Sentenza 21 aprile 1998
Massime • 2
Le attività volte alla ricerca della "notitia criminis" e quelle ad esse connesse, le quali possono essere intraprese da parte del P.M. e della polizia giudiziaria a seguito di una denuncia anonima, non rientrano tra le attività di indagine di cui all'art. 329 c.p.p., perché queste ultime presuppongono una notizia di reato sufficientemente definita e tendono alla raccolta degli elementi necessari per le valutazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale,con la conseguenza che, relativamente a tali attività, gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono sottoposti all'obbligo del segreto ai sensi dell'art. 329 c.p.p., che si riferisce al compimento di atti di indagine, ma sono tenuti al segreto, come qualsiasi impiegato dello Stato, ai sensi dell'art. 15 del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'art. 28 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Pertanto, alla stregua di tale ultima norma deve essere valutato il comportamento del dirigente di commissariato di polizia che riveli indebitamente a terzi notizie sugli atti in questione ai fini del giudizio sulla ricorrenza degli estremi del reato di rivelazione del segreto di ufficio. (Nella specie si è ritenuta la sussistenza del delitto di cui all'art. 326 c.p. per avere il funzionario indebitamente rivelato a terzi il fatto di non aver svolto alcuna attività a seguito della denuncia anonima, che aveva inviato al procuratore della Repubblica per le sue determinazioni).
Gli elementi contenuti nelle denunce anonime possono stimolare l'attività di iniziativa del P.M. e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, verificando se dall'anonimo possano ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una "notitia criminis".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/04/1998, n. 5843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5843 |
| Data del deposito : | 21 aprile 1998 |
Testo completo
composta dai signori magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luigi Sansone Presidente del 21 aprile 1998
Dott. Ugo Scelfo Consigliere SENTENZA
Dott. Antonino Assennato Consigliere N. 594
Dott. Giorgio Colla Consigliere rel. REGISTRO GENERALE
Dott. Giovanni Conti Consigliere N. 40371/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RO RO avverso la sentenza in data 2 maggio - 4 luglio 1997 della Corte d'appello di Perugia;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Giorgio Colla;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Mario Fraticelli che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
uditi i difensori avv. E. Sassi per la parte civile A. La Rana;
avv. F. Scocchera, per il ricorrente, in sostituzione dell'avv. G. Greco. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Perugia confermava la decisione del locale Tribunale del 20 aprile 1995 con la quale RO RO, dirigente del Commissario di polizia di Vasto, era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di violazione del segreto d'ufficio di cui all'art. 326 c.p., oltre al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile dr.
Antonio La Rana, magistrato ordinario, per aver rivelato, violando i doveri di ufficio, al dr. Antonio ON, anch'egli magistrato ordinario che versava in condizione di personale inimicizia con il La Rana, il contenuto di una nota del Questore di Chieti e la risposta a tale nota, spedita dallo stesso RO, con la quale si riferiva di aver trasmesso alcuni anonimi, senza aver svolto alcuna indagine, alla procura della Repubblica di Vasto.
Avverso la predetta decisione propone ricorso per cassazione il RO deducendo un unico, articolato motivo con il quale lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale nonché la manifesta illogicità della motivazione, affermando che, nella specie, data la sua qualifica di commissario di pubblica sicurezza, l'attività svolta riguardava funzioni di polizia giudiziaria, per le quali doveva rispondere al P.M., con l'effetto che l'attività stessa andava riguardata sotto il profilo dell'art. 329 c.p.p. e non già sotto l'aspetto dell'esercizio di funzioni svolte da persona gerarchicamente subordinata al questore. Tale omessa considerazione avrebbe comportato - ad avviso del ricorrente - che i giudici di merito avevano erroneamente applicato la norma dell'art. 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostitutivo dell'art. 15 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che impone il segreto d'ufficio agli impiegati dello Stato. E poiché la disposizione dell'art. 329 citato deve ritenersi di stretta interpretazione, per i principi di tassatività e tipicità della norma penale, sarebbero addirittura mancati, nella specie, oltre all'elemento soggettivo, gli estremi oggettivi del reato contestato, perché la norma da ultimo citata prevede il segreto solo per gli "atti di indagine", qualificazione che manifestamente non poteva ricorrere nella specie.
Sotto autonomo profilo, rileva il ricorrente che le informazioni che nel caso erano state rivelate erano assolutamente prive di significato (e richiamava, in proposito Cass., sez. IV, 4 dicembre 1991), riguardando attività in materia di anonimi dei quali non può essere fatto alcun uso e per i quali non è consentita alcuna autonoma iniziativa di indagine da parte della polizia giudiziaria. Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata contiene l'affermazione che l'attività oggetto della contestazione al RO riguardava comunicazioni in merito allo stato delle indagini circa una notitia criminis pervenuta ad organi di P.G.. La sentenza stessa precisa, ancora, in punto di fatto, che tale notitia criminis era pervenuta al questore e poi al RO in forma anonima: in ordine a tale scritto il ricorrente non aveva compiuto alcuna indagine, limitandosi alla trasmissione dell'atto alla Procura della Repubblica di Vasto. Tale iter era stato puntualmente riferito dal RO al ON.
