Sentenza 16 maggio 2007
Massime • 1
In tema di usura, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203, pur non essendo necessario che l'agente appartenga ad una associazione mafiosa, occorre rendere espliciti e definiti i concreti tratti esteriori del comportamento criminoso che ne connotano l'ascrizione alla metodologia mafiosa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2007, n. 23153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23153 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ NT Stefano - Presidente - del 16/05/2007
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1121
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 2520/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GL AN PP, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa in data 10.10.2006 dal Tribunale di AT sezione riesame nel procedimento incidentale di riesame di ordinanza applicativa della custodia cautelare carceraria adottata il 13.9.2006 dal g.i.p. del Tribunale di AT;
esaminati gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita in Camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. MUZZOPAPPA AN, che - riportatosi ai motivi di gravame e alla depositata memoria integrativa - ha concluso per l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Sulla base di plurime richieste del procedente pubblico ministero della locale D.D.A. in data 13.9.2006 il competente g.i.p. del Tribunale di AT emetteva ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere (p.p. 3053/04 n.r. DDA
contro
La RO NT + 54, denominato procedimento "Odissea") nei confronti di numerose persone indagate per reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.; imputazioni di cui ai capi 1 e 2 della rubrica) nonché per innumerevoli reati di detenzione e porto illegali di armi da sparo, di estorsione aggravata (consumata o tentata), di reimpiego di denaro di illecita derivazione, di trasferimento illecito di valori, di usura e di altre fattispecie criminose;
reati tutti, i secondi, qualificati dalla circostanza aggravante dell'essere stati commessi con modalità e/o finalità di natura mafiosa (D.L. n. 152 del 1991, art. 7), siccome attuati nell'alveo funzionale delle contestate condotte di criminalità organizzata mafiosa (cd. reati fine). L'ordinanza cautelare costituisce l'evolutivo epilogo di operazioni investigative sviluppate in fase di indagini preliminari, approfondendo le emergenze di un anteriore complesso procedimento penale denominato "Dinasty", già approdato in sede dibattimentale. In particolare gli additivi elementi indiziari raccolti in ordine agli esiti di precedenti operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale (ulteriormente estese nel corso delle attuali indagini), integrati da accertamenti documentali, da specifici servizi di polizia giudiziaria e dai contribuiti informativi di "collaboratori" di giustizia (il più delle volte rappresentati dalle vittime di ripetuti episodi di intimidazione estorsiva) hanno portato in luce l'esistenza - secondo il paradigma accusatorio - di un sodalizio criminoso di natura mafiosa (capo 1) denominato "clan La RO", facente capo ad La RO NT e a suoi familiari ed operante (dal 1990) nel territorio del comune di Tropea e zone contigue nonché di un coevo omologo sodalizio (capo 2) denominato "famiglia MA", articolato in due "ramificazioni" facenti capo l'una a PP e IE MA e l'altra a SM, NT e AN MA, operante (dal 2001) nella più estesa area, costiera ed interna, della provincia di Vibo Valentia. Sodalizi mafiosi che, attraverso molteplici fatti delittuosi attuati dalle loro varie diramazioni - nel sinergico convergere di illeciti interessi (sebbene fonte di talune conflittualità "interne" ai singoli assetti organizzativi) - tendono ad assumere ed espandere un capillare controllo delle realtà produttive e commerciali nel territorio della provincia vibonese. All'odierno ricorrente AN PP GL con l'ordinanza custodialcautelare carceraria sono contestati i delitti di: usura aggravata anche dal metodo mafioso per aver concesso ai coniugi PP AS e CA AN in più occasioni prestiti onerosi (complessivamente circa Euro 40/50 mila), facendosi corrispondere interessi usurari nella misura di un tasso mensile del 10% della somma capitale (capo 27); estorsione aggravata per avere costretto il AS e la AN, con ripetute minacce di natura mafiosa, a versargli gli interessi usurari oggetto del precedente reato di usura (capo 28).
2.- Avverso l'ordinanza cautelare del 13.9.2006 il GL interponeva istanza di riesame, eccependo l'inadeguatezza del quadro indiziario delineato nei suoi confronti e l'inesistenza di esigenze cautelari legittimanti la misura ed altresì supportando le addotte censure con produzione di atti di indagine difensiva ex art. 391 bis c.p.p. (verbali di dichiarazioni testimoniali).
