici di secondo grado hanno negato all'im-
putato le attenuanti generiche, avendo ritenuto, con insindacabile apprezzamento, perché adeguatamen te motivato e improntato a criteri di razionalità
e corretta applicazione dei principi giuridici in m teria di determinazione della pena e di quelli di carattere generale sull'entità del fatto e sulla pe sonalità del reo, che i precedenti penali DEimpul
tato e la gravità in concreto del commesso reato, erano rivelatori di una spiccata capacità a delinque re e di notevole pericolosità sociale DEimputato Gli stessi giudici hanno poi esaminato le ra-
gioni addotte a sostegno della richiesta ed hanno rilevato che esse erano prive di qualsiasi valenza attenuatrice, poiché l'imputato aveva un lavoro sta bile e remunerativo e, al momento del fatto, aveva
superato da diversi anni la minore età.
Del pari privo di fondamento è la censura con
la quale il ricorrente lamenta la mancanza di moti-
vazione in ordine all'assoluzione per insufficienza di prove per il delitto di associazione per delin-
secondo grado, eavendo i giudici di primo quere,
motivazioni che si integrano, rilevato che l'at con
Welta tività dal PI svolta in relazione al seque-. 181
-
stro SC, la disponibilità dimostrata per l'attuazione della decisione degli organizzatori de sequestro di trasferire l'ostaggio in Calabria e i
collegamenti che egli aveva con il AR -il quale ricopriva un ruolo di primo piano nell'ambito della associazione criminale- sono elementi che, per il si
gnificato e la rilevanza che essi presentano, giusti ficano il dubbio che egli facesse parte DEasso-
ciazione criminale, che aveva come precipua finali-
tà la commissione di sequestri di persona e raggrup pava persone residenti in [...]ed in Calabria.
Le critiche che il ricorrente muove alla senten za investono in real tà la fondatezza del dubbio e-
spresso dai giudici di merito che, essendo adegua- tamente e correttamente motivato, si sottrae a qual siasi sindacato in sede di legittimità. 28. Con il primo motivo di ricorso CE
NI denuncia la mancanza di motivazione per apoditticità, contraddittorietà, illogicità e omesso esame di circostanze decisive per il giudizio circal la sussistenza di prove in ordine alla partecipa-
zione, quale custode, al sequestro di SC e reati connessi.
In particolare il ricorrente lamenta la man-
cata valutazione DEattendibilità intrinseca del- - 182
le dichiarazioni accusatorie, perché contraddittoria e contrastante con gli atti processuali, nonché l'as senza di qualsiasi elemento di riscontro della chia mata in correità. Inoltre i giudici di secondo gra-
do hanno omesso di trarre le dovute conseguenze dal fatto che i due accusatori DEimputato non hanno confermato le accuse nel dibattimento di appello.
Con il secondo motivo denuncia la mancanza di motivazione, in ordine alla ricorrenza nel caso di
specie DEipotesi consumata ex art.630 c.p. e 1'omesso esame di specifico motivo di appello, solo apparentemente considerato. Si denuncia, inoltre, la
4° comma, 56, terzo comma, violazione degli artt.630,
56, ult. comma e 49 c.p.
Con il terzo motivo la difesa del ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per partecipazione ad associazione per delinquere, vuoi perché non si
sono verificati gli estremi di fatto necessari alla configurabilità del delitto, vuoi in ordine alla par tecipazione DEimputato, desunto dalla ritenuta partecipazione al sequestro. Si afferma, infatti,
1 che gli atti consentivano -e consentono- di affer mare che non soltanto Domenicoil CE non fa
ceva parte di alcuna associazione, posto che tale - 183 1 non è qualsivoglia banda dedita a commettere un se questro, ma che era in ogni caso esclusa la qualità
di organizzatore in capo al CE, se è vero,
come è vero, che al di là della ritenuta partecipa- zione a quel sequestro, nessun comportamento pret-
tamente di "positore" di regole di condotta (tale
è l'organizzatore) risultava a carico DEimputato
Con l'ultimo motivo di ricorso si denuncia la mancanza di motivazione in ordine alla misura della pena inflitta, anche in considerazione delle conces se attenuanti generiche, sia nella misura base, sia circa l'aumento del minimo, con il massimo di dimi-
nuzione e con il minimo aumento. Omesso esame della assoluta non riuscita del fatto.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
I giudici di secondo grado, sulla base delle dichiarazioni accusatorie di AZ e di IE valu tate sia sotto il profilo DEattendibilità intrin seca che estrinseca, hanno ritenuto, con motivazio-
ne congrua perché analitica ed approfondita, che l'imputato partecipò all'organizzazione del seque-
stro di SC, e che egli fece parte del nucleo operativo che la sera del 24 marzo 1983 rapi in To
rino lo SC e lo trasportò nella cascina dell stesso IE, da dove poi avrebbe dovuto essere 184
-
trasferito in Calabria, secondo il piano di Pipi-
celli, AR IO e degli altri.
