Sentenza 2 ottobre 2014
Massime • 2
In tema di inquinamento idrico, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 137 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, indipendentemente dal grado o dalla natura dell'inquinamento. (Fattispecie relativa ad acque provenienti da lavaggio di inerti di cava, scaricate in corpo idrico superficiale).
In tema di inquinamento idrico, al reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione non è applicabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., perchè la stessa è incompatibile con la natura contravvenzionale e di pericolo della fattispecie di cui all'art. 137 D.Lgs. n. 152 del 2006, rispetto alla quale non trova applicazione nemmeno la diminuente di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. in caso di successivo rilascio dell'autorizzazione, in quanto il conseguimento del titolo abilitativo non comporta di per sé l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze del reato ambientale, avendo solo l'effetto di rendere lecita la condotta successiva.
Commentari • 3
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La circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALE Sent., (data ud. 30/01/2020) 02/09/2020, n. 24990 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARCANO Domenico - Presidente - Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - Dott. MOGINI Stefano - rel. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2014, n. 3199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3199 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 02/10/2014
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 2650
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 40838/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:2650
ER ND, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza del 11/12/2012 del Tribunale di Castrovillari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. DI NICOLA Vito;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il tribunale di Castrovillari, con la sentenza in epigrafe, ha condannato ER ND alla pena di 4.000,00 Euro di ammenda per il reato previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 137, comma 1, perché scaricava nel fiume Coscile acque reflue industriali provenienti dal sistema di depurazione a servizio dell'impianto di lavaggio inerti della cava di proprietà, in assenza di atti autorizzativi. Accertato il 14 gennaio 2010 e sino al 28 aprile 2010.
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza, ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, ER ND affidando il gravame a due motivi con i quali deduce:
1) la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 1, mancando la prova che le acque scaricate dal ricorrente nel fiume Coscile potessero essere ritenute come acque reflue industriali;
2) la violazione dell'art. 62 c.p., n. 4 e n. 6 non avendo il tribunale, a fronte di un danno di speciale tenuità, concesso l'attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 4, ne' applicato, a fronte di una situazione immediatamente sanata con l'autorizzazione provvisoria allo scarico ottenuta in data 27 luglio 2010, l'attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n.
6. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Quanto al primo motivo, osserva la Corte come l'eccepita assenza della prova circa la natura non industriale delle acque scaricate nel fiume Coscile fondi su affermazioni contrarie alle acquisizioni processuali e, peraltro, meramente assertive, laddove il primo giudice ha chiarito, senza che la motivazione sia stata investita in parte qua da una specifica critica, come la prova della responsabilità fondi sulla documentazione, anche fotografica, acquisita agli atti del processo e sulla deposizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria che ha accertato come l'impianto industriale utilizzato dalla ER s.a.s. fosse composto da tre aree: una dedicata al deposito del materiale estratto dalla cava ed oggetto di successiva lavorazione;
altra destinata alla collocazione dell'impianto per la lavorazione ed il lavaggio degli inerti e l'ultima adibita alla lavorazione dei conglomerati cementizi. L'acqua utilizzata per il processo produttivo veniva attinta dal cosiddetto "Canale dei mulini" in virtù di regolare autorizzazione idrica e, una volta esaurito il suo utilizzo nel ciclo, veniva fatta confluire in una vasca a tenuta stagna dalla quale l'acqua utilizzata per il lavaggio del materiale inerte veniva fatta defluire in quattro vasche interrate attraverso cui veniva infine scaricata nel fiume Coscile in assenza di qualunque autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia ambientale.
Peraltro, il fatto che il ricorrente avesse richiesto ed ottenuto un'autorizzazione postuma allo scarico è stato logicamente ritenuto dal Tribunale come ulteriore indice di conferma della stimata sussistenza della prova di responsabilità.
Ciò posto, è solo il caso di ribadire in proposito il principio di diritto già affermato da questa Corte per il quale, in tema di inquinamento idrico, nella nozione di acque reflue industriali definita dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 74, comma 1, lett. h), (come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, in quanto detti reflui non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque reflue domestiche, come definite dall'art. 74, comma primo, lett. g), del citato decreto (Sez. 3^, n. 12865 del 05/02/2009, Bonaffini, Rv. 243122).
Va infatti ricordato che la definizione normativa degli scarichi di acque reflue industriali, in conformità alla disciplina contenuta nell'art. 2 direttiva CEE 91/271, discende da qualità espresse in senso negativo ossia dal fatto di essere diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento e, a tale proposito, questa Corte ha precisato come (Sez. 3^, n. 4844 del 14/11/2012, dep., 31/01/2013, Boccia, non mass.) sia configurabile il reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 137, comma 1, qualora lo scarico riguardi acque reflue industriali, definite dall'art. 74, lett. h), come qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o con materiali, anche inquinanti. Pertanto nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, cioè non collegati alla presenza umana, alla coabitazione ed alla convivenza di persone;
con la conseguenza che sono da considerare scarichi industriali, oltre ai reflui provenienti da attività di produzione industriale vera e propria, anche quelli provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, quando le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche. Ne consegue che devono pacificamente ritenersi rientranti nella nozione di acque reflue industriali quelle provenienti e scaricate, come nella specie, dal sistema di depurazione a servizio di un impianto di lavaggio di inerti estratti da cave.
3. Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato.
3.1. Quanto alla reclamata attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 4, va osservato che essa si applica, per espressa previsione normativa, esclusivamente ai delitti (contro il patrimonio, che offendano il patrimonio o che siano comunque determinati da motivi di lucro), con la conseguenza che la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, sia nella previsione della prima che della seconda parte dell'art. 62 c.p., n. 4, è inapplicabile al reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione, previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 1, in quanto non compatibile con la natura contravvenzionale della fattispecie incriminatrice.
Peraltro, trattandosi di un illecito la cui la condotta tipica consiste nell'esporre a pericolo l'ambiente attraverso l'impedimento frapposto alla pubblica amministrazione per l'esercizio dei controlli preventivi sulla capacità inquinanti degli scarichi, il reato previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 1, costituisce un reato formale di pericolo che prescinde dalla effettiva produzione di un evento dannoso o pericoloso, perché mira a realizzare, a scopo di prevenzione, un controllo anticipato da parte delle autorità competenti, in modo da consentire, a seguito della presentazione della domanda di autorizzazione, la verifica che lo scarico abbia i requisiti tecnici richiesti dalla legge per essere abilitato sicché non sarebbe in ogni caso applicabile la circostanza attenuante tipizzata nell'art. 62 c.p., n. 4. 3.2. Quanto infine alla rivendicata applicazione dell'attenuante prevista dalla seconda parte dell'art. 62 c.p., n. 6, va chiarito che, in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, qualora vengano effettuati scarichi non autorizzati, non è applicabile la circostanza attenuante dell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, costituendo fatto irrilevante la circostanza che l'agente si sia attivato per ottenere il rilascio dell'autorizzazione o che l'abbia ottenuta, in quanto detta autorizzazione non comporta da sola ne' l'eliminazione e ne' l'attenuazione delle conseguenze del reato ambientale, sicché difetta, per l'applicazione dell'attenuante, il requisito dell'efficacia e della spontaneità del ravvedimento, rendendo il suo rilascio lecita, a condizioni esatte, esclusivamente la condotta successiva ed essendo perciò ininfluente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito già commesso.
4. Essendo il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, consegue, in forza del disposto di cui all'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro in favore della Cassa delle ammende non ravvisandosi ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2015