Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2014, n. 3199
CASS
Sentenza 2 ottobre 2014

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In tema di inquinamento idrico, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 137 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, indipendentemente dal grado o dalla natura dell'inquinamento. (Fattispecie relativa ad acque provenienti da lavaggio di inerti di cava, scaricate in corpo idrico superficiale).

In tema di inquinamento idrico, al reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione non è applicabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., perchè la stessa è incompatibile con la natura contravvenzionale e di pericolo della fattispecie di cui all'art. 137 D.Lgs. n. 152 del 2006, rispetto alla quale non trova applicazione nemmeno la diminuente di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. in caso di successivo rilascio dell'autorizzazione, in quanto il conseguimento del titolo abilitativo non comporta di per sé l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze del reato ambientale, avendo solo l'effetto di rendere lecita la condotta successiva.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2014, n. 3199
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3199
Data del deposito : 2 ottobre 2014

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