Sentenza 19 marzo 1998
Massime • 1
È ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma secondo, cost. avverso il decreto della corte d'appello che - pronunciando in sede di gravame contro il provvedimento del tribunale, emesso ai sensi dell'art. 2 octies, comma settimo, della legge 31 maggio 1965, n. 575, aggiunto dall'art. 3 del d.l. 14 giugno 1989, n. 230, convertito nella legge 4 agosto 1989, n. 282 - liquidi il compenso all'amministratore giudiziario di una società di capitali nominato nel procedimento di prevenzione a seguito di sequestro dei beni previsto dalla legislazione antimafia. A tale conclusione deve giungersi in quanto trattasi di provvedimento che risolve con carattere di definitività una controversia relativa a diritto soggettivo. In tal caso il termine per proporre il ricorso è quello di quindici giorni ai sensi dell'art. 585, comma primo, lett. a) c.p.p., decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito, considerato che si verte in ipotesi di provvedimento da adottare con la procedura camerale, in funzione strettamente strumentale e accessoria alle misure di prevenzione, ragione per cui non è applicabile la disposizione dell'art. 680 c.p.p. - richiamato dagli artt. 4, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 a sua volta richiamato dall'art. 3 ter, comma secondo, della legge 31 maggio 1965, n. 575 - che regola l'impugnabilità dei provvedimenti aventi ad oggetto misure di prevenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/1998, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 19 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 19.3.1998
1. Dott. Luciano Deriu Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Trifone " N. 992
3. " Francesco Serpico " REGISTRO GENERALE
4. " Sergio Di Amato " N. 36255/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NO GI, nato a [...] il giorno 11 gennaio 1961
avverso il decreto della Corte di appello di Palermo in data 21 aprile 1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Trifone;
Letta la richiesta del Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. V. Verderosa che ha concluso per la inammissibilità del ricorso con ogni altra conseguenza di legge.
Osserva in
Fatto e diritto
Con decreto emesso in data 7 gennaio 1997 il tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, liquidava a PP RO, ai sensi dell'art. 2 octies della legge 31 maggio 1965, n. 575, il compenso di lire 74.269.544 per l'attività dello stesso svolta, sia quale amministratore giudiziario sia quale amministratore unico delle società Ovest Immobiliare s.r.l., Ariete Costruzioni s.r.l. e PP AL e C. s.n.c., nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 99/94 RMP, istituito a carico di PP AL e AE NC.
Avverso il provvedimento del tribunale proponeva ricorso il RO, rappresentato ed assistito dall'Avvocato Giovanni Immordino, e la Corte di appello di Palermo, con decreto deliberato in data 21 aprile 1997 con procedura camerale e depositato in cancelleria il 12 maggio1997, rigettava la impugnazione.
Il decreto della Corte di appello veniva notificato al RO nel domicilio eletto ed al suo difensore in data 22 maggio 1997 e, con atto depositato il 21 luglio 1997, l'amministratore giudiziario propone ricorso per cassazione, con cui denunciava la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 2 octies, comma 4^, della legge 31 maggio 1965, n. 575, per avere il giudice di merito determinato il compenso senza tenere conto delle tariffe professionali e della complessiva attività svolta, anche quale amministratore unico delle società innanzi indicate. Del ricorso il P.G. presso questa Corte Suprema ha chiesto dichiararsi la inammissibilità, siccome tardivamente proposto, ed alla richiesta deve seguire conforme statuizione di questo giudice di legittimità.
In tema di amministrazione dei beni sequestrati in base alla legge antimafia è prevista l'impugnazione, mediante ricorso alla corte di appello, del decreto motivato del tribunale che liquida all'amministratore il compenso e le spese dallo stesso sostenute, siccome stabilisce l'art. 2 octies, 7^ comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, norma aggiunta dall'art. 3 d.l. 14 giugno 1989, n. 230,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. Data la stretta analogia del decreto della corte di appello con altri analoghi provvedimenti a contenuto decisorio, che stabiliscono con riguardo sempre a compensi spettanti ad altri ausiliari del giudice (in particolare, quello previsto dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, per consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori),
anche per detto decreto deve ritenersi ammesso il ricorso per cassazione ex art. 111, 2^ comma, Cost. in quanto provvedimento che risolve con carattere di definitività una controversia relativa a diritto soggettivo.
Quanto al termine per la proposizione del ricorso per cassazione - pur non potendosi fare diretta applicazione della norma di cui all'art. 4, 11^ comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamata dal 2^ comma dell'art. 3 ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernente i provvedimenti aventi ad oggetto misure di prevenzione, la cui impugnabilità è regolata secondo il modello dell'art. 680 c.p.p. (da ultimo: Cass. pen., Sez. V, 2 gennaio 1996, ric. Mirabella, m. CED 203.57 8) considerato che trattasi di provvedimento da adottare con la procedura camerale, in funzione strettamente strumentale ed accessoria alle misure di prevenzione, deve, perciò, ritenersi che esso è quello di quindici giorni ex art. 585, 1^ comma, lett. a), cpp, con decorrenza dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito.
Nella specie, come risulta dall'atto medesimo di impugnazione, il termine in questione non è stato osservato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la sanzione pecuniaria determinata nella misura equa e proporzionata del minimo di lire cinquecentomila.
P.T.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire cinquecentomila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1998