Con l'epigrafata ordinanza del 10.10.2006 il Tribunale del riesame di AT rigettava il gravame e confermava l'ordinanza coercitiva, deducendo:
a) la concludenza e gravità degli indizi di colpevolezza raccolti a carico del ricorrente, imperniati sulle circostanziate dichiarazioni accusatorie delle persone offese PP AS e AN CA, assumenti anche le vesti di collaboratori di giustizia, caratterizzate da specificità e piena credibilità oggettiva e soggettiva (verificata anche in relazione ad altri episodi o contegni criminosi oggetto dello stesso procedimento Odissea) nonché scandite da coerenza, costanza e spontaneità dichiarative;
b) l'inconferenza delle deposizioni testimoniali raccolte dalla difesa dell'indagato o comunque il loro non decisivo carattere dirimente nell'asseverare presunti normali rapporti di interlocuzione tra il GL e i coniugi AS, avulsi da minacce od altre forme di intimidazione;
c) l'esistenza di riscontri documentali alle dichiarazioni del AS e della AN in merito al reato di usura da essi patito, costituiti da quattro assegni bancari provenienti dagli usurati e negoziati direttamente dall'indagato o da suoi stretti congiunti, titoli dimostrativi di trasferimenti patrimoniali in merito ai quali nessuna plausibile giustificazione è stata offerta dall'indagato;
d) la configurabilità, per entrambi gli episodi criminosi ascritti all'indagato e tra loro "logicamente e finalisticamente connessi", della contestata aggravante del metodo mafioso L. n. 203 del 1991, ex art. 7, atteso che "non c'è dubbio che il contegno complessivamente tenuto dall'istante abbia contribuito ad esercitare sulle vittime quella particolare coercizione psicologica che deriva già dalla semplice conoscenza della fama criminale delle associazioni mafiose operanti in un determinato territorio"; situazione di cui sarebbero indice la prospettazione di grave pericolo di ritorsioni "dall'alto" in difetto di pagamento dei debiti usurari nonché gli "avvertimenti" a domicilio per mezzo di terzi subiti dai AS;
e) l'insussistenza di ragioni escludenti le esigenze cautelari postulate dall'antigiuridica condotta del GL, esigenze da reputarsi - per altro - presunte e tutelabili con la sola custodia carceraria per effetto della contestata aggravante del metodo mafioso (art. 275 c.p.p., comma 3). Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale della libertà di AT ha proposto rituale ricorso per cassazione il difensore dell'indagato GL, formulando due censure integranti vizi di legittimità del provvedimento decisorio, successivamente integrate da ulteriori prospettazioni (nuovi motivi) con memoria ex art. 611 c.p.p. depositata il 27.4.2007.
Censure, tutte, che possono come di seguito esporsi unitamente alle corrispondenti specifiche valutazioni di questo collegio giudicante. 3.- Mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. L'ordinanza impugnata riprodurrebbe l'apparato motivazionale proprio dell'ordinanza impositiva della misura cautelare, alla stessa richiamandosi per più versi, e non avrebbe tenuto in alcuna considerazione le dichiarazioni testimoniali raccolte dalla difesa ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p., attestanti la assoluta normalità e pacatezza dei rapporti intercorrenti tra il GL ed il AS e l'estraneità del primo a qualsiasi contegno larvatamente intimidatorio ovvero evocativo della forza persuasiva derivante da consorterie di natura mafiosa operanti nelle zone teatro dei fatti. La doglianza è all'evidenza infondata, poiché la motivazione dell'ordinanza di riesame prende esplicitamente atto delle singole dichiarazioni testimoniali raccolte della difesa, ma le sottopone ad un vaglio critico (sul piano delle loro valenze temporali e della loro significanza dimostrativa, che i testi hanno ascoltato brevi ed occasionali conversazioni tra il AS e il GL) del tutto coerente ed immune da insufficienze o discrasie logiche. Parimenti privo di pregio è il corollario della censura di carenza della motivazione incentrato sulla addotta natura apparente del percorso giustificativo dell'ordinanza per effetto dei richiami per relationem ai contenuti espositivi dell'ordinanza cautelare del g.i.p.. Dalla lettura del provvedimento emerge come il Tribunale del riesame di AT abbia ampiamente illustrato le ragioni che sorreggono la concludenza e gravità del compendio indiziario da cui è attinto il ricorrente in ordine ad ambedue i reati di usura ed estorsione ascrittigli. L'analisi così svolta si mostra frutto di autonoma valutazione del giudice del riesame, di guisa che l'obbligo di motivazione è correttamente assolto, tanto più che i passaggi dell'ordinanza motivati per relationem non solo non si risolvono nella mera riproduzione delle valutazioni del giudice disponente la misura, ma assumono nell'economia del provvedimento oggi impugnato una posizione non centrale.
