Sentenza 4 ottobre 2012
Massime • 1
In tema di truffa, l'idoneità degli artifici e raggiri non è esclusa dal fatto che per svelarli sia necessario il successivo intervento di atti di controllo, atteso che l'idoneità postula che i comportamenti truffaldini siano astrattamente capaci, con valutazione "ex ante", di causare l'evento. (Fattispecie relativa all'avvenuta falsificazione di un biglietto "gratta e vinci" con successiva presentazione dello stesso all'Autorità competente ad erogare il premio, in cui la S.C. ha escluso la grossolanità del falso, ritenendola incompatibile con le sofisticate verifiche indispensabili ad accertare i fatti).
Commentari • 5
- 1. Art. 49 - Reato supposto erroneamente e reato impossibilehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza In tema di tentativo, l'idoneità degli atti non va valutata con riferimento ad un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone, configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art. 49, in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modo che l'azione, valutata "ex ante" e in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito …
Leggi di più… - 2. Art. 640 - Truffahttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali La truffa è un reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii in capo al soggetto passivo; istantaneo perché il suo perfezionamento non consente né una protrazione ininterrotta dell'attività criminosa dell'agente, con la costituzione di uno stato soggettivo od oggettivo antigiuridico duraturo, né la possibilità per l'agente di far cessare volontariamente tale stato in modo giuridicamente efficace; di danno, poiché l'evento consumativo risulta esplicitamente tipizzato in forma di conseguimento del profitto con il danno …
Leggi di più… - 3. Truffa: si configura il tentativo se la consegna del danaro avviene sotto il controllo della poliziaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima In tema di truffa, è configurabile il reato tentato e non consumato nel caso di consegna del denaro o del bene sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria allertata dalla persona offesa (c.d. “consegna controllata”), in quanto l'atto di disposizione patrimoniale non avviene per l'induzione in errore in cui sia incorsa la vittima, né si è realizzato il profitto tramite l'acquisizione della disponibilità autonoma e definitiva della cosa. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, in caso di estorsione, il reato si consuma non appena l'estorsore riceve il bene del soggetto passivo e ciò perché l'ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore …
Leggi di più… - 4. Truffa, art. 640 c.p: circostanze e giurisprudenzaLa Redazione · https://www.filodiritto.com/ · 12 settembre 2021
Truffa: articolo 640 del Codice Penale, tra circostanze e giurisprudenza aggiornata In questo contributo cerchiamo di approfondire al massimo il tema, purtroppo sempre attualissimo, della truffa, attraverso una disamina giurisprudenziale, dottrinale e pratica compiuta dal dottor Vincenzo Giuseppe Giglio. 1. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 (1). 2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 (2): 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico …
Leggi di più… - 5. L’integrale falsificazione della polizza e del contrassegno assicurativo, per effetto dell’abrogazione dell’art. 485 c.p., è ancora sanzionabile penalmente?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 marzo 2016
Come è noto, la Cassazione ha affermato in diverse pronunce che, in “tema di reato di frode in assicurazione, l'integrale falsificazione della polizza e del contrassegno assicurativo, siccome impedisce l'instaurazione del rapporto tra l'autore della condotta tipica e la compagnia di assicurazione, rende l'azione inidonea a ledere il bene protetto dalla norma incriminatrice, potendosi però configurare, in ordine a tale condotta, il delitto di falsità in scrittura privata”[1]. In particolare, la Corte è addivenuta a formulare siffatto principio di diritto in quanto se il reato di cui all'art. 642 c.p. richiede che “tra le parti sussista o sia almeno sussistito (come si può supporre in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2012, n. 40624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40624 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 04/10/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 2350
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 2139/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO PRESSO CORTE D'APPELLO DI LECCE, nei confronti di:
1) CONSORZIO LOTTERIE NAZIONALI IN LIQUIDAZIONE;
2) IG DR N. IL 28/11/1980 C/;
avverso la sentenza n. 1778/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del 26/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E. Scardaccione che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Busito Elisabetta che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Udito il difensore Avv. Ferri Claudio che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
OSSERVA
Con sentenza del 26 maggio 2011, la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza pronunciata il 28 maggio 2009 dal Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Francavilla Fontana, con la quale IG SS era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 400 di multa quale imputato del delitto di tentata truffa ai danni del Consorzio Lotterie Nazionali per aver presentato per la riscossione del premio un biglietto falsificato della lotteria "gratta e vinci" "Miliardario", con la relativa vincita di Euro 10.100, ha assolto il medesimo imputato perché il fatto non sussiste. In particolare, i giudici dell'appello ritenevano che - tenuto conto dei controlli cui i biglietti vincenti somme non modeste venivano sottoposti - le modalità secondo le quali era stato realizzato l'inganno "apparivano sin dall'inizio non idonee alla commissione del delitto in contestazione".
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale e, agli effetti civili, il Consorzio Lotterie Nazionali in liquidazione.
