Sentenza 13 gennaio 2004
Massime • 1
La nuova figura di reato del falso in prospetto, prevista dall'art. 2623 cod. civ., nel testo introdotto dall'art.1 del D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, si pone in rapporto di continuità normativa con quella di false comunicazioni sociali, quale delineata dall'art. 2621 cod. civ. nel testo antecedente all'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 61 del 2002, atteso che la condotta attualmente qualificabile come falso in prospetto ben poteva costituire, in precedenza, modalità di attuazione del reato di false comunicazioni sociali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2004, n. 10438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10438 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 13/01/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 00020
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 044949/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HI MA N. IL 20/09/1967;
2) GA IL N. IL 01/10/1969;
3) IG PI UI N. IL 01/07/1964;
avverso SENTENZA del 26/03/2003 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMATO ALFONSO;
Udito il Procuratore Generale in persona della Dr.ssa E. Cesqui che ha concluso per inamm.tà per IO e TO;
rigetto per VI manifest. inf. la quest. di legitt.à cost.le sollevata;
Udito il difensore Avv. Marta per VI;
Avv. Pesavento per IO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il GIP del Tribunale di Torino,a seguito di rito abbreviato, condannava IO AR per bancarotta fraudolenta impropria (documentale e patrimoniale) da reato societario (falso in bilancio), quale amministratore e liquidatore della IO e Partners srl, fallita il 29.10.96, nonché quale imprenditore individuale dichiarato;
fallito il 13.11.96, ed inoltre per truffa, esercizio abusivo della raccolta del risparmio, omessa convocazione di assemblea, esercizio, dell'attività di promotore finanziario senza l'iscrizione nell'apposito albo.
Il GIP condannava poi VI PI GI, amministratore delegato della IO e Partners srl e delle società finanziarie Money GU srl e Fin.Tel sas, per concorso nella bancarotta ascritta al IO, fatta eccezione della distrazione della somma di L. 4.600.000.000, omessa convocazione di assemblea e raccolta abusiva del risparmio;
TO MI per l'esercizio abusivo dell'attività di promotore finanziario.
- Proponevano appello gli imputati e il P.M., che si doleva dell'assoluzione del VI circa la distrazione della somma di L.
4.600.000.000 in danno della IO e Partners srl. - La corte d'appello assolveva IO e VI dal reato di cui all'art 2630, c. 2^, n. 2 c.c. poiché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
dichiarava ndp in ordine alle false comunicazioni sociali (art. 2622 c.c., come modificato dal d.lgs.n. 61/02) per mancanza di querela;
riteneva sussistere l'ipotesi delittuosa di falso in prospetto introdotta dall'art. 1 d.lgs.cit., riducendo la pena per entrambi.
Applicava al TO la pena concordata.
È stato accertato dai giudici di merito che il IO ha esercitato raccolta del risparmio ed attività finanziaria senza le prescritte autorizzazioni, portando a compimento numerosissime truffe.
Con l'ausilio del VI e di una fitta rete di collaboratori esterni, e grazie anche alla diffusione di prospetti informativi ove la IO e P, veniva falsamente presentata come, mandataria di varie banche estere e titolare della maggioranza assoluta del pacchetto azionario della Magrugador s.a.s di Tenerife, in realtà inesistente, il IO era riuscito a carpire la buona fede di moltissimi risparmiatori, cui prometteva rendimenti elevatissimi. Gli investimenti confluivano, attraverso bonifici bancari, dalla IO srl al conto corrente del protagonista, che li utilizzava a suo piacimento, anziché destinarli alle operazioni finanziarie concordate. Il tutto supportato,per accreditate a messinscena, da falsi contratti e rendiconti.
Ricorrono gli imputati.
Il TO lamenta violazione di legge, essendo stata applicata la pena di mesi tre di reclusione, sostituita con la corrispondente sanzione pecuniaria, laddove la pena stessa doveva essere di mesi due e giorni venti, poiché la richiesta avanzata prevedeva una sanzione contenuta entro i minimi edittali.
