Sentenza 7 aprile 2006
Massime • 1
Il decreto di archiviazione pronunziato nell'ambito di un diverso procedimento può essere legittimamente acquisito ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. e liberamente valutato dal giudice alla stregua di un qualsiasi documento scritto assieme agli altri elementi di prova.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2006, n. 16038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16038 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 07/04/2006
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 00580
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 034969/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE PA ND, N. IL 18/01/1960;
avverso SENTENZA del 14/12/2004 TRIBUNALE di REGGIO EMILIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo che ha concluso per: annullamento con rinvio.
Udito, per la parte civile, l'Avv. BENASSI Giuseppe (Reggio Emilia);
Udito il difensore Avv. PARALUPI Giuseppe (Reggio Emilia). MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 14.12.04 del Tribunale di Reggio Emilia, Di PO IN fu condannata alla pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni e alla refusione delle spese in favore della P.C., perché riconosciuta colpevole del reato di cui all'art. 674 c.p. ("per aver gettato e versato sul giardino di proprietà
esclusiva di GI DI cose atte ad offendere od imbrattare o molestare le persone, polvere scossa da tappeti ed acqua", in Sant'Ilario D'Enza li 8.4.2001).
Avverso tale sentenza, previa rinuncia da parte dell'imputata alla prescrizione, ha proposto ricorso il difensore, il quale denuncia con il primo motivo violazione dell'art. 191 c.p.p., art. 526 c.p.p., comma 1, 236 e 238 bis e vizio di motivazione, per avere il giudice acquisito nel corso del processo ed utilizzato come elemento di prova ai fini della deliberazione un atto inutilizzabile quale il decreto (rectius, ordinanza) di archiviazione emesso in data 4.11.2004 dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Emilia in altro procedimento a carico dei coniugi MM e Di PO. Il ricorrente sostiene, citando in termini giurisprudenza di questa Corte, che "i decreti di archiviazione pronunciati nell'ambito di un diverso procedimento non sono suscettibili di acquisizione ai sensi dell'art. 236 c.p.p. o dell'art. 238 bis c.p.p.". Le censure sono infondate, essendo le stesse frutto, in sostanza, di una confusione tra le distinte categorie di acquisibilità e valore delle prove. Sotto il primo profilo, è indiscutibile il principio, affermato nelle decisioni di questa Corte citate dal ricorrente, secondo cui i decreti di archiviazioni pronunciati nell'ambito di un diverso procedimento non sono suscettibili di acquisizione ai sensi dell'art. 236 c.p.p. o dell'art. 238 bis c.p.p., perché essi non contengono statuizioni od accertamenti che possano essere considerati come processualmente certi. Il principio, è opportuno precisare, è anche alquanto ovvio, dal momento che le norme citate disciplinano rispettivamente, l'art. 236 c.p.p., l'acquisizione di documenti relativi al giudizio sulla personalità con una elencazione che deve ritenersi tassativa e, l'art. 238 bis c.p.p., l'acquisizione di sentenze irrevocabili:
risulta, quindi, evidente l'inconferenza delle due norme rispetto alla mera acquisizione di un decreto (o ordinanza) di archiviazione. Nulla, invece, esclude (e a questo punto il discorso si sposta sulla nozione di valore della prova) che il menzionato atto possa essere acquisito a norma dell'art. 234 c.p.p., e cioè alla stregua di un qualsiasi documento e, come tale, liberamente valutato insieme agli altri elementi di prova. Infatti, l'art. 234 c.p.p., comprende genericamente nella nozione di documento tutto ciò che è caratterizzato dal requisito della scrittura (e, quindi, anche le decisioni giurisdizionali non aventi carattere di definitività) e di tali atti consente l'acquisizione al processo;
è, tuttavia, chiaro che dagli stessi non può trarsi la prova dei fatti in essi descritti, essendo la piena valenza probatoria riservata espressamente dalla legge alle sole sentenze divenute irrevocabili (art. 238 bis c.p.p.). Tale precisazione, peraltro, non esclude, come affermato dalla consolidata interpretazione di questa Corte, che il giudice, in base al suo libero convincimento, possa dagli indicati provvedimenti trarre elementi di giudizio comunque finalizzati al perseguimento del fine primario del processo penale costituito dall'accertamento della verità. È anche opportuno sottolineare che il divieto di acquisizione di documenti concerne, dal punto di vista strettamente normativo, soltanto quelli che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico (art. 234 c.p.p., comma 3) ovvero dichiarazioni anonime (art. 240 c.p.p.). Nella linea di discorso fin qui seguita, va, inoltre, precisato che non è esatto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, che "la rilevanza probatoria attribuita al citato decreto di archiviazione... ha avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento del giudice" di primo grado. Infatti, è sufficiente al riguardo rileggere il passaggio della sentenza che sul punto afferma: "un significativo elemento a conferma della veridicità di quanto dichiarato dai testimoni è dato dall'ordinanza del G.I.P.... con la quale è stata disposta l'archiviazione del procedimento nei confronti dell'odierna imputata e del marito in relazione a vari reati in danno del GI e della moglie (artt. 674, 594 e 612 c.p.). Al contenuto del decreto di archiviazione, quindi, viene attribuito il limitato valore di un elemento solo confermativo di un dato già acquisito: la veridicità delle dichiarazioni dei testimoni. E, in effetti, la decisione è stata fondata (v. pag. 1 motivaz.) sull'attendibilità