La Corte di merito ha quindi esaminato le de duzioni e le critiche che l'imputato aveva prospet tato nei motivi di appello ed ha dimostrato che la identificazione effettuata dal AZ e dallo IE
non prestava adito a dubbio alcuno e che alla epoca del fatto, il CE non presentava difetti alla vista di tale entità da richiedere necessariamente l'uso di occhiali, così come aveva, invece, soste-
nuto la difesa del prevenuto.
La motivazione della sentenza presenta, con-
triamente a quanto si afferma nel motivo di ricorso i necessari requisiti della correttezza (aderenza piena alle risultanze processuali) completezza (esten sione a tutti gli elementi offerti dal processo,
influenti per la formazione dei singoli giudici e conducenti al giudizio conclusivo) e di logicità
(aderenza ai canoni logici del ragionamento e della
valutazione delle risultanze probatorie).
Le critiche del ricorrente investono, sotto l'apparenza del difetto di motivazione, il giudi-
zio ricostruttivo del fatto compiuto dai giudici di merito e la valutazione relativa all'attendibilità
delle chiamate di correo, che spettano esclusiva- 185
mente al giudice di merito, la cui scelta circa la rilevanza, attendibilità e prevalenza dei diversi mezzi di prova non è sindacabile in sede di legitti mità, quando la motivazione che tali scelte e tali valutazioni sorregge è, come nella specie, immune.
da vizi logici o errori di diritto.
Anche il secondo motivo di ricorso non merita accoglimento.
La sentenza di secondo grado, come già si è
detto nell'esaminare il ricorso del PI, ha escluso che il comportamento del AZ e del Pin-
tomalli configurasse la speciale fattispecie circo stanziale preveduta dal quarto comma DEart. 630 del codice penale, poiché la liberazione dello Scaglio
ne fu determinata da una situazione di fatto asso-
lutamente indipendente dalla volontà dei partecipi ed è, quindi, priva di uno dei due requisiti che ne
condiziona la configurabilità: la volontarietà della liberazione.
Il richiamo all'art.56 -che disciplina il delit to tentato e all'art.49 c.p. -che contempla la fign ra del reato impossibile è del tutto irrilevante,
poiché il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione si consuma con la privazione della li bertà personale per un apprezzabile intervallo di 186
tempo, anche quando sia commesSO a fini estorsivi. Nella sua dimensione lesiva del patrimonio che costi tuisce uno degli interessi tutelati dall'art. 630 del codice penale, nella sua attuale formulazione- il delitto di sequestro di persona è un reato di peri colo, che rientra nella categoria dei reati a consu
mazione anticipata, poiché il conseguimento del ri
scatto da parte DEagente è esterno alla fattispe cie, che si consuma, come si è detto, con la priva-
zione della libertà del soggetto passivo.
Il fine di conseguire un profitto ingiusto, qua le prezzo del riscatto, costituisce il dolo speci-
fico del delitto, ossia lo scopo in vista del quale l'agente pone in essere la condotta vietata, e con- corre a delineare la tipicità della figura crimino-
sa, ma non è necessario che esso sia conseguito per ché il reato si consumi.
In questa prospettiva la tesi del tentativo
e del reato impossibile è insostenibile, poiché il delitto tentato postula la mancata realizzazione del-
l'azione, se il reato è di pura condotta, о la non
verificazione DEevento, qualora il delitto sia caratterizzato da un evento naturalistico, necessa-
rio alla integrazione della fattispecie incrimina-
trice, ma non anche il conseguimento del fine del rea - 187
-
to, quando questo sia, come nell'ipotesi DEart. 630 c.p., una delle forme nelle quali il dolo si at teggia, mentre il reato impossibile presuppone la a soluta inidoneità DEazione a ledere il bene in-
teresse tutelato dalla norma penale. Anche il terzo motivo non merita accoglimento.
