Sentenza 19 marzo 2007
Massime • 1
L'impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione) proposta dopo la morte dell'imputato è inammissibile per difetto di legittimazione e non può comportare nè la condanna alle spese della parte privata che, non essendo più soggetto del rapporto processuale, non può essere destinatario della statuizione, nè del difensore che, sia pur non legittimato al gravame, rappresentando la difesa tecnica, non è parte in senso tecnico e non è soggetto al principio della soccombenza,
Commentario • 1
- 1. Cassazione: l'esposizione del lavoratore all'amianto può configurare l'omicidio colposo a carico del datore di lavoroRedazione Studio Legale Leotta · https://www.lavoroediritto.it/ · 30 agosto 2012
Il datore di lavoro risponde di omicidio colposo per la morte del lavoratore esposto all'amianto anche se il decesso avviene in tarda età. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 33311/2012, con la quale ha ritenuto “ovvio che a configurare il delitto di omicidio è bastevole l'accelerazione della fine della vita. Pertanto, di nessun significato risulta l'affermazione che taluna delle vittime venne a decedere in età avanzata. La morte infatti costituisce limite certo della vita e a venir punita è la sua ingiusta anticipazione per opera di terzi, sia essa dolosa che colposa”. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/2007, n. 14248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14248 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARTELLA Ilario - Presidente - del 19/03/2007
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 629
Dott. ROSSI Nello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 40877/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA EN;
avverso l'ordinanza in data 13/6/2006 del Tribunale di Napoli;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Viglietta Gianfranco, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito l'avv. Saverio Senese, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.-. Il difensore di IA EN ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza, con la quale in data 13/6/2006 il Tribunale di Napoli, adito ex art. 309 c.p.p., ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere a suo tempo disposta nei confronti del predetto per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.. Il ricorrente rappresenta:
- che in data 26/5/2006 IA EN era stato arrestato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.p., per avere partecipato alla associazione camorristica denominata "clan Fabbrocino", operante in San Giuseppe Vesuviano;
- che in sede di riesame della citata misura la difesa aveva depositato documentazione sanitaria, da cui sarebbero emerse le gravissime condizioni di salute dell'indagato, chiaramente incompatibili con il regime detentivo;
- che, tuttavia, con ordinanza in data 13/6/2006 il Tribunale di Napoli aveva confermato la misura custodiale applicata allo IA;
- che in data 13/7/2006 lo IA era deceduto in carcere. Ad avviso del ricorrente, la morte dello IA non avrebbe determinato la perdita di interesse degli eredi (nella specie il figlio del defunto) a che la memoria del congiunto venisse tutelata, proponendo le rituali impugnazioni, nel caso di specie ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 311 c.p.p. Per questo motivo l'attuale ricorso per Cassazione era stato sottoscritto dal difensore unitamente al figlio di IA EN. Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., lettere C) ed e), in relazione all'art. 416 bis c.p. e art. 273 c.p.p., commi 1 e 1 bis, per la "omessa ed illogica motivazione in ordine alla sussistenza di indizi gravi della partecipazione dello IA al sodalizio criminoso in contestazione al capo a) della rubrica, per avere il Tribunale distrettuale immotivatamente confermato il delitto di partecipazione al sodalizio camorristico contestato sulla scorta di elementi non solo non gravi, ma anche non immediatamente ed univocamente riferibili all'indagato", nonché per la "errata ed illogica interpretazione delle conversazioni ambientali in atti, di significato equivoco ed ipotetico" e per la "omessa valutazione della argomentazioni difensive contenute nei motivi scritti di riesame". 2.-. Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte ha già chiarito che la impugnazione proposta dal difensore dell'imputato già deceduto e inammissibile per difetto di legittimazione, ma la declaratoria di inammissibilità non può comportare condanna alle spese ne' della parte privata che non è più soggetto del rapporto processuale, ne' del difensore, il quale, pur non legittimato al gravame, rappresenta tuttavia la difesa tecnica e, pertanto, non essendo egli stesso parte non può essere soggetto al principio della soccombenza (sez. 5^, sent. 10310 del 19/11/2003, rv. 228015). In particolare, il difetto di legittimazione del proponente deriva dal fatto che il mandato difensivo conferito a suo tempo dall'imputato è estinto per la morte del medesimo (sez. 6^, sent. 313 del 29/09/1999, rv. 216405). Nel caso di specie IA EN è deceduto in data 13/07/2006, e cioè successivamente al provvedimento impugnato, che reca la data del 13/06/2006. Ne deriva che il difensore di fiducia dello IA, per le argomentazioni sopra svolte, non è legittimato a ricorrere. Nè può ritenersi legittimato al ricorso ex art. 311 c.p.p. il figlio dell'indagato, già deceduto anteriormente alla proposizione della impugnazione. A parte il fatto che, nel caso di specie, non vi è prova in atti di un esplicito mandato, conferito in tal senso dal familiare del morto del difensore. Permane, ovviamente, in capo agli eredi il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione e la possibilità di presentare domanda in tal senso a norma degli artt.314 e 315 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2007