delle dichiarazioni ("puntuali, logiche, tra loro concordanti") e sul conforto alle stesse delle "fotografie scattate dalla parte civile, che evidenziano la situazione nell'immediatezza del fatto (tappeti stesi al secondo piano e acqua che scorre lungo il balcone del primo piano)". In definitiva il primo Giudice dall'ordinanza di archiviazione ha desunto, in relazione alla già ritenuta attendibilità delle dichiarazioni delle p.o. ("sia per l'intrinseca qualità delle loro deposizioni, sia perché le stesse sono corroborate..."), solo un elemento di riscontro esterno. Va, pertanto, conclusivamente ritenuto che l'acquisizione del decreto di archiviazione in questione è avvenuta in conformità al principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui: 1) fra gli scritti o altri documenti di cui l'art. 234 c.p.p. prevede la possibilità di acquisizione agli atti del procedimento possono farsi rientrare anche le decisioni giurisdizionali non aventi carattere di accertamento definitivo (quali le sentenze non irrevocabili, le ordinanze applicative di misure cautelari e, per l'appunto, i decreti di archiviazione), siccome idonei a valere, quanto meno, come prova della loro avvenuta emissione, con riguardo a determinati fatti e nei confronti di una determinata persona (sez. 4^, 9.3.2001 n. 9797, Reina); 2) l'art. 234 c.p.p., che tipicizza la prova documentale, è relativo solo all'acquisizione nel processo dei documenti, ma non alla portata probatoria degli stessi, che deve essere valutata di volta in volta, tenuto conto del rapporto intercorrente tra il contenuto del documento e il fatto da provare (sez. 6^, 13.2.1995 n. 2024, Provini e altro). Con il secondo motivo viene denunciata violazione dell'art. 192 c.p.p., e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) e vizio di motivazione,
per avere il giudice attribuito valore di prova alle dichiarazione di GI DI (parte civile) e della di lui moglie OR GO (teste) in base, oltre che al decreto di archiviazione di cui al primo motivo, a quattro fotografie scattate dal GI, senza verificarne la veridicità, secondo le leggi dell'esperienza e della logica, apparendo evidente la discordanza tra le relative raffigurazioni e i fatti addebitati all'imputato e quella tra le medesime e le dichiarazioni della parte civile e della moglie. Esse, rileva il ricorrente, secondo la sentenza evidenzierebbero "la situazione dei luoghi nell'immediatezza del fatto - cioè tappeti stesi al secondo piano - e acqua che scorre lungo il balcone del primo piano, ma tali affermazioni sono inconsistenti se si considera che le riproduzioni fotografiche rappresentano ciò che l'obiettivo delle macchine fotografiche vede e fissa sul negativo al momento dello scatto, ma non contrassegnano tale momento, e cioè le relative ora e data". Anche tale motivo è infondato, in quanto l'affermazione di responsabilità è discesa in sostanza, come sopra precisato, dalla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali, effettuata - come richiesto da questa Corte regolatrice allorché la pronuncia si basi, solo o essenzialmente, sulle dichiarazioni della parte offesa - con particolare rigore. In una valutazione siffatta va inquadrato il discorso circa le fotografie, nel senso che le stesse sono state ritenute riproducenti "la situazione dei luoghi nell'immediatezza del fatto" appunto perché venivano a inserirsi, illustrandolo e confermandolo, in un contesto già delineato in termini di attendibilità dalle dichiarazioni accusatorie. Il discorso è circolare solo apparentemente perché, in realtà, trae invece la sua intrinseca validità dal principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui nel nostro sistema, le persone offese o danneggiate dal reato assumono, quando invochino in sede penale l'accertamento del fatto costitutivo del loro diritto al risarcimento o alle restituzioni, la qualità di testimoni con modalità e contenuti che non si differenziano dal ruolo delle deposizioni rese da persone estranee agli interessi coinvolti nel processo penale. Da tale principio discende che alla formazione del libero convincimento del giudice possono concorrere le testimonianze delle persone offese, costituite parti civili, essendo sufficiente che il giudice ne dimostri la credibilità ponendo in relazione tali testimonianze con altri elementi emergenti dalle risultanze processuali. È, per l'appunto, il percorso seguito dal primo giudice che, una volta affermata l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, ha ritenuto che in quella valutazione di attendibilità ben potessero inserirsi gli elementi desumibili dall'ordinanza di archiviazione e dalle fotografie acquisite.
Infine, il ricorrente sostiene che l'esame delle fotografie di cui si è detto rileverebbe, "attraverso il raffronto delle due di colore grigio con le due di colore rosa a) che le une e le altre furono scattate in ore e forse in stagioni e giorni diversi"; b) che nelle due foto di colore grigio non sono ritratti ne' la macchia d'acqua nè il barbecue, ben evidenziati, invece, nelle foto color rosa e i tappetini appaiono nei due tipi di foto appesi al balcone del secondo piano in punti del tutto diversi;
c) che in ogni caso deve escludersi l'eventualità che sul barbecue potesse cadere polvere prodotta dal preteso scuotimento dei tappetini;
d) che infine la De PO non appare in nessuna foto. Si tratta, con ogni evidenza, di rilievi inammissibili, perché di mero fatto, e non consentiti, quindi, in sede di legittimità (neppure dopo le modifiche all'art. 606 c.p.p., lett. e apportate con la L. n. 46 del 2006). Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione di spese ed onorari sostenuti nel grado dalla parte civile e liquidati in complessivi Euro 1.200,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2006