La sentenza impugnata ha ritenuto, sulla base di una valutazione articolata ed approfondita delle risultanze processuali, che l'imputato era uno dei
capi DEorganizzazione criminale e tale convinci-
mento ha dedotto, con motivazione congrua e adegua- ta, dalla pluralità di interventi che egli svolse nell'ambito del sequestro SC e dall'avere programmato con il AB un altro dei capi del l'associazione per delinquere- o altro sequestro,
che avrebbe dovuto essere eseguito dopo il sequestro
LA e dal reclutamento del gruppo destinato a trasferire lo SC in Calabria: attività tut
te che caratterizzano l'attività di capo, ossia la
attività di direzione in tutto ° in parte DEas-
sociazione, con funzione più o meno late di superio rità.
Il quarto motivo è manifestamente infondato.
Nel caso in esame -a prescindere dalla conside razione che nei motivi del CE non sono nep- - 188
pure indicati gli elementi attinenti alla personali tà DEimputato o i fatti che i giudici di merito non avrebbero valutati e che se fossero stati valu-
tati avrebbero potuto condurre a determinare la pe na irrogata in misura minore -i giudici di merito han no motivato sia il giudizio di equivalenza che la determinazione della pena, tenendo conto DEampia
partecipazione DEimputato al sequestro SC
(ideazione, apprensione materiale DEostaggio, re clutamento di aiutanti al sud), dei precedenti pe- nali e giudiziari del medesimo. Si tratta, quindi, di un apprezzamento di fatto che é sorretto da un ap
parato argomentativo immune da vizi logici o da er-
rori di diritto, che si sottrae a qualsiasi censura in questa sede.
28. OC PO denuncia la nullità della sen tenza per difetto di motivazione, sotto il profilo della motivazione apparente e contraddittoria, poi- ché -si afferma- il giudizio di responsabilità si fonda unicamente sulla chiamata in correità di Inserra.
La doglianza è infondata.
Premesso che la motivazione è mancante, о me
ramente apparente, quando non esiste o quando, pur.
esistendo, sia così informe ° insufficiente da po-
tersi considerare mancante più esattamente, quan 189
do il giudice di merito non abbia indicato le ra-
gioni del suo convincimento ° nell'indicarle sia in corso in evidenti errori logico-giuridici, oppure quando abbia trascurato l'esame di elementi rilevan ti e tali che, se li avesse esaminati e valutati,
avrebbero potuto portare ad un diverso convincimen- to e quindi ad una diversa decisione, va rilevato che la sentenza di secondo grado ha fondato il giudizio di responsabilità del prevenuto sulla chiamata di correo di NS OC, dimostrandone l'attendibi-
lità, la conferenza con tutte le altre risultanze processuali, ed ha accertato la presenza di element:
oggettivi estrinseci di riscontro che conferiscono alle proposizioni accusatorie DENS piena at tendibilità.
La Corte di merito ha, inoltre, preso in esame
i rilievi critici del ricorrente prospettati nei mo
tivi di appello e ad essi ha dato risposta con mo-
tivazione immune da vizi logici o da errori di di-
ritto ed esauriente.
29. PR AF deduce la nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione in re
lazione al rigetto dei due motivi di appello e vio lazione della legge processuale e sostanziale. Sostie
al riguardo che la Corte di merito si è limitata ne 190
-
a ribadire le argomentazioni di fatto e giuridiche poste a base della sentenza del primo giudice, li-
mitandosi ad affermare che esse erano pienamente condivisibili, senza meditare ed approfondire le do glianze proposte con i motivi di appello e che riguar davano, da un lato, la percezione da parte DEim-
putato del riscatto -affermata ma non dimostrata da la Corte di merito- e la sussistenza del dolo di omicidio in rapporto alla morte del CR, man-
cando la dimostrazione che il ricorrente abbia VO-
luto, anche soltanto in modo eventuale, la morte de concretamente rappresen l'ostaggio, dopo essersela tata. Il ricorso non merita accoglimento.