4.- Violazione della legge processuale in riferimento all'art. 273 c.p.p.. Il Tribunale del riesame trae elementi dimostrativi della congruità e gravità degli indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato, sia per il reato di usura che per quello di estorsione, in definitiva dalle sole dichiarazioni eteroaccusatorie delle due persone offese, i coniugi AS-AN, stante la debolezza dei presunti riscontri investigativi e documentali evocati dall'ordinanza impugnata.
La censura è palesemente inammissibile per totale genericità, non curandosi il ricorrente di precisare i motivi per cui andrebbero disattese o sarebbero illogiche le considerazioni sviluppate dal Tribunale in merito alla credibilità soggettiva e oggettiva delle due persone offese (sulla scia delle connotazioni di spontaneità, genuinità e precisione già rimarcate dal g.i.p. disponente la misura) e limitandosi ad osservare come altri precedenti giurisprudenziali di contrario segno si contrappongano ai riferimenti alla giurisprudenza di legittimità (maggioritari), richiamati dall'ordinanza, che riconoscono piena dignità di autosufficiente prova alla deposizione della persona offesa, chiarendo (va aggiunto) che l'attributo di attendibilità riconosciutole dal giudice di merito non è sindacabile dal giudice di legittimità, purché la valutazione sia sorretta - come deve riconoscersi nel caso di specie - da congrua e coerente esplicazione.
5.- Violazione della legge processuale in riferimento all'art. 273 c.p.p., comma 1 bis e art. 192 c.p.p..
In base a questo rilievo (motivo nuovo o aggiunto proposto con la memoria ex art. 611 c.p.p.) le dichiarazioni rese dal AS PP dovrebbero reputarsi inutilizzabili perché assunte in violazione dell'art. 63 c.p.p.. Ciò per due ragioni. Lo stesso AS ha riferito nel corso delle sue lunghe deposizioni di aver commesso dei reati (in particolare di emissione di fatture per operazioni inesistenti, fatture che avrebbe falsamente dichiarato alla Guardia di Finanza essergli state sempre pagate). Non solo. Il AS è stato a suo tempo esaminato come testimone in un processo svoltosi innanzi al Tribunale di Vibo Valentia a carico di indagati nell'odierno procedimento (episodi di estorsione in danno dell'imprenditore Ceravolo). Le sue dichiarazioni sono state reputate mendaci, tant'è che all'esito del giudizio il Tribunale (con la sentenza) ha disposto trasmettersi i relativi atti al Procuratore della Repubblica per le iniziative di competenza. Di conseguenza, "avendo il AS reso dichiarazioni indizianti nei suoi confronti si sarebbe dovuto sospendere il suo esame e procedere agli avvisi di legge", con l'ulteriore esito che le dichiarazioni debbono considerarsi affette da assoluta inutilizzabilità erga alios. La censura di inutilizzabilità configurata dal ricorrente è infondata, poiché dal testo dell'ordinanza di custodia cautelare del 13.9.2006 (parte 3^, pag. 3), ai cui condivisi contenuti espositivi pur si richiama - come visto - l'impugnato provvedimento del riesame, si evince che l'imprenditore PP AS ha reso dichiarazioni non veridiche proprio in correlazione con lo stato di soggezione psicologica e di intimidazione patita negli anni ad opera dei sodalizi criminosi locali e, dunque, in condizioni di coartazione non prive di incidenza sullo stesso delinearsi di reali fattispecie criminose nel suo comportamento. E osservazioni analoghe possono esprimersi per l'ulteriore contegno criminoso confessato dal AS (emissione di false fatture) esplicato nello stesso contesto storico e referenziale ed in situazione di difficoltà economica. In ogni caso deve sottolinearsi che le stesse Sezioni Unite di questa Corte, allorché hanno sancito che le dichiarazioni della persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata o imputata sono inutilizzabili - oltre che contro il dichiarante - anche contro i terzi (S.U., sent.
