Sentenza 21 marzo 2017
Massime • 1
Nei delitti contro il sentimento per gli animali, ai fini della confisca prevista dall'art. 544 sexies, cod. pen., l'animale rileva non come corpo del reato o cosa ad esso pertinente, né come bene patrimoniale produttivo di frutti, ma esclusivamente come essere vivente dotato, in quanto tale, di una propria sensibilità psico - fisica; ne consegue che la confisca può avere ad oggetto solo l'animale maltrattato, non i suoi figli estranei al reato, anche se nati successivamente ed in costanza di sequestro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/03/2017, n. 20934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20934 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2017 |
Testo completo
20934-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 475 Piero Savani - Presidente - Sent. n. Sez. Aldo Aceto CC 21/03/2017 -· Relatore- R.G.N. 48040/2016 Emanuela Gai Antonella Ciriello Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini nel procedimento a carico di 1. CO AR, nata il [...], 2. CC AS, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 25/10/2016 del Tribunale di Rimini;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Il Procuratore della Repubblica di Rimini ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 25/10/2016 di quello stesso Tribunale che ha respinto l'appello cautelare da lui proposto avverso l'ordinanza del 12/09/2016 del G.i.p. che aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 544-sexies, cod. pen., di un cucciolo di delfino, denominato "I, nato dall'accoppiamento del delfino A" (già sottoposta a sequestro preventivo nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico di AR CO e AS CC per il reato di cui agli artt. 110, 81, 54-ter, commi 1 e 2, 727, cod. pen.) con il delfino OB ospitato - così come la madre - presso l'acquario di Genova.
1.1.Con unico motivo, deducendo di aver chiesto il sequestro preventivo ai sensi del comma secondo (e non primo) dell'art. 321, cod. proc. pen., e qualificando il cucciolo di delfino quale "frutto" civilistico del bene sequestrato, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 820, comma primo, 821, comma primo e 2912, cod. civ., 544-sexies, cod. pen., 321, comma 2, cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è infondato.
3.La questione devoluta alla Corte di cassazione riguarda la possibilità di sottoporre a sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, anche i "frutti" dei beni già sottoposti a sequestro ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., inesistenti alla data del primo sequestro e dunque estranei al suo oggetto.
3.1.Al riguardo, richiamare la giurisprudenza in tema di sequestro di "frutti" ovvero di "beni futuri" non è pertinente perché il PM non ha chiesto l'estensione del precedente sequestro ad un animale partorito successivamente ad esso, bensì il (nuovo) sequestro di un animale esistente nato in [...] 3.2.La questione però non si risolve di certo con l'automatica trasposizione degli istituti civilistici nella materia penale, dovendosi aver riguardo alla funzione cui, nell'ordinamento penale, assolve caso per caso la confisca (in vista della quale il sequestro è consentito). Prova ne sia che, diversamente da quanto sostiene il PM ricorrente, in caso di sequestro preventivo di animale maltrattato non si applica l'art. 104, lett. a), disp. att. cod. proc. pen. (il cui terreno elettivo riguarda, semmai, frutti civili dei mobili e dei crediti), bensì l'art. 19-quater, disp. coord. cod. pen., che prevede che gli animali "oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca" (in questo caso ai sensi dell'art. 544-sexies, cod. pen.), siano affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta e siano individuati con decreto del Ministro della salute.
3.3.Occorre, dunque, avere riguardo alle ragioni della confisca.
3.4. Nel caso di specie, non v'è dubbio che la confisca prevista dall'art. 544- sexies, cod. pen., riguardi l'animale inteso non come bene patrimoniale, produttivo di frutti, né come "corpo di reato", in nessuna delle sue accezioni ai 2 sensi dell'art. 240, cod. pen., ovvero come cosa ad esso pertinente, bensì come essere vivente, caratterizzato da una sua individualità e sensibilità, che il legislatore vuole allontanare in modo definitivo dall'autore della condotta e dai luoghi della sua sofferenza per affidarlo ad altri soggetti ed in contesti più adeguati.
3.5.La confisca ha dunque ad oggetto solo l'animale maltrattato, non i suoi figli che sono del tutto estranei al reato, anche se, come nel caso in esame, nati successivamente ed in costanza di sequestro. L'estensione a questi ultimi del sequestro preventivo finalizzato alla confisca è volto, a ben vedere, a tutelare in via anticipata, utilizzando il concetto civilistico di "frutti naturali" di cui agli artt. 820, comma primo e 822, comma secondo, cod. civ., gli interessi patrimoniali di chi vanti diritti di proprietà sul cucciolo, piegando a fini civilistici istituti processual-penalistici ad essi del tutto estranei.
3.6.La giurisprudenza citata dal PM a sostegno delle sue ragioni non è pertinente. Non sono traslabili al caso di specie i principi dettati in materia di gestione di beni immobili e di riscossione dei relativi canoni di locazione (Sez. 6, n. 33861 del 10/06/2014, Riggio, Rv. 260176; Sez. 5, n. 28336 del 07/05/2013, Scalera, Rv. 256775), né può fondatamente sostenersi che il cucciolo ripeta la "natura illecita del bene da cui è ricavato", dovendosi escludere in radice che il genitore abbia tale natura.
3.7.Deve perciò essere affermato il seguente principio di diritto: ai fini della confisca di cui all'art. 544-sexies, cod. pen., l'animale rileva non come corpo del reato o cosa ad esso pertinente, né come bene produttivo, ma solo ed esclusivamente come essere vivente dotato, in quanto tale, di una propria sensibilità psico-fisica. Ne consegue che l'istituto ablatorio non può applicarsi ai figli nati in costanza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca>>.
3.8.Il ricorso pertanto deve essere respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero. Così deciso in Roma, il 21/03/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Riero Savan Aldo Aceto Alola Nech نسطر DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 3 MAG 2017 3 IL CANCELLIERE Luana Mariani