I giudici di primo e secondo grado hanno, at- traverso una puntuale ricostruzione degli accadi-
menti, spiegato le ragioni per le quali hanno attri buito piena credibilità alle dichiarazioni dello
IE, cognato del PR. Di tali dichiarazio ni essi hanno indicato anche i numerosi riscontri.
Né può contestarsi la legittimità DEintegrazione
delle due sentenze di merito sul punto. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. da ult. Sez. I, 24 marzo 1986, Catalano;
e Sez. I, 8 ot
tobre 1985, n.1840, Cellamare) il richiamo alla sen: ww 191 w tenza appellata nella parte in cui è stata confer-
mata dal giudice di appello è del tutto legittimo.
D'altra parte, come si evince dalla sentenza im
pugnata, i giudici di secondo grado non si sono li mitati a richiamare ° a ribadire le argomentazioni dei primi giudici, ma hanno confutato tutte le ar-
gomentazioni e le deduzioni DEappellante, riva-
lutando il materiale probatorio;
onde l'integrazio ne assume, nella specie, una connotazione di legitt mità che è impossibile negare. L'integrazione, nel caso oggetto di esame, ha evocato una logica uni- taria e realistica che è alla base di ogni esigen-
za di giustizia, senza peraltro, elidere l'obbligo della motivazione che incombe al giudice di appello in quanto il riferimento alle argomentazioni dei primi giudici è costellato e completato da un com-
plesso di argomentazioni autonome, logicamente coe- renti e puntuali, in relazione alle censure propo-
ste nei motivi di gravame, che non lasciano spazio a critiche ulteriori.
Si duole poi, il ricorrente, sotto il profilo della mancanza e DEerronea interpretazione, del ritenuto dolo eventuale per la morte del CR.
Anche tale censura non può essere condivisa.
La sentenza impugnata ha dimostrato che il ri- - 192 corrente era a conoscenza e consapevole dello stato di salute del sequestrato, del suo continuo e pro-
gressivo peggiorare, della mancanza assoluta di cu-
re adeguate e da qualsiasi assistenza medica;
ed ha quindi ritenuto l'imputato responsabile del delitto preveduto dal terzo comma DEart.630 c.p., sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura quan do l'agente, prevede, come probabile o possibile com seguenza della sua azione od omissione, la verific.
zione DEevento tipico di una data fattispecie criminosa e accetta il rischio, del suo verificarsi
Ne deriva che, nell'ipotesi di sequestro di persona a scopo di estorsione, la volontà omicida sussiste, sotto il profilo del dolo eventuale, quando gli agen ti, pur consapevoli delle gravi condizioni del se-
questrato o del peggioramento di esse, e quindi, de la possibilità del suo decesso in mancanza di cure
adeguate, continuano a tenerlo prigioniero, anche a costo di provocarne la morte, perché così agendo,
essi accettano il rischio, della verificazione di tale evento. (Cass.Sez. I 17 dicembre 1984, Held)
Del tutto irrilevante ai fini della configura zione del delitto contestato è la circostanza che
1'imputato per l'attività di custodia DEostag-
gio non abbia ricevuto un compenso: trattandosi, in 193 -
fatti, di delitto realizzato in regime plurisogget tivo, per la sussistenza di esso è sufficiente che anche uno soltanto dei compartecipi abbia ottenuto,
ट in tutto ° in parte, il riscatto richiesto quale prezzo per la liberazione DEostaggio.
30. CC LE, con il primo motivo di ricorso, sostiene che la sentenza d'appello ha basa to il giudizio di responsabilità in ordine a tutti
i reati contestatigli sulle proposizioni accusatoria dei coimputati, nonostante le contraddizioni nelle quali costoro sono caduti e l'assenza di riscontri che ne confermassero la veridicità.
Con altro motivo si denuncia la violazione de-
gli artt. 524 n.1, 475 n.3, 477 c.p.p., in relazio-
ne all'art. 378, 630 c.p. Secondo il ricorrente l'ipo tesi, l'unica cui i fatti potrebbero consentire, è 1
quella" del concursus subsequens" e cioè di un compor tamento acceduto ad attività da altri già consumata e, per ciò stesso, imperfettibile perché collocato ben oltre la soglia della rilevanza penale.