9.10.1996 n. 1282, Campanelli, rv. 206846), hanno puntualizzato come rimangano estranee alla sanzione di inutilizzabilità comminata dall'art. 63 c.p.p., comma 2 le persone coinvolte da dichiarante in reati diversi, non connessi o collegati con quello o quelli in ordine ai quali esistevano fin dall'inizio indizi a suo carico, perché rispetto a questi egli si trova in posizione di estraneità ed assume la veste di testimone. Ed è questo il caso del AS, che a tutto voler concedere dovrebbe considerarsi indiziato di reati affatto diversi da quelli contestati al GL (ed agli altri coindagati nel procedimento Odissea), cioè indagato di ipotesi criminose che nulla hanno a che vedere con quelle ascritte all'indagato GL e ad esse non connesse probatoriamente nè funzionalmente collegate (cfr.: Cass. Sez. 3, sent. 26.2.2003 n. 18765, Lenzo, rv. 224910; Cass. Sez. 3, sent. 24.2.2004 n. 15476, Mesanovic, rv. 228546: "Le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi. Pertanto la qualità di teste-parte offesa del reato in relazione al quale si indaga, prevale rispetto a quella di possibile coindagato in reato connesso, sicché le dichiarazioni rese dalla persona informata sui fatti, che abbia reso dichiarazioni autoindizianti sono pienamente utilizzabili contra alios, ne' se ne può eccepire l'inutilizzabilità erga omnes sulla base del fatto che le stesse provengono da un soggetto indagato in reato connesso, non ascoltato con le garanzie previste per la persona sottoposta ad indagini"). 6.- Erronea applicazione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Riprendendo la censura afferente alla fragilità del quadro indiziario per le discrasie esistenti tra le dichiarazioni delle stesse due persone offese e per il misconoscimento dei contributi informativi offerti dai testimoni difensivi (art. 391 bis c.p.p.), censura che si è valutata priva di fondamento alla luce delle adeguate e lineari risposte offerte dalla motivazione dell'impugnata ordinanza del riesame, il ricorrente contesta (motivi di ricorso e memoria aggiuntiva) la ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso contestata per entrambi i reati attribuiti al GL. A parere del ricorrente il Tribunale ha impropriamente valorizzato elementi privi di valenze dimostrative di un agire improntato a metodiche mafiose, primo fra tutti quello rappresentato da un "avvertimento" ricevuto dal AS da tale ER LV, emissario del GL e soggetto che il AS asserisce godere di cattiva reputazione. Osserva il ricorrente che l'avvertimento si è tradotto nel semplice messaggio dell'ER che il GL intendeva parlargli. Ancora osserva il ricorrente come l'agire in ottica mafiosa del GL e, quindi, la sua pericolosità siano contraddetti dall'assenza di qualsivoglia legame dell'indagato con gruppi mafiosi, dalla sua sostanziale incensuratezza, dalla sua stimata attività professionale di gestore di un locale pubblico. Per tale specifico aspetto il ricorso deve giudicarsi - sul piano della completezza e idoneità dimostrativa della motivazione dell'ordinanza impugnata - assistito da fondamento. 6/1. - In vero non va sottaciuto che il Tribunale del riesame di AT (come in precedenza lo stesso g.i.p. disponente la misura cautelare) si fa carico di affrontare la questione dell'aggravante ad effetto speciale prevista dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7 nella sua prima ipotesi di manifestazione di una condotta illecita attuata avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p., cioè della forza di intimidazione connessa ad un sodalizio criminoso e delle condizioni di assoggettamento ed omertà da essa derivanti (la seconda ipotesi della fattispecie essendo formata dalla condotta agevolatrice dell'attività di una associazione mafiosa). Puntuali e corretti si mostrano i rilievi enunciati dal Tribunale sui requisiti giuridici dell'aggravante ed in particolare sulla non necessità che il soggetto agente sia un affiliato del sodalizio mafioso e sulla speculare necessità che la condotta criminosa per essere aggravata dalla metodologia mafiosa presenti un quid pluris rispetto alle modalità con cui un determinato illecito penale è normalmente realizzato, in special modo richiedendosi che "l'atto criminale risulti concretamente collegato alla forza intimidatrice del vincolo associativo, in quanto la finalità della norma è quella di reprimere il metodo delinquenziale mafioso, utilizzato anche dal delinquente individuale sul presupposto dell'esistenza in una data zona di associazioni mafiose".