IO deduce la nullità assoluta del giudizio di appello, a causa del mutamento del collegio giudicante e lamenta vizio di motivazione in ordine alla pena, non avendo la corte di merito tenuto conto di circostanze favorevoli, inerenti il fatto e la sua personalità. - VI denuncia personalmente, violazione di legge e vizio di motivazione:
a) in riferimento alla distrazione di L. 665.000.000 circa, per finanziamento effettuati dalla IO srl alle sue società Money GU srl e Fin.Tel.sas, egli contesta il carattere fittizio delle cessioni di credito operate dal IO, cosi come la propria consapevolezza della natura distrattiva di siffatte erogazioni. Egli assume anche che non sussiste neppure il delitto di ricettazione prefallimentare, di cui all'art. 232, c. 3^ n. 2 l.f.. Quanto alla somma di L. 141.000.000, erogatagli a titolo personale dal IO, la mancata indicazione della destinazione della stessa alle finalità dell'impresa non giustifica da sola il concorso nel reato commesso dal soggetto qualificato.
b) Non sussiste il dolo della bancarotta documentale poiché egli non era consapevole degli intenti delittuosi del IO e d'altro canto svolse l'incarico di amministratore solo fino al novembre '94. c) La modifica normativa che ha interessato gli art. 2621 c.c. e 223, c. 2^, n. 1 l.f. ha determinato una successione di leggi nel tempo, con effetto parzialmente abrogativo in relazione ai fatti commessi prima della riformulazione, che non integrano le nuove fattispecie. Nel caso in esame non risultano accertati nel rispetto del contraddittorio ne le c.d. soglie di punibilita' riguardanti il falso in comunicazioni sociali, ne il nesso eziologico fra queste ed il fallimento. Deve, pertanto addivenirsi all'annullamento senza rinvio poiché il fatto non è previsto dalla legge come reato (S.U. 26.3.O3, n. 25887, Giordano).
d) Il falso in prospetto non risulta mai contestato, essendo stata la relativa incriminazione introdotta in data successiva alla prima pronuncia. Il reato è comunque prescritto, poiché la continuazione è stata ritenuta solo con la sentenza di condanna.
- La difesa del IO ha presentato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 5 l. n. 134/03 e, in subordine nel caso di mancato accoglimento, eccezione di illegittimità costituzionale di siffatta norma in riferimento agli art. 3 e 24 Cost. - Manifestamente infondata è l'eccezione di nullità assoluta formulata, dalla difesa del IO, ove si consideri che l'udienza 22.1.03 il collegio della corte d'appello, diversamente composto, non ha svolto alcuna attività processuale, limitandosi ad assumere un provvedimento ordinatorio, consistito nel rinvio dell'udienza, in accoglimento dell'istanza proposta da un difensore, che aveva addotto impedimento per ragioni professionali.
- Inammissibile è pure la:richiesta di applicazione della pena avanzata nell'interesse del predetto imputato all'odierna udienza, sulla scorta dell'art. 5 della legge 12.6.03, n. 134. Tale richiesta, ammessa nei processi in corso di dibattimento nei quali, risulti decorso il termine di cui all'art. 446, c. 1^ c.p.p.,è dettata esclusivamente per, il giudizio di primo grado e pertanto, non può trovare applicazione in quelli di impugnazione (cass. sez. un., 24.9.O3, n. 47289,Petrella).
- Manifestamente infondata, infine, è la questione di legittimità costituzionale della citata norma in riferimento agli art. 3 e 24 Cost. In conferente peraltro è il richiamo a quest'ultima disposizione, pertinente quello fatto alla prima.
Alla norma processuale si attaglia il principio "tempus regit actum", col limite del rapporto "esaurito", che nella specie va individuato, alla stregua della lettera stessa, oltre che della "ratio" della disposizione, nel superamento del termine di cui all'art. 446, c. 1^ c.p.p. (v. Sez. Un. 28.10.91, n. 20, Alleruzzo;
Sez. Un., 24.9.03,
Petrella, cit.).