In relazione a tale situazione non ha alcun fondamento il primo e principale profilo dell'unico motivo di ricorso secondo il quale, vertendosi in ipotesi di attività di indagine, avrebbe dovuto trovare applicazione alla fattispecie l'art. 329 C. p. P. L'attività di indagine di cui alla norma da ultimo citata presuppone che una notitia criminis sia pervenuta alla autorità di P.G. in forma sufficientemente dettagliata in modo che da essa possa delinearsi, sia pure a livello di fumus commissi delicti, un fatto che abbia le connotazioni essenziali di una fattispecie criminosa, tanto da poter dare luogo alla iscrizione nel registro delle notizie di reato.
La denuncia anonima non ha per definizione tali caratteristiche. Di tale atto non può farsi alcun uso (art. 333 c.p.p.) salvo quanto previsto dall'art. 240 c.p.p.. Non è, comunque, esatto affermare che le denunce anonime siano prive di qualsiasi effetto. A parte le conseguenze previste dall'art. 108 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e dall'art. 5 del regolamento di esecuzione dello stesso codice, una giurisprudenza costante ammette che gli elementi che le denunce anonime contengono possono stimolare l'attività di iniziativa del pubblico ministero o della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi onde verificare se dall'anonimo possano ricavarsi estremi utili proprio al fine di delineare una notitia criminis (Cass., sez. VI, 5 maggio 1994, Mazzeo;
Cass., sez. IV, 27 febbraio 1996, Figliolino). Tali iniziative, in altri termini, hanno lo scopo di accertare se i fatti contenuti nella denuncia anonima abbiano una qualche rilevanza per il diritto penale: esse tendono, in definitiva, alla stessa ricerca della notitia criminis.
La normativa citata, anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale richiamata, esclude, dunque, di per sè, che le denunce anonime possano essere considerate alla stregua di una notizia di reato, potendo solo stimolare l'attività di iniziativa del pubblico ministero o della polizia giudiziaria di cui all'art.330 c. p. p.. Tale attività, tuttavia, non può essere qualificata "di indagine", natura che va riservata solo all'attività volta all'acquisizione delle conoscenze necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, e che presuppone l'avvenuta acquisizione della notitia criminis. Dimodoché l'attività di iniziativa del pubblico ministero o della polizia giudiziaria tendente alla ricerca della notitia criminis non ha la natura strumentale in ordine all'esercizio dell'azione penale, tipica degli atti di indagine, ma ha natura amministrativa.
Il commissario di pubblica sicurezza, quale ufficiale di polizia giudiziaria, mentre nelle attività di indagine è tenuto all'obbligo del segreto ai sensi dell'art. 329 c.p.p., nelle attività di polizia amministrativa, come ha correttamente ritenuto la Corte d'appello di Perugia, è tenuto al segreto d'ufficio in virtù dell'art. 28 della l. 7 agosto 1990, n. 241, norma che, sostituendo l'art. 15 del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, ha imposto l'obbligo del segreto d'ufficio all'impiegato dello Stato, relativamente a provvedimenti od operazioni amministrative ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni.
Il caso che ha dato origine al presente giudizio rientra pienamente nel quadro della norma in esame, all'osservanza della quale il pubblico ufficiale era tenuto.
Per quanto riguarda il secondo profilo della censura, correttamente i giudici di appello hanno ritenuto che la propalazione di fatti riguardanti l'acquisizione di una notizia di reato e lo stato delle attività ad essa connesse (mancato esercizio del potere di iniziativa proprio del Commissario RO;
inoltro dell'anonimo alla Procura della Repubblica di Vasto), anche in considerazione della qualità rivestita dal dr. ON (il quale provvide significativamente a telefonare immediatamente al Procuratore della Repubblica di Perugia), costituisse notizia tutt'altro che futile o insignificante per il pregiudizio che poteva derivare allo sviluppo delle attività dei pubblici uffici coinvolti, a causa di possibili, indebite interferenze, e quindi agli interessi della pubblica amministrazione al buon andamento della funzione.
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione della somma di lire 1.600.000 per diritti e onorari in favore della costituita parte civile, escluse le spese (vive) dalla stessa sostenute, perché non richieste.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a rifondere alla costituita parte civile la somma di lire 1.600.000 oltre IVA e CPA per onorari e competenze. Così deciso in Roma, il 21 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 1998