Con il terzo motivo si lamenta la mancata appl cazione della fattispecie circostanziale discipli-
nata dal quarto comma DEart.630 c.p. poiché l'ostag gio venne liberato per cause diverse dal pagamento del riscatto. 194
☐ Le censure che il ricorrente muove alla senten-
za impugnata con il primo motivo di ricorso non SO-
no condivisibili. La Corte di merito ha fondato il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni accu satorie, convergenti ed univoche, dei coimputati.
AZ e IE LE, coordinate e verificate sot to il profilo DEattendibilità soggettiva ed og-
gettiva, convalidate da una imponente serie di ele menti estrinseci di riscontro, puntualmente rileva-
ti dai giudici di primo grado, che, considerati nel loro complesso, offrono un quadro unitario ed esau-
riente della responsabilità DEimputato..
La Corte di merito ha dimostrato, con un comples so argomentativo immune da vizi logici o da omissio ni rilevanti, che il CC, assieme al AZ ed al PI, si era assunto il compito di trasfe-
rire lo SC al sud, e che l'ostaggio venne liberato dal AZ e dal PI quando la mac-
china Alfa "LI" condotta proprio dal ricor- rente - e che doveva servire da appoggio alla macchi na a bordo del quale era l'ostaggio- non fu più in grado di proseguire nel viaggio per un improvviso guasto al motore, che ne comportò il ricovero pres- So 1'officina della filiale DEAlfa EO di Modena
Del parti priva di fondamento è la tesi secondo. 195
cui il fatto, commesso dall'imputato, integrerebbe.
il delitto di favoreggiamento a norma DEart.378 cp.
Il reato di favoreggiamento personale richiede per la sua esistenza due requisiti: la preesistenzal di un reato e la mancata partecipazione del sogget to agente alla commissione di esso. Nel caso del
reato di sequestro di persona -che è un reato a ca rattere permanente- l'attività posta in essere dal l'agente, dopo che il reato si è già consumato ma prima della cessazione, va ricondotta alla figura del concorso di persone nel reato, qualora il soggetto agisce con la volontà e la consapevolezza di contri.
buire alla realizzazione del sequestro, mentre si ha favoreggiamento personale soltanto se l'agente aiuta esclusivamente a fare conseguire agli autori del delitto il prezzo ° il profitto del sequestro.
prima che sia avvenuta la liberazione DEostaggio.
31. Deve essere accolto, il ricorso proposto da EO IO, che, a mezzo del suo difensore -per la prima volta in udienza- ha eccepito la nullità
della sentenza di secondo grado, per l'irregolare notificazione all'imputato, assolto in primo grado,
DEappello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino.
Dall'esame degli atti risulta, infatti, che l'ap - 196
-
pello del Procuratore della Repubblica venne noti-
ficato all'imputato, dapprima nella forma prevista dall'art. 173 c.p.p.
- poiché l'imputato, prima della pronuncia della sentenza, era latitante- e successi vamente con il rito contemplato dall'art. 170 codice di procedura penale pur risultando dagli atti che,
all'epoca l'imputato aveva il suo domicilio in San
Mauro Torinese, domicilio nel quale avrebbe dovuto essere notificato l'appello del Procuratore della
Repubblica.
La mancanta notificazione comporta l'inammis-
sibilità DEimpugnazione e, conseguentemente, la nullità della sentenza di secondo grado, poiché
trattasi di nullità di ordine generale, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento a norma del
1'art. 185, comma 3 c.p.p. (Cass. 9 febbraio 1984
Mass.dec.pen. 1984, 162778)
L'impugnazione del Procuratore Generale per contro è stata notificata ritualmente all'imputato al suo domicilio. L'impugnazione è però inammissi–
bile per la mancata presentazione dei motivi.
La rituale proposizione DEimpugnazione del
⠀ Procuratore Generale non sana la nullità derivante dalla mancanta notificazione DEappello del Pro-
curatore della Repubblica, poiché i rispettivi gra- 19 - come av-vami non possono sanarsi vicendevolmente,
viene invece in base all'art.193 c.p.p. per le im-
pugnazioni DEimputato e dei suoi sostituti pro cessuali o rappresentanti.