È stato già altre, volta deciso che appartiene alla discrezionalità del legislatore, quando entra in vigore una nuova norma processuale, stabilire se essa debba applicarsi ai processi in corso e se, nell'ambito di questi, debbano prevedersi specifiche esclusioni in rapporto a situazioni consolidate o irreversibili, sicché le inevitabili differenze tra imputati non costituiscono ingiustificate disparità di trattamento, essendo ciò connaturato al principio della successione della legge processuale nel tempo, e non potendosi qualificare come incostituzionale la disposizione di parziale temperamento del criterio "tempus regit actum" (v. cass. sez. 6^, 19.3.98, n. 3444, Cunetto, in tema di art. 6 l.n. 267/97,nonché sez. 4^, 22.11.91, n. 11979, Taffi,in tema di art. 245
d. att. nuovo c.p.p.).
Va ricordato pure che è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 ter l.n. 144/2000 nella parte in cui non consente all'imputato di presentare la richiesta di rito abbreviato in sede di legittimità (sez. 6^, 20.6.2000, Occhipinti). Significativa è poi la sentenza 31.5.1990,n. 277 con la quale la Corte Cost. le ha ritenuto infondata l'eccezione di illegittimità dell'art. 247 d.att. nuovo c.p.p.,sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., che consentiva la definizione con rito abbreviato dei processi in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di rito, sempre che la richiesta fosse formulata prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento.
Non è superfluo, infine, rammentare che la legge 25.2.2000, n. 35, sul giusto processo, ha precisato che la Corte di Cassazione deve tener conto delle disposizioni vigenti al momento delle decisioni di merito.
- Lambisce la censura di fatto la doglianza ulteriore del IO, relativa all'apprezzamento degli indici di commisurazione della pena ex art. 133 c.p.. - Nè ha pregio quella del TO, che in data 12.10.01 ha sottoscritto la richiesta di applicazione della pena, rivolta alla 1^ sez. Corte Appello Torino, nella misura di mesi tre di reclusione, oltre la multa.
- Vanno disattese anche le doglianze del VI, che si infrangono contro un diffuso e perspicuo tessuto argomentativo, che da conto del ruolo svolto dallo imputato e dalla coesione della sua condotta con quella del IO, quanto meno in ordine alla captazione dei flussi di investimento dei risparmiatori e al dirottamento degli stessi sul conto del IO.
Fu il VI, a concepire la costituzione della IO e Partners srl in vista dell'operazione Caja Canarias, svolgere il solerte compito di promotore, a diffondere i prospetti informativi mendaci. La Corte di Torino ha pure chiarito che non è stata trovata traccia documentale alcuna delle cessioni di crediti da parte delle due società del VI al IO, che avrebbero dovuto giustificare, secondo la difesa, i finanziamenti alle predette Money GU srl e Fin.Tel.sas,.oltre che allo stesso imputato a titolo personale. Varificata così l'assunto ed acclarata la natura fittizia dei negozi pretesi, balza in evidenza la distrazione addebitata al ricorrente. Le risultanze processuali smentiscono pure che costui possa rispondere di ricettazione, anziché di distrazione. Il delitto di ricettazione: prefallimentare, previsto dall'art. 232, c. 3^, n. 2 l.f., invero, si configura solo in mancanza di un accordo con l'imprenditore fallito.
Pertanto, il fatto del terzo non fallito che distragga beni prima del fallimento, d'accordo con l'impreditore, è punibile a titolo di concorso in bancarotta fraudolenta, e non a norma della predetta disposizione della legge fallimentare (e pluribus, v. sez. 5^, 15.12.93, n. 2056, Acquaviva). Quanto ai profili soggettivi degli illeciti di bancarotta, sagacemente la corte di merito ha sottolineato che le condotte costitutive del reato di false comunicazioni sociali, così come di quello di bancarotta documentale, prescindono dalla consapevolezza del VI in riferimento alle distrazioni operate dal IO. L'illecito distrattivo ascritto al VI (e da costui commesso a profitto proprio) è sorretto dal dolo generico, non essendo stata data giustificazione di sorta delle somme dal IO erogate alle società Money GU e Fin.Tel. Donde il concorso del VI nel reato commesso dal IO, soggetto qualificato in quanto dichiarato fallito.
