Sentenza 22 agosto 2003
Massime • 1
Il termine di un anno per la denuncia dei gravi difetti, previsto a pena di decadenza dall'art. 1669 primo comma cod. civ. decorre dal giorno in cui il committente abbia conseguito la conoscenza non soltanto della loro ricollegabilità alla responsabilità dell'appaltatore ma anche dell'effettiva gravità degli stessi, purché gli episodi rivelatori della completa gravità del difetti si siano manifestati nel decennio dal compimento dell'opera.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/08/2003, n. 12386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12386 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IMP EDILE MICHELI LIVIO SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI BETTOLO 4, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO BROCHIERO MAGRONE, che lo difende unitamente all'avvocato ANTONINO SCURRIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LI RI, SI IU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 175, presso lo studio dell'avvocato RUGGERO VITALE, che li difende unitamente all'avvocato ROBERTO TROPENSCOVINO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 350/99 del Tribunale di LECCO, depositata il 24/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/03 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato BROGHIERO MAGRONE Fabrizio, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lecco, decidendo sull'appello proposto dall'Impresa Edile Micheli Livio S.n.c, con sede in Abbadia Lariana, avverso la sentenza del Pretore del luogo, che, in accoglimento della domanda proposta, con atto di citazione notificato il 4 settembre 1996, dai coniugi RO ON e NA MI, l'aveva condannata a risarcire agli attori i danni che gli stessi avevano subito a causa di un grave difetto del loro immobile, costruito dalla società convenuta nel maggio 1989, con sentenza resa in data 24 giugno 1999 ha rigettato l'appello.
Il Tribunale ha, in primo luogo, ritenuto corretta la qualificazione ex art. 1669 cod. civ. data dal primo giudice al difetto riscontrato nella costruzione realizzata dall'appellante, essendosi accertato che, nel settembre del 1995, infiltrazioni di acqua interessanti il seminterrato avevano completamente allagato il vespaio, raggiungendo presumibilmente un'intensità tale da mettere in pericolo la stabilità stessa del fabbricato e "minacciandone completamente la zona sottostante".
Solo da detto episodio, rivelatore della gravità del difetto e delle sue cause decorrevano, ad avviso del giudice d'appello, i termini di decadenza e di prescrizione fissati dall'art. 1669 cod. civ., poiché ad altro episodio verificatosi nel 1989 doveva attribuirsi carattere di semplice avvisaglia, con la conseguenza che correttamente il Pretore aveva ritenuto che il termine prescrizionale di un anno decorresse, non già dalla denuncia dell'episodio del 1989, bensì dalla denuncia, tempestiva, dell'episodio del settembre del 1995.
Ciò premesso, il Tribunale ha ritenuto che la responsabilità della società appaltatrice risiedesse nell'avere omesso di dotare il vespaio di canali per il deflusso delle acque, canali che, invece, erano stati realizzati a seguito dell'intervento operato nel settembre 1995, senza che potesse addursi la totale mancanza di autonomia dell'appaltatrice, peraltro solo tardivamente eccepita. Per la cassazione di tale sentenza l'Impresa Edile Micheli Livio S.n.c. ha proposto ricorso, affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso i coniugi ON - MI. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per falsa applicazione dell'art. 1669 cod. civ., adducendo che erroneamente il Tribunale ha qualificato come grave difetto ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. un vizio che per tipologia e gravità ricadeva, invece, sotto la previsione dell'art. 1667 cod. civ. Tale qualificazione, invero, era agevole desumere dalla stessa prospettazione del vizio fatta dagli attori in primo grado, poiché, avendo ivi essi denunciato che le infiltrazioni di acqua si verificavano nel piano seminterrato, adibito a garage e deposito, dovevano escludersi compromissioni per la stabilità e la salubrità dell'immobile.
Rileva, inoltre, la ricorrente che il giudice d'appello ha omesso di considerare che, nonostante, come emerso dalla deposizione testimoniale del progettista e direttore dei lavori, nel corso degli scavi e della posa delle fondamenta non fosse stata riscontrata alcuna traccia di acqua, essa aveva deciso di creare il vespaio e che, poiché nel luglio del 1989 già il fenomeno era stato denunciato dai coniugi ON - MI, l'inerzia successiva di costoro non poteva ricadere su di essa ricorrente. Col secondo motivo, che può essere esaminato congiuntamente al primo, essendo collegato all'ultima parte di esso, la ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alle eccezioni di decadenza e prescrizione, osservando che il giudice d'appello si è discostato dall'insegnamento di questa Suprema Corte, che proprio con la sentenza menzionata in sentenza (n. 10106 del 1992) aveva avuto modo di precisare che è compito del giudice di merito accertare "se le già avvenute comunicazioni all'appaltatore non integrino di per sè delle vere e proprie denunce, atte a far decorrere il termine prescrizionale". Ad avviso della ricorrente, alla luce di tale insegnamento, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che con la raccomandata del 28 luglio 1989 i committenti avessero operato una denuncia idonea a far decorrere il termine prescrizionale di un anno, dal momento che preannunciavano di voler detrarre dall'importo dei lavori il 10% a titolo di cauzione per i danni. La deposizione testimoniale resa da IA PR confortava tale assunto.