Ne consegue che la sentenza deve essere annul-
lata senza rinvio, mentre l'impugnazione del Pro-
curatore Generale e del Procuratore della Repubblic
debbono essere dichiarate inammissibili per il com
binato disposto degli artt.202 e 207 c.p.p. 32. RU AL con il primo motivo lamenta mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sua responsablità, in quanto il giudice di merito si sarebbe limitato a puntualizzare le pretese conver-
genze delle dichiarazioni degli imputati collaborato ri, senza affrontare il problema della valutazione di tali prove ed, in particolare, della chiamata in correità. La sentenza inoltre afferma il ricorrente-
ha esaminato soltanto alcune risultanze, trascurando ne altre pur decisive che, se esaminate, avrebbero
dovuto condurre il giudice a diverse statuizioni.
Lamenta, infine, la mancata, rinnovazione del dibat timento per accertare se rispondeva a verità l'af-
fermazione che l'imputato era paziente del prof.
IO, ossia del sequestrato. Con altro ricorso tempestivamente e ritualmente. - 198
proposto si deduce la mancanza di motivazione sia in ordine alla valutazione delle chiamate di correo ed alla assenza di elementi oggettivi di riscontro in relzione alle singole dichiarazioni accusatorie,
sia in ordine all'identificazione DEimputato.
Con altro motivo si deduce la mancanza di moti vazione in ordine al diniego delle attenuanti gene-
riche.
Il ricorso non merita accoglimento, poiché la motivazione che sorregge la decisione della senten-
za impugnata non presenta alcuno dei vizi, dedotti
peraltro, in forma generica dal ricorrente.
I giudici di secondo grado contrariamente a
quanto si assume nel ricorso, hanno sottoposto ad una approfondita e penetrante analisi critica le dichia razioni accusatorie rese da IE LE e ON
AN, sia nella fase istruttoria che in quella dibattimentale e sono giunti al convincimento sor-
retto da un apparato argomentativo adeguato e logica mente corretto, che le due chiamate di correo sono
pienamente attendibili e, considerate nell'ambito delle altre risultanze processuali, offrono un qua-
dro probatorio certo e coerente della responsabili-
tà dei due imputati.
La sentenza ha, altresì, sottolineato la pre- 199
- senza in Torino DEimputato, all'epoca del seque-
سان الكمال ما حب بل stro IO, e la mancanza tra le dichiarazioni dei due coimputati, che si integrano, anche se non si sovrappongono, e l'assenza di contrasto tra tali di
--
-
chiarazioni e le altre risultanze processuali.
L'affermazione del ricorrente secondo cui le chiamate di correo non si riscontrano è esatta%3B ma,
come già si è detto, le chiamate plurime, quando siano intrinsecamente attendibili non siano con-
traddette о smentite dalle altre risultanze proces-
suali, e non esista motiva alcuno per ritenere che esse siano frutto di accordo tra i vari chiamanti
-com'è nel caso di specie- ben possono essere poste dal giudice, nell'ambito del suo libero convincimen to, a fondamento del giudizio di responsabilità.
A tali accertamenti di fatto ed alle relative valutazioni adeguatamente e logicamente motivate il
- come si desume dalla sommaria ricorrente oppone esposizione delle censure- una diversa interpreta-
zione dei fatti. Ma gli accertamenti e gli apprezza menti di fatto, spettano esclusivamente al giudice di merito, la cui scelta circa la rilevanza, atten-
dibilità e prevalenza dei diversi mezzi di prova disponibili non è sindacabile con il ricorso per cassazione, se non si risolve in un vizio della MO- 200
tivazione, riscontrabile con un controllo ab estrin seco sul modo in cui il convincimento si è formato,
ma non sul contenuto di tale convincimento.
Del pari infondata è l'assunto che il compor-
tamento DEimputato, così come descritto dai chia manti in correità, non è riconducibile alla fatti-
specie di concorso, trattandosi di connivenza, come tale non punibile.