Il Procuratore generale deduce violazione di legge, sottolineando, in particolare, come la valutazione della idoneità degli atti vada apprezzata ex ante, e non alla stregua di un evento successivo alla condotta dell'imputato, quali i controlli effettuati dal Consorzio a fronte di vincite consistenti. D'altra parte - puntualizza ancora il ricorrente - la giurisprudenza di questa Corte non ha mancato di evidenziare come la idoneità postuli che i comportamenti truffaldini siano astrattamente capaci di trarre in inganno e risultino oggettivamente adeguati alla attivazione del procedimento - nella specie avviato dalla condotta dell'imputato e non ancora concluso - in vista di un ingiusto vantaggio.
La parte civile lamenta, nel primo motivo, che la Corte territoriale, superando i limiti del devoluto, si sia pronunciata sulla configurabilità oggettiva del reato, malgrado la stessa non fosse stata contestata dall'imputato, il quale si era limitato a prospettare l'assenza di dolo. Deduce, poi, la ricorrente parte civile, l'errore dei giudici a quibus nell'aver omesso di valutare la idoneità degli atti con giudizio ex ante, senza prendere in esame gli eventi successivi alla condotta, quali i controlli solitamente effettuati: e ciò, anche, alla luce dei principi in varie occasioni enunciati sul punto dalla giurisprudenza di questa Corte. I ricorsi sono fondati. L'idoneità degli atti, agli effetti previsti dall'art. 56 cod. pen., consiste nella relativa capacità causale, vale a dire nella loro suscettibilità a produrre l'evento che rende consumato il delitto voluto. L'azione è dunque inidonea solo se difetta intrinsecamente di qualsiasi efficacia causale rispetto all'evento. Deve trattarsi, quindi, di inidoneità assoluta, accertata con valutazione ex ante:, con la conseguenza che la semplice insufficienza del mezzo - in riferimento al caso di specie - non vale ad escludere la configuabilità del tentativo;
il mezzo è infatti inidoneo quando esso medesimo costituisca ab origine un ostacolo alla attuazione della volontà delittuosa, mentre la inidoneità successiva non rende impossibile il compimento di atti diretti a commettere l'illecito, ma elimina la sola possibilità di un ulteriore svolgimento efficace della azione e, quindi, della consumazione del reato. Perché dunque una azione possa essere considerata inidonea agli effetti dell'art. 49, cpv., in relazione all'art. 56 cod. pen., è necessario che la sua incapacità a produrre l'evento sia assoluta, intrinseca e originaria e tale risulti secondo una valutazione oggettiva, da compiersi risalendo al momento iniziale della azione. Ove, dunque, l'agente si proponga, come nella specie, di realizzare una truffa attraverso la produzione di atti falsificati, solo in presenza di un falso grossolano - ontologicamente inidoneo a svolgere erga omnes una qualsivoglia funzione decettiva - potrà dirsi sussistente la inidoneità assoluta, ex ante, dell'atto a trarre in inganno e realizzare, quindi, la frode cui il falso era preordinato. Evenienza, questa, che pacificamente non ricorre nel caso di specie, secondo quanto gli stessi giudici dell'appello hanno espressamente riconosciuto. La presenza, quindi, di sofisticate procedure di verifica circa la autenticità dei documenti recanti le vincite e presentati per la riscossione, da parte dell'organismo deputato alla erogazione dei premi nel caso di importi consistenti, rappresenta un elemento "esterno" e successivo alla azione posta in essere dall'imputato che non refluisce in alcun modo sul versante della relativa idoneità agli effetti di quanto previsto dall'art. 56 cod. pen., rendendo quindi la relativa condotta rispendente alla figura di tentativo di truffa. Pertinente si rivela, d'altra parte, il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte che ha avuto modo di affermare che in tema di truffa, l'idoneità degli artifici e raggiri in danno di una pubblica amministrazione non è esclusa dal fatto che siano compiuti all'interno della fase procedimentale che non si sia ancora conclusa e che implichi il successivo intervento di atti di controllo, perché l'idoneità postula che i comportamenti truffaldini siano astrattamente capaci di trarre in inganno e oggettivamente adeguati all'attivazione del procedimento in vista di un ingiusto vantaggio (Fattispecie in cui è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna per il tentativo di truffa commesso da un soggetto che aveva preso parte ad una gara indetta da una amministrazione comunale per l'affidamento di un incarico di progettazione, producendo falsi titoli professionali) (Cass., 6 maggio 2008, Orsini). Ove così non fosse, d'altra parte, basterebbe la semplice cautela o un qualsiasi attento controllo della parte offesa che vanificasse il tentativo di frode a far degradare quelle ipotesi al rango di reato impossibile, frustrando l'essenza stessa - e l'autonomia concettuale - della figura del delitto tentato.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio sul punto. Al giudice del rinvio va riservata anche la liquidazione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile costituita.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce alla quale rimette anche la liquidazione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile costituita. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2012