Le censure sono prive di fondamento.
L'accertamento di fatto compiuto dal giudice d'appello, evidenziando l'idoneità del vizio costruttivo accertato a porre persino in pericolo la stabilità dell'edificio, il cui sottosuolo viene seriamente compromesso dalle abbondantissime infiltrazioni di acque, giustifica appieno la qualificazione giuridica ex art. 1669 cod. civ. attribuita al difetto, perché, pur riguardando, esso,
direttamente solo una parte della costruzione (il seminterrato), costituisce fattore d'instabilità dell'intero fabbricato. Non v'è dubbio, peraltro, che il Tribunale abbia correttamente attribuito alla società appaltatrice la responsabilità del grave difetto di costruzione, poiché la causa del fenomeno dannoso è stata individuata nell'omessa realizzazione dei canali necessari al deflusso delle acque, che avrebbero dovuto completare la realizzazione del vespaio.
Sul punto non può ritenersi carente la motivazione della decisione impugnata, per non avere esaminata la deposizione del progettista e direttore dei lavori, poiché la stessa creazione del vespaio è stata evidentemente considerata circostanza decisiva, ad onta di detta testimonianza, per ritenere che durante i lavori il problema delle infiltrazioni di acque fosse stato affrontato, ancorché le cautele adottate non si siano poi rivelate sufficienti. Anche in ordine all'eccezione di prescrizione la decisione del Tribunale risulta corretta, avendo esattamente ritenuto, il giudice d'appello, che l'episodio del 1989 non fosse idoneo a far decorrere il termine di un anno per la perenzione dell'azione, nonostante che la denuncia di esso da parte dei committenti significasse la consapevolezza degli stessi committenti che la responsabilità del difetto era imputabile alla società appaltatrice.
Com'è noto, in considerazione del costante insegnamento di questa Suprema Corte (cfr. sent. n. 1203/1998; sent. n. 5103/1995), la conoscenza che rileva ai fini della decorrenza del termine di decadenza di un anno fissato per la denuncia del 1^ comma dell'art. 1669 cod. civ. è quella che abbia ad oggetto, non solo la ricollegabilità dei difetti a responsabilità dell'appaltatore, ma anche l'effettiva gravità di essi, sì da porre il committente nella condizione di valutare appieno l'opportunità stessa dell'esercizio dell'azione di responsabilità.
Ovviamente, condizione indispensabile, imposta dallo stesso 1^ comma cpv. dell'art. 1669 cod. civ., è che gli episodi rivelatori della completa gravità del difetto si siano manifestati nel decennio dal compimento dell'opera, il che nel caso in esame è incontestato. Ciò posto, considerato che il Tribunale ha ritenuto, con accertamento di fatto non censurato in questa sede, che l'episodio del 1989 costituisse "una semplice avvisaglia", non "idonea a rivelare tutta la gravità del vizio", la statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione, fondata sulla considerazione che il termine annuale fissato dal cpv. dell'art. 1669 cod. civ., decorreva dalla denuncia operata nel 1995, l'unica fondata sulla conoscenza effettiva della completa gravità del difetto, deve ritenersi corretta.
Col terzo motivo la ricorrente si duole di illogicità della motivazione nonché di falsa applicazione della normativa in materia di responsabilità dell'appaltatore, ribadendo, in primo luogo, l'omessa considerazione della deposizione testimoniale del progettista e direttore dei lavori e della creazione del vespaio ed adducendo, in secondo luogo, che, mentre risultava chiaro che la causa delle infiltrazioni non era riconducibile alla condotta di essa ricorrente, i giudici di merito le hanno attribuito una responsabilità maggiore di quella da lei esigibile, invertendo l'onere della prova, che, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, incombeva sugli attori.
Da ultimo, la ricorrente denuncia l'omessa motivazione sul colpevole ritardo dei committenti nell'indagare sulle cause della umidità, pur riscontrata sin dal 1989.
Le varie censure in cui il motivo si articola risultano, tutte, inammissibili.
Ribadito quanto già osservato con riferimento al denunciato vizio della motivazione relativo alla deposizione testimoniale del progettista e direttore dei lavori ed al significato della creazione del vespaio, si osserva che: a) apodittica e generica risulta l'affermazione secondo cui il fenomeno dannoso non sarebbe causalmente ascrivibile alla ricorrente;
b) non sono esposte le ragioni per cui la responsabilità attribuita alla ricorrente sarebbe maggiore di quella esigibile in genere dall'appaltatore; c) ugualmente non si precisa sotto quale aspetto i committenti sarebbero venuti meno all'onere di provare la illiceità della condotta dell'appaltatrice; d) per quel che risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, peraltro non censurata per omesso esame della relativa eccezione, solo in questa sede la ricorrente adduce una condotta colposa, non si sa se concorrente od esclusiva, dei committenti.
Conclusivamente, il ricorso va respinto e, pertanto, secondo l'ordinario criterio, la ricorrente va condannata a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1291,00, di cui euro 91,00 per esborsi ed euro 1200,00 per onorari, oltre agli accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2003