Senonché il Tribunale, dopo la commendevole e pertinente premessa teorica sull'istituto, non sembra aver fatto, nel concreto caso sottoposto al suo (ri)esame, effettiva applicazione degli individuati principi giuridici.
6/2.- Se è senz'altro vero, come afferma il giudice del riesame sulla scorta della giurisprudenza di questa S.C., che l'aggravante L.12 luglio 1991, n. 203, ex art. 7 può qualificare l'illecita condotta anche di soggetti non appartenenti ad associazioni mafiose, è altrettanto vero che l'individuazione della metodologia mafiosa avvolgente tale condotta debba (nella prima tipizzata forma di manifestazione contestata al GL) essere il risultato di una oggettiva e specifica individuazione modale, a tal fine non potendo bastare l'evocativa e - per più versi suggestiva - allusione alla realtà socio-culturale in cui si svolge la condotta antigiuridica in rapporto alla diffusività e al coefficiente di inquinamento mafioso che caratterizzano quella determinata area territoriale. Non vi è dubbio che anche il delinquente comune, isolato o non legato neppure indirettamente a consorterie mafiose, possa agire giovandosi di una dinamica mafiosa. Ma, a meno di non attribuire illogicamente alla previsione della L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7 i contorni di una circostanza di carattere per dir così ambientale o locale (di guisa che qualunque fatto criminoso attuato in realtà territoriali ad elevata infiltrazione mafiosa finisca per colorarsi putativamente dell'attributo della mafiosità), si rende indispensabile accertare e portare in luce i concreti tratti esteriori del comportamento criminoso che ne connotano l'ascrizione alla metodologia mafiosa. Vale a dire che occorre rendere espliciti e definiti gli aspetti reali, e non soltanto evocativi o allusivi, del riferimento all'efficacia intimidatrice ed alla forza di pressione riconducibili a specifici assetti organizzativi mafiosi di cui si sia ammantata la reale azione dell'indiziato nonché precisare se ed in quale misura l'azione così caratterizzata abbia dispiegato diretta incidenza causale sull'atteggiamento remissivo o arrendevole dei soggetti passivi e sulla loro concreta libera autodeterminazione. Ciò vale in modo particolare per il contestato reato di usura, per il quale assai più disagevole diviene l'individuazione della mafiosità della condotta dell'usuraio quanto meno nel momento iniziale della stipula dell'accordo di mutuo oneroso scandito dalla natura usuraria dei concordati interessi remunerativi. Non si dubita che, come non mancano di rilevare il g.i.p. disponente la misura cautelare e il Tribunale del riesame, l'aggravante del metodo mafioso possa rendersi compatibile con il delitto di usura. Ma, al dì là delle astratte enunciazioni, anche in questo caso (e forse in misura ancora maggiore in ragione della caratteristiche strutturali del reato di usura, pur sempre scaturente da un atto di volontà dello stesso soggetto passivo del reato) occorre precisare quale peso specifico ed in virtù di quali emergenze storiche il contegno della vittima del reato sia rimasto condizionato dalla forza costrittiva di organismi mafiosi rapportabili all'opera del soggetto indagato. E tale profilo diviene peculiarmente rilevante nel valutare lo stato di ritenuta perdurante sottomissione mafiosa delle persone offese AS e AN, allorquando si osservi che - come deve evincersi dal compendio delle innumerevoli imputazioni elevate nel procedimento Odissea - il AS e la MO hanno richiesto ed ottenuto, anche in contestualità temporale, una pluralità di prestiti pecuniari ad una nutrita schiera di presunti usurai, legati o non a consorterie mafiose locali talora operanti in rapporti, se non conflittuali, di criminale concorrenzialità.