L'art. 110 c.p. considera penalmente rilevante qualsiasi comportamento, sia esso materiale ° mo- rale, con il quale il partecipe atipico contribui-
sca consapevolmente o materialmente alla realizza-
zione di una data figura criminosa. Per potere ri-
tenere il concorso c.d. morale è sufficiente che la condotta del partecipe atipico si estrinsechi in un
comportamento esterno che assuma una delle forme
normalmente indicate in dottrina e giurisprudenza e fatte proprie dagli artt. 112 e 115 c.p., della
istigazione della determinazione, nelle loro di verse e concrete articolazioni (invito, comando,
ordine, rafforzamento del proposito criminoso, ac-
cordo, e così via) mentre la connivenza che si po ne al di fuori dello schema della fattispecie concor suale-postula un comportamento completamente aset tico e neutro del soggetto, che non arreca alcun - 201
-
contributo causale alla realizzazione collettiva,
neppure sotto il profilo del rafforzamento DEal-
trui proposito criminoso.
Orbene, nel caso in esame, la Corte di merito ha dimostrato, conmotivazione adeguata e congrua,
che l'imputato parteciò alla ideazione del sequestr e alla riunione che si tenne nella sua abitazione
-come dichiarato dal cugino IE LE- svol e in concreto una attività di collegamento tra se,
il gruppo che doveva poi provvedere alla custodia del IO ciò che è riconducibile alla fatti-
specie di concorso. Anche il secondo motivo non merita accoglimento
Il giudice di appello ha escluso che l'imputato meriti le attenuanti generiche, in considerazione dei suoi precedenti penali -molteplici e gravi- del la concreta gravità del fatto, da lui ritenuti pre
valenti rispetto allo stato di salute DEimputato
che peraltro, secondo i giudici di secondo grado, non presenta neppure carattere di particolare gravi tà. In questo contesto motivazionale il riferimento alla mancata confessione, indubbiamente erronea, non
incide sulla validità e sulla razionalità comples-
siva del giudizio negativo espresso dalla Corte
di merito. - 202
32. Con il primo motivo AS NC de
travisamento del fatto e о falsa applicazione. duce della legge, motivazione illogica e contraddittoria.
Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata pog.
gia unicamente sulle dichiarazioni accusatorie di Bono Francesco, il quale ha fornito a più riprese..
dichiarazioni contraddittorie e non confermate né
da altri coimputati, né confortate da elementi estrin seci di riscontro. Al riguardo rileva il ricorren-
te che la sentenza di primo grado aveva ritenuto di individuare il dato di riscontro della chiamata in una telefonata intercorsa tra la moglie del LL
PE e quella del AS, che avrebbe confi-
dato all'amica che nel garage c'era una macchina,
che non era del marito. La Corte di merito, a se-
guito delle dichiarazioni di AN RN -il qua le affermò che l'autovettura Audi usata nel seque- 13
stro IO venne nascosta nel garage del LL-
riesaminò il contenuto della telefonata ed accertò
che detta frase venne pronunciata dalla moglie del
LL; ma, nonostante ciò, ha ribadito il giudizio di primo grado, cadendo in una vistosa contraddizio ne, sicché la chiamata di correo, non trova riscon tro alcuno nelle risultanze processuali.
In via subordinata il ricorrente lamenta la 203
mancata concessione DEattenuante della minima partecipazione al fatto, a norma DEarticolo 114 c.p
Il ricorso non merita accoglimento.
La Corte di merito, contrariamente a quanto si assume dal ricorrente nel quadro del denunciato vi-
zio della mancanza e della contraddittorietà della motivazione, ha sottoposto la chiamata in correità
del ON AN e un'attenta e approfondita disa mina critica, ed è pervenuta al convincimento, sor- retto da un complesso argomentativo esauriente e
privo di errori logici del ragionamento, che non esiste alcuna contraddizione rilevante tra quanto dal medesimo affermato in istruzione e quanto di-
chiarato nel dibattimento.