- Il VI si duole anche della conferma della decisione del GIP, che ha dichiarato ndp in ordine alle false comunicazioni sociali, laddove avrebbe dovuto, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 61/02, assolverlo con formula liberatoria ampia.
Ma neppure tale rilievo può essere condiviso, poiché la pronuncia assolutoria nel, merito presuppone la valida costituzione del rapporto processuale, esclusa ove sia mancata la querela. L'assenza della necessaria condizione di procedibilità ha valore assorbente e prioritario.
L'ultima censura del VI concerne la condanna per falso in prospetto.
Orbene, il fatto costitutivo del reato di cui all'art. 2623 c.c. (introdotto con il d.lgs. n. 61/02) è stato nella specie contestato come modalità della condotta del reato di false comunicazioni sociali, su assunto dal giudice di merito nell'ambito della previsione di cui al nuovo art. 2622 c.c. e dichiarato improcedibile per difetto di querela.
I rilievi critici svolti al riguardo dal ricorrente non vanno condivisi, chiara essendo la continuità normativa fra la fattispecie delineata all'art. 2621 c.c. abrog. e la figura criminosa di cui al nuovo art. 2623 c.c. "Infatti, mantenere la punibilità di un fitto commesse nel vigore di una norma generale quando essa è stata sostituita con una norma speciale, non significa fare applicazione retroattiva, di questa, ma piuttosto escluderne l'efficacia abolitrice per la posizione della fattispecie prevista dalla norma generale che viene, a coincidere con quella della norma speciale successiva" (Sez.Un. 26.3.03, n. 7,Giordano ed altri). Rientra, del resto, nella "ratio" dell'art. 2 c.p. ed è conforme al comune senso logico la regola che mantiene la punibilità di un fatto se questo, astrattamente considerato, rientra nell'ambito di due disposizioni che si sono succeduta nel tempo (Sez. Un., 26.3.03, Giordano, cit.).
Decisivo, ai fini della continuità normativa, è il criterio strutturale, teso a ricercare un ambito di coincidenza tra le fattispecie previste dalle leggi succedutesi nel tempo, a prescindere dalle eventuali conferme provenenti da criteri valutativi, come quelli relativi ai beni giuridici protetti e alle modalità delle offese, spesso di esito incerto (Sez.Un., sent. ult.cit.). Nella specie non può - ripetesi - dubitarsi della continuità delle disposizioni normative in questione, ove si consideri che il falso in prospetto, assurto al rango di autonoma figura criminosa, poteva costituire modalità di attuazione della condotta rilevante sub specie dell'art. 2621 c.c., sostituito con gli art. 2651 e 2622 c.c. dal d.lgs. n. 61/02, ritualmente contestata al prevenuto sotto il profilo fattuale.
Non può riconoscersi la prescrizione invocata, dal momento che il decorso della stessa prende avvio dalla data di commissione degl'ultimo dei reati avvinti ex art. 81 cpv cp.. Non vale in proposito replicare,come fa il ricorrente, che il vincolo della continuazione è stato ritenuto solo con la sentenza di condanna.
Ed infatti si viene in tal modo a riconoscere che la pronuncia è ricognitiva, di un nesso preesistente, pur se non dichiarato, che affascia gli episodi criminosi.
I ricorsi vanno, dunque, rigettati, con la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta di applicazione della pena formulata, da HI AR.
Dichiara manifiestamente infondata la questione di legittimata costituzionale dell'art. 5 l.n. 134/O3, sollevata dal IO. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido il pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2004