6/3.- Ferme la consistenza e la gravità degli indizi di colpevolezza a carico del GL rilevati dal giudice del riesame in ordine a tutti e due i reati di usura ed estorsione contestatigli (le censure per tal verso sollevate dal ricorrente vanno, come si è chiarito, rigettate), la suddetta indagine valutativa in merito alla effettiva sussistenza nella duplice condotta dell'indagato della circostanza aggravante del metodo mafioso, pur formalmente svolta, si rivela più apparente che reale. Dal momento che la conclusione affermativa del configurarsi dell'aggravante appare, a ben riflettere, fondata su dati referenziali puramente assertivi, ove non apoditticamente assunti per immanenti nel retroterra sociale che fa da sfondo al comportamento del GL.
Non diversamente va, infatti, apprezzata - da un lato - l'evenienza che il GL "mirasse ad accreditare l'idea che il denaro concesso in prestito provenisse da pericolosi ambienti criminali", contegno che sarà pur conforme (come adducono i giudici del riesame) ad una "prassi frequentemente riscontrata in circostanze analoghe" ma che, stando alla motivazione dell'impugnata ordinanza, non valica i confini della vaghezza, nulla precisandosi ne' sulla reale possibilità del GL di raccordare credibilmente agli occhi degli interlocutori il suo comportamento ad assetti mafiosi reali e non supposti, ne' sugli eventuali rapporti intessuti dal GL con individuati ambienti mafiosi, ne' ancora sulla sua evoluzione criminosa (il AS, nel brano di deposizione riprodotto nell'ordinanza del riesame, lo definisce fino a pochi anni prima "più rovinato di noi a causa di debiti di gioco") che lo avrebbe progressivamente condotto a rendersi in sostanza esecutore e strumento di una attività usuraria facente capo ad una associazione mafiosa.
Non dissimile giudizio di carenza od insufficienza di motivazione deve del pari esprimersi - d'altro lato - per il menzionato episodio dei cd. avvertimenti mafiosi domiciliari realizzati da tale ER LV, recatosi più di una volta a casa del AS per comunicargli che il GL "lo vuole". Quale afferenza direttamente od indirettamente mafiosa possa sviluppare od evocare la sola presenza fisica dell'ER non è dato comprendere dalla motivazione dell'ordinanza del Tribunale, soprattutto allorché si osservi che lo stesso Tribunale evidenzia come l'ER (di cui non si segnalano legami mafiosi di sorta) sia persona incensurata e che il AS stesso (deposizione riprodotta nell'ordinanza) asserisce che l'uomo "si limitava a dirgli che lo voleva GL O", senza alcun ulteriore corollario di minacce od allusioni di natura mafiosa. Nè, del resto, per i fini valutativi di cui si discute, può attribuirsi dirimente valore a dati puramente soggettivi, quali la soglia di sensibilità o preoccupazione del AS ovvero la sua percezione della supposta cattiva immagine pubblica dell'ER.
Per concludere, quindi, si impone una rivisitazione degli indicati profili inerenti la sussistenza o meno della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 onde renderne chiari, in caso positivo, modi e dinamiche funzionali con cui la stessa contrassegni la condotta illecita dell'indagato GL. Laonde, alla luce delle considerazioni fin qui elaborate, si rende necessaria una nuova e più approfondita analisi delle emergenze processuali integranti la suddetta circostanza aggravante. Analisi da condursi a cura del Tribunale del riesame di AT con riferimento, per gli effetti di cui agli artt. 623 e 627 c.p.p., alle concrete connotazioni strutturali della previsione di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 afferenti alla condotta di AN PP GL prima individuate e passate in rassegna.
È perfino superfluo sottolineare che la rivalutazione (nuovo giudizio sul punto) degli eventuali referenti modali della circostanza aggravante del metodo mafioso rimette inevitabilmente in discussione la tematica della sussistenza o non delle esigenze cautelari riconducibili al quadro indiziario delineatosi nei confronti del GL. Viene, infatti, in rilievo l'operatività o meno dell'automatismo di presunzione di esistenza delle esigenze cautelari indotto, per l'appunto, dall'art. 275 c.p.p., comma 3 alla luce della contestazione dell'aggravante della mafiosità dell'azione criminosa. È evidente - quindi - che il Tribunale del riesame di AT, in sede di rinvio, dovrà - nell'ambito del nuovo esame dei profili inerenti la citata aggravante - estendere la propria analisi a tale consequenziale profilo valutativo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Annulla l'impugnata ordinanza limitatamente alla configurabilità
dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e rinvia per nuova deliberazione sul punto al Tribunale di AT. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2007