I giudici di secondo grado hanno quindi, preso. in esame la mancata conferma delle dichiarazioni aç
cusatorie del ON da parte del Pelle e del Perna Giovanni -assieme ai quali ed allo stesso ON, il
AS avrebbe partecipato al sequestro IO-
ed hanno spiegato le ragioni per le quali hanno ri-
tenuto di attribuire rilevanza all'atteggiamento negativo o meglio reticente dei due coimputati- che peraltro non hanno collaborato con gli inquirenti-
-- --
senza cadere in errori logici o in travisamenti del fatto. 204
La sentenza impugnata, con insindacabile apprez zamento di fatto e corretta valutazione delle risul tanze processuali, ha posto in evidenza e sottoli-
neato che le proposizioni accusatorie del ON sono
3 suffragate, sul piano oggettivo: a) dalla frequenta zione del AS, del LL -con i quali era lega to da stretti vincoli di amicizia e di affari- e de
RN NN;
B b) dalla convergenza della dichia razione del ON il quale riferì che il AS
fece una telefonata alla famiglia IO da un bar di Torino, presenti lui stesso ed il LL, e la dichiarazione di quest'ultimo: il LL, infatti,
pur non avendo fatto nomi ha, però, ammesso di avere fatto lui due telefonate e che quella successiva venne fatta da un bar di Torino da una delle due persone che, in quell'occasione, era no assieme a lui;
c) dalla mancanza di elementi che smentiscono l'affermazione del Cono, il quale dichiarò di avere incontrato il Tasson dove egli si era
recato ordare, con il LL ed il RN
imento del IO dall'abita NN, i l C
ziore i che secondo la sentenza costituisco della chiamata in correità, sebbene no un riscont a valenza indiziante diversa, co. abbiano ciasc 205 -
stituiscono, tuttavia, dei dati di fatto e non con getture, dotati, quindi, di una indubbia efficacia verificatrice DEattendibilità delle proposizio- ni accusatorie del ON. Operazione questa compiuta
. secondo uno schema logico-inferenziale che raccorda tutti gli elementi probatori in un quadro logico unitario, che giustifica il giudizio di responsa-
bilità DEimputato.
privo di Anche il secondo motivo di gravame fondamento.
A prescindere dalla considerazione che l'atti-
vità del AS, come Osserva la sentenza impugna ta è stata tutt'altro che di minima importanza nel l'esecuzione del delitto, 1'attenuante non può in ogni caso essere applicata, poiché il reato venne
commesso, in regime di concorso da più di cinque per sone.
33. I l ricorso di CC RI è inammissi-
bile per la mancata presentazione dei motivi.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
Dichiara inammissibile il ricorso di CC
RI.
ricorsi Hi AR IO, IL EN
CI LD, SP OL, De IT PE, 206
DO, DI RO, IA IO, Giampao-
lo NN, SO NI, SO AN, In-
serra OC, MA AN, MA LE,
MA NC, TT LO, AN PE
LL PE, LL AS, RN NN,
PI AL, CE NI, PO
OC, PR AF, CC LE, RU
AL, SC NG e AS NC..
Condanna i predetti ricorrenti in solido al pa-
gamento delle spese del procedimento e ciascuno al
versamento della somma di lire duecentomila alla
Cassa delle ammende.
Condanna, altresì, SO NI, SO Fran
cesco, PR AF, MA AN e Ma-
rando LE, in solido, al rimborso, in favore
della parte civile IO ZA e CR AR
delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in L.1.600.000, comprese L.
1.500.000 per onorario.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di EO IO, e dichiara inammissibi li gli appello proposti nei confronti del medesimo dal Procuratore della Repubblica presso il Tribuna-
le di Torino e dal Procuratore Generale presso la
Corte d'Appello della stessa sede avverso la senten za 6.12.86 della Corte di Assise di Torino%;B annulla 1 207- la sentenza impugnata nei confronti di TT An-
tonio RI e di LI NI nei punti con cernenti la responsabilità dichiarando assorbiti i motivi relativi agli altri punti, nonché di RG
NN, nel punto concernente la continuazione con i reati giudicati con la sentenza 6.6.1987 della
Corte d'Appello di Napoli, passata in giudicato, e
di RT NN;
B nel punto concernente il giudi-
¡zio di comparazione tra circostanze eterogenee; riget ta nel resto i ricorsi del RT e del RG;
rinvia i
per nuovo giudizio nei confronti dei predetti Pa-
netta, LI, RG e RT nei punti suindica-
ti ad altra sezione della Corte d' Assise d'Appello
di Torino.
Roma, 30 novembre 1988
IL PRESIDENTE
летёllawene Ecc.Dott. Corrado Carnevale
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott. NC Serianni
DEPOSITATA
* GANCELLIER IN CANCELLERIA
De C arto 27 MAG 1989
IL CANCELLIERE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1988 la Corte d'Assise di Appello di Torino, in par