Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/04/1998, n. 5843
CASS
Sentenza 21 aprile 1998

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Le attività volte alla ricerca della "notitia criminis" e quelle ad esse connesse, le quali possono essere intraprese da parte del P.M. e della polizia giudiziaria a seguito di una denuncia anonima, non rientrano tra le attività di indagine di cui all'art. 329 c.p.p., perché queste ultime presuppongono una notizia di reato sufficientemente definita e tendono alla raccolta degli elementi necessari per le valutazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale,con la conseguenza che, relativamente a tali attività, gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono sottoposti all'obbligo del segreto ai sensi dell'art. 329 c.p.p., che si riferisce al compimento di atti di indagine, ma sono tenuti al segreto, come qualsiasi impiegato dello Stato, ai sensi dell'art. 15 del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'art. 28 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Pertanto, alla stregua di tale ultima norma deve essere valutato il comportamento del dirigente di commissariato di polizia che riveli indebitamente a terzi notizie sugli atti in questione ai fini del giudizio sulla ricorrenza degli estremi del reato di rivelazione del segreto di ufficio. (Nella specie si è ritenuta la sussistenza del delitto di cui all'art. 326 c.p. per avere il funzionario indebitamente rivelato a terzi il fatto di non aver svolto alcuna attività a seguito della denuncia anonima, che aveva inviato al procuratore della Repubblica per le sue determinazioni).

Gli elementi contenuti nelle denunce anonime possono stimolare l'attività di iniziativa del P.M. e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, verificando se dall'anonimo possano ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una "notitia criminis".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/04/1998, n. 5843
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5843
    Data del deposito : 